CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1988
Cassazione n. 39236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17294/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, alla estinzione del reato per prescrizione; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate, quanto al secondo, perché generico, non essendo stato indicato nessun elemento in concreto idoneo ad essere valorizzato al fine dell'ulteriore riconoscimento dell'invocato beneficio, e, quanto, al terzo, perché, pur volendo ragionare con l'imputato, il v termine - comunque non decorso in ragione delle sospensiontpreviste dalla legge n. 103 del 2017- sarebbe perento dopo la pronuncia della sentenza impugnata e /quindi, rispetto ad un ricorso inammissibile, non assume rilievo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 202