CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17774/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24924/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma via Postumia 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 7838/2021 depositata il 20/06/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del06 giugno 202 4 . COMPENSO AVVOCATORilevato che: 1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 20/06/2022, che, in accoglimento dell’opposizione della ricorrente ex art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002, ha revocato il decreto del Tribunale penale di Roma, depositato il 28/12/2021, che liquidava al difensore il compenso di euro 2.010,00, oltre accessori, per il patrocinio svolto, dinanzi a questa S.C., in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e ha liquidato all’opponente l’importodi euro 4.020,00, oltre accessori. In particolare ( con riferimento all’unico capo della decisione avverso il quale è proposto ricorso per cassazione), l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio, liquidate in euro 221,00, oltre accessori, testualmente (pag. 3 della pronuncia) «in conformità ai criteri di cui al dm n. 55/2014 secondo i valori minimi in considerazione della natura della controversia con esclusione della fase istruttoria»; 2. il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Considerato che: 1. L ’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., e dell’art. 4, d.m. 55 del 2014, e la nullità del provvedimento per assoluta mancanza di motivazione. In primo luogo, si deduce che il Tribunale avrebbe liquidato il compenso (euro 221,00) che è al di sotto del minimo tariffario previsto per lo scaglione correlato al valore della causa (da euro 1.101,00 a 5.200,00)che è pari a euro 811,00.In secondo luogo, silamenta la nullità assoluta della motivazione dell’ordinanza che non spiega la ragione dell’asserita applicazione del minimo tariffario; 2. preliminarmente, come eccepito dal Ministero della Giustizia, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza impugnata. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, Sentenza n. 6278 del 04/03/2019, Rv. 652972 - 01) hanno enunciato il principio di diritto, che il Collegio condivide e che intende ribadire, per il quale in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti. Nel caso in esame, risulta dagli atti di causa - ai quali questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale - che l’avvocat a ricorrente ha notificato l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 22/06/2022; pertanto, anche per lei decorreva , da quella data, il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione (ex artt. 325, 326c.p.c.), termine già scaduto in data 27/10/2022, quando il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della Giustizia; 3. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,in data 6