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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03377/2022

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o la seguente C ORDINANZA sul ricorso 16494-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente - -contro- l-7 LIMENTO ddE P.'1-LAA.111) in per-K-nia de} curat,:_nv p.t,; [OSCURATO:PERSONA]'; - intimati - avverso la sentenza n. 1372/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Forlì dichiarò il fallimento della Pyramid s.r.I., per non aver quest'ultima provato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1, c.2, I.f., rilevando altresì che, pur essendo il credito dell'istante, ammontante ad euro 3269,79, inferiore a euro 30000,00, risultavano ulteriori debiti per euro 89.157,63 per cartelle esattoriali emesse e non pagate, come da accertamenti effettuati d'ufficio.

Con sentenza del 26.5.2020, la Corte d'appello ha respinto il reclamo proposto dalla società fallita, osservando che: al fine di provare i limiti dimensionali era stata depositata documentazione priva di rilievo formale e di valenza probatoria, in quanto predisposta ai fini dello stesso reclamo, peraltro non trasmessa tempestivamente al curatore; erano stati prodotti i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018, non risultanti però depositati, e la situazione patrimoniale analitica per il 2019, oltre al libro-giornale degli anni suddetti e al libro dei beni ammortizzabili; tale documentazione contabile, in quanto non ufficiale e non verificabile aliunde, non aveva alcuna rilevanza, anche considerando che il legale rappres. della fallita non aveva mai consegnato al curatore la contabilità nonostante le ripetute richieste; pertanto, non era stato dimostrato il mancato superamento dei limiti di fallibilità, ex art. 1, c.2, I.f.; parimenti irrilevante era la perizia di parte allegata poiché basata sull'analisi della stessa documentazione Ric. 2020 n. 16494 sez.

M1 - ud. 12-10-2021 -2- prodotta; la prova dell'insolvenza era insita nel mancato pagamento del debito verso il ricorrente e nell'esistenza di ingenti debiti fiscali incontestati, nonché nell'irreperibilità della società presso la sede legale e dell'amministratore, e nel pignoramento tentato dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si sono costituiti la curatela e il creditore ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1, c.2, I.f., e 2487b1s, c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto non provata l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, in virtù dell'inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società in sede di reclamo, benché essi non siano stati contestati dal curatore e dal creditore ricorrente e non siano emersi elementi di prova al riguardo, senza valutare peraltro gli ulteriori documenti contabili prodotti.

La ricorrente si duole altresì del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei dati dei bilanci prodotti, anche se non depositati, e degli altri documenti.

Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c, avendo la Corte d'appello posto a fondamento della decisione un fatto non pacifico, né allegato dalle parti in ordine alla formazione postuma dei bilanci e alla loro predisposizione al fine del reclamo.

Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti inerenti alla prova del mancato superamento dei limiti dimensionali, ex art. 1, c.2, I.f.

Invero, la Corte territoriale ha escluso che la società reclamante avesse provato la mancanza dei suddetti limiti dimensionali, attraverso la produzione di documentazione priva di rilievo ufficiale in quanto predisposta ai fini della presentazione del reclamo.

Al riguardo, la Corte ha Ric. 2020 n. 16494 sez.

M1 - ud. 12-10-2021 -3- evidenziato che i documenti prodotti, quali i bilanci degli esercizi dal 2016 al 2018, non depositati, la situazione patrimoniale analitica per il 2019, il libro-giornale dei suddetti anni e il libro dei beni ammortizzabili, non avevano alcuna rilevanza probatoria, in quanto atti non ufficiali e non verificabili, considerando altresì che il legale rappresentante della società fallita non aveva consegnato al curatore la contabilità, precludendo ogni controllo.

Va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, I.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, I.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass., n. 25025/20; n. 21188/21; n. 24138/19).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto che i documenti prodotti non dimostrassero il mancato superamento dei limiti dimensionali, ex art. 1, c.2., I.f., sia in quanto i bilanci non erano stati approvati, sia perché gli altri documenti non erano ufficiali, evidenziando che la mancata consegna al curatore delle scritture contabili regolarmente tenute, senza alcuna giustificazione, aveva precluso alla stessa Corte la verifica del contenuto dei documenti prodotti.

Ne consegue che la doglianza afferente alla violazione di legge non è pertinente, non cogliendo la ratio decidendi poiché la Corte d'appello ha correttamente applicato le norme richiamate Ric. 2020 n. 16494 sez.

M1 - ud. 12-10-2021 -4- dal ricorrente, ritenendo, con congrua motivazione, che l'imprenditore non avesse fornito la prova in questione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi, avendo la Corte d'appello deciso sulla base di uno scrutinio d'assoluta irrilevanza dei documenti prodotti, poiché privi delle prescritte formalità, in mancanza della scritture contabili regolarmente tenute.

Ora, il riferimento della Corte territoriale alla confezione postuma dei bilanci prodotti e alla relativa preordinazione degli stessi al fine del reclamo oggetto di causa non costituisce un fatto posto a fondamento della decisione impugnata, non allegato dalle parti, bensì un rilievo di diritto che lo stesso giudice ha effettuato a conferma della compiuta valutazione dell'irrilevanza dei documenti prodotti ai fini della prova dell'insussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, c.2., I.f.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente C ORDINANZA sul ricorso 16494-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente - -contro- l-7 LIMENTO ddE P.'1-LAA.111) in per-K-nia de} curat,:_nv p.t,; [OSCURATO:PERSONA]'; - intimati - avverso la sentenza n. 1372/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Forlì dichiarò il fallimento della Pyramid s.r.I., per non aver quest'ultima provato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1, c.2, I.f., rilevando altresì che, pur essendo il credito dell'istante, ammontante ad euro 3269,79, inferiore a euro 30000,00, risultavano ulteriori debiti per euro 89.157,63 per cartelle esattoriali emesse e non pagate, come da accertamenti effettuati d'ufficio. Con sentenza del 26.5.2020, la Corte d'appello ha respinto il reclamo proposto dalla società fallita, osservando che: al fine di provare i limiti dimensionali era stata depositata documentazione priva di rilievo formale e di valenza probatoria, in quanto predisposta ai fini dello stesso reclamo, peraltro non trasmessa tempestivamente al curatore; erano stati prodotti i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018, non risultanti però depositati, e la situazione patrimoniale analitica per il 2019, oltre al libro-giornale degli anni suddetti e al libro dei beni ammortizzabili; tale documentazione contabile, in quanto non ufficiale e non verificabile aliunde, non aveva alcuna rilevanza, anche considerando che il legale rappres. della fallita non aveva mai consegnato al curatore la contabilità nonostante le ripetute richieste; pertanto, non era stato dimostrato il mancato superamento dei limiti di fallibilità, ex art. 1, c.2, I.f.; parimenti irrilevante era la perizia di parte allegata poiché basata sull'analisi della stessa documentazione Ric. 2020 n. 16494 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -2- prodotta; la prova dell'insolvenza era insita nel mancato pagamento del debito verso il ricorrente e nell'esistenza di ingenti debiti fiscali incontestati, nonché nell'irreperibilità della società presso la sede legale e dell'amministratore, e nel pignoramento tentato dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi. Non si sono costituiti la curatela e il creditore ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1, c.2, I.f., e 2487b1s, c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto non provata l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, in virtù dell'inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società in sede di reclamo, benché essi non siano stati contestati dal curatore e dal creditore ricorrente e non siano emersi elementi di prova al riguardo, senza valutare peraltro gli ulteriori documenti contabili prodotti. La ricorrente si duole altresì del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei dati dei bilanci prodotti, anche se non depositati, e degli altri documenti. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c, avendo la Corte d'appello posto a fondamento della decisione un fatto non pacifico, né allegato dalle parti in ordine alla formazione postuma dei bilanci e alla loro predisposizione al fine del reclamo. Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti inerenti alla prova del mancato superamento dei limiti dimensionali, ex art. 1, c.2, I.f. Invero, la Corte territoriale ha escluso che la società reclamante avesse provato la mancanza dei suddetti limiti dimensionali, attraverso la produzione di documentazione priva di rilievo ufficiale in quanto predisposta ai fini della presentazione del reclamo. Al riguardo, la Corte ha Ric. 2020 n. 16494 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -3- evidenziato che i documenti prodotti, quali i bilanci degli esercizi dal 2016 al 2018, non depositati, la situazione patrimoniale analitica per il 2019, il libro-giornale dei suddetti anni e il libro dei beni ammortizzabili, non avevano alcuna rilevanza probatoria, in quanto atti non ufficiali e non verificabili, considerando altresì che il legale rappresentante della società fallita non aveva consegnato al curatore la contabilità, precludendo ogni controllo. Va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, I.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, I.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass., n. 25025/20; n. 21188/21; n. 24138/19). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto che i documenti prodotti non dimostrassero il mancato superamento dei limiti dimensionali, ex art. 1, c.2., I.f., sia in quanto i bilanci non erano stati approvati, sia perché gli altri documenti non erano ufficiali, evidenziando che la mancata consegna al curatore delle scritture contabili regolarmente tenute, senza alcuna giustificazione, aveva precluso alla stessa Corte la verifica del contenuto dei documenti prodotti. Ne consegue che la doglianza afferente alla violazione di legge non è pertinente, non cogliendo la ratio decidendi poiché la Corte d'appello ha correttamente applicato le norme richiamate Ric. 2020 n. 16494 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -4- dal ricorrente, ritenendo, con congrua motivazione, che l'imprenditore non avesse fornito la prova in questione. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi, avendo la Corte d'appello deciso sulla base di uno scrutinio d'assoluta irrilevanza dei documenti prodotti, poiché privi delle prescritte formalità, in mancanza della scritture contabili regolarmente tenute. Ora, il riferimento della Corte territoriale alla confezione postuma dei bilanci prodotti e alla relativa preordinazione degli stessi al fine del reclamo oggetto di causa non costituisce un fatto posto a fondamento della decisione impugnata, non allegato dalle parti, bensì un rilievo di diritto che lo stesso giudice ha effettuato a conferma della compiuta valutazione dell'irrilevanza dei documenti prodotti ai fini della prova dell'insussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, c.2., I.f. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parti intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così d
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