CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 1972
Cassazione n. 14889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1972; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 30/06/2025; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30/06/2025 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/06/2015 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) - art. 473 comma 2 cod. pen. - rideterminando la pena 1irrogata in ordine al capo B) - 648 cod. pen. - in anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen.; osserva la difesa che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si basa sulla presunta consapevolezza da parte sua dell'attività di contraffazione svolta all'interno dell'opificio per il quale egli pagava la fornitura elettrica di tipo industriale; in particolare, si osserva che, residuato il delitto di ricettazione - a seguito della pronuncia di estinzione per prescrizione del reato presupposto di contraffazione dei marchi di cui all'art. 473, comma 2, cod. pen. la corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato l'elemento psicologico della consapevolezza del ricorrente circa l'illecita provenienza della merce rinvenuta nell'opificio, e quindi la volontà di ottenere un ingiusto profitto, considerato anche che egli non aveva alcun collegamento con la merce stessa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, lamentando che, pur essendo stata "comminata in misura equivalente alle attenuanti generiche" (p. quinta ricorso con pagine non numerate), non sarebbe argomentata la scelta di valutare la condotta dell'imputato come sintomatica di una maggiore pericolosità sociale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), C), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla acquisizione di un atto, la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 24/11/2024, pur in assenza di consenso della difesa presenza di formale opposizione della difesa, che anzi si opponeva alla acquisizione chiedendo l'audizione del perito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato avuto riguardo al motivo concernente l'accertamento del reato contestato che, per la sua valenza assorbente, rende superflua la disamina degli ulteriori motivi. 2. La Corte di appello ha basato il giudizio di responsabilità valorizzando due elementi: la presenza del ricorrente all'interno dell'opificio dove si confezionavano i capi di abbigliamento contraffatti e dove egli era sopraggiunto nel corso del sopralluogo della Guardia di finanza, chiamato dal figlio ivi presente; la titolarità in capo al ricorrente del contratto di fornitura elettrica di tipo industriale del locale adibito alla lavorazione dei capi contraffatti. Tali elementi, secondo la corte di merito, sarebbero indicativi della non estraneità del ricorrente alla lavorazione, attesa anche la presenza sul posto del figlio, sia pure non intento a lavorare sui capi, e considerato che, trattandosi di fornitura industriale e quindi con costi superiori a quelli casalinghi, "non ha senso per un soggetto fare degli esborsi di denaro senza alcun motivo, sicché l'unica ragione è il contributo alle lavorazioni" (p. 2 sentenza impugnata). 2Orbene, appare effettivamente ravvisabile in ordine alla problematica afferente al dolo, la lacuna motivazionale lamentata dal ricorrente, in quanto la Corte di merito, con motivazione succinta, posta la pacifica lavorazione di capi contraffatti, non tratta adeguatamente la tematica della ravvisabilità in capo al ricorrente dell'elemento psicologico del reato, che avrebbe dovuto essere affrontata anche alla luce del dato oggettivo che un altro soggetto, Tennariello, anch'egli sopraggiunto in loco dopo l'arrivo della Guardia di finanza, si è assunto l'esclusiva responsabilità della lavorazione; né risulta in alcun modo spiegato se lo svolgimento dell'illecita attività sia riconducibile in modo unilaterale al Tennariello ovvero sia stato concordato con l'imputato, quale titolare della fornitura di energia elettrica del locale o se, comunque, quest'ultimo abbia avuto.lapossibilità di conoscere l'attività illecita ivi svolta e l'abbia, in qualche modo, avallata. 3. Si tratta di motivazione, quantomeno, carente che impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. P P.Q.M