CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 30/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SULMONA, in data 17/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 633 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di occupazione; - mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione al fine di acquisire la documentazione richiesta; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis c.p.; -assenza di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa insisteva nei motivi ed in particolare nella seconda doglianza rappresentando che la rinnovazione istruttoria avrebbe permesso di acquisire la prova che la richiesta di occupazione permanente del suolo pubblico era stata effettuata tempestivamente dalla ricorrente anteriormente la ultimazione dei lavori. Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi sono reiterativi e manifestamente infondati. Il primo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello ha specificato come la responsabilità si desuma dalla permanenza della occupazione abusiva anche successivamente la fine dei lavori senza che la semplice richiesta di autorizzazione avrebbe potuto in alcun modo scriminare detta condotta. E tale ragionamento implicitamente comportava il rigetto della richiesta di rinnovazione da ritenersi superflua alla luce dell'accertata permanenza posto che la sola presentazione dell'istanza non legittimava certamente la ricorrente al mantenimento dell'opera che non risulta peraltro essere stata assentita anche in sanatoria. E tale circostanza rende non decisiva anche la prospettazione contenuta nella memoria. Inoltre proprio tale carattere della condotta rende non prospettabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ed implicito il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata solo genericamente con l'atto di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delòa ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle