CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30855/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, con condanna confermata dalla Corte di appello di Roma, alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un primo motivo di doglianza, vizi della motivazione, nella misura in cui la sentenza avrebbe ritenuto dimostrata l'esistenza delle scritture contabili, facendo leva sulle dichiarazioni dell'imputato, nonostante le medesime fossero state previamente ritenute inattendibili e false; che, inoltre, la difesa censura vizi della motivazione in relazione all'individuazione della condotta tipica prevista dalla disposizione incriminatrice, atteso che la sentenza impugnata non spiegherebbe se la responsabilità dell'imputato sia stata affermata per occultamento ovvero per distruzione delle scritture contabili, trattando le due condotte come sostanzialmente equivalenti; che, inoltre, la difesa censura la motivazione nella parte in cui avrebbe introdotto, a sostegno della responsabilità dell'imputato, un elemento nuovo, costituito dall'esistenza di rapporti commerciali e dall'emissione di fatture, ritenendo da ciò di poter desumere l'esistenza delle scritture contabili; che, con una seconda doglianza, ci si duole di vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che, il primo motivo di impugnazione, con cui si denuncia l'illogicità del ragionamento probatorio, fondato su una presunzione di esistenza delle scritture contabili derivante dal solo obbligo di tenerle, è inammissibile, in quanto omette di confrontarsi con l'ampia motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello, la quale ha correttamente evidenziato come la tesi difensiva è smentita, non solo dalle dichiarazioni dello stesso imputato, ma altresì da quanto è emerso dalle banche dati, dalle quali risulta che la società ha emesso fatture per notevoli importi nei confronti di operatori economici commerciali (pag. 3 del provvedimento); che la Corte territoriale si è adeguatamente pronunciata nel merito, rilevando come il rinvenimento delle fatture renda del tutto ininfluenti le deduzioni difensive sul punto, dal momento che, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di una di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o occultamento (ex plurimis, Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 29/01/2025, Rv. 287392; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862); 2che la Corte ha altresì evidenziato, con un preciso iter logico, che il mancato rinvenimento della documentazione può essere conseguenza "della Sua distruzione o del suo occultamento", richiamando anche giurisprudenza di legittimità secondo cui tale alternativa non incide sulla configurabilità del reato, ritenendo dunque irrilevante una distinzione puntuale tra le due condotte (pag. 3 del provvedimento); che, con riferimento al secondo motivo di gravame, la Corte d'appello ha fornito una risposta espressa, ove ha ritenuto condivisibile il diniego già disposto in primo grado, valorizzando la rilevante entità degli importi evasi, la reiterazione della condotta per più annualità e l'assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza da parte dell'imputato, quale, ad esempio, l'adempimento, anche solo parziale o rateale, degli obblighi tributari (pag. 4 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q P.Q.MitTARF vToR AN' 'TIAt 1V) Di A nci reo rini