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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28065/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per due furti tentati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Genova, 14/04/2017).

Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non scanditéda specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Considerato, inoltre, che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni a fondamento dell'entità di penaca IAYVV..) rmfircau (fogli 3 e 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore • Il residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Genova per due furti tentati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Genova, 14/04/2017). Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non scanditéda specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Considerato, inoltre, che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni a fondamento dell'entità di penaca IAYVV..) rmfircau (fogli 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore • Il residente
Sentenza Cassazione n. 28065/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris