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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09141/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33297/2019 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4083/2019 depositata il30/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― D’[OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 30 luglio 2019 con cui la Corte d’appello di Napoli, accolti i primi tre motivi di appello spiegati dal D’Onofrio e respinto il quarto, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dall’appellante, regolando le spese di lite.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’unico mezzo denuncia ai sensi dei numeri 3 e 5 c.p.c. violazione dell’articolo 119 del testo unico bancario in ordine al diritto del correntista di ricevere la copia delle operazioni bancarie da esso richieste, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso inammissibile.

Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che il D’Onofrio ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento nei confronti della banca contestando l’illegittimità degli addebiti registrati su un proprio conto corrente e conto anticipi, avuto riguardo: i ) alla mancata esecuzione e, comunque, mancata approvazione della firma di traenza di una serie di assegni analiticamente dettagliati per numero e l’importo; ii) mancata disposizione di una serie di pagamenti, anche questi dettagliati analiticamente; iii) a illegittimi addebiti per anticipazioni a fronte di cessione di crediti nonostante l’incasso di questi ultimi; iv) a mancato rimborso di titoli.

Nel contraddittorio con la banca, il giudice adito ha dichiarato inammissibile la domanda, reputando che la materia fosse coperta da giudicato in forza di una precedente sentenza resa tra le parti e divenuta definitiva. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha proposto appello per quattro motivi, i primi tre dei quali sono stati accolti, mentre è stato respinto il quarto concernente ― nella sintesi fattane dalla Cor te d’appello a pagina 6 della sentenza impugnata ― « la fondatezza nel merito delle contestazioni sollevate in primo grado, in ordine alle quali la banca convenuta si è limitata alla generica affermazione che l’attore si sarebbe “giovato di tutte le operazioni delle quali ha contestato l’addebito così come indicato nell’atto di citazione”».

La Corte territoriale, dopo avere escluso che i fatti posti a fondamento della domanda potessero reputarsi non contestati ha osservato, «quanto agli addebiti degli importi relativi agli assegni», come fosse «onere dell’attore produrre la documentazione in suo possesso, oltre che richiedere ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. … non senza sottacere, quale elemento rilevatore della oggettiva non verosimiglianza della contestazione attorea in parte qua, come l’appellante neppure abbia allegato la illegittima sottrazione di assegni in suo possesso, da lui regolarmente denunciata alla competente Autorità.

La valutazione di non verosimiglianza è ragionevolmente estensibile anche alla contestazione degli addebiti che si assume operati dalla banca, in assenza di disposizione, a numerosi altri titoli … anche al riguardo va rilevato il mancato assolvimento dell’onere dell’attore di promuovere ai sensi dell’art.210 c.p.c. la acquisizione documentale in astratto rilevante … La contestazione degli addebiti operati dalla banca a fronte della cessione di crediti è fondata, giusta il tenore testuale della originaria citazione introduttiva, sulla presunzione erronea “che la BNL abbia incassato i crediti di valore nominale pari all’anticipazione”; laddove, per contro, il giroconto a sofferenza è semmai rivelatore del mancato incasso dei crediti ceduti … Era infine onere, non assolto, dell’attore fornire la prova dell’acquisto del titolo del cui mancato rimborso si duole».

Orbene il motivo di ricorso per cassazione è volto anzitutto a sostenere che «evidentemente per un mero disguido dovuto alla sostituzione nel corso di giudizio di primo grado … la Corte territoriale ha omesso di valutare le allegazioni difensive e la produzione del primo difensore … con i documenti attestanti le ripetute richieste del correntista di ricevere la documentazione afferente i propri conti».

Dopo di che si evidenzia che l’esistenza degli assegni «non è stata neanche revocata in dubbio dalla Corte territoriale» (pagina 12 del ricorso) e che esso D’Onofrio aveva «specificatamente contestato nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la riconducibilità a se stesso della firma di traenza sui sopra indicati assegni».

Il cuore del motivo fa infine leva sul diritto del correntista di cui all’articolo 119 del testo unico bancario che reca la disciplina del diritto alla consegna della documentazione relativa alle operazioni bancarie.

Ciò detto, l’inammissibilità discende da un concorrente ordine di ragioni: -) la decisione impugnata è sostenuta da una ratio decidendi nient’affatto censurata, quella, cioè, che evidenzia la sostanziale insostenibilità, e di qui infondatezza, della domanda spiegata, in forza del piano ragionamento, concernente i titoli asseritamente non firmati dal correntista, secondo cui non era possibile che in un arco temporale aggirantesi sul decennio gli assegni del D’Onofrio fossero stati emessi con firma falsa, dal momento che egli non risultava aver mai denunciato la sottrazione di carnet di assegni, insostenibilità che la Corte d’appello ha motivatamente riferito anche alle altre poste della domanda attrice; -) la censura concernente il diritto del cliente ad ottenere dalla banca la documentazione di cui all’articolo 119 del testo unico bancario è del tutto inconcludente, dal momento che detto diritto non è stato affatto negato, né esplicitamente, né implicitamente la Corte d’appello, la quale ha viceversa osservato di non poter impartire alla banca un ordine di esibizione, non essendone stata fatta richiesta, osservazione ovviamente ineccepibile, visto che l’articolo 210 c.p.c. espressamente richiede l’istanza di parte, sicché, sotto tale aspetto, la censura spiegata neppure lambisce la motivazione ― indipendentemente dall’altra ― addotta dal giudice di merito a fondamento della propria decisione

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalinella misura del 15 % e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33297/2019 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4083/2019 depositata il30/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― D’[OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 30 luglio 2019 con cui la Corte d’appello di Napoli, accolti i primi tre motivi di appello spiegati dal D’Onofrio e respinto il quarto, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dall’appellante, regolando le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia ai sensi dei numeri 3 e 5 c.p.c. violazione dell’articolo 119 del testo unico bancario in ordine al diritto del correntista di ricevere la copia delle operazioni bancarie da esso richieste, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso inammissibile. Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che il D’Onofrio ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento nei confronti della banca contestando l’illegittimità degli addebiti registrati su un proprio conto corrente e conto anticipi, avuto riguardo: i ) alla mancata esecuzione e, comunque, mancata approvazione della firma di traenza di una serie di assegni analiticamente dettagliati per numero e l’importo; ii) mancata disposizione di una serie di pagamenti, anche questi dettagliati analiticamente; iii) a illegittimi addebiti per anticipazioni a fronte di cessione di crediti nonostante l’incasso di questi ultimi; iv) a mancato rimborso di titoli. Nel contraddittorio con la banca, il giudice adito ha dichiarato inammissibile la domanda, reputando che la materia fosse coperta da giudicato in forza di una precedente sentenza resa tra le parti e divenuta definitiva. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha proposto appello per quattro motivi, i primi tre dei quali sono stati accolti, mentre è stato respinto il quarto concernente ― nella sintesi fattane dalla Cor te d’appello a pagina 6 della sentenza impugnata ― « la fondatezza nel merito delle contestazioni sollevate in primo grado, in ordine alle quali la banca convenuta si è limitata alla generica affermazione che l’attore si sarebbe “giovato di tutte le operazioni delle quali ha contestato l’addebito così come indicato nell’atto di citazione”». La Corte territoriale, dopo avere escluso che i fatti posti a fondamento della domanda potessero reputarsi non contestati ha osservato, «quanto agli addebiti degli importi relativi agli assegni», come fosse «onere dell’attore produrre la documentazione in suo possesso, oltre che richiedere ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. … non senza sottacere, quale elemento rilevatore della oggettiva non verosimiglianza della contestazione attorea in parte qua, come l’appellante neppure abbia allegato la illegittima sottrazione di assegni in suo possesso, da lui regolarmente denunciata alla competente Autorità. La valutazione di non verosimiglianza è ragionevolmente estensibile anche alla contestazione degli addebiti che si assume operati dalla banca, in assenza di disposizione, a numerosi altri titoli … anche al riguardo va rilevato il mancato assolvimento dell’onere dell’attore di promuovere ai sensi dell’art.210 c.p.c. la acquisizione documentale in astratto rilevante … La contestazione degli addebiti operati dalla banca a fronte della cessione di crediti è fondata, giusta il tenore testuale della originaria citazione introduttiva, sulla presunzione erronea “che la BNL abbia incassato i crediti di valore nominale pari all’anticipazione”; laddove, per contro, il giroconto a sofferenza è semmai rivelatore del mancato incasso dei crediti ceduti … Era infine onere, non assolto, dell’attore fornire la prova dell’acquisto del titolo del cui mancato rimborso si duole». Orbene il motivo di ricorso per cassazione è volto anzitutto a sostenere che «evidentemente per un mero disguido dovuto alla sostituzione nel corso di giudizio di primo grado … la Corte territoriale ha omesso di valutare le allegazioni difensive e la produzione del primo difensore … con i documenti attestanti le ripetute richieste del correntista di ricevere la documentazione afferente i propri conti». Dopo di che si evidenzia che l’esistenza degli assegni «non è stata neanche revocata in dubbio dalla Corte territoriale» (pagina 12 del ricorso) e che esso D’Onofrio aveva «specificatamente contestato nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la riconducibilità a se stesso della firma di traenza sui sopra indicati assegni». Il cuore del motivo fa infine leva sul diritto del correntista di cui all’articolo 119 del testo unico bancario che reca la disciplina del diritto alla consegna della documentazione relativa alle operazioni bancarie. Ciò detto, l’inammissibilità discende da un concorrente ordine di ragioni: -) la decisione impugnata è sostenuta da una ratio decidendi nient’affatto censurata, quella, cioè, che evidenzia la sostanziale insostenibilità, e di qui infondatezza, della domanda spiegata, in forza del piano ragionamento, concernente i titoli asseritamente non firmati dal correntista, secondo cui non era possibile che in un arco temporale aggirantesi sul decennio gli assegni del D’Onofrio fossero stati emessi con firma falsa, dal momento che egli non risultava aver mai denunciato la sottrazione di carnet di assegni, insostenibilità che la Corte d’appello ha motivatamente riferito anche alle altre poste della domanda attrice; -) la censura concernente il diritto del cliente ad ottenere dalla banca la documentazione di cui all’articolo 119 del testo unico bancario è del tutto inconcludente, dal momento che detto diritto non è stato affatto negato, né esplicitamente, né implicitamente la Corte d’appello, la quale ha viceversa osservato di non poter impartire alla banca un ordine di esibizione, non essendone stata fatta richiesta, osservazione ovviamente ineccepibile, visto che l’articolo 210 c.p.c. espressamente richiede l’istanza di parte, sicché, sotto tale aspetto, la censura spiegata neppure lambisce la motivazione ― indipendentemente dall’altra ― addotta dal giudice di merito a fondamento della propria decisione 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalinella misura del 15 % e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a ti
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