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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:35
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 22 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 583/24 [Tagu] ( i ) Procedimento penale contro

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 – Articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle pene – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione »

I. Introduzione

1. La presa in considerazione, da parte delle autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione, del principio di proporzionalità in sede di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 2 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 3 ), ha già fatto scorrere fiumi di inchiostro, fenomeno certamente amplificato dal silenzio della decisione quadro 2002/584 su tale punto ( 4 ).

2. Infatti, tale decisione quadro non contiene alcun requisito espresso quanto al rispetto, da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri, del principio di proporzionalità nel suo ambito di applicazione ( 5 ).

Per ovviare a tale silenzio, detto requisito è stato formulato nei diversi manuali relativi all’emissione e all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 6 ) nonché dal Parlamento europeo ( 7 ).

3. Nel suo manuale del 2023, la Commissione afferma infatti che un mandato d’arresto europeo «dovrebbe sempre essere proporzionato allo scopo perseguito» ( 8 ).

In tale prospettiva, le autorità giudiziarie emittenti «dovrebbero considerare (...) la possibilità di ricorrere ad altre misure per la cooperazione giudiziaria invece che all’emissione di un [mandato d’arresto europeo]», in quanto tali misure potrebbero essere «efficaci ma meno coercitive».

Più in generale, la Commissione sottolinea che «effettuare una verifica della proporzionalità prima dell’emissione di un [mandato d’arresto europeo] può rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri», il che contribuisce «al funzionamento efficace del [mandato d’arresto europeo] in tutta l’Unione [europea]» ( 9 ).

4. Sebbene non sia menzionato esplicitamente nella decisione quadro 2002/584, il requisito di proporzionalità è quindi insito nel procedimento di consegna istituito da tale decisione quadro.

D’altronde, non potrebbe essere diversamente poiché, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, «[i]n virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati».

Pertanto, alla luce delle conseguenze del mandato d’arresto europeo sui diritti delle persone ricercate e al fine di garantire l’efficacia e la celerità dei procedimenti di consegna, è particolarmente importante che le autorità giudiziarie emittenti valutino in ciascun caso con attenzione e con una certa cautela se un siffatto mandato sia necessario.

5. Anche la Corte, sotto l’impulso di diversi suoi avvocati generali ( 10 ), ha evidenziato la necessità di un controllo di proporzionalità da parte dell’autorità giudiziaria emittente.

Infatti, secondo la Corte, poiché l’emissione di un mandato d’arresto europeo può comportare l’arresto della persona oggetto del medesimo e, quindi, rischia di lederne la libertà personale, spetta all’autorità giudiziaria che prevede di emettere un mandato d’arresto europeo esaminare la proporzionalità dell’emissione di cui trattasi, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie ( 11 ).

A tale riguardo, la Corte sembra distinguere a seconda che un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini di un’azione penale oppure ai fini dell’esecuzione di una pena, poiché essa ha precisato che, in quest’ultima ipotesi, la proporzionalità di tale mandato risulta dalla condanna pronunciata, la quale, come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi ( 12 ).

6. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, dalla giurisprudenza della Corte non risulta che tale autorità sia tenuta ad esaminare la proporzionalità del mandato d’arresto europeo che essa deve eseguire ( 13 ).

7. D’altronde, la Commissione sottolinea nel suo manuale del 2023 che la verifica della proporzionalità di un mandato d’arresto europeo spetta soltanto all’autorità giudiziaria emittente.

Essa rileva, a tale riguardo, che la decisione quadro 2002/584 «non prevede la possibilità che lo Stato membro di esecuzione valuti la proporzionalità di un [mandato d’arresto europeo]».

Secondo tale istituzione, ciò è «conforme al principio del reciproco riconoscimento».

Qualora, tuttavia, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nutra seri dubbi sulla proporzionalità di un mandato d’arresto europeo, è opportuno che tale autorità e l’autorità giudiziaria emittente «si contattino direttamente» al fine di trovare «una soluzione più adeguata» ( 14 ).

Secondo la Commissione, situazioni del genere dovrebbero verificarsi soltanto «in circostanze eccezionali» ( 15 ).

8. Fatte queste precisazioni, occorre anzitutto sottolineare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale invita la Corte ad esaminare sotto un particolare profilo la problematica relativa alla proporzionalità nell’ambito del meccanismo di consegna, anche se, come spiegherò più avanti, la ripartizione delle verifiche che devono essere effettuate, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione è parimenti al centro del dibattito giuridico. 9.

Tale domanda porterà quindi la Corte a pronunciarsi sulla questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa e, in caso affermativo, a quali condizioni, rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà qualora essa ritenga che la consegna della persona ricercata comporterebbe un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 16 ).

In questa prospettiva, ad essere rilevante non è tanto la verifica del rispetto del principio di proporzionalità nella fase di emissione del mandato d’arresto europeo, quanto piuttosto la verifica del rispetto di detto principio nella fase di esecuzione di tale mandato, poiché si tratta della pena pronunciata nello Stato membro di emissione e il mandato d’arresto europeo è soltanto lo strumento procedurale utilizzato per pervenire all’esecuzione di tale pena ( 17 ).

10. Più precisamente, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] nonché con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( 18 ).

11. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di DZ in merito a un mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva definitiva della durata di sette anni per un reato consistente nell’introduzione in Romania di stupefacenti «a rischio e ad alto rischio».

12. In tale contesto, occorrerà stabilire se, ed eventualmente in quale misura e a quali condizioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna di DZ qualora ritenga che una siffatta pena sia sproporzionata e che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo violerebbe quindi il principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, tale autorità è tenuta ad effettuare un esame in due fasi al fine di poter rifiutare detta consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584? E, in caso affermativo, quale contenuto concreto deve presentare ciascuna delle due fasi di tale esame?

II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. Il 9 gennaio 2024 la Judecătoria Constanța (Tribunale di primo grado di Constanța, Romania) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di DZ.

Il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato in qualità di autorità giudiziaria di esecuzione.

Detto giudice ritiene che non possa essere invocato alcuno dei motivi di non esecuzione di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584.

14. Il mandato d’arresto europeo è volto all’esecuzione di una pena detentiva della durata di sette anni, divenuta definitiva in forza di una decisione della Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța, Romania), del 20 dicembre 2023, a seguito di un procedimento nel quale DZ è comparso personalmente ( 19 ).

Il giudice del rinvio afferma che da detto mandato risulta che tale condanna è stata inflitta per l’importazione illecita in Romania, commessa da DZ insieme alla sua consorte, di tre grammi di cannabis e di quattro pillole contenenti metilenediossimetanfetamina (MDMA).

Tale giudice precisa che detta condotta è punita in Romania in forza dell’articolo 3 della Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (legge n. 143/2000 sulla prevenzione e la lotta contro il traffico e il consumo illecito di stupefacenti) ( 20 ), del 26 luglio 2000, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 143/2000») ( 21 ), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del Codul penal (codice penale) ( 22 ).

Ai sensi del diritto rumeno, si tratta di un unico reato, e precisamente dell’«introduzione nel paese di stupefacenti a rischio e ad alto rischio».

15. Il giudice del rinvio precisa inoltre che, nella parte in cui riguarda gli stupefacenti «ad altro rischio», l’articolo 3 della legge n. 143/2000 mira a recepire l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 ( 23 ).

Mentre quest’ultima disposizione impone agli Stati membri di prevedere che tali comportamenti siano punibili con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque e dieci anni, dalle informazioni complementari fornite dall’autorità giudiziaria emittente e dall’ufficio rumeno dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) risulterebbe che, all’epoca della commissione dei fatti, il reato consistente nell’«introduzione nel paese di stupefacenti a rischio e ad alto rischio» era punibile con una pena detentiva minima di sette anni.

16. Tenuto conto delle quantità di stupefacenti indicate nel mandato d’arresto europeo e della dichiarazione resa in udienza dinanzi al giudice del rinvio da DZ – vale a dire che gli stupefacenti erano destinati al consumo personale della sua consorte, la quale se ne serviva per alleviare il dolore ( 24 ) –, tale giudice constata che si trattava di modiche quantità di stupefacenti «a rischio» e «ad altro rischio» per consumo personale.

In ogni caso, detto giudice rileva che DZ e la sua consorte erano in possesso di tali modiche quantità di stupefacenti senza avere l’intenzione di commercializzarle.

17. Il diritto rumeno prevedrebbe possibilità di riduzione della pena, in particolare mediante la presa in considerazione di circostanze attenuanti.

Tuttavia, in risposta a una domanda, l’autorità giudiziaria emittente avrebbe comunicato che, nel caso di DZ, non sussistevano né circostanze aggravanti, come la recidiva, né circostanze attenuanti.

Anche se DZ avesse avuto diritto ad una riduzione della pena e questa fosse stata applicata, la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena non sarebbe stata possibile a causa della durata di quest’ultima.

Infatti, secondo detta autorità, se fosse stato applicato un motivo di riduzione della pena, quest’ultima sarebbe comunque stata pari a quattro anni e otto mesi, superando quindi i tre anni ( 25 ).

18. Da tali elementi, il giudice del rinvio deduce che, al di fuori delle circostanze che giustificano una riduzione della pena, la normativa rumena obbligava il giudice, in caso di condanna per l’importazione illecita di «stupefacenti a rischio e ad alto rischio» all’epoca della commissione dei fatti, ad infliggere una pena minima di sette anni di reclusione, indipendentemente dal fatto che tale condotta riguardasse una modica quantità di stupefacenti o che l’autore di detta condotta l’avesse posta in essere a fini di consumo personale, o comunque senza alcun fine commerciale.

19. Per contro, qualora fossero applicabili una o più delle possibilità di riduzione della pena previste dalla legge, detta normativa consentiva al giudice di ridurre tale pena minima per l’importazione illecita di modiche quantità di «stupefacenti a rischio e ad alto rischio» a fini di consumo personale, o comunque senza alcun fine commerciale, della metà (in caso di applicazione dell’articolo 15 della legge n. 143/2000), o fino a un terzo (in caso di applicazione di una o più delle altre possibilità di riduzione della pena).

20. Il giudice del rinvio afferma che il difensore di DZ si è opposto alla consegna di quest’ultimo sostenendo che la pena detentiva inflitta è sproporzionata e quindi contraria all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA].

Tale giudice ritiene che, alla luce di quanto sostenuto da detto difensore, la pena minima che la normativa rumena impone al giudice penale rumeno di infliggere nel caso di specie, considerata congiuntamente alle limitate possibilità legali di riduzione della pena, sollevi questioni sotto il profilo del principio di proporzionalità delle pene previsto da detta disposizione.

21. In primo luogo, secondo detto giudice, si pone la questione se, nel caso in cui la persona ricercata invochi un rischio reale di esecuzione di una pena sproporzionata rispetto al reato posto a fondamento del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba stabilire se tale rischio possa indurre a rifiutare la consegna.

22. A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che non è certo che dalla sentenza del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers ( 26 ), si possa dedurre che non sia possibile invocare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA].

23. In secondo luogo, secondo detto giudice, si pongono diverse questioni complementari sul modo in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe valutare se nello Stato membro emittente esista un rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata.

24. Infatti, occorrerebbe chiedersi quale controllo detta autorità debba effettuare nell’ambito di siffatta valutazione e quale ruolo abbia, nell’ambito di tale controllo, l’obbligo di irrogare una pena minima, considerato in relazione alle possibilità di ridurre la pena e di sospenderne l’esecuzione secondo il diritto dello Stato membro emittente.

Inoltre, poiché la pena detentiva a cui la persona ricercata è stata condannata è definitiva, si porrebbe la questione se un’eventuale garanzia da parte delle autorità dello Stato membro emittente – ad esempio, che la persona ricercata possa essere graziata o possa ancora chiedere la revisione della sentenza di condanna – potrebbe ancora eliminare un eventuale rischio reale accertato di violazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] per la persona ricercata.

25. In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584], in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [[OSCURATO:PERSONA]] e con l’articolo 2, paragrafo 1, [lettera a)], e paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, [lettera b)], e l’articolo 5 della [decisione quadro 2004/757], debba essere interpretato nel senso che: se la persona ricercata si oppone alla sua consegna adducendo il fatto di essere stata condannata in via definitiva nello Stato membro emittente a una pena detentiva minima sproporzionata per l’importazione di quantità modiche di stupefacenti per consumo personale, o quantomeno per l’importazione di quantità modiche di stupefacenti senza l’intento di commercializzarle, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare se la persona ricercata, in caso di consegna ai fini dell’esecuzione di tale pena, corra un rischio reale di dover scontare una pena sproporzionata rispetto al reato posto a fondamento del mandato d’arresto europeo. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a) quale criterio debba applicare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione per valutare se si configuri un rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, come indicato nella prima questione;

b) quale ruolo svolga in tale verifica il fatto che il diritto dello Stato membro emittente, in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 2, [lettera b)], della [decisione quadro 2004/757] e del conseguente obbligo di punire con una pena massima con un minimo compreso tra 5 e 10 anni di reclusione, impone al giudice di tale Stato di infliggere una pena minima di sette anni di reclusione in caso di condanna per, in breve, l’importazione degli stupefacenti più dannosi per la salute, a prescindere dalle quantità di stupefacenti coinvolte in tali condotte e a prescindere dal fatto se tali condotte siano finalizzate al consumo personale o siano effettuate con l’intento di commercializzare detti stupefacenti, laddove: – il giudice può ridurre la pena minima obbligatoria solo fino a un terzo in totale se vi sono circostanze che riducono la gravità del reato o la minaccia [costituita dall’]autore del reato o se l’interessato confessa il reato, oppure fino alla metà in totale se l’interessato facilita l’identificazione e il perseguimento di altre persone che hanno commesso reati connessi agli stupefacenti, e – la durata di tale pena minima (eventualmente ridotta) osta a che il giudice disponga la sospensione dell’esecuzione della pena;

c) se un eventuale rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, ai sensi della prima questione, possa essere eliminato da una garanzia da parte dello Stato membro emittente, e come possa configurarsi tale garanzia».

26. DZ, l’[OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]), i governi rumeno, ungherese e polacco, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato, in presenza anche del governo tedesco, all’udienza tenutasi il 23 settembre 2025, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.

III. Analisi

27. Con le sue questioni, che suggerisco di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se – e, se del caso, a quali condizioni e in quale misura – l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], consenta a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, qualora tale autorità ritenga che la pena irrogata sia eccessiva e che l’esecuzione di detto mandato possa ledere il principio di proporzionalità delle pene, sancito dalla citata disposizione della [OSCURATO:PERSONA].

28. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio traggono origine essenzialmente dalle differenze tra il diritto penale dei [OSCURATO:PERSONA] e il diritto penale rumeno per quanto riguarda il grado di severità della repressione di un reato come quello di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l’introduzione in Romania di stupefacenti «ad alto rischio».

Infatti, mentre, secondo le spiegazioni fornite dal pubblico ministero in udienza, l’introduzione in Romania di stupefacenti appartenenti a tale categoria, per un quantitativo fino a dieci grammi, sarebbe punibile nei [OSCURATO:PERSONA] con una pena detentiva da una a tre settimane, in Romania la pena detentiva minima è di sette anni.

Dette questioni si basano quindi sulla constatazione secondo cui il limite inferiore della pena detentiva prevista dal diritto rumeno è elevato rispetto alla pena prevista dal diritto dei [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunge la constatazione secondo cui le possibilità di cui dispone il giudice rumeno di ridurre la pena o di sospenderne l’esecuzione sarebbero limitate.

29. Al fine di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri ( 27 ).

30. Nel settore disciplinato da tale decisione quadro, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri devono dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro ( 28 ).

31. Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte.

D’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione dello stesso è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente ( 29 ).

Per quanto riguarda tali motivi, detta decisione quadro prevede, al suo articolo 3, i motivi di non esecuzione obbligatoria di un mandato d’arresto europeo e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, i motivi di non esecuzione facoltativa di quest’ultimo ( 30 ).

32. Dopo aver constatato che, tra tali motivi, nessuno è relativo al carattere sproporzionato della pena irrogata nello Stato membro emittente (A), spiegherò quali conseguenze possono essere tratte dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in caso di rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] (B).

A. L’assenza nella decisione quadro 2002/584 di un motivo di non esecuzione relativo al carattere sproporzionato della pena irrogata nello Stato membro emittente

33. La decisione quadro 2002/584 non prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva per il solo motivo che tale pena sarebbe sproporzionata rispetto al reato che essa mira a reprimere.

34. Una siffatta constatazione può essere dedotta anche dalla giurisprudenza della Corte.

35. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers , la Corte era chiamata ad interpretare la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584.

In particolare, la Corte ha dichiarato che tale condizione è soddisfatta qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, sebbene tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione da parte della persona ricercata di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione ( 31 ).

36. Invitata dal giudice del rinvio ad esaminare detta questione anche sotto il profilo dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che una siffatta interpretazione è conforme al principio di proporzionalità dei reati e delle pene, previsto da tale disposizione ( 32 ).

37. A questo proposito, la Corte ha sottolineato, da un lato, che, nel sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584, il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene è garantito dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente , aggiungendo, più in generale, che la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui è stata chiesta la consegna rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente ( 33 ).

38. D’altro lato, la Corte ha rilevato che il carattere eventualmente sproporzionato della pena inflitta nello Stato membro emittente non figura tra i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di un mandato d’arresto europeo menzionati agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 ( 34 ).

39. Inoltre, la Corte ha precisato che la condizione della doppia incriminabilità del fatto implica unicamente di verificare se gli elementi di fatto del reato che ha dato luogo all’emissione di tale mandato d’arresto europeo sarebbero altresì, di per sé, costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione nell’ipotesi in cui essi si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo ( 35 ).

40. Da tali elementi, la Corte ha dedotto che non spetta pertanto all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nell’ambito della valutazione di tale condizione , valutare la pena inflitta nello Stato membro di emissione alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ).

41. È vero che la risposta della Corte nella sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers deve essere analizzata alla luce della condizione della doppia incriminabilità del fatto, in quanto la Corte si limita a sottolineare che l’interpretazione da essa fornita di tale condizione è compatibile con il principio di proporzionalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA].

42. Ciò non toglie che, con la formulazione generale dei punti 65 e 66 di tale sentenza, la Corte lascia intendere che una valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione del carattere eventualmente sproporzionato della pena irrogata nello Stato membro emittente sembra incompatibile con il sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584.

A mio avviso, nell’ambito del presente procedimento, la Corte dovrebbe affermare in modo chiaro che un rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può, in linea di principio, fondarsi sulla valutazione effettuata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione secondo la quale, sulla base di diversi elementi di valutazione tra cui il proprio diritto nazionale, la pena irrogata nello Stato membro emittente sarebbe sproporzionata.

Infatti, una simile valutazione da parte di tale autorità giudiziaria non è, a mio parere, né auspicabile né possibile in pratica.

43. Tale valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della proporzionalità della pena non è auspicabile, in quanto porterebbe tale autorità a riesaminare nel merito la condanna pronunciata nello Stato membro emittente, rimettendo in discussione, se del caso, la sua fondatezza.

Detta autorità si trasformerebbe in tal modo in un organo d’appello dinanzi al quale la persona ricercata potrebbe contestare la proporzionalità della pena che le è stata inflitta da un giudice dello Stato membro di emissione.

Orbene, un siffatto organo d’appello può avere sede soltanto in quest’ultimo Stato membro e non può essere delocalizzato nello Stato membro dell’esecuzione, le cui autorità giudiziarie non possono attribuirsi un simile ruolo.

Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può invocare criteri di competenza che le consentano di applicare le norme di diritto penale sostanziale dello Stato membro dell’esecuzione a un reato la cui repressione spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro emittente, una delle quali ha emesso, in modo indipendente, la sentenza che costituisce il fondamento del mandato d’arresto europeo di cui è richiesta l’esecuzione.

44. Pertanto, non spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare se la pena irrogata da un giudice dello Stato membro emittente sia idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dalla legislazione di tale Stato membro e se essa non ecceda quanto necessario alla realizzazione di tali obiettivi.

Aggiungo che, per evidenti ragioni di certezza del diritto, la sentenza definitiva pronunciata nello Stato membro emittente non può essere messa in discussione, nella fase della sua esecuzione, dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, a meno di violare il principio dell’autorità di cosa giudicata.

45. Inoltre, una verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della proporzionalità della pena irrogata nello Stato membro emittente è fondamentalmente contraria al principio del riconoscimento reciproco ( 37 ).

Ricordo che quest’ultimo presuppone che esista una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse ( 38 ).

Ciò implica che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può mettere in discussione la proporzionalità delle pene riferendosi al proprio diritto penale ( 39 ), facendo prevalere la propria valutazione della proporzionalità delle pene, e ciò indipendentemente dalle norme previste dal diritto penale sostanziale dello Stato membro emittente.

Occorre inoltre sottolineare che le divergenze nel diritto penale degli Stati membri riflettono la diversità delle scelte da essi effettuate in materia di politica penale ( 40 ), in base alle priorità definite dai legislatori nazionali ( 41 ), anche nel settore del diritto penale sostanziale oggetto di un’armonizzazione minima all’interno dell’Unione.

A tale riguardo, è importante evitare che alcuni Stati membri, per il fatto di reprimere meno severamente taluni reati, diventino luoghi di rifugio per le persone condannate, a scapito dell’obiettivo della lotta contro l’impunità e dei diritti delle vittime.

Occorre altresì rilevare che, come già dichiarato dalla Corte, anche se la decisione quadro 2002/584 elenca, all’articolo 2, paragrafo 2, alcune categorie di reati ai fini dell’attuazione di quest’ultima, la definizione stessa di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto dello Stato membro emittente.

Tale decisione quadro non è volta ad armonizzare il diritto penale sostanziale, vale a dire i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredati ( 42 ).

46. A tali constatazioni si aggiunge quella secondo cui sembra difficile, se non impossibile, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione compiere una valutazione rigorosa e informata sulla proporzionalità della pena stabilita da un giudice dello Stato membro emittente, per la semplice ragione che il processo non si è svolto dinanzi ad essa e che essa non dispone del fascicolo completo e non conosce le peculiarità del sistema di giustizia penale di tale Stato membro ( 43 ).

Lo scambio di informazioni previsto all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 non mi sembra idoneo a rimediare a tale problema, poiché esso è destinato a mettere l’autorità giudiziaria dell’esecuzione in condizioni di decidere sulla consegna e non già di fornirle elementi che le consentano di valutare la fondatezza della sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro emittente ( 44 ).

47. Più in generale, una siffatta soluzione non terrebbe conto del fatto che tale decisione quadro non ha lo scopo di armonizzare il diritto penale sostanziale degli Stati membri, ragion per cui la diversità delle norme in tale materia non può portare – attribuendo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione la possibilità di controllare il rispetto, da parte di un giudice dello Stato membro emittente, del principio di proporzionalità delle pene – a paralizzare il meccanismo di consegna istituito da detta decisione quadro.

Al fine di evitare detto rischio, è quindi essenziale garantire che il rispetto del principio di proporzionalità delle pene rientri, in linea di principio, unicamente nella competenza dei giudici dello Stato membro emittente, alle condizioni previste dal diritto penale di tale Stato membro.

Una decisione diversa pregiudicherebbe inevitabilmente l’obiettivo di istituire un sistema semplificato ed efficace volto a facilitare ed accelerare la consegna tra gli Stati membri.

48. Tuttavia, non si può escludere completamente che, in circostanze eccezionali, un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene possa indurre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo.

Peraltro, osservo che la Corte non si è pronunciata, nella sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers , sulla questione se un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, previsto all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], possa costituire, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, un motivo autonomo di rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

B. Le conseguenze da trarre dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in caso di rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]

49. Dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 risulta che quest’ultima non può modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA].

50. Tale obbligo si impone agli Stati membri quando si pronunciano sulla consegna di una persona, dato che una decisione su una siffatta consegna costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].

Le autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri sono quindi tenute a garantire, in sede di adozione di tale decisione, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ( 45 ).

51. In tale contesto, occorre ricordare che l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dispone che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Tale disposizione si applica quando una disposizione nazionale attua il diritto dell’Unione ( 46 ).

Conformemente al principio di proporzionalità, le misure repressive previste da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di quanto è necessario al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti da tale normativa.

La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse puniscono, in particolare garantendo che esse abbiano un effetto realmente dissuasivo, senza andare oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi ( 47 ).

52. Peraltro, il principio di proporzionalità esige che, nella determinazione della pena e nella fissazione del livello della stessa, si tenga conto delle specifiche circostanze del caso di specie ( 48 ).

Nel valutare la proporzionalità delle pene, si deve anche tenere conto della possibilità di cui dispone il giudice nazionale di modificare la qualificazione rispetto a quella indicata nell’atto di accusa, in modo tale da condurre all’applicazione di una pena meno severa, e di variare la pena in funzione della gravità del reato accertato ( 49 ).

53. Sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, la Corte ha elaborato un motivo autonomo che, se sono soddisfatte determinate condizioni, può giustificare, a titolo eccezionale , un rifiuto di consegna da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in caso di rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata.

Finora, la possibilità di invocare un siffatto motivo è stata presa in considerazione in relazione al rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), 7 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare), 24 (diritti del minore) e 47 (diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge) della [OSCURATO:PERSONA].

54. A mio avviso, non vi è alcun motivo per escludere a priori e in modo categorico la possibilità che anche un rischio di violazione del diritto fondamentale sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] possa giustificare, a titolo eccezionale, un rifiuto di consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

D’altronde, rilevo che la Corte, nella sentenza Alchaster , ancorché nell’ambito dell’interpretazione di un altro atto del diritto dell’Unione ( 50 ), ha già dichiarato che le autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri sono tenute a garantire, al momento dell’adozione di una decisione sulla consegna, il rispetto dei diritti fondamentali risultanti dall’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale enuncia, in particolare, che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Tale valutazione, a mio avviso, dovrebbe potersi estendere all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] ( 51 ).

55. Di conseguenza, la sussistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale tutelato dall’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] può, a mio avviso, consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare, a seguito di un esame adeguato , di eseguire un mandato d’arresto europeo.

56. Per quanto riguarda le modalità di un siffatto esame , ritengo che la Corte non debba discostarsi dalla sua giurisprudenza che mira a preservare il carattere eccezionale di un rifiuto di consegna fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, procedendo alla verifica di un rischio di violazione dei diritti fondamentali mediante un esame in due fasi .

57. A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dell’effettività di un rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti agli articoli 4, 7, 24 e 47 della [OSCURATO:PERSONA] deve, in linea di principio, essere svolta attraverso un esame in due fasi distinte che non possono essere confuse, in quanto comportano un’analisi fondata su criteri diversi, e che quindi devono essere svolte in successione ( 52 ).

58. A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase , determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa, vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone ( 53 ).

59. Nell’ambito di una seconda fase , l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze individuate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente ( 54 ).

60. Nel valutare se l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo possa comportare un rischio di violazione dei diritti fondamentali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve quindi fare astrazione dal caso concreto per ritornarvi soltanto nel caso in cui essa ravvisi nello Stato membro emittente l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone.

Un’analisi a livello sistemico precede quindi, in linea di principio, un’analisi a livello individuale.

61. L’applicazione del motivo di rifiuto della consegna fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 è pertanto soggetta a un rigoroso inquadramento da parte della Corte, che consiste nell’imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione lo svolgimento di un esame rigoroso ed esigente. [OSCURATO:PERSONA]’ultimo è giustificato dalla constatazione secondo cui il sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate istituito dalla decisione quadro 2002/584 si basa sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio di riconoscimento reciproco ( 55 ).

Pertanto, il principio di fiducia reciproca impone a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 56 ).

Ne consegue che, allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, devono presumere che gli altri Stati membri rispettino i diritti fondamentali, ragion per cui risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione ( 57 ).

62. È in tale contesto di presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro di emissione derivante dal principio della fiducia reciproca che la Corte ha sottolineato che l’obbligo di constatare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone – prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale – mira precisamente ad evitare che una siffatta verifica possa essere effettuata al di fuori di casi eccezionali ( 58 ).

63. La Corte ha sottolineato che il rispetto di tale obbligo consente in particolare di garantire la ripartizione delle responsabilità fra lo Stato membro emittente e lo Stato membro dell’esecuzione quanto alla salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali che deriva dalla piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d’arresto europeo ( 59 ).

64. Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 60 ), non vi è dubbio che, in quanto autorità che devono attuare la decisione quadro 2002/584, le autorità giudiziarie emittenti e di esecuzione sono tenute a rispettare i diritti fondamentali tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, affinché il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro possa funzionare, le responsabilità a tale riguardo sono ripartite, conformemente al principio della fiducia reciproca, tra tali due autorità.

Infatti, se l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fossero autorizzate ad effettuare i medesimi controlli, l’efficacia e la rapidità della consegna sarebbero compromesse.

Inoltre, la fiducia reciproca è, per sua natura, contraria all’effettuazione di controlli incrociati da parte di ciascuna autorità per verificare il rispetto dei diritti fondamentali nello Stato membro a cui appartiene l’altra autorità.

In tale logica, il rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondato sulla constatazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente non può che avere un carattere eccezionale ( 61 ).

65. Sebbene la Corte abbia escluso occasionalmente l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di svolgere, in un primo momento, un esame a livello sistemico, ciò è accaduto soltanto in casi in cui un siffatto esame sarebbe stato inadeguato a valutare il rischio invocato di violazione dei diritti fondamentali.

Ciò avviene – sotto il profilo dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce un diritto assoluto – nel caso in cui la persona di cui è richiesta la consegna soffra di patologie gravi, a carattere cronico, di durata indeterminata, che possono aggravarsi notevolmente in caso di consegna ( 62 ).

Tuttavia, il requisito relativo al carattere eccezionale del rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo permane in tale ipotesi.

Infatti, in detto caso di specie, la Corte impone, affinché un siffatto rifiuto sia giustificato, una soglia minima di gravità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, vale a dire che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute ( 63 ).

66. Orbene, a mio avviso, non occorre aggiungere una nuova eccezione al requisito dell’esame in due fasi nell’ambito della presente causa.

Ritengo pertanto che la valutazione di un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] in caso di esecuzione di un mandato d’arresto europeo richieda, in una prima fase, un esame a livello sistemico. 67.

Di conseguenza, qualora la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo affermi di essere stata condannata a una pena sproporzionata e di essere pertanto esposta, in caso di consegna, a un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a valutare la fondatezza di tale affermazione nell’ambito di un esame in due fasi.

68. Ne deriva che, nel caso in cui tale persona affermi di essere esposta a un siffatto rischio, ma l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che gli elementi di cui dispone non costituiscano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati atti a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone, relative all’applicazione del principio in parola nello Stato membro emittente, tale autorità non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo per il motivo invocato da detta persona ( 64 ).

In tal caso, infatti, non vi è alcuna valida ragione per cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa presumere che il principio di proporzionalità delle pene non sia stato rispettato nello Stato membro emittente, e tale autorità giudiziaria è anzi tenuta a fondare la propria analisi sul rispetto di detto principio, conformemente al principio della fiducia reciproca ( 65 ).

69. A tale riguardo, va ricordato che la garanzia dei diritti fondamentali nell’ambito di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo rientra, in primo luogo, nella responsabilità dello Stato membro emittente ( 66 ).

Ne deriva che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve accordare la propria fiducia ai giudici dello Stato membro emittente ( 67 ).

In mancanza di una siffatta fiducia, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe indotta, dal momento in cui le siano sottoposte asserzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a procedere a un controllo dell’applicazione, da parte dei giudici dello Stato membro emittente, del diritto penale sostanziale di tale Stato membro in un caso individuale, il che sarebbe contrario al principio di riconoscimento reciproco sotteso alla decisione quadro 2002/584.

Orbene, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che tale decisione quadro, letta alla luce delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], non può essere interpretata in modo tale da rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri ( 68 ).

70. Per quanto riguarda il contenuto dell’esame in due fasi che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare quando viene invocato un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], le due fasi di tale esame possono essere descritte come segue.

71. Per quanto riguarda la prima fase , al fine di determinare se siano dimostrate carenze del genere, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe compiere una valutazione globale delle norme vigenti nello Stato membro emittente per accertare se queste ultime privino i giudici nazionali, per talune categorie di reati, del loro potere di tenere conto delle circostanze individuali del caso di specie procedendo a un’individualizzazione della pena.

A mio avviso, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrebbe ritenere che tali carenze siano dimostrate qualora da detta valutazione globale risulti che, in tale Stato membro, le persone condannate per aver commesso reati rientranti in dette categorie sono, in generale, private del beneficio di un’individualizzazione della pena ( 69 ).

72. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nelle cause Aranyosi e Căldăraru ( 70 ), «[n]ella fase dell’imposizione della pena, il principio dell’individualizzazione della pena esclude il principio della pena automatica e interamente determinata.

Il giudice determinerà quindi la pena in funzione della personalità dell’autore del reato, quale risulta in particolare dalla natura del reato commesso, dalle circostanze della sua commissione, dall’esame della personalità, dalle testimonianze, dalle perizie psicologiche e psichiatriche, e dalle possibilità di reinserimento offerte dalla personalità di tale individuo».

Il principio dell’individualizzazione della pena consente quindi di tenere conto del comportamento della persona condannata, della sua personalità e della sua situazione materiale, familiare e sociale ( 71 ).

L’individualizzazione della pena contribuisce pertanto all’imposizione di una pena proporzionata.

73. Pertanto, qualora l’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente preveda norme che consentono al giudice nazionale di individualizzare la pena in funzione della natura e della gravità del reato nonché della situazione personale dell’imputato, il rischio per quest’ultimo di essere condannato ad una pena sproporzionata può, in linea di principio, essere escluso.

Ciò vale a maggior ragione quando il rispetto di tale principio da parte di detto giudice può essere verificato mediante l’esercizio di un mezzo di ricorso, come nel procedimento principale.

74. Preciso inoltre che, a mio avviso, la constatazione secondo cui il potere del giudice nazionale di individualizzare la pena deve essere esercitato entro taluni limiti in forza del diritto dello Stato membro emittente, quali la fissazione di un rapporto per la riduzione della pena in caso di circostanze attenuanti prevista nel diritto rumeno o la previsione di pene minime, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche, generalizzate o incidenti su determinate categorie in tale Stato membro.

Siffatte carenze possono essere constatate soltanto se il diritto nazionale impedisce al giudice nazionale di individualizzare la pena e non se quest’ultimo può esercitare tale potere solo entro taluni limiti .

75. In una seconda fase , qualora il rischio asserito dalla persona ricercata derivi dal fatto che, in caso di consegna, essa dovrà scontare una pena sproporzionata, l’esistenza di un siffatto rischio dovrebbe essere constatata solo se, alla luce delle norme applicabili nello Stato membro emittente, il rischio di violazione di detto principio sia manifesto ( 72 ).

Ciò avverrebbe qualora la pena irrogata eccedesse in modo evidente e con un grado di severità estremo la misura necessaria alla repressione del reato di cui trattasi.

76. A tale riguardo, il fatto che, per un medesimo reato, esista una differenza notevole tra la pena comminata nello Stato membro emittente e nello Stato membro di esecuzione non può essere sufficiente a fondare una simile constatazione.

Infatti, il diritto penale dello Stato membro emittente non può costituire un termine di paragone adeguato, poiché il livello di tutela garantito dall’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinato a livello dell’Unione e non di un singolo Stato membro ( 73 ).

Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare, in materia di rispetto del principio di proporzionalità delle pene, uno standard più elevato di quello garantito da tale disposizione ( 74 ).

Inoltre, le differenze da uno Stato membro all’altro possono essere dovute a divergenze in materia di politica penale, le quali, in mancanza di un’armonizzazione completa delle norme di diritto penale sostanziale tra gli Stati membri, sono inevitabili.

77. In caso di adozione a livello dell’Unione, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in una delle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale elencate al secondo comma di tale disposizione, tali norme possono parimenti fornire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione indicazioni utili, qualora la situazione che ha dato luogo alla sentenza di condanna rientri nell’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione che ha previsto dette norme.

Nel caso di specie, tale termine di paragone non mi sembra determinante poiché, da un lato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757 ( 75 ), condotte quali l’importazione di stupefacenti sono escluse dall’ambito di applicazione di detta decisione quadro «se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali», come sembra essere avvenuto nel caso in esame secondo DZ.

D’altro lato, il margine di discrezionalità degli Stati membri in un simile contesto risulta chiaramente dal considerando 4 della decisione quadro 2004/757, a termini del quale «[l]’esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione [di tale] decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale» ( 76 ).

78. Aggiungo che, a mio avviso, il requisito secondo cui il rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene deve essere manifesto non implica che la pena irrogata debba necessariamente avere un carattere inumano e degradante, ai sensi dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA].

È ben vero che, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, risulta che la «netta sproporzione» tra il reato e la pena può essere valutata alla luce dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 77 ).

Tuttavia, ritengo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa se del caso constatare che la pena irrogata nello Stato membro emittente supera in modo evidente e con un grado di severità estremo quanto necessario per reprimere il reato di cui trattasi, senza che tale pena abbia necessariamente un carattere inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA].

79. Nel caso di specie, non mi sembra che l’esposizione del diritto rumeno fatta dinanzi alla Corte riveli l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono su un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartenga DZ, nell’applicazione del principio di proporzionalità delle pene.

Infatti, sebbene la soglia minima di pena sia fissata a un livello che può sembrare elevato, vale a dire sette anni, una serie di circostanze consente al giudice di individualizzare la pena, il che può portarlo a ridurre la pena irrogata al di sotto di tale soglia minima.

80. Anzitutto, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), del codice penale ( 78 ), in combinato disposto con l’articolo 76, paragrafo 1, di tale codice, i limiti speciali della pena (minimo e massimo) possono essere ridotti di un terzo in caso di circostanze attenuanti.

Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che l’applicazione di tali disposizioni può comportare una riduzione della durata della pena da sette anni a quattro anni e otto mesi ( 79 ).

81. Inoltre, in forza dell’articolo 375, intitolato «Procedura di transazione penale», in combinato disposto con l’articolo 396, paragrafo 10, del Codul de Procedură Penală (codice di procedura penale), i limiti speciali della pena (minimo e massimo) possono essere ridotti di un terzo in caso di riconoscimento, da parte della persona di cui trattasi, della propria colpevolezza, purché il giudice ritenga vera la situazione di fatto riconosciuta da tale persona.

Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che l’applicazione di tali disposizioni può comportare una riduzione della durata della pena da 4 anni e 8 mesi a 1 120 giorni, vale a dire 3 anni, 1 mese e 10 giorni ( 80 ).

82. Infine, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 143/2000, se l’imputato denuncia, nel corso del procedimento penale, altre persone che hanno commesso reati in materia di stupefacenti e aiuta le autorità a identificarle e a perseguirle, egli beneficia di una riduzione della metà dei limiti di pena previsti dalla legge.

Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che l’applicazione di tale disposizione può comportare una riduzione della durata della pena da 1 120 giorni, vale a dire 3 anni, 1 mese e 10 giorni, a 560 giorni, vale a dire un anno, 6 mesi e 20 giorni ( 81 ).

83. A tali possibilità di riduzione della pena, occorre aggiungere la facoltà, per il giudice rumeno, di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 91 del codice penale, in caso di pena di durata massima di tre anni ( 82 ).

Inoltre, non sembra che il diritto rumeno privi il giudice nazionale della facoltà di modificare la qualificazione del reato rispetto a quella indicata nell’atto di imputazione, facoltà che può dare luogo all’applicazione di una sanzione meno severa ( 83 ).

84. Pur accogliendo tutte queste precisazioni e questi calcoli con la dovuta cautela, in quanto si tratta dell’applicazione del diritto rumeno, osservo che gli elementi di cui dispone la Corte tendono a dimostrare che al giudice che ha irrogato la pena di sette anni di reclusione nei confronti di DZ non era impedito dalle disposizioni del suo diritto nazionale di compiere un’individualizzazione della pena, tenendo conto di tutte le circostanze individuali del caso di specie.

Tale giudice poteva quindi modulare la pena in funzione della gravità del reato accertato, portandola, se del caso, al di sotto della soglia minima di sette anni.

Pertanto, detto giudice aveva la possibilità, ai sensi del diritto rumeno, di tenere conto di elementi quali la modica quantità degli stupefacenti in questione e il fatto che l’importazione di tali stupefacenti sembri essere stata destinata al consumo personale di DZ e della sua consorte, a titolo di circostanze attenuanti, al fine di ridurre la pena nelle proporzioni stabilite dal diritto rumeno ( 84 ).

La valutazione se, nel caso di specie, si dovesse o meno tenere conto di circostanze attenuanti spettava esclusivamente al giudice rumeno, in particolare, in funzione degli elementi di prova a sua disposizione e del comportamento di DZ.

Ricordo inoltre che la sentenza di primo grado è stata oggetto di un giudizio in appello, nell’ambito del quale la proporzionalità della pena irrogata nei confronti di DZ ha potuto essere controllata dalla Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța).

85. Preciso altresì che l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 autorizza espressamente l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora essa non ritenga che le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente siano sufficienti per consentirle di prendere una decisione sulla consegna, a richiedere urgentemente le informazioni complementari necessarie.

Inoltre, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ( 85 ).

Dalla giurisprudenza della Corte si può desumere che, in sede di esame delle norme applicabili nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondandosi su elementi relativi a tali norme che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente ( 86 ).

Oltre alle norme relative alla determinazione della pena, all’autorità giudiziaria emittente potrebbero essere richieste, se del caso, informazioni come quelle relative alle modalità di esecuzione della pena ( 87 ), all’eventuale esistenza di un ricorso per revisione e alle norme che disciplinano la grazia.

IV. Conclusione

86. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà non può rifiutare di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di dover eseguire una pena contraria al principio di proporzionalità delle pene sancito da detta disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, salvo che: – da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che pregiudicano un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale fa parte la persona di cui trattasi, nell’applicazione del principio di proporzionalità delle pene sancito da detta disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, le quali implicano che le norme vigenti nello Stato membro emittente privino i giudici nazionali, per talune categorie di reati, del loro potere di tenere conto delle circostanze individuali del caso di specie procedendo a un’individualizzazione della pena, e – dall’altro, detta autorità giudiziaria constati che, nelle particolari circostanze del caso di specie, sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che tale persona, alla luce della constatazione secondo cui la pena irrogata nello Stato membro emittente supera in modo evidente e con un grado di severità estremo quanto necessario per reprimere il reato di cui trattasi, corra manifestamente un siffatto rischio in caso di consegna a tale Stato membro. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2002, L 190, pag.

1. 3 GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584». 4 V., in particolare, Carrera, S., Guild, E., e Hernanz, N., «[OSCURATO:PERSONA]’s most wanted? [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», CEPS Papers in Liberty and Security in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 55, 2013, in particolare punto 3.1, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]»; Helenius, D., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] or [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 5, n. 3, Intersentia, Mortsel, 2014, pagg. da 349 a 369; Glerum, V., e Kijlstra, H., «EAW: Next steps, [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 54, n. 3, [OSCURATO:PERSONA] catholique [OSCURATO:PERSONA]-Paul II de Lublin, Lublino, 2023, pagg. da 125 a 145; Klaus, W., Włodarczyk-Madejska, J., e Wzorek, D., «In the Pursuit of [OSCURATO:PERSONA]: (Ab)Use of the [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», Central and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 10, n. 1, [OSCURATO:PERSONA] de recherche sur la migration de l’[OSCURATO:PERSONA] de Varsovie, Varsavia, 2021, pagg. da 95 a 117; Klip, A., «Transposition and Implementation of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] and recommendations , ImprovEAW [OSCURATO:PERSONA], disponibile al seguente indirizzo Internet: https://improveaw.eu/media/90 , in particolare punto 2.5.4, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] of issuing an EAW», punto 2.5.6, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] revisited», e punto 2.6.3, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] of executing an EAW»; Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA] after Lisbon: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and the Transformation of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, in particolare pagg. da 142 a 146; Shabbir, A., «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], and the Rule of Law – A [OSCURATO:PERSONA] of 14 EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], disponibile al seguente indirizzo Internet: https://stream-eaw.eu/wp-content/uploads/2023/09/final-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].pdf , pagg. da 34 a 38, e Xanthopoulou, E., «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] in a [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 6, n. 1, Intersentia, Mortsel, 2015, pagg. da 32 a

52. 5 E ciò a differenza di altri strumenti di riconoscimento in materia penale.

V., in particolare, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), il quale dispone che «[l]’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando (...) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata» (il corsivo è mio). 6

V. manuale europeo sull’emissione del mandato di arresto europeo pubblicato dal Consiglio dell’Unione europea il 18 giugno 2008 (8216/2/08 REV 2) e la sua versione rivista del 17 dicembre 2010 (17195/1/10 REV 1).

Tale manuale è stato oggetto di una revisione da parte della Commissione europea nel corso del 2017: v. comunicazione della Commissione, Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, 28 settembre 2017 [C(2017) 6389 (GU 2017, C 335, pag. 1)].

Nel 2023, quest’ultimo manuale è stato rivisto [C(2023) 7782 (GU C, C/2023/1270); in prosieguo: il «manuale del 2023»]. 7

V. risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d’arresto europeo [2013/2109(INL) (GU 2017, C 285, pag. 18)], tra le quali «un controllo della proporzionalità quando vengono prese decisioni in materia di riconoscimento reciproco, sulla base di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, quali la gravità del reato, lo stato di preparazione del processo, l’impatto sui diritti della persona ricercata, inclusa la tutela della vita privata e familiare, le implicazioni economiche e la disponibilità di un’adeguata misura alternativa meno invasiva» [punto 7, lettera b), e allegato]. 8

V. manuale del 2023 (punto 2.4., intitolato «Proporzionalità», in particolare pag. 18). 9

V. manuale del 2023 (punto 2.4., intitolato «Proporzionalità», in particolare pag. 19). 10 V., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:140, paragrafi da 145 a 155), e dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:782, paragrafo 38). 11 V., in particolare, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. », EU:C:2023:57, punto 144 e giurisprudenza ivi citata).

Nell’ambito del controllo di proporzionalità che l’autorità giudiziaria emittente deve effettuare, sono presi in considerazione non solo le violazioni del diritto alla libertà della persona interessata, ma anche gli effetti della procedura di consegna sulle relazioni sociali e familiari di tale persona, qualora essa risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro emittente: v. sentenza del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 44). 12

V. sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Procuratore del Re di [OSCURATO:PERSONA]) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, punto 38).

A tale riguardo sono state formulate alcune riserve: v., in particolare, Glerum, V., e Kijlstra, H., op. cit., pagg. 129 e

130. 13 Sulle ragioni che depongono a sfavore dell’introduzione di un controllo di proporzionalità da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, v., in particolare, Weyembergh, A., Armada, I., e Brière, C., «Annex I – [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]», Revising the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] accompanying the [OSCURATO:PERSONA] own-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-JOIN_ET(2013)510979 , in particolare pag.

37. Infatti, le autrici rilevano che l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure di consegna implica che la maggior parte dei controlli, in particolare quello relativo alla proporzionalità del mandato d’arresto europeo, siano effettuati nello Stato membro emittente e che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia fiducia in tali controlli.

Inoltre, un controllo di proporzionalità effettuato da tale autorità sarebbe difficile da accettare, in quanto si tratta di una valutazione parzialmente soggettiva e dipendente in gran parte dai fatti e dalle circostanze del caso di specie nonché dalla politica penale dello Stato membro emittente.

Un siffatto controllo presupporrebbe, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, una certa conoscenza del sistema di giustizia penale di tale Stato membro.

Ciò premesso, occorre sottolineare che il margine di discrezionalità di cui dispone l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’ambito dei motivi di non esecuzione facoltativa consente a quest’ultima di tenere conto, in una certa misura, del principio di proporzionalità. 14

V. manuale del 2023 (punto 5.8., intitolato «Proporzionalità – Ruolo dello Stato membro di esecuzione», pag. 57).

V., inoltre, nello stesso senso, la risoluzione del Parlamento citata alla nota 7 delle presenti conclusioni, il cui allegato contiene la seguente proposta: «[s]e ha motivo di ritenere che la misura è sproporzionata, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione circa l’importanza di eseguire la decisione in materia di riconoscimento reciproco.

Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di revocare tale decisione». 15

V. manuale del 2023 (punto 5.8., intitolato «Proporzionalità – Ruolo dello Stato membro di esecuzione», pag. 57). 16 In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». 17 Per qualificare tale ipotesi è stata utilizzata l’espressione «retrospective proportionality»: v.

Haggenmüller, S., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

, vol. 3, n. 1, [OSCURATO:PERSONA] for the Sociology of Law (online), 2013, pagg. da 95 a 106, in particolare pagg. 100 e

101. 18 GU 2004, L 335, pag.

8. 19 In udienza, il governo rumeno ha comunicato che DZ aveva proposto un ricorso per cassazione che era stato respinto in quanto irricevibile. 20 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 362 del 3 agosto 2000, come ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 163 del 6 marzo 2014. 21 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge, «[l]’introduzione illecita nel paese o la rimozione illecita dallo stesso, nonché l’importazione o l’esportazione illecite di stupefacenti a rischio, sono punibili con la reclusione per un periodo da 3 a 10 anni e con l’interdizione da taluni diritti».

Il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone che, «[s]e gli atti di cui al paragrafo 1 riguardano stupefacenti ad alto rischio, la pena è la reclusione per un periodo da 7 a 15 anni e l’interdizione da taluni diritti». 22 Ai sensi di tale disposizione, «[s]ono correi coloro i quali commettono direttamente lo stesso reato previsto dal diritto penale». 23 Secondo tale disposizione, «[c]iascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), [tra cui l’importazione di stupefacenti,] siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze: (...) il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone». 24 Al punto 9 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno precisa tuttavia che «[l]e affermazioni relative alla finalità medica degli stupefacenti sono state esaminate dal giudice di primo grado, il quale ha concluso che esse erano false, dopo aver valutato la storia clinica della consorte di [DZ] e la composizione dei farmaci che le erano stati prescritti». 25 Il giudice del rinvio precisa che, ai sensi della legge n. 143/2000, il giudice può sospendere condizionalmente l’esecuzione delle pene detentive soltanto se la loro durata non superi i tre anni. 26 C‑168/21; in prosieguo: la «sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers », EU:C:2022:558. 27 V., in particolare, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (C‑305/22; in prosieguo: la «sentenza C.J. », EU:C:2025:665, punto 39 e giurisprudenza citata). 28 V., in particolare, sentenza C.J. (punto 40 e giurisprudenza citata). 29 V., in particolare, sentenza C.J. (punto 41 e giurisprudenza citata). 30

V. sentenza C.J. (punto 42). 31

V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 63 e punto 2 del dispositivo). 32

V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 64). 33

V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 65). 34

V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 66). 35

V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 67). 36

V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 68). 37 Come osserva Helenius, D., op. cit., «il principio del riconoscimento reciproco (...) implica che lo Stato membro dell’esecuzione deve accettare (...) [le] differenze nei livelli di pena» (pag. 368) (traduzione libera). 38 V., in particolare, in tal senso, sentenze dell’11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge (C‑187/01 e C‑385/01, EU:C:2003:87, punto 33), e del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 52).

In quest’ultima sentenza, la Corte ha dichiarato che la valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della questione se siano soddisfatte le condizioni supplementari alle quali il diritto dello Stato membro di esecuzione subordina in concreto l’esercizio dell’azione penale o la condanna eventuale nei confronti di un minore potrebbe portare, in realtà, ad effettuare un vero e proprio riesame nel merito dell’analisi già svolta nell’ambito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato membro emittente, che è alla base del mandato d’arresto europeo.

Orbene, un tale riesame violerebbe e priverebbe di ogni effetto utile il principio del riconoscimento reciproco .

Detto principio non consente quindi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di sostituire la propria valutazione sulla responsabilità penale del minore oggetto di un mandato d’arresto europeo a quella già effettuata, nello Stato membro emittente, nell’ambito della decisione giudiziaria sulla quale si basa tale mandato (punto 52). 39

V. Lenaerts, K., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the Area of Freedom, Security and [OSCURATO:PERSONA]», discorso pronunciato in occasione della [OSCURATO:PERSONA] Lecture all’Università di [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2015, in particolare pag. 12. 40

V. Haggenmüller, S., op. cit., in particolare pagg. 100 e

101. L’autrice cita la decisione n. 2879 della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]], Sandru v Government of Romania, del 28 ottobre 2009, in materia di estradizione, che si basava sulla condanna di un imputato in Romania a tre anni di reclusione per aver rubato e ucciso dieci polli.

In tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] osserva che «la pena adeguata dipende, in parte, dalla cultura (...).

È possibile, ad esempio, che in questo caso i tribunali rumeni trattino il furto di bestiame e la sua successiva distruzione molto più severamente di quanto farebbero generalmente i tribunali inglesi.

Se la pena è ritenuta troppo severa, la soluzione consiste nel contestarla in Romania» (punti 14 e 15). 41 Per un esempio di presa in considerazione da parte della Corte dell’importanza che può rivestire in uno Stato membro la lotta contro una particolare categoria di reati, v. sentenza del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367, punti da 60 a 66).

Al punto 80 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno spiega che, «[i]n considerazione delle dimensioni del traffico di droga e degli effetti devastanti del consumo di droga, in particolare tra i giovani e gli adolescenti, i limiti della pena detentiva per il reato di introduzione nel paese di stupefacenti “ad alto rischio” sono stati aumentati nel 2023.

Mentre prima essi andavano da 7 a 15 anni, attualmente vanno da 10 a 20 anni».

Tale politica penale, che si basa sulla constatazione di un aumento del numero dei trafficanti e dei consumatori di stupefacenti, mira a contrastare con fermezza il «pericolo sociale estremamente elevato» causato dal consumo di stupefacenti (ad esempio, i gravi incidenti stradali), a fini di prevenzione e di protezione della vita e della salute delle persone (punto 81). 42

V. sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261, punti 52, 53 e 59). 43 Nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] citata alla nota 40 delle presenti conclusioni, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, «[i]n quanto obbliga i nostri giudici a mettere in discussione o ad esaminare la fondatezza della pena irrogata da un giudice straniero, ciò equivale a chiedere loro di esercitare una funzione per la quale non sono attrezzati. (...) [I] nostri giudici dispongono di informazioni limitate sugli elementi che hanno indotto un giudice straniero a irrogare la pena che ha irrogato» (punto 14). 44 Occorre inoltre menzionare il fatto che l’autorità giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all’esecuzione di tale mandato d’arresto dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione: v. sentenza del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU; in prosieguo: la «sentenza Breian », EU:C:2024:658, punto 96). 45 V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24; in prosieguo: la «sentenza Alchaster », EU:C:2024:649, punto 49).

A tale riguardo, è irrilevante che la situazione che ha dato luogo all’irrogazione della pena nei confronti di DZ non rientri nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757.

Su questo punto, ricordo che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione quadro, condotte quali l’importazione di stupefacenti «[s]ono escluse dal campo di applicazione [di detta] decisione quadro (...), se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali».

Su tale aspetto, v., tuttavia, sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] w Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455), nella quale la Corte ha riconosciuto la propria competenza a rispondere a questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della stessa, nonché sugli articoli 20, 21 e 49 della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il legislatore nazionale aveva deciso di applicare la circostanza aggravante della detenzione di «grandi quantitativi di stupefacenti», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione quadro, a condotte escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultima, vale a dire la detenzione di stupefacenti esclusivamente a fini di consumo personale. 46 V., in particolare, sentenza del 19 ottobre 2023, G. ST.

T. (Proporzionalità della pena in caso di contraffazione) (C‑655/21; in prosieguo: la «sentenza

G. ST. T.

», EU:C:2023:791, punto 62). 47 V., in particolare, sentenze

G. ST. T.

(punto 65 e giurisprudenza citata) e del 3 luglio 2025, Beach and bar management (C‑733/23; in prosieguo: la «sentenza Beach and bar management », EU:C:2025:515, punto 48). 48 V., in particolare, in tal senso, sentenze

G. ST. T.

(punto 67 e giurisprudenza citata) e Beach and bar management (punto 49). 49 V., in particolare, sentenze

G. ST. T.

(punto 68 e giurisprudenza citata) e Beach and bar management (punto 50). 50 Si trattava dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10). 51

V. sentenza Alchaster (punti da 49 a 51). 52 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 52 e giurisprudenza citata). 53 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 53 e giurisprudenza citata). 54 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 54 e giurisprudenza citata). 55 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 56 e giurisprudenza citata). 56 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 57 e giurisprudenza citata). 57 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 58 e giurisprudenza citata). 58 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 59 e giurisprudenza citata). 59 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 60 e giurisprudenza citata). 60

C‑158/21, EU:C:2022:573.

61

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21, EU:C:2022:573, paragrafo 85). 62

V. sentenza del 18 aprile 2023, E. D. L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia)

(C‑699/21, EU:C:2023:295).

63

V. sentenza del 18 aprile 2023, E. D. L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2023:295, punti 40, 42 e 50). 64 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 111). 65 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 114). 66 V., in particolare, sentenza Breian (punto 32 e giurisprudenza citata, nonché punto 52). 67

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 115). 68 V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 116 e giurisprudenza citata). 69 Osservo che, nel caso di un reato rientrante nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757, la necessaria individualizzazione della pena risulta dal testo stesso di quest’ultima.

Infatti, il considerando 5 di tale decisione quadro enuncia che, «[p]er stabilire l’entità della pena, si dovrebbe tener conto degli elementi di fatto quali i quantitativi e la natura degli stupefacenti oggetto di traffico e l’eventuale commissione del reato nell’ambito di un’organizzazione criminale». 70 C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:140, paragrafo

139. 71

V. le mie conclusioni nella causa AV (Sentenza cumulativa) (C‑221/19, EU:C:2020:815, paragrafo 35).

V., altresì, Pradel, J., «[OSCURATO:PERSONA] de Proportionnalité en [OSCURATO:PERSONA]», Cahiers de [OSCURATO:PERSONA] , vol. 60, n. 4, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. da 1129 a 1150, il quale osserva che «[i]l controllo della proporzionalità è effettuato a partire dal controllo della motivazione» e che «proporzionalità, gravità, motivazione e individualizzazione costituiscono un quartetto inscindibile e ragionevole» (traduzione libera) (pag. 1149).

È stato rilevato, inoltre, che «il giudice, nell’esercizio della sua funzione, è oggi tenuto ad un dovere di personalizzazione e di motivazione che è in costante accrescimento.

Per lui, la proporzionalità è certamente uno degli strumenti più efficaci per collocarsi (...) “tra la legge e la giustizia”» (traduzione libera): v.

Saenko, L., «De la proportionnalité de la peine encourue», Gazette du [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Moulineaux, 24 ottobre 2017, n. 36, pagg. da 73 a 76, in particolare pag. 73. V., inoltre, Daubigney, M.-C., e Lavielle, B., «La motivation de la proportionnalité de l’infraction et de la peine dans le jugement pénal»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n. 24, [OSCURATO:PERSONA] de la Magistrature, Bordeaux, 2020, pagg. da 117 a

127. 72 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 107 e 133). 73 La valutazione del rischio di violazione dei diritti fondamentali deve essere effettuata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione tenendo conto del livello di tutela di tali diritti garantito dal diritto dell’Unione: v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 44 e giurisprudenza citata). 74 V., per analogia, sentenza Breian (punto 122). 75 Tale decisione quadro è stata adottata, in particolare, sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), TUE, il quale prevedeva, in particolare, che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili nel settore del traffico illecito di stupefacenti. 76

V. sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] w Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455), secondo cui da tali disposizioni risulta che gli Stati membri rimangono liberi di trattare la detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti a fini di consumo personale come un reato aggravato (punto 37).

Al punto 76 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che, nel diritto rumeno, è il criterio del tipo di stupefacente («ad alto rischio») a determinare il carattere aggravato del reato.

Nel caso di specie, il sistema di giustizia penale che ha portato all’irrogazione a DZ di una pena di sette anni di reclusione mi sembra espressione di una politica penale volta a reprimere molto severamente in Romania il reato consistente nell’introdurre in tale Stato membro stupefacenti «a rischio e ad alto rischio», il che, di per sé, non mi sembra poter essere messo in discussione nell’ambito dell’attuazione del meccanismo di consegna. 77 Firmata a Roma il 4 novembre 1950.

V., a tale riguardo, Simon, A., «La disproportion de la répression pénale devant la Cour européenne des droits de l’Homme», Gazette du [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Moulineaux, n. 36, 24 ottobre 2017, pagg. da 64 a 67. V., in particolare, sentenze della Corte EDU, del 12 febbraio 2008, Kafkaris c.

Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604); del 9 luglio 2013, Vinter e altri c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2013:0709JUD006606909); del 4 settembre 2014, Trabelsi c.

Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), e del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] c.

Svezia (CE:ECHR:2023:0629JUD000983922).

Come la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato nella sua sentenza del 4 settembre 2014, Trabelsi c.

Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali vieta in particolare che una pena a vita sia de iure o de facto irriducibile (§ 113).

Tale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si riflette nell’articolo 5, punto 2, della decisione quadro 2002/584, che prevede che, se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena irrogata – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. 78 Ai sensi di tale disposizione, possono costituire attenuanti giudiziarie le seguenti situazioni: gli sforzi compiuti dall’autore di un reato per eliminare o ridurre le conseguenze dello stesso [lettera a)] e le circostanze relative al reato commesso che ne riducono la gravità o riducono la minaccia rappresentata dal suo autore [lettera b)]. 79

V. punto 85 delle osservazioni scritte del governo rumeno. 80 Ibidem.

Al punto 11 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che il giudice di primo grado ha inflitto una pena inferiore alla consorte di DZ in quanto quest’ultima ha riconosciuto i fatti commessi. 81

V. punto 85 delle osservazioni scritte del governo rumeno. 82 Come affermato dal governo rumeno al punto 86 delle sue osservazioni scritte, ai sensi dell’articolo 91, lettera d), del codice penale, la decisione relativa alla sospensione dell’esecuzione spetta al giudice, il quale valuterà se, «tenuto conto della persona del delinquente, della sua condotta precedente alla commissione del reato, degli sforzi compiuti dal delinquente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato nonché della sua capacità di emendarsi (...), l’irrogazione della pena sia sufficiente e se, anche senza l’esecuzione di quest’ultima, il condannato non commetterà più altri reati». 83 V., in particolare, a tale riguardo, sentenza Beach and bar management (punto 50 e giurisprudenza citata). 84 Tale possibilità non sembra essere limitata ai casi in cui le circostanze attenuanti siano eccezionali o numerose, contrariamente a quanto avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza

G. ST. T.

(punto 85). 85 V., in particolare, sentenza Breian (punto 109). 86 V., per analogia, sentenza Breian (punto 122).

Inoltre, le informazioni che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha il diritto di richiedere possono riguardare tanto la prima quanto la seconda fase dell’esame che tale autorità deve effettuare.

Tuttavia, detta autorità non può chiedere all’autorità giudiziaria emittente informazioni riguardanti unicamente la seconda fase di tale esame nel caso in cui essa ritenga che non sia dimostrata l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che pregiudichino un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale fa parte l’interessato: v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 50 e giurisprudenza citata). 87 Penso in particolare alle norme relative alla liberazione anticipata, che possono, in una certa misura, controbilanciare la severità della pena irrogata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 583/24 [Tagu] ( i ) Procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 – Articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle pene – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione » I. Introduzione 1. La presa in considerazione, da parte delle autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione, del principio di proporzionalità in sede di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 2 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 3 ), ha già fatto scorrere fiumi di inchiostro, fenomeno certamente amplificato dal silenzio della decisione quadro 2002/584 su tale punto ( 4 ). 2. Infatti, tale decisione quadro non contiene alcun requisito espresso quanto al rispetto, da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri, del principio di proporzionalità nel suo ambito di applicazione ( 5 ). Per ovviare a tale silenzio, detto requisito è stato formulato nei diversi manuali relativi all’emissione e all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 6 ) nonché dal Parlamento europeo ( 7 ). 3. Nel suo manuale del 2023, la Commissione afferma infatti che un mandato d’arresto europeo «dovrebbe sempre essere proporzionato allo scopo perseguito» ( 8 ). In tale prospettiva, le autorità giudiziarie emittenti «dovrebbero considerare (...) la possibilità di ricorrere ad altre misure per la cooperazione giudiziaria invece che all’emissione di un [mandato d’arresto europeo]», in quanto tali misure potrebbero essere «efficaci ma meno coercitive». Più in generale, la Commissione sottolinea che «effettuare una verifica della proporzionalità prima dell’emissione di un [mandato d’arresto europeo] può rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri», il che contribuisce «al funzionamento efficace del [mandato d’arresto europeo] in tutta l’Unione [europea]» ( 9 ). 4. Sebbene non sia menzionato esplicitamente nella decisione quadro 2002/584, il requisito di proporzionalità è quindi insito nel procedimento di consegna istituito da tale decisione quadro. D’altronde, non potrebbe essere diversamente poiché, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, «[i]n virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati». Pertanto, alla luce delle conseguenze del mandato d’arresto europeo sui diritti delle persone ricercate e al fine di garantire l’efficacia e la celerità dei procedimenti di consegna, è particolarmente importante che le autorità giudiziarie emittenti valutino in ciascun caso con attenzione e con una certa cautela se un siffatto mandato sia necessario. 5. Anche la Corte, sotto l’impulso di diversi suoi avvocati generali ( 10 ), ha evidenziato la necessità di un controllo di proporzionalità da parte dell’autorità giudiziaria emittente. Infatti, secondo la Corte, poiché l’emissione di un mandato d’arresto europeo può comportare l’arresto della persona oggetto del medesimo e, quindi, rischia di lederne la libertà personale, spetta all’autorità giudiziaria che prevede di emettere un mandato d’arresto europeo esaminare la proporzionalità dell’emissione di cui trattasi, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie ( 11 ). A tale riguardo, la Corte sembra distinguere a seconda che un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini di un’azione penale oppure ai fini dell’esecuzione di una pena, poiché essa ha precisato che, in quest’ultima ipotesi, la proporzionalità di tale mandato risulta dalla condanna pronunciata, la quale, come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi ( 12 ). 6. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, dalla giurisprudenza della Corte non risulta che tale autorità sia tenuta ad esaminare la proporzionalità del mandato d’arresto europeo che essa deve eseguire ( 13 ). 7. D’altronde, la Commissione sottolinea nel suo manuale del 2023 che la verifica della proporzionalità di un mandato d’arresto europeo spetta soltanto all’autorità giudiziaria emittente. Essa rileva, a tale riguardo, che la decisione quadro 2002/584 «non prevede la possibilità che lo Stato membro di esecuzione valuti la proporzionalità di un [mandato d’arresto europeo]». Secondo tale istituzione, ciò è «conforme al principio del reciproco riconoscimento». Qualora, tuttavia, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nutra seri dubbi sulla proporzionalità di un mandato d’arresto europeo, è opportuno che tale autorità e l’autorità giudiziaria emittente «si contattino direttamente» al fine di trovare «una soluzione più adeguata» ( 14 ). Secondo la Commissione, situazioni del genere dovrebbero verificarsi soltanto «in circostanze eccezionali» ( 15 ). 8. Fatte queste precisazioni, occorre anzitutto sottolineare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale invita la Corte ad esaminare sotto un particolare profilo la problematica relativa alla proporzionalità nell’ambito del meccanismo di consegna, anche se, come spiegherò più avanti, la ripartizione delle verifiche che devono essere effettuate, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione è parimenti al centro del dibattito giuridico. 9. Tale domanda porterà quindi la Corte a pronunciarsi sulla questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa e, in caso affermativo, a quali condizioni, rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà qualora essa ritenga che la consegna della persona ricercata comporterebbe un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 16 ). In questa prospettiva, ad essere rilevante non è tanto la verifica del rispetto del principio di proporzionalità nella fase di emissione del mandato d’arresto europeo, quanto piuttosto la verifica del rispetto di detto principio nella fase di esecuzione di tale mandato, poiché si tratta della pena pronunciata nello Stato membro di emissione e il mandato d’arresto europeo è soltanto lo strumento procedurale utilizzato per pervenire all’esecuzione di tale pena ( 17 ). 10. Più precisamente, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] nonché con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( 18 ). 11. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di DZ in merito a un mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva definitiva della durata di sette anni per un reato consistente nell’introduzione in Romania di stupefacenti «a rischio e ad alto rischio». 12. In tale contesto, occorrerà stabilire se, ed eventualmente in quale misura e a quali condizioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna di DZ qualora ritenga che una siffatta pena sia sproporzionata e che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo violerebbe quindi il principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, tale autorità è tenuta ad effettuare un esame in due fasi al fine di poter rifiutare detta consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584? E, in caso affermativo, quale contenuto concreto deve presentare ciascuna delle due fasi di tale esame? II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 13. Il 9 gennaio 2024 la Judecătoria Constanța (Tribunale di primo grado di Constanța, Romania) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di DZ. Il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato in qualità di autorità giudiziaria di esecuzione. Detto giudice ritiene che non possa essere invocato alcuno dei motivi di non esecuzione di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584. 14. Il mandato d’arresto europeo è volto all’esecuzione di una pena detentiva della durata di sette anni, divenuta definitiva in forza di una decisione della Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța, Romania), del 20 dicembre 2023, a seguito di un procedimento nel quale DZ è comparso personalmente ( 19 ). Il giudice del rinvio afferma che da detto mandato risulta che tale condanna è stata inflitta per l’importazione illecita in Romania, commessa da DZ insieme alla sua consorte, di tre grammi di cannabis e di quattro pillole contenenti metilenediossimetanfetamina (MDMA). Tale giudice precisa che detta condotta è punita in Romania in forza dell’articolo 3 della Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (legge n. 143/2000 sulla prevenzione e la lotta contro il traffico e il consumo illecito di stupefacenti) ( 20 ), del 26 luglio 2000, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 143/2000») ( 21 ), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del Codul penal (codice penale) ( 22 ). Ai sensi del diritto rumeno, si tratta di un unico reato, e precisamente dell’«introduzione nel paese di stupefacenti a rischio e ad alto rischio». 15. Il giudice del rinvio precisa inoltre che, nella parte in cui riguarda gli stupefacenti «ad altro rischio», l’articolo 3 della legge n. 143/2000 mira a recepire l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757 ( 23 ). Mentre quest’ultima disposizione impone agli Stati membri di prevedere che tali comportamenti siano punibili con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque e dieci anni, dalle informazioni complementari fornite dall’autorità giudiziaria emittente e dall’ufficio rumeno dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) risulterebbe che, all’epoca della commissione dei fatti, il reato consistente nell’«introduzione nel paese di stupefacenti a rischio e ad alto rischio» era punibile con una pena detentiva minima di sette anni. 16. Tenuto conto delle quantità di stupefacenti indicate nel mandato d’arresto europeo e della dichiarazione resa in udienza dinanzi al giudice del rinvio da DZ – vale a dire che gli stupefacenti erano destinati al consumo personale della sua consorte, la quale se ne serviva per alleviare il dolore ( 24 ) –, tale giudice constata che si trattava di modiche quantità di stupefacenti «a rischio» e «ad altro rischio» per consumo personale. In ogni caso, detto giudice rileva che DZ e la sua consorte erano in possesso di tali modiche quantità di stupefacenti senza avere l’intenzione di commercializzarle. 17. Il diritto rumeno prevedrebbe possibilità di riduzione della pena, in particolare mediante la presa in considerazione di circostanze attenuanti. Tuttavia, in risposta a una domanda, l’autorità giudiziaria emittente avrebbe comunicato che, nel caso di DZ, non sussistevano né circostanze aggravanti, come la recidiva, né circostanze attenuanti. Anche se DZ avesse avuto diritto ad una riduzione della pena e questa fosse stata applicata, la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena non sarebbe stata possibile a causa della durata di quest’ultima. Infatti, secondo detta autorità, se fosse stato applicato un motivo di riduzione della pena, quest’ultima sarebbe comunque stata pari a quattro anni e otto mesi, superando quindi i tre anni ( 25 ). 18. Da tali elementi, il giudice del rinvio deduce che, al di fuori delle circostanze che giustificano una riduzione della pena, la normativa rumena obbligava il giudice, in caso di condanna per l’importazione illecita di «stupefacenti a rischio e ad alto rischio» all’epoca della commissione dei fatti, ad infliggere una pena minima di sette anni di reclusione, indipendentemente dal fatto che tale condotta riguardasse una modica quantità di stupefacenti o che l’autore di detta condotta l’avesse posta in essere a fini di consumo personale, o comunque senza alcun fine commerciale. 19. Per contro, qualora fossero applicabili una o più delle possibilità di riduzione della pena previste dalla legge, detta normativa consentiva al giudice di ridurre tale pena minima per l’importazione illecita di modiche quantità di «stupefacenti a rischio e ad alto rischio» a fini di consumo personale, o comunque senza alcun fine commerciale, della metà (in caso di applicazione dell’articolo 15 della legge n. 143/2000), o fino a un terzo (in caso di applicazione di una o più delle altre possibilità di riduzione della pena). 20. Il giudice del rinvio afferma che il difensore di DZ si è opposto alla consegna di quest’ultimo sostenendo che la pena detentiva inflitta è sproporzionata e quindi contraria all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]. Tale giudice ritiene che, alla luce di quanto sostenuto da detto difensore, la pena minima che la normativa rumena impone al giudice penale rumeno di infliggere nel caso di specie, considerata congiuntamente alle limitate possibilità legali di riduzione della pena, sollevi questioni sotto il profilo del principio di proporzionalità delle pene previsto da detta disposizione. 21. In primo luogo, secondo detto giudice, si pone la questione se, nel caso in cui la persona ricercata invochi un rischio reale di esecuzione di una pena sproporzionata rispetto al reato posto a fondamento del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba stabilire se tale rischio possa indurre a rifiutare la consegna. 22. A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che non è certo che dalla sentenza del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers ( 26 ), si possa dedurre che non sia possibile invocare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]. 23. In secondo luogo, secondo detto giudice, si pongono diverse questioni complementari sul modo in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe valutare se nello Stato membro emittente esista un rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata. 24. Infatti, occorrerebbe chiedersi quale controllo detta autorità debba effettuare nell’ambito di siffatta valutazione e quale ruolo abbia, nell’ambito di tale controllo, l’obbligo di irrogare una pena minima, considerato in relazione alle possibilità di ridurre la pena e di sospenderne l’esecuzione secondo il diritto dello Stato membro emittente. Inoltre, poiché la pena detentiva a cui la persona ricercata è stata condannata è definitiva, si porrebbe la questione se un’eventuale garanzia da parte delle autorità dello Stato membro emittente – ad esempio, che la persona ricercata possa essere graziata o possa ancora chiedere la revisione della sentenza di condanna – potrebbe ancora eliminare un eventuale rischio reale accertato di violazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] per la persona ricercata. 25. In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 1, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584], in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [[OSCURATO:PERSONA]] e con l’articolo 2, paragrafo 1, [lettera a)], e paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, [lettera b)], e l’articolo 5 della [decisione quadro 2004/757], debba essere interpretato nel senso che: se la persona ricercata si oppone alla sua consegna adducendo il fatto di essere stata condannata in via definitiva nello Stato membro emittente a una pena detentiva minima sproporzionata per l’importazione di quantità modiche di stupefacenti per consumo personale, o quantomeno per l’importazione di quantità modiche di stupefacenti senza l’intento di commercializzarle, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare se la persona ricercata, in caso di consegna ai fini dell’esecuzione di tale pena, corra un rischio reale di dover scontare una pena sproporzionata rispetto al reato posto a fondamento del mandato d’arresto europeo. 2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: a)      quale criterio debba applicare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione per valutare se si configuri un rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, come indicato nella prima questione; b)      quale ruolo svolga in tale verifica il fatto che il diritto dello Stato membro emittente, in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 2, [lettera b)], della [decisione quadro 2004/757] e del conseguente obbligo di punire con una pena massima con un minimo compreso tra 5 e 10 anni di reclusione, impone al giudice di tale Stato di infliggere una pena minima di sette anni di reclusione in caso di condanna per, in breve, l’importazione degli stupefacenti più dannosi per la salute, a prescindere dalle quantità di stupefacenti coinvolte in tali condotte e a prescindere dal fatto se tali condotte siano finalizzate al consumo personale o siano effettuate con l’intento di commercializzare detti stupefacenti, laddove: –        il giudice può ridurre la pena minima obbligatoria solo fino a un terzo in totale se vi sono circostanze che riducono la gravità del reato o la minaccia [costituita dall’]autore del reato o se l’interessato confessa il reato, oppure fino alla metà in totale se l’interessato facilita l’identificazione e il perseguimento di altre persone che hanno commesso reati connessi agli stupefacenti, e –        la durata di tale pena minima (eventualmente ridotta) osta a che il giudice disponga la sospensione dell’esecuzione della pena; c)      se un eventuale rischio reale di esecuzione di una pena definitiva sproporzionata, ai sensi della prima questione, possa essere eliminato da una garanzia da parte dello Stato membro emittente, e come possa configurarsi tale garanzia». 26. DZ, l’[OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]), i governi rumeno, ungherese e polacco, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato, in presenza anche del governo tedesco, all’udienza tenutasi il 23 settembre 2025, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte. III. Analisi 27. Con le sue questioni, che suggerisco di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se – e, se del caso, a quali condizioni e in quale misura – l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], consenta a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, qualora tale autorità ritenga che la pena irrogata sia eccessiva e che l’esecuzione di detto mandato possa ledere il principio di proporzionalità delle pene, sancito dalla citata disposizione della [OSCURATO:PERSONA]. 28. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio traggono origine essenzialmente dalle differenze tra il diritto penale dei [OSCURATO:PERSONA] e il diritto penale rumeno per quanto riguarda il grado di severità della repressione di un reato come quello di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l’introduzione in Romania di stupefacenti «ad alto rischio». Infatti, mentre, secondo le spiegazioni fornite dal pubblico ministero in udienza, l’introduzione in Romania di stupefacenti appartenenti a tale categoria, per un quantitativo fino a dieci grammi, sarebbe punibile nei [OSCURATO:PERSONA] con una pena detentiva da una a tre settimane, in Romania la pena detentiva minima è di sette anni. Dette questioni si basano quindi sulla constatazione secondo cui il limite inferiore della pena detentiva prevista dal diritto rumeno è elevato rispetto alla pena prevista dal diritto dei [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunge la constatazione secondo cui le possibilità di cui dispone il giudice rumeno di ridurre la pena o di sospenderne l’esecuzione sarebbero limitate. 29. Al fine di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri ( 27 ). 30. Nel settore disciplinato da tale decisione quadro, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri devono dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro ( 28 ). 31. Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. D’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione dello stesso è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente ( 29 ). Per quanto riguarda tali motivi, detta decisione quadro prevede, al suo articolo 3, i motivi di non esecuzione obbligatoria di un mandato d’arresto europeo e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, i motivi di non esecuzione facoltativa di quest’ultimo ( 30 ). 32. Dopo aver constatato che, tra tali motivi, nessuno è relativo al carattere sproporzionato della pena irrogata nello Stato membro emittente (A), spiegherò quali conseguenze possono essere tratte dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in caso di rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] (B). A. L’assenza nella decisione quadro 2002/584 di un motivo di non esecuzione relativo al carattere sproporzionato della pena irrogata nello Stato membro emittente 33. La decisione quadro 2002/584 non prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva per il solo motivo che tale pena sarebbe sproporzionata rispetto al reato che essa mira a reprimere. 34. Una siffatta constatazione può essere dedotta anche dalla giurisprudenza della Corte. 35. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers , la Corte era chiamata ad interpretare la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584. In particolare, la Corte ha dichiarato che tale condizione è soddisfatta qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, sebbene tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione da parte della persona ricercata di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione ( 31 ). 36. Invitata dal giudice del rinvio ad esaminare detta questione anche sotto il profilo dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che una siffatta interpretazione è conforme al principio di proporzionalità dei reati e delle pene, previsto da tale disposizione ( 32 ). 37. A questo proposito, la Corte ha sottolineato, da un lato, che, nel sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584, il rispetto del principio di proporzionalità dei reati e delle pene è garantito dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente , aggiungendo, più in generale, che la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui è stata chiesta la consegna rientra in primo luogo nella responsabilità dello Stato membro emittente ( 33 ). 38. D’altro lato, la Corte ha rilevato che il carattere eventualmente sproporzionato della pena inflitta nello Stato membro emittente non figura tra i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di un mandato d’arresto europeo menzionati agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 ( 34 ). 39. Inoltre, la Corte ha precisato che la condizione della doppia incriminabilità del fatto implica unicamente di verificare se gli elementi di fatto del reato che ha dato luogo all’emissione di tale mandato d’arresto europeo sarebbero altresì, di per sé, costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione nell’ipotesi in cui essi si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo ( 35 ). 40. Da tali elementi, la Corte ha dedotto che non spetta pertanto all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nell’ambito della valutazione di tale condizione , valutare la pena inflitta nello Stato membro di emissione alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ). 41. È vero che la risposta della Corte nella sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers deve essere analizzata alla luce della condizione della doppia incriminabilità del fatto, in quanto la Corte si limita a sottolineare che l’interpretazione da essa fornita di tale condizione è compatibile con il principio di proporzionalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]. 42. Ciò non toglie che, con la formulazione generale dei punti 65 e 66 di tale sentenza, la Corte lascia intendere che una valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione del carattere eventualmente sproporzionato della pena irrogata nello Stato membro emittente sembra incompatibile con il sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584. A mio avviso, nell’ambito del presente procedimento, la Corte dovrebbe affermare in modo chiaro che un rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può, in linea di principio, fondarsi sulla valutazione effettuata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione secondo la quale, sulla base di diversi elementi di valutazione tra cui il proprio diritto nazionale, la pena irrogata nello Stato membro emittente sarebbe sproporzionata. Infatti, una simile valutazione da parte di tale autorità giudiziaria non è, a mio parere, né auspicabile né possibile in pratica. 43. Tale valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della proporzionalità della pena non è auspicabile, in quanto porterebbe tale autorità a riesaminare nel merito la condanna pronunciata nello Stato membro emittente, rimettendo in discussione, se del caso, la sua fondatezza. Detta autorità si trasformerebbe in tal modo in un organo d’appello dinanzi al quale la persona ricercata potrebbe contestare la proporzionalità della pena che le è stata inflitta da un giudice dello Stato membro di emissione. Orbene, un siffatto organo d’appello può avere sede soltanto in quest’ultimo Stato membro e non può essere delocalizzato nello Stato membro dell’esecuzione, le cui autorità giudiziarie non possono attribuirsi un simile ruolo. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può invocare criteri di competenza che le consentano di applicare le norme di diritto penale sostanziale dello Stato membro dell’esecuzione a un reato la cui repressione spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro emittente, una delle quali ha emesso, in modo indipendente, la sentenza che costituisce il fondamento del mandato d’arresto europeo di cui è richiesta l’esecuzione. 44. Pertanto, non spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare se la pena irrogata da un giudice dello Stato membro emittente sia idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dalla legislazione di tale Stato membro e se essa non ecceda quanto necessario alla realizzazione di tali obiettivi. Aggiungo che, per evidenti ragioni di certezza del diritto, la sentenza definitiva pronunciata nello Stato membro emittente non può essere messa in discussione, nella fase della sua esecuzione, dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, a meno di violare il principio dell’autorità di cosa giudicata. 45. Inoltre, una verifica, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della proporzionalità della pena irrogata nello Stato membro emittente è fondamentalmente contraria al principio del riconoscimento reciproco ( 37 ). Ricordo che quest’ultimo presuppone che esista una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse ( 38 ). Ciò implica che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può mettere in discussione la proporzionalità delle pene riferendosi al proprio diritto penale ( 39 ), facendo prevalere la propria valutazione della proporzionalità delle pene, e ciò indipendentemente dalle norme previste dal diritto penale sostanziale dello Stato membro emittente. Occorre inoltre sottolineare che le divergenze nel diritto penale degli Stati membri riflettono la diversità delle scelte da essi effettuate in materia di politica penale ( 40 ), in base alle priorità definite dai legislatori nazionali ( 41 ), anche nel settore del diritto penale sostanziale oggetto di un’armonizzazione minima all’interno dell’Unione. A tale riguardo, è importante evitare che alcuni Stati membri, per il fatto di reprimere meno severamente taluni reati, diventino luoghi di rifugio per le persone condannate, a scapito dell’obiettivo della lotta contro l’impunità e dei diritti delle vittime. Occorre altresì rilevare che, come già dichiarato dalla Corte, anche se la decisione quadro 2002/584 elenca, all’articolo 2, paragrafo 2, alcune categorie di reati ai fini dell’attuazione di quest’ultima, la definizione stessa di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto dello Stato membro emittente. Tale decisione quadro non è volta ad armonizzare il diritto penale sostanziale, vale a dire i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredati ( 42 ). 46. A tali constatazioni si aggiunge quella secondo cui sembra difficile, se non impossibile, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione compiere una valutazione rigorosa e informata sulla proporzionalità della pena stabilita da un giudice dello Stato membro emittente, per la semplice ragione che il processo non si è svolto dinanzi ad essa e che essa non dispone del fascicolo completo e non conosce le peculiarità del sistema di giustizia penale di tale Stato membro ( 43 ). Lo scambio di informazioni previsto all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 non mi sembra idoneo a rimediare a tale problema, poiché esso è destinato a mettere l’autorità giudiziaria dell’esecuzione in condizioni di decidere sulla consegna e non già di fornirle elementi che le consentano di valutare la fondatezza della sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro emittente ( 44 ). 47. Più in generale, una siffatta soluzione non terrebbe conto del fatto che tale decisione quadro non ha lo scopo di armonizzare il diritto penale sostanziale degli Stati membri, ragion per cui la diversità delle norme in tale materia non può portare – attribuendo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione la possibilità di controllare il rispetto, da parte di un giudice dello Stato membro emittente, del principio di proporzionalità delle pene – a paralizzare il meccanismo di consegna istituito da detta decisione quadro. Al fine di evitare detto rischio, è quindi essenziale garantire che il rispetto del principio di proporzionalità delle pene rientri, in linea di principio, unicamente nella competenza dei giudici dello Stato membro emittente, alle condizioni previste dal diritto penale di tale Stato membro. Una decisione diversa pregiudicherebbe inevitabilmente l’obiettivo di istituire un sistema semplificato ed efficace volto a facilitare ed accelerare la consegna tra gli Stati membri. 48. Tuttavia, non si può escludere completamente che, in circostanze eccezionali, un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene possa indurre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo. Peraltro, osservo che la Corte non si è pronunciata, nella sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers , sulla questione se un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, previsto all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], possa costituire, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, un motivo autonomo di rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. B. Le conseguenze da trarre dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in caso di rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] 49. Dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 risulta che quest’ultima non può modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 50. Tale obbligo si impone agli Stati membri quando si pronunciano sulla consegna di una persona, dato che una decisione su una siffatta consegna costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri sono quindi tenute a garantire, in sede di adozione di tale decisione, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ( 45 ). 51. In tale contesto, occorre ricordare che l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dispone che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Tale disposizione si applica quando una disposizione nazionale attua il diritto dell’Unione ( 46 ). Conformemente al principio di proporzionalità, le misure repressive previste da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di quanto è necessario al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti da tale normativa. La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse puniscono, in particolare garantendo che esse abbiano un effetto realmente dissuasivo, senza andare oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi ( 47 ). 52. Peraltro, il principio di proporzionalità esige che, nella determinazione della pena e nella fissazione del livello della stessa, si tenga conto delle specifiche circostanze del caso di specie ( 48 ). Nel valutare la proporzionalità delle pene, si deve anche tenere conto della possibilità di cui dispone il giudice nazionale di modificare la qualificazione rispetto a quella indicata nell’atto di accusa, in modo tale da condurre all’applicazione di una pena meno severa, e di variare la pena in funzione della gravità del reato accertato ( 49 ). 53. Sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, la Corte ha elaborato un motivo autonomo che, se sono soddisfatte determinate condizioni, può giustificare, a titolo eccezionale , un rifiuto di consegna da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in caso di rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata. Finora, la possibilità di invocare un siffatto motivo è stata presa in considerazione in relazione al rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), 7 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare), 24 (diritti del minore) e 47 (diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge) della [OSCURATO:PERSONA]. 54. A mio avviso, non vi è alcun motivo per escludere a priori e in modo categorico la possibilità che anche un rischio di violazione del diritto fondamentale sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] possa giustificare, a titolo eccezionale, un rifiuto di consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. D’altronde, rilevo che la Corte, nella sentenza Alchaster , ancorché nell’ambito dell’interpretazione di un altro atto del diritto dell’Unione ( 50 ), ha già dichiarato che le autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri sono tenute a garantire, al momento dell’adozione di una decisione sulla consegna, il rispetto dei diritti fondamentali risultanti dall’articolo 49, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale enuncia, in particolare, che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Tale valutazione, a mio avviso, dovrebbe potersi estendere all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] ( 51 ). 55. Di conseguenza, la sussistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale tutelato dall’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] può, a mio avviso, consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare, a seguito di un esame adeguato , di eseguire un mandato d’arresto europeo. 56. Per quanto riguarda le modalità di un siffatto esame , ritengo che la Corte non debba discostarsi dalla sua giurisprudenza che mira a preservare il carattere eccezionale di un rifiuto di consegna fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, procedendo alla verifica di un rischio di violazione dei diritti fondamentali mediante un esame in due fasi . 57. A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dell’effettività di un rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti agli articoli 4, 7, 24 e 47 della [OSCURATO:PERSONA] deve, in linea di principio, essere svolta attraverso un esame in due fasi distinte che non possono essere confuse, in quanto comportano un’analisi fondata su criteri diversi, e che quindi devono essere svolte in successione ( 52 ). 58. A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase , determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa, vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone ( 53 ). 59. Nell’ambito di una seconda fase , l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze individuate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente ( 54 ). 60. Nel valutare se l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo possa comportare un rischio di violazione dei diritti fondamentali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve quindi fare astrazione dal caso concreto per ritornarvi soltanto nel caso in cui essa ravvisi nello Stato membro emittente l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone. Un’analisi a livello sistemico precede quindi, in linea di principio, un’analisi a livello individuale. 61. L’applicazione del motivo di rifiuto della consegna fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 è pertanto soggetta a un rigoroso inquadramento da parte della Corte, che consiste nell’imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione lo svolgimento di un esame rigoroso ed esigente. [OSCURATO:PERSONA]’ultimo è giustificato dalla constatazione secondo cui il sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate istituito dalla decisione quadro 2002/584 si basa sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio di riconoscimento reciproco ( 55 ). Pertanto, il principio di fiducia reciproca impone a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 56 ). Ne consegue che, allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, devono presumere che gli altri Stati membri rispettino i diritti fondamentali, ragion per cui risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione ( 57 ). 62. È in tale contesto di presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro di emissione derivante dal principio della fiducia reciproca che la Corte ha sottolineato che l’obbligo di constatare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone – prima di poter verificare, in modo concreto e preciso, se la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale – mira precisamente ad evitare che una siffatta verifica possa essere effettuata al di fuori di casi eccezionali ( 58 ). 63. La Corte ha sottolineato che il rispetto di tale obbligo consente in particolare di garantire la ripartizione delle responsabilità fra lo Stato membro emittente e lo Stato membro dell’esecuzione quanto alla salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali che deriva dalla piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d’arresto europeo ( 59 ). 64. Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. ( 60 ), non vi è dubbio che, in quanto autorità che devono attuare la decisione quadro 2002/584, le autorità giudiziarie emittenti e di esecuzione sono tenute a rispettare i diritti fondamentali tutelati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, affinché il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro possa funzionare, le responsabilità a tale riguardo sono ripartite, conformemente al principio della fiducia reciproca, tra tali due autorità. Infatti, se l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fossero autorizzate ad effettuare i medesimi controlli, l’efficacia e la rapidità della consegna sarebbero compromesse. Inoltre, la fiducia reciproca è, per sua natura, contraria all’effettuazione di controlli incrociati da parte di ciascuna autorità per verificare il rispetto dei diritti fondamentali nello Stato membro a cui appartiene l’altra autorità. In tale logica, il rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondato sulla constatazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente non può che avere un carattere eccezionale ( 61 ). 65. Sebbene la Corte abbia escluso occasionalmente l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di svolgere, in un primo momento, un esame a livello sistemico, ciò è accaduto soltanto in casi in cui un siffatto esame sarebbe stato inadeguato a valutare il rischio invocato di violazione dei diritti fondamentali. Ciò avviene – sotto il profilo dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce un diritto assoluto – nel caso in cui la persona di cui è richiesta la consegna soffra di patologie gravi, a carattere cronico, di durata indeterminata, che possono aggravarsi notevolmente in caso di consegna ( 62 ). Tuttavia, il requisito relativo al carattere eccezionale del rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo permane in tale ipotesi. Infatti, in detto caso di specie, la Corte impone, affinché un siffatto rifiuto sia giustificato, una soglia minima di gravità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, vale a dire che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute ( 63 ). 66. Orbene, a mio avviso, non occorre aggiungere una nuova eccezione al requisito dell’esame in due fasi nell’ambito della presente causa. Ritengo pertanto che la valutazione di un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] in caso di esecuzione di un mandato d’arresto europeo richieda, in una prima fase, un esame a livello sistemico. 67. Di conseguenza, qualora la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo affermi di essere stata condannata a una pena sproporzionata e di essere pertanto esposta, in caso di consegna, a un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a valutare la fondatezza di tale affermazione nell’ambito di un esame in due fasi. 68. Ne deriva che, nel caso in cui tale persona affermi di essere esposta a un siffatto rischio, ma l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che gli elementi di cui dispone non costituiscano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati atti a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone, relative all’applicazione del principio in parola nello Stato membro emittente, tale autorità non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo per il motivo invocato da detta persona ( 64 ). In tal caso, infatti, non vi è alcuna valida ragione per cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa presumere che il principio di proporzionalità delle pene non sia stato rispettato nello Stato membro emittente, e tale autorità giudiziaria è anzi tenuta a fondare la propria analisi sul rispetto di detto principio, conformemente al principio della fiducia reciproca ( 65 ). 69. A tale riguardo, va ricordato che la garanzia dei diritti fondamentali nell’ambito di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo rientra, in primo luogo, nella responsabilità dello Stato membro emittente ( 66 ). Ne deriva che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve accordare la propria fiducia ai giudici dello Stato membro emittente ( 67 ). In mancanza di una siffatta fiducia, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe indotta, dal momento in cui le siano sottoposte asserzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a procedere a un controllo dell’applicazione, da parte dei giudici dello Stato membro emittente, del diritto penale sostanziale di tale Stato membro in un caso individuale, il che sarebbe contrario al principio di riconoscimento reciproco sotteso alla decisione quadro 2002/584. Orbene, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che tale decisione quadro, letta alla luce delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], non può essere interpretata in modo tale da rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri ( 68 ). 70. Per quanto riguarda il contenuto dell’esame in due fasi che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare quando viene invocato un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], le due fasi di tale esame possono essere descritte come segue. 71. Per quanto riguarda la prima fase , al fine di determinare se siano dimostrate carenze del genere, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe compiere una valutazione globale delle norme vigenti nello Stato membro emittente per accertare se queste ultime privino i giudici nazionali, per talune categorie di reati, del loro potere di tenere conto delle circostanze individuali del caso di specie procedendo a un’individualizzazione della pena. A mio avviso, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrebbe ritenere che tali carenze siano dimostrate qualora da detta valutazione globale risulti che, in tale Stato membro, le persone condannate per aver commesso reati rientranti in dette categorie sono, in generale, private del beneficio di un’individualizzazione della pena ( 69 ). 72. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nelle cause Aranyosi e Căldăraru ( 70 ), «[n]ella fase dell’imposizione della pena, il principio dell’individualizzazione della pena esclude il principio della pena automatica e interamente determinata. Il giudice determinerà quindi la pena in funzione della personalità dell’autore del reato, quale risulta in particolare dalla natura del reato commesso, dalle circostanze della sua commissione, dall’esame della personalità, dalle testimonianze, dalle perizie psicologiche e psichiatriche, e dalle possibilità di reinserimento offerte dalla personalità di tale individuo». Il principio dell’individualizzazione della pena consente quindi di tenere conto del comportamento della persona condannata, della sua personalità e della sua situazione materiale, familiare e sociale ( 71 ). L’individualizzazione della pena contribuisce pertanto all’imposizione di una pena proporzionata. 73. Pertanto, qualora l’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente preveda norme che consentono al giudice nazionale di individualizzare la pena in funzione della natura e della gravità del reato nonché della situazione personale dell’imputato, il rischio per quest’ultimo di essere condannato ad una pena sproporzionata può, in linea di principio, essere escluso. Ciò vale a maggior ragione quando il rispetto di tale principio da parte di detto giudice può essere verificato mediante l’esercizio di un mezzo di ricorso, come nel procedimento principale. 74. Preciso inoltre che, a mio avviso, la constatazione secondo cui il potere del giudice nazionale di individualizzare la pena deve essere esercitato entro taluni limiti in forza del diritto dello Stato membro emittente, quali la fissazione di un rapporto per la riduzione della pena in caso di circostanze attenuanti prevista nel diritto rumeno o la previsione di pene minime, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche, generalizzate o incidenti su determinate categorie in tale Stato membro. Siffatte carenze possono essere constatate soltanto se il diritto nazionale impedisce al giudice nazionale di individualizzare la pena e non se quest’ultimo può esercitare tale potere solo entro taluni limiti . 75. In una seconda fase , qualora il rischio asserito dalla persona ricercata derivi dal fatto che, in caso di consegna, essa dovrà scontare una pena sproporzionata, l’esistenza di un siffatto rischio dovrebbe essere constatata solo se, alla luce delle norme applicabili nello Stato membro emittente, il rischio di violazione di detto principio sia manifesto ( 72 ). Ciò avverrebbe qualora la pena irrogata eccedesse in modo evidente e con un grado di severità estremo la misura necessaria alla repressione del reato di cui trattasi. 76. A tale riguardo, il fatto che, per un medesimo reato, esista una differenza notevole tra la pena comminata nello Stato membro emittente e nello Stato membro di esecuzione non può essere sufficiente a fondare una simile constatazione. Infatti, il diritto penale dello Stato membro emittente non può costituire un termine di paragone adeguato, poiché il livello di tutela garantito dall’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinato a livello dell’Unione e non di un singolo Stato membro ( 73 ). Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare, in materia di rispetto del principio di proporzionalità delle pene, uno standard più elevato di quello garantito da tale disposizione ( 74 ). Inoltre, le differenze da uno Stato membro all’altro possono essere dovute a divergenze in materia di politica penale, le quali, in mancanza di un’armonizzazione completa delle norme di diritto penale sostanziale tra gli Stati membri, sono inevitabili. 77. In caso di adozione a livello dell’Unione, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in una delle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale elencate al secondo comma di tale disposizione, tali norme possono parimenti fornire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione indicazioni utili, qualora la situazione che ha dato luogo alla sentenza di condanna rientri nell’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione che ha previsto dette norme. Nel caso di specie, tale termine di paragone non mi sembra determinante poiché, da un lato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2004/757 ( 75 ), condotte quali l’importazione di stupefacenti sono escluse dall’ambito di applicazione di detta decisione quadro «se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali», come sembra essere avvenuto nel caso in esame secondo DZ. D’altro lato, il margine di discrezionalità degli Stati membri in un simile contesto risulta chiaramente dal considerando 4 della decisione quadro 2004/757, a termini del quale «[l]’esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione [di tale] decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale» ( 76 ). 78. Aggiungo che, a mio avviso, il requisito secondo cui il rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene deve essere manifesto non implica che la pena irrogata debba necessariamente avere un carattere inumano e degradante, ai sensi dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA]. È ben vero che, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, risulta che la «netta sproporzione» tra il reato e la pena può essere valutata alla luce dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 77 ). Tuttavia, ritengo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa se del caso constatare che la pena irrogata nello Stato membro emittente supera in modo evidente e con un grado di severità estremo quanto necessario per reprimere il reato di cui trattasi, senza che tale pena abbia necessariamente un carattere inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [OSCURATO:PERSONA]. 79. Nel caso di specie, non mi sembra che l’esposizione del diritto rumeno fatta dinanzi alla Corte riveli l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che incidono su un gruppo oggettivamente identificabile di persone al quale appartenga DZ, nell’applicazione del principio di proporzionalità delle pene. Infatti, sebbene la soglia minima di pena sia fissata a un livello che può sembrare elevato, vale a dire sette anni, una serie di circostanze consente al giudice di individualizzare la pena, il che può portarlo a ridurre la pena irrogata al di sotto di tale soglia minima. 80. Anzitutto, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), del codice penale ( 78 ), in combinato disposto con l’articolo 76, paragrafo 1, di tale codice, i limiti speciali della pena (minimo e massimo) possono essere ridotti di un terzo in caso di circostanze attenuanti. Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che l’applicazione di tali disposizioni può comportare una riduzione della durata della pena da sette anni a quattro anni e otto mesi ( 79 ). 81. Inoltre, in forza dell’articolo 375, intitolato «Procedura di transazione penale», in combinato disposto con l’articolo 396, paragrafo 10, del Codul de Procedură Penală (codice di procedura penale), i limiti speciali della pena (minimo e massimo) possono essere ridotti di un terzo in caso di riconoscimento, da parte della persona di cui trattasi, della propria colpevolezza, purché il giudice ritenga vera la situazione di fatto riconosciuta da tale persona. Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che l’applicazione di tali disposizioni può comportare una riduzione della durata della pena da 4 anni e 8 mesi a 1 120 giorni, vale a dire 3 anni, 1 mese e 10 giorni ( 80 ). 82. Infine, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 143/2000, se l’imputato denuncia, nel corso del procedimento penale, altre persone che hanno commesso reati in materia di stupefacenti e aiuta le autorità a identificarle e a perseguirle, egli beneficia di una riduzione della metà dei limiti di pena previsti dalla legge. Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che l’applicazione di tale disposizione può comportare una riduzione della durata della pena da 1 120 giorni, vale a dire 3 anni, 1 mese e 10 giorni, a 560 giorni, vale a dire un anno, 6 mesi e 20 giorni ( 81 ). 83. A tali possibilità di riduzione della pena, occorre aggiungere la facoltà, per il giudice rumeno, di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 91 del codice penale, in caso di pena di durata massima di tre anni ( 82 ). Inoltre, non sembra che il diritto rumeno privi il giudice nazionale della facoltà di modificare la qualificazione del reato rispetto a quella indicata nell’atto di imputazione, facoltà che può dare luogo all’applicazione di una sanzione meno severa ( 83 ). 84. Pur accogliendo tutte queste precisazioni e questi calcoli con la dovuta cautela, in quanto si tratta dell’applicazione del diritto rumeno, osservo che gli elementi di cui dispone la Corte tendono a dimostrare che al giudice che ha irrogato la pena di sette anni di reclusione nei confronti di DZ non era impedito dalle disposizioni del suo diritto nazionale di compiere un’individualizzazione della pena, tenendo conto di tutte le circostanze individuali del caso di specie. Tale giudice poteva quindi modulare la pena in funzione della gravità del reato accertato, portandola, se del caso, al di sotto della soglia minima di sette anni. Pertanto, detto giudice aveva la possibilità, ai sensi del diritto rumeno, di tenere conto di elementi quali la modica quantità degli stupefacenti in questione e il fatto che l’importazione di tali stupefacenti sembri essere stata destinata al consumo personale di DZ e della sua consorte, a titolo di circostanze attenuanti, al fine di ridurre la pena nelle proporzioni stabilite dal diritto rumeno ( 84 ). La valutazione se, nel caso di specie, si dovesse o meno tenere conto di circostanze attenuanti spettava esclusivamente al giudice rumeno, in particolare, in funzione degli elementi di prova a sua disposizione e del comportamento di DZ. Ricordo inoltre che la sentenza di primo grado è stata oggetto di un giudizio in appello, nell’ambito del quale la proporzionalità della pena irrogata nei confronti di DZ ha potuto essere controllata dalla Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța). 85. Preciso altresì che l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 autorizza espressamente l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora essa non ritenga che le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente siano sufficienti per consentirle di prendere una decisione sulla consegna, a richiedere urgentemente le informazioni complementari necessarie. Inoltre, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ( 85 ). Dalla giurisprudenza della Corte si può desumere che, in sede di esame delle norme applicabili nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondandosi su elementi relativi a tali norme che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente ( 86 ). Oltre alle norme relative alla determinazione della pena, all’autorità giudiziaria emittente potrebbero essere richieste, se del caso, informazioni come quelle relative alle modalità di esecuzione della pena ( 87 ), all’eventuale esistenza di un ricorso per revisione e alle norme che disciplinano la grazia. IV. Conclusione 86. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà non può rifiutare di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di dover eseguire una pena contraria al principio di proporzionalità delle pene sancito da detta disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, salvo che: –        da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che pregiudicano un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale fa parte la persona di cui trattasi, nell’applicazione del principio di proporzionalità delle pene sancito da detta disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, le quali implicano che le norme vigenti nello Stato membro emittente privino i giudici nazionali, per talune categorie di reati, del loro potere di tenere conto delle circostanze individuali del caso di specie procedendo a un’individualizzazione della pena, e –        dall’altro, detta autorità giudiziaria constati che, nelle particolari circostanze del caso di specie, sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che tale persona, alla luce della constatazione secondo cui la pena irrogata nello Stato membro emittente supera in modo evidente e con un grado di severità estremo quanto necessario per reprimere il reato di cui trattasi, corra manifestamente un siffatto rischio in caso di consegna a tale Stato membro. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 GU 2002, L 190, pag. 1. 3 GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584». 4 V., in particolare, Carrera, S., Guild, E., e Hernanz, N., «[OSCURATO:PERSONA]’s most wanted? [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», CEPS Papers in Liberty and Security in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 55, 2013, in particolare punto 3.1, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]»; Helenius, D., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] or [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 5, n. 3, Intersentia, Mortsel, 2014, pagg. da 349 a 369; Glerum, V., e Kijlstra, H., «EAW: Next steps, [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 54, n. 3, [OSCURATO:PERSONA] catholique [OSCURATO:PERSONA]-Paul II de Lublin, Lublino, 2023, pagg. da 125 a 145; Klaus, W., Włodarczyk-Madejska, J., e Wzorek, D., «In the Pursuit of [OSCURATO:PERSONA]: (Ab)Use of the [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», Central and [OSCURATO:PERSONA] , vol. 10, n. 1, [OSCURATO:PERSONA] de recherche sur la migration de l’[OSCURATO:PERSONA] de Varsovie, Varsavia, 2021, pagg. da 95 a 117; Klip, A., «Transposition and Implementation of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] and recommendations , ImprovEAW [OSCURATO:PERSONA], disponibile al seguente indirizzo Internet: https://improveaw.eu/media/90 , in particolare punto 2.5.4, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] of issuing an EAW», punto 2.5.6, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] revisited», e punto 2.6.3, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] of executing an EAW»; Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA] after Lisbon: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and the Transformation of [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, in particolare pagg. da 142 a 146; Shabbir, A., «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], and the Rule of Law – A [OSCURATO:PERSONA] of 14 EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], disponibile al seguente indirizzo Internet: https://stream-eaw.eu/wp-content/uploads/2023/09/final-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].pdf , pagg. da 34 a 38, e Xanthopoulou, E., «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] in a [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 6, n. 1, Intersentia, Mortsel, 2015, pagg. da 32 a 52. 5 E ciò a differenza di altri strumenti di riconoscimento in materia penale. V., in particolare, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), il quale dispone che «[l]’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando (...) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata» (il corsivo è mio). 6 V. manuale europeo sull’emissione del mandato di arresto europeo pubblicato dal Consiglio dell’Unione europea il 18 giugno 2008 (8216/2/08 REV 2) e la sua versione rivista del 17 dicembre 2010 (17195/1/10 REV 1). Tale manuale è stato oggetto di una revisione da parte della Commissione europea nel corso del 2017: v. comunicazione della Commissione, Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, 28 settembre 2017 [C(2017) 6389 (GU 2017, C 335, pag. 1)]. Nel 2023, quest’ultimo manuale è stato rivisto [C(2023) 7782 (GU C, C/2023/1270); in prosieguo: il «manuale del 2023»]. 7 V. risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d’arresto europeo [2013/2109(INL) (GU 2017, C 285, pag. 18)], tra le quali «un controllo della proporzionalità quando vengono prese decisioni in materia di riconoscimento reciproco, sulla base di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, quali la gravità del reato, lo stato di preparazione del processo, l’impatto sui diritti della persona ricercata, inclusa la tutela della vita privata e familiare, le implicazioni economiche e la disponibilità di un’adeguata misura alternativa meno invasiva» [punto 7, lettera b), e allegato]. 8 V. manuale del 2023 (punto 2.4., intitolato «Proporzionalità», in particolare pag. 18). 9 V. manuale del 2023 (punto 2.4., intitolato «Proporzionalità», in particolare pag. 19). 10 V., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:140, paragrafi da 145 a 155), e dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:782, paragrafo 38). 11 V., in particolare, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. », EU:C:2023:57, punto 144 e giurisprudenza ivi citata). Nell’ambito del controllo di proporzionalità che l’autorità giudiziaria emittente deve effettuare, sono presi in considerazione non solo le violazioni del diritto alla libertà della persona interessata, ma anche gli effetti della procedura di consegna sulle relazioni sociali e familiari di tale persona, qualora essa risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro emittente: v. sentenza del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 44). 12 V. sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Procuratore del Re di [OSCURATO:PERSONA]) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, punto 38). A tale riguardo sono state formulate alcune riserve: v., in particolare, Glerum, V., e Kijlstra, H., op. cit., pagg. 129 e 130. 13 Sulle ragioni che depongono a sfavore dell’introduzione di un controllo di proporzionalità da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, v., in particolare, Weyembergh, A., Armada, I., e Brière, C., «Annex I – [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]», Revising the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] accompanying the [OSCURATO:PERSONA] own-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-JOIN_ET(2013)510979 , in particolare pag. 37. Infatti, le autrici rilevano che l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure di consegna implica che la maggior parte dei controlli, in particolare quello relativo alla proporzionalità del mandato d’arresto europeo, siano effettuati nello Stato membro emittente e che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia fiducia in tali controlli. Inoltre, un controllo di proporzionalità effettuato da tale autorità sarebbe difficile da accettare, in quanto si tratta di una valutazione parzialmente soggettiva e dipendente in gran parte dai fatti e dalle circostanze del caso di specie nonché dalla politica penale dello Stato membro emittente. Un siffatto controllo presupporrebbe, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, una certa conoscenza del sistema di giustizia penale di tale Stato membro. Ciò premesso, occorre sottolineare che il margine di discrezionalità di cui dispone l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’ambito dei motivi di non esecuzione facoltativa consente a quest’ultima di tenere conto, in una certa misura, del principio di proporzionalità. 14 V. manuale del 2023 (punto 5.8., intitolato «Proporzionalità – Ruolo dello Stato membro di esecuzione», pag. 57). V., inoltre, nello stesso senso, la risoluzione del Parlamento citata alla nota 7 delle presenti conclusioni, il cui allegato contiene la seguente proposta: «[s]e ha motivo di ritenere che la misura è sproporzionata, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione circa l’importanza di eseguire la decisione in materia di riconoscimento reciproco. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di revocare tale decisione». 15 V. manuale del 2023 (punto 5.8., intitolato «Proporzionalità – Ruolo dello Stato membro di esecuzione», pag. 57). 16 In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». 17 Per qualificare tale ipotesi è stata utilizzata l’espressione «retrospective proportionality»: v. Haggenmüller, S., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , vol. 3, n. 1, [OSCURATO:PERSONA] for the Sociology of Law (online), 2013, pagg. da 95 a 106, in particolare pagg. 100 e 101. 18 GU 2004, L 335, pag. 8. 19 In udienza, il governo rumeno ha comunicato che DZ aveva proposto un ricorso per cassazione che era stato respinto in quanto irricevibile. 20 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 362 del 3 agosto 2000, come ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 163 del 6 marzo 2014. 21 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge, «[l]’introduzione illecita nel paese o la rimozione illecita dallo stesso, nonché l’importazione o l’esportazione illecite di stupefacenti a rischio, sono punibili con la reclusione per un periodo da 3 a 10 anni e con l’interdizione da taluni diritti». Il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone che, «[s]e gli atti di cui al paragrafo 1 riguardano stupefacenti ad alto rischio, la pena è la reclusione per un periodo da 7 a 15 anni e l’interdizione da taluni diritti». 22 Ai sensi di tale disposizione, «[s]ono correi coloro i quali commettono direttamente lo stesso reato previsto dal diritto penale». 23 Secondo tale disposizione, «[c]iascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), [tra cui l’importazione di stupefacenti,] siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze: (...) il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone». 24 Al punto 9 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno precisa tuttavia che «[l]e affermazioni relative alla finalità medica degli stupefacenti sono state esaminate dal giudice di primo grado, il quale ha concluso che esse erano false, dopo aver valutato la storia clinica della consorte di [DZ] e la composizione dei farmaci che le erano stati prescritti». 25 Il giudice del rinvio precisa che, ai sensi della legge n. 143/2000, il giudice può sospendere condizionalmente l’esecuzione delle pene detentive soltanto se la loro durata non superi i tre anni. 26 C‑168/21; in prosieguo: la «sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers », EU:C:2022:558. 27 V., in particolare, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) (C‑305/22; in prosieguo: la «sentenza C.J. », EU:C:2025:665, punto 39 e giurisprudenza citata). 28 V., in particolare, sentenza C.J. (punto 40 e giurisprudenza citata). 29 V., in particolare, sentenza C.J. (punto 41 e giurisprudenza citata). 30 V. sentenza C.J. (punto 42). 31 V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 63 e punto 2 del dispositivo). 32 V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 64). 33 V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 65). 34 V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 66). 35 V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 67). 36 V. sentenza Procureur général près la cour d’appel d’Angers (punto 68). 37 Come osserva Helenius, D., op. cit., «il principio del riconoscimento reciproco (...) implica che lo Stato membro dell’esecuzione deve accettare (...) [le] differenze nei livelli di pena» (pag. 368) (traduzione libera). 38 V., in particolare, in tal senso, sentenze dell’11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge (C‑187/01 e C‑385/01, EU:C:2003:87, punto 33), e del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 52). In quest’ultima sentenza, la Corte ha dichiarato che la valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della questione se siano soddisfatte le condizioni supplementari alle quali il diritto dello Stato membro di esecuzione subordina in concreto l’esercizio dell’azione penale o la condanna eventuale nei confronti di un minore potrebbe portare, in realtà, ad effettuare un vero e proprio riesame nel merito dell’analisi già svolta nell’ambito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato membro emittente, che è alla base del mandato d’arresto europeo. Orbene, un tale riesame violerebbe e priverebbe di ogni effetto utile il principio del riconoscimento reciproco . Detto principio non consente quindi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di sostituire la propria valutazione sulla responsabilità penale del minore oggetto di un mandato d’arresto europeo a quella già effettuata, nello Stato membro emittente, nell’ambito della decisione giudiziaria sulla quale si basa tale mandato (punto 52). 39 V. Lenaerts, K., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the Area of Freedom, Security and [OSCURATO:PERSONA]», discorso pronunciato in occasione della [OSCURATO:PERSONA] Lecture all’Università di [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2015, in particolare pag. 12. 40 V. Haggenmüller, S., op. cit., in particolare pagg. 100 e 101. L’autrice cita la decisione n. 2879 della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]], Sandru v Government of Romania, del 28 ottobre 2009, in materia di estradizione, che si basava sulla condanna di un imputato in Romania a tre anni di reclusione per aver rubato e ucciso dieci polli. In tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] osserva che «la pena adeguata dipende, in parte, dalla cultura (...). È possibile, ad esempio, che in questo caso i tribunali rumeni trattino il furto di bestiame e la sua successiva distruzione molto più severamente di quanto farebbero generalmente i tribunali inglesi. Se la pena è ritenuta troppo severa, la soluzione consiste nel contestarla in Romania» (punti 14 e 15). 41 Per un esempio di presa in considerazione da parte della Corte dell’importanza che può rivestire in uno Stato membro la lotta contro una particolare categoria di reati, v. sentenza del 4 maggio 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367, punti da 60 a 66). Al punto 80 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno spiega che, «[i]n considerazione delle dimensioni del traffico di droga e degli effetti devastanti del consumo di droga, in particolare tra i giovani e gli adolescenti, i limiti della pena detentiva per il reato di introduzione nel paese di stupefacenti “ad alto rischio” sono stati aumentati nel 2023. Mentre prima essi andavano da 7 a 15 anni, attualmente vanno da 10 a 20 anni». Tale politica penale, che si basa sulla constatazione di un aumento del numero dei trafficanti e dei consumatori di stupefacenti, mira a contrastare con fermezza il «pericolo sociale estremamente elevato» causato dal consumo di stupefacenti (ad esempio, i gravi incidenti stradali), a fini di prevenzione e di protezione della vita e della salute delle persone (punto 81). 42 V. sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261, punti 52, 53 e 59). 43 Nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] citata alla nota 40 delle presenti conclusioni, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, «[i]n quanto obbliga i nostri giudici a mettere in discussione o ad esaminare la fondatezza della pena irrogata da un giudice straniero, ciò equivale a chiedere loro di esercitare una funzione per la quale non sono attrezzati. (...) [I] nostri giudici dispongono di informazioni limitate sugli elementi che hanno indotto un giudice straniero a irrogare la pena che ha irrogato» (punto 14). 44 Occorre inoltre menzionare il fatto che l’autorità giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all’esecuzione di tale mandato d’arresto dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione: v. sentenza del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU; in prosieguo: la «sentenza Breian », EU:C:2024:658, punto 96). 45 V., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24; in prosieguo: la «sentenza Alchaster », EU:C:2024:649, punto 49). A tale riguardo, è irrilevante che la situazione che ha dato luogo all’irrogazione della pena nei confronti di DZ non rientri nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757. Su questo punto, ricordo che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione quadro, condotte quali l’importazione di stupefacenti «[s]ono escluse dal campo di applicazione [di detta] decisione quadro (...), se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali». Su tale aspetto, v., tuttavia, sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] w Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455), nella quale la Corte ha riconosciuto la propria competenza a rispondere a questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della stessa, nonché sugli articoli 20, 21 e 49 della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il legislatore nazionale aveva deciso di applicare la circostanza aggravante della detenzione di «grandi quantitativi di stupefacenti», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione quadro, a condotte escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultima, vale a dire la detenzione di stupefacenti esclusivamente a fini di consumo personale. 46 V., in particolare, sentenza del 19 ottobre 2023, G. ST. T. (Proporzionalità della pena in caso di contraffazione) (C‑655/21; in prosieguo: la «sentenza G. ST. T. », EU:C:2023:791, punto 62). 47 V., in particolare, sentenze G. ST. T. (punto 65 e giurisprudenza citata) e del 3 luglio 2025, Beach and bar management (C‑733/23; in prosieguo: la «sentenza Beach and bar management », EU:C:2025:515, punto 48). 48 V., in particolare, in tal senso, sentenze G. ST. T. (punto 67 e giurisprudenza citata) e Beach and bar management (punto 49). 49 V., in particolare, sentenze G. ST. T. (punto 68 e giurisprudenza citata) e Beach and bar management (punto 50). 50 Si trattava dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10). 51 V. sentenza Alchaster (punti da 49 a 51). 52 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 52 e giurisprudenza citata). 53 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 53 e giurisprudenza citata). 54 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 54 e giurisprudenza citata). 55 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 56 e giurisprudenza citata). 56 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 57 e giurisprudenza citata). 57 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 58 e giurisprudenza citata). 58 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 59 e giurisprudenza citata). 59 V., in particolare, sentenza Alchaster (punto 60 e giurisprudenza citata). 60 C‑158/21, EU:C:2022:573. 61 V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21, EU:C:2022:573, paragrafo 85). 62 V. sentenza del 18 aprile 2023, E. D. L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2023:295). 63 V. sentenza del 18 aprile 2023, E. D. L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2023:295, punti 40, 42 e 50). 64 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 111). 65 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 114). 66 V., in particolare, sentenza Breian (punto 32 e giurisprudenza citata, nonché punto 52). 67 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 115). 68 V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 116 e giurisprudenza citata). 69 Osservo che, nel caso di un reato rientrante nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757, la necessaria individualizzazione della pena risulta dal testo stesso di quest’ultima. Infatti, il considerando 5 di tale decisione quadro enuncia che, «[p]er stabilire l’entità della pena, si dovrebbe tener conto degli elementi di fatto quali i quantitativi e la natura degli stupefacenti oggetto di traffico e l’eventuale commissione del reato nell’ambito di un’organizzazione criminale». 70 C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:140, paragrafo 139. 71 V. le mie conclusioni nella causa AV (Sentenza cumulativa) (C‑221/19, EU:C:2020:815, paragrafo 35). V., altresì, Pradel, J., «[OSCURATO:PERSONA] de Proportionnalité en [OSCURATO:PERSONA]», Cahiers de [OSCURATO:PERSONA] , vol. 60, n. 4, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. da 1129 a 1150, il quale osserva che «[i]l controllo della proporzionalità è effettuato a partire dal controllo della motivazione» e che «proporzionalità, gravità, motivazione e individualizzazione costituiscono un quartetto inscindibile e ragionevole» (traduzione libera) (pag. 1149). È stato rilevato, inoltre, che «il giudice, nell’esercizio della sua funzione, è oggi tenuto ad un dovere di personalizzazione e di motivazione che è in costante accrescimento. Per lui, la proporzionalità è certamente uno degli strumenti più efficaci per collocarsi (...) “tra la legge e la giustizia”» (traduzione libera): v. Saenko, L., «De la proportionnalité de la peine encourue», Gazette du [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Moulineaux, 24 ottobre 2017, n. 36, pagg. da 73 a 76, in particolare pag. 73. V., inoltre, Daubigney, M.-C., e Lavielle, B., «La motivation de la proportionnalité de l’infraction et de la peine dans le jugement pénal», [OSCURATO:PERSONA] , n. 24, [OSCURATO:PERSONA] de la Magistrature, Bordeaux, 2020, pagg. da 117 a 127. 72 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punti 107 e 133). 73 La valutazione del rischio di violazione dei diritti fondamentali deve essere effettuata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione tenendo conto del livello di tutela di tali diritti garantito dal diritto dell’Unione: v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 44 e giurisprudenza citata). 74 V., per analogia, sentenza Breian (punto 122). 75 Tale decisione quadro è stata adottata, in particolare, sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), TUE, il quale prevedeva, in particolare, che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili nel settore del traffico illecito di stupefacenti. 76 V. sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] w Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455), secondo cui da tali disposizioni risulta che gli Stati membri rimangono liberi di trattare la detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti a fini di consumo personale come un reato aggravato (punto 37). Al punto 76 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che, nel diritto rumeno, è il criterio del tipo di stupefacente («ad alto rischio») a determinare il carattere aggravato del reato. Nel caso di specie, il sistema di giustizia penale che ha portato all’irrogazione a DZ di una pena di sette anni di reclusione mi sembra espressione di una politica penale volta a reprimere molto severamente in Romania il reato consistente nell’introdurre in tale Stato membro stupefacenti «a rischio e ad alto rischio», il che, di per sé, non mi sembra poter essere messo in discussione nell’ambito dell’attuazione del meccanismo di consegna. 77 Firmata a Roma il 4 novembre 1950. V., a tale riguardo, Simon, A., «La disproportion de la répression pénale devant la Cour européenne des droits de l’Homme», Gazette du [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Moulineaux, n. 36, 24 ottobre 2017, pagg. da 64 a 67. V., in particolare, sentenze della Corte EDU, del 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604); del 9 luglio 2013, Vinter e altri c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2013:0709JUD006606909); del 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), e del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] c. Svezia (CE:ECHR:2023:0629JUD000983922). Come la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato nella sua sentenza del 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali vieta in particolare che una pena a vita sia de iure o de facto irriducibile (§ 113). Tale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si riflette nell’articolo 5, punto 2, della decisione quadro 2002/584, che prevede che, se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena irrogata – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. 78 Ai sensi di tale disposizione, possono costituire attenuanti giudiziarie le seguenti situazioni: gli sforzi compiuti dall’autore di un reato per eliminare o ridurre le conseguenze dello stesso [lettera a)] e le circostanze relative al reato commesso che ne riducono la gravità o riducono la minaccia rappresentata dal suo autore [lettera b)]. 79 V. punto 85 delle osservazioni scritte del governo rumeno. 80 Ibidem. Al punto 11 delle sue osservazioni scritte, il governo rumeno afferma che il giudice di primo grado ha inflitto una pena inferiore alla consorte di DZ in quanto quest’ultima ha riconosciuto i fatti commessi. 81 V. punto 85 delle osservazioni scritte del governo rumeno. 82 Come affermato dal governo rumeno al punto 86 delle sue osservazioni scritte, ai sensi dell’articolo 91, lettera d), del codice penale, la decisione relativa alla sospensione dell’esecuzione spetta al giudice, il quale valuterà se, «tenuto conto della persona del delinquente, della sua condotta precedente alla commissione del reato, degli sforzi compiuti dal delinquente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato nonché della sua capacità di emendarsi (...), l’irrogazione della pena sia sufficiente e se, anche senza l’esecuzione di quest’ultima, il condannato non commetterà più altri reati». 83 V., in particolare, a tale riguardo, sentenza Beach and bar management (punto 50 e giurisprudenza citata). 84 Tale possibilità non sembra essere limitata ai casi in cui le circostanze attenuanti siano eccezionali o numerose, contrariamente a quanto avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza G. ST. T. (punto 85). 85 V., in particolare, sentenza Breian (punto 109). 86 V., per analogia, sentenza Breian (punto 122). Inoltre, le informazioni che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha il diritto di richiedere possono riguardare tanto la prima quanto la seconda fase dell’esame che tale autorità deve effettuare. Tuttavia, detta autorità non può chiedere all’autorità giudiziaria emittente informazioni riguardanti unicamente la seconda fase di tale esame nel caso in cui essa ritenga che non sia dimostrata l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o di carenze che pregiudichino un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale fa parte l’interessato: v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22, EU:C:2023:1017, punto 50 e giurisprudenza citata). 87 Penso in particolare alle norme relative alla liberazione anticipata, che possono, in una certa misura, controbilanciare la severità della pena irrogata.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris