CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 25670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45085/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di droga leggera, hashish e marijuana; Rilevato che l'imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il motivo è riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con adeguata argomentazione giuridica dai Giudici di merito; Rilevato che la Corte territoriale ha valorizzato il significativo dato ponderale di stupefacente detenuto, pari a 6.098,7 dosi medie singole, indicativo del pregresso approvvigionamento in funzione di commercioèe sintomatico di una gestione professionale; le modalità di custodia dello stupefacente; il possesso di bilancini e altri strumenti utili per il frazionamento della sostanza, il confezionamento di singole dosi, il possesso di denaro contante per la cifra complessiva di euro 245, incompatibili con le condizioni economiche del prevenuto, disoccupato e privo di lecite fonti di reddito; Ritenuto che la motivazione sia rispettosa del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01), secondo cui l'eterogeneità di sostanze non è decisiva per negare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: infatti, i Giudici hanno fondato il loro convincimento anche su altri elementi di giudizio, la quantità, le modalità di custodia e la disponibilità di strumenti per il confezionamento oltre che di denaro non di provenienza lecita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]