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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 13731/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Foggia.

Letti gli atti, il ricorso e le note conclusive depositate dalla difesa. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Piergiorgio MOROSINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dei terzi interessati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nicola VISAGGIO, Fabio VISAGGIO, Antonella VISAGGIO, Ripalta MAVELLIA nella qualità di terzi interessati, propongono, a mezzo del loro difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 26 maggio 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO in relazione ai reati di cui agli artt. 2621, cod. civ., 4 d.l.gs. 74/2000 e 648-ter 1 cod. pen., ha rideterminato le somme da mantenere in sequestro

2. I ricorrenti lamentano, con un primo motivo di impugnazione, l'inosservanza e la violazione dell'art. 2621 cod. civ. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. nonché la motivazione apparente ed erronea in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali.

La motivazione sarebbe erronea laddove, in modo illogico ed apodittico, addebita al VISAGGIO condotte illecite relative a comunicazioni sociali di compagini societarie cui il ricorrente era estraneo (società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]).

Diversamente da quanto apoditticamente affermato dai giudici del riesame, le operazioni contabili indicate nel capo di incolpazione sarebbero, a giudizio della difesa, avvenute in piena conformità al codice civile ed ai principi contabili, e descriverebbero correttamente i rapporti di conferimento tra le distinte compagini societarie con conseguente non configurabilità del reato di falso in bilancio.

In particolare, la variazione delle voci dell'attivo patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA] rifletterebbe, in modo ineccepibile, la diversa composizione qualitativa dell'attivo a seguito dell'operazione di conferimento dei terreni in favore della società Mirvo.

Anche l'appostazione contabile con cui la società Mirvo ha mantenuto il surplus di valore del bene conferito rispetto al valore nominale delle quote sottoscritte nella voce «riserva da conferimenti» sarebbe stata effettuata nel rispetto della prassi contabile.

2. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. ed eccepiscono l'intervenuta prescrizione del reato di falso in bilancio in data anteriore all'emissione del provvedimento di sequestro impugnato.

2.1. Il Tribunale ha affermato che le comunicazioni sociali, poste in essere fino al deposito del bilancio del 30 maggio 2016, non sarebbero prescritte in quanto, prima del decorso del termine di prescrizione, sarebbe intervenuto uno degli atti interruttivi di cui all'art. 160 cod. pen. (ordinanza applicativa di misura cautelare personale depositata dal giudice per le indagini preliminari in data 28 maggio 2022).

Secondo i ricorrenti, tale affermazione sarebbe erronea in quanto detta ordinanza cautelare personale è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO esclusivamente in relazione al reato di autoriciclaggio; di conseguenza il provvedimento non potrebbe assumere efficacia interruttiva del termine di prescrizione in relazione al reato di falso in bilancio in considerazione della mancata emissione del titolo cautelare in relazione a tale fattispecie.2.2.

A giudizio della difesa, anche l'individuazione della data di consumazione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. non sarebbe corretta; i giudici di merito hanno, infatti, affermato che il reato si sarebbe perfezionato nel momento del deposito del bilancio, affermazione erronea in quanto il falso in bilancio si sarebbe perfezionato fin dal momento in cui si è realizzato il profitto del reato e, quindi, in data 19 maggio 2015 in occasione del deposito dei bilanci societari).

4. I ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto il rapporto di conferimento di beni immobili ad un ordinario rapporto di debito/credito non considerando che la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe conferito l'immobile per entrare nella compagine societaria della società Mirvo e non per ottenere il corrispondente valore del bene.

La difesa ha, inoltre, eccepito la carenza di motivazione in ordine al tema dell'abuso di diritto, la condotta ipotizzata non sarebbe, infatti, idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele in quanto caratterizzata dall'utilizzo di mezzi leciti per l'ottenimento di un risultato indebito contrastante con i principi del diritto tributario con conseguente irrilevanza in sede penale ai sensi dell'art. 10-bis, comma 13 della legge 2012/2000.

Ulteriore violazione di legge conseguirebbe all'affermazione con la quale i giudici del riesame hanno ritenuto che la cessione al ricorrente del valore economico della quota di partecipazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe comportato una rinuncia a tale valore a vantaggio della società Mirvo piuttosto che nei confronti del solo VISAGGIO.

5. I ricorrenti lamentano, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato di autoriciclaggio.

Il Tribunale avrebbe obliterato le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata dalla difesa con le quali veniva affermata l'insussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio in relazione alla somma di euro 115.472,00 sottoposta a sequestro dai giudici di merito.

A giudizio della difesa la documentazione prodotta e la consulenza tecnica di parte dimostrerebbero che le somme versate dal VISAGGIO in favore dei figli costituirebbero la restituzione di pregressi prestiti e finanziamenti concessi dalla progenie dell'indagato, con conseguente insussistenza di una attività di reimpiego di somme di provenienza delittuosa.

La motivazione sarebbe carente ed illogica in quanto si limita a desumere la condotta di impiego dal mero trasferimento di denaro da un conto corrente intestato alla società MIRVO ai conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO per esigenze aziendali e personali dei soggetti coinvolti, condotta sicuramente inidonea a perfezionare la condotta tipica del reato di autoriciclaggio in quanto priva della capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto generato dai reati presupposti.

La difesa ha, inoltre, evidenziato che le somme di denaro proverrebbero dalla vendita di terreni lecitamente pervenuti alla società Mirvo, circostanza su cui l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico sono del tutto silenti, così come sulla sussistenza dei pregressi mutui e finanziamenti erogati dai figli del ricorrente.

Analoga carenza motivazionale sarebbe riscontrabile in relazione alla mancata individuazione delle somme effettivamente destinate alle esigenze personali dei beneficiari piuttosto che alle finalità imprenditoriali della società, anche in considerazione della natura promiscua dei conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO.

I giudici del riesame si sarebbero anche sottratti all'obbligo di motivare in ordine all'esistenza del nesso causale tra i bonifici effettuati dall'indagato in favore dei figli e gli acquisti dei terreni per somme notevolmente superiori a quelle elargite dal ricorrente.

6. I terzi interessati lamentano, con il quinto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-ter.1 cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen.

Secondo la ricostruzione difensiva i motivi posti a fondamento della decisione dei giudici di merito non sarebbero sufficienti a dimostrare l'appartenenza all'indagato delle aziende agricole intestate ai prossimi congiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Tutte le doglianze addotte con i primi quattro motivi di ricorso con le quali i ricorrenti lamentano vizi di legge e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e dei presupposti della disposta misura cautelare sono dedotte per motivi non deducibili in sede di legittimità.

2.1. Deve essere, preliminarmente, ribadito che, in materia di misure cautelari reali la figura del terzo interessato, formale proprietario di beni attinti dal provvedimento di sequestro in quanto ritenuti nella disponibilità dell'indagato, unico destinatario del provvedimento ablativo, non è equiparabile a quella dell'indagato medesimo.

Di conseguenza, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (vedi Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 48050 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

2.2. In applicazione del consolidato principio di diritto ora richiamato, si dovrà affermare che i ricorrenti non potevano avanzare profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità dei reati contestati all'indagato [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO; l'ambito del loro legittimo intervento, come sopra delineato e perimetrato, restava invece confinato alla affermazione della effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro.

3. Il quinto motivo di ricorso è dedotto per motivi non consentiti nonché generico ed aspecifico. 3.1.

Quanto al primo profilo di inammissibilità del ricorso, è doveroso ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

3.1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.

3.1.3. La doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce l'inidoneità della motivazione a dimostrare «l'appartenenza» all'indagato dei beni in sequestro, è ictu ocull riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dai ricorrenti e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in considerazione dei principi esposti nei paragrafi precedenti.

3.2. Il motivo di ricorso è, altresì, generico ed aspecifico in quanto la difesa si è limitata a sostenere l'inidoneità delle argomentazioni dei giudici di merito a dimostrare l'appartenenza all'indagato dei beni intestati ai ricorrenti, senza indicare elementi logico-fattuali che dimostrino la buona fede dei terzi e l'effettiva titolarità dei beni in sequestro Appare evidente che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (vedi Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725 - 01).

Il terzo interessato, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha tuttavia un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria, indicando gli elementi attestanti l'effettiva proprietà in ordine ai beni in sequestro.

3.2.1. I ricorrenti non si sono adeguatamente confrontati con la motivazione del Tribunale del riesame, che nel confermare il disposto sequestro, ha evidenziato in modo chiaro, persuasivo e del tutto logico, una serie di circostanze oggettive (l'indagato, delegato ad operare sui conti correnti intestati alle aziende agricole, è stato trovato in possesso dei relativi carnet di assegni, rilevanti flussi di denaro provenienti dalla società Mirvo sono transitati su conti correnti intestati al VISAGGIO ed in seguito sono confluiti nei conti correnti delle aziende agricole intestate ai figli per esser utilizzati per l'acquisto di terreni strumentali all'attività aziendali) ritenute idonee a dimostrare che i beni in sequestro erano di proprietà dell'indagato, con percorso argomentativo che rende persuasiva e priva di aporie la valutazione e la deliberazione finale dei giudici del riesame.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Foggia. Letti gli atti, il ricorso e le note conclusive depositate dalla difesa. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Piergiorgio MOROSINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dei terzi interessati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nicola VISAGGIO, Fabio VISAGGIO, Antonella VISAGGIO, Ripalta MAVELLIA nella qualità di terzi interessati, propongono, a mezzo del loro difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 26 maggio 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO in relazione ai reati di cui agli artt. 2621, cod. civ., 4 d.l.gs. 74/2000 e 648-ter 1 cod. pen., ha rideterminato le somme da mantenere in sequestro 2. I ricorrenti lamentano, con un primo motivo di impugnazione, l'inosservanza e la violazione dell'art. 2621 cod. civ. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. nonché la motivazione apparente ed erronea in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali. La motivazione sarebbe erronea laddove, in modo illogico ed apodittico, addebita al VISAGGIO condotte illecite relative a comunicazioni sociali di compagini societarie cui il ricorrente era estraneo (società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]). Diversamente da quanto apoditticamente affermato dai giudici del riesame, le operazioni contabili indicate nel capo di incolpazione sarebbero, a giudizio della difesa, avvenute in piena conformità al codice civile ed ai principi contabili, e descriverebbero correttamente i rapporti di conferimento tra le distinte compagini societarie con conseguente non configurabilità del reato di falso in bilancio. In particolare, la variazione delle voci dell'attivo patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA] rifletterebbe, in modo ineccepibile, la diversa composizione qualitativa dell'attivo a seguito dell'operazione di conferimento dei terreni in favore della società Mirvo. Anche l'appostazione contabile con cui la società Mirvo ha mantenuto il surplus di valore del bene conferito rispetto al valore nominale delle quote sottoscritte nella voce «riserva da conferimenti» sarebbe stata effettuata nel rispetto della prassi contabile. 2. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. ed eccepiscono l'intervenuta prescrizione del reato di falso in bilancio in data anteriore all'emissione del provvedimento di sequestro impugnato. 2.1. Il Tribunale ha affermato che le comunicazioni sociali, poste in essere fino al deposito del bilancio del 30 maggio 2016, non sarebbero prescritte in quanto, prima del decorso del termine di prescrizione, sarebbe intervenuto uno degli atti interruttivi di cui all'art. 160 cod. pen. (ordinanza applicativa di misura cautelare personale depositata dal giudice per le indagini preliminari in data 28 maggio 2022). Secondo i ricorrenti, tale affermazione sarebbe erronea in quanto detta ordinanza cautelare personale è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO esclusivamente in relazione al reato di autoriciclaggio; di conseguenza il provvedimento non potrebbe assumere efficacia interruttiva del termine di prescrizione in relazione al reato di falso in bilancio in considerazione della mancata emissione del titolo cautelare in relazione a tale fattispecie.2.2. A giudizio della difesa, anche l'individuazione della data di consumazione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. non sarebbe corretta; i giudici di merito hanno, infatti, affermato che il reato si sarebbe perfezionato nel momento del deposito del bilancio, affermazione erronea in quanto il falso in bilancio si sarebbe perfezionato fin dal momento in cui si è realizzato il profitto del reato e, quindi, in data 19 maggio 2015 in occasione del deposito dei bilanci societari). 4. I ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto il rapporto di conferimento di beni immobili ad un ordinario rapporto di debito/credito non considerando che la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe conferito l'immobile per entrare nella compagine societaria della società Mirvo e non per ottenere il corrispondente valore del bene. La difesa ha, inoltre, eccepito la carenza di motivazione in ordine al tema dell'abuso di diritto, la condotta ipotizzata non sarebbe, infatti, idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele in quanto caratterizzata dall'utilizzo di mezzi leciti per l'ottenimento di un risultato indebito contrastante con i principi del diritto tributario con conseguente irrilevanza in sede penale ai sensi dell'art. 10-bis, comma 13 della legge 2012/2000. Ulteriore violazione di legge conseguirebbe all'affermazione con la quale i giudici del riesame hanno ritenuto che la cessione al ricorrente del valore economico della quota di partecipazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe comportato una rinuncia a tale valore a vantaggio della società Mirvo piuttosto che nei confronti del solo VISAGGIO. 5. I ricorrenti lamentano, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato di autoriciclaggio. Il Tribunale avrebbe obliterato le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata dalla difesa con le quali veniva affermata l'insussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio in relazione alla somma di euro 115.472,00 sottoposta a sequestro dai giudici di merito. A giudizio della difesa la documentazione prodotta e la consulenza tecnica di parte dimostrerebbero che le somme versate dal VISAGGIO in favore dei figli costituirebbero la restituzione di pregressi prestiti e finanziamenti concessi dalla progenie dell'indagato, con conseguente insussistenza di una attività di reimpiego di somme di provenienza delittuosa. La motivazione sarebbe carente ed illogica in quanto si limita a desumere la condotta di impiego dal mero trasferimento di denaro da un conto corrente intestato alla società MIRVO ai conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO per esigenze aziendali e personali dei soggetti coinvolti, condotta sicuramente inidonea a perfezionare la condotta tipica del reato di autoriciclaggio in quanto priva della capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto generato dai reati presupposti. La difesa ha, inoltre, evidenziato che le somme di denaro proverrebbero dalla vendita di terreni lecitamente pervenuti alla società Mirvo, circostanza su cui l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico sono del tutto silenti, così come sulla sussistenza dei pregressi mutui e finanziamenti erogati dai figli del ricorrente. Analoga carenza motivazionale sarebbe riscontrabile in relazione alla mancata individuazione delle somme effettivamente destinate alle esigenze personali dei beneficiari piuttosto che alle finalità imprenditoriali della società, anche in considerazione della natura promiscua dei conti correnti intestati ai figli del VISAGGIO. I giudici del riesame si sarebbero anche sottratti all'obbligo di motivare in ordine all'esistenza del nesso causale tra i bonifici effettuati dall'indagato in favore dei figli e gli acquisti dei terreni per somme notevolmente superiori a quelle elargite dal ricorrente. 6. I terzi interessati lamentano, con il quinto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-ter.1 cod. pen. e 125 e 321 cod. proc. pen. Secondo la ricostruzione difensiva i motivi posti a fondamento della decisione dei giudici di merito non sarebbero sufficienti a dimostrare l'appartenenza all'indagato delle aziende agricole intestate ai prossimi congiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Tutte le doglianze addotte con i primi quattro motivi di ricorso con le quali i ricorrenti lamentano vizi di legge e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e dei presupposti della disposta misura cautelare sono dedotte per motivi non deducibili in sede di legittimità. 2.1. Deve essere, preliminarmente, ribadito che, in materia di misure cautelari reali la figura del terzo interessato, formale proprietario di beni attinti dal provvedimento di sequestro in quanto ritenuti nella disponibilità dell'indagato, unico destinatario del provvedimento ablativo, non è equiparabile a quella dell'indagato medesimo. Di conseguenza, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (vedi Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 48050 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 2.2. In applicazione del consolidato principio di diritto ora richiamato, si dovrà affermare che i ricorrenti non potevano avanzare profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità dei reati contestati all'indagato [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO; l'ambito del loro legittimo intervento, come sopra delineato e perimetrato, restava invece confinato alla affermazione della effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro. 3. Il quinto motivo di ricorso è dedotto per motivi non consentiti nonché generico ed aspecifico. 3.1. Quanto al primo profilo di inammissibilità del ricorso, è doveroso ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 3.1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3.1.3. La doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce l'inidoneità della motivazione a dimostrare «l'appartenenza» all'indagato dei beni in sequestro, è ictu ocull riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dai ricorrenti e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in considerazione dei principi esposti nei paragrafi precedenti. 3.2. Il motivo di ricorso è, altresì, generico ed aspecifico in quanto la difesa si è limitata a sostenere l'inidoneità delle argomentazioni dei giudici di merito a dimostrare l'appartenenza all'indagato dei beni intestati ai ricorrenti, senza indicare elementi logico-fattuali che dimostrino la buona fede dei terzi e l'effettiva titolarità dei beni in sequestro Appare evidente che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (vedi Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725 - 01). Il terzo interessato, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha tuttavia un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria, indicando gli elementi attestanti l'effettiva proprietà in ordine ai beni in sequestro. 3.2.1. I ricorrenti non si sono adeguatamente confrontati con la motivazione del Tribunale del riesame, che nel confermare il disposto sequestro, ha evidenziato in modo chiaro, persuasivo e del tutto logico, una serie di circostanze oggettive (l'indagato, delegato ad operare sui conti correnti intestati alle aziende agricole, è stato trovato in possesso dei relativi carnet di assegni, rilevanti flussi di denaro provenienti dalla società Mirvo sono transitati su conti correnti intestati al VISAGGIO ed in seguito sono confluiti nei conti correnti delle aziende agricole intestate ai figli per esser utilizzati per l'acquisto di terreni strumentali all'attività aziendali) ritenute idonee a dimostrare che i beni in sequestro erano di proprietà dell'indagato, con percorso argomentativo che rende persuasiva e priva di aporie la valutazione e la deliberazione finale dei giudici del riesame. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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