CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 07684/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Fermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14.11.2024 il GIP del Tribunale di Fermo, su richiesta del difensore di fiducia, munito di procura speciale, e con il consenso del PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di tentata rapina impropria aggravata, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa, sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. ben. e 53 e ssgg. I. 689 del 1981, da n. 974 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione: sottolinea, infatti, come l'accordo sulla pena debba essere oggetto di un rigoroso controllo da parte del giudice che deve verificare, tra 'altro, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dando conto, con motivazione congrua, dell'esercizio di tale potere- dovere, quale espressione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, sottratto al potere dispositivo delle parti. 3 Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando, in particolare, l'omessa verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). Con il presente ricorso la difesa deduce, invero, l'errata qualificazione giuridica del fatto, senza tuttavia, evidenziare quale avrebbe dovuto essere il suo corretto inquadramento viziando, perciò, il ricorso di assoluta genericità; per altro verso, il ricorso è comunque inammissibile proponendo in questa sede una questione non consentita essendo appena il caso di ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 2$3023 - 0.1). 91;A:i/Ad/kik 4 4D-UA 4. L'inammissibilità dei ricorsi omporta la co danna dei ricorre ti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente PIERLUIGI C [OSCURATO:PERSONA] CANCELLARIA _-)ECONDA SEVONr