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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16202/2026

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pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONSORZIO [OSCURATO:PERSONA].CI.V. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLuigi Strano unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 300/2024depositata il 27/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.[OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., costituite inA.T.I., hanno stipulato un contratto di subaffidamento con il ConsorzioNumero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/2026Collegamenti [OSCURATO:PERSONA] (CO.C.I.V.) per lavori pubblici.

L'odierna con-troversia riguarda il pagamento di fatture non saldate e l'applicazione diinteressi moratori secondo il D.lgs. 231/2002.Il Tribunale di Genova ha riconosciuto il credito della società ma ha ri-tenuto inammissibile la domanda di accertamento della nullità della clau-sola sugli interessi moratori.La ATI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza del Tribunalecon sei motivi di appello di cui il primo, che qui interessa, in punto di ri-getto della domanda riconvenzionale d'accertamento della nullità dellaclausola pattizia n. 11.13, derogatoria della disciplina degli interessi dimora di cui al D. Lgs. 231/2002, deducendo l'errore del Tribunale per averritenuto inammissibile la domanda e per non aver comunque rilevato d'uf-ficio la nullità della medesima per grave iniquità.La Corte di appello ha confermato la validità della clausola contrattualeche derogava al tasso legale di mora, considerandola non gravemente ini-qua.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.In data 17/12/2024 è stata formulata proposta di definizione anticipa-ta, rilevando la inammissibilità del ricorso.La parte ricorrente ha presentato istanza di decisione.

Entrambe leparti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo e unico motivo del ricorso parte ricorrente deduce vio-lazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2002 in tema di nullitàper grave iniquità delle clausola derogatoria del regime legale degli inte-ressi di mora nelle transazioni commerciali, perché nell'esaminare la clau-sola pattizia 11.13 delle condizioni generali di contratto, derogatoria deltasso legale di mora, la sentenza ha preso come riferimento temporaleNumero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/2026della propria indagine la data di formazione della clausola, anziché la datadella sua applicazione a seguito dell'avvenuto inadempimento del debito-re, omettendo quindi di rilevare la grave iniquità della clausola medesimaper esclusione alla data della sua applicazione degli interessi moratori, conconseguente nullità della stessa ai sensi del primo e terzo comma del cita-to art. 7 d.lgs. 231/2002.2.- Nella proposta di definizione anticipata si osserva che il motivo diricorso appare inammissibile perché non affronta e non confuta la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, che ha fondato la statuizione divalidità della clausola derogatoria in questione sull'accertamento della suaavvenuta pattuizione all'esito di approfondita trattativa negoziale; affer-mazione questa che si colloca a monte rispetto alla data da considerareper la sua applicazione e che è rimasta esente da specifiche censure.3.- La parte ha chiesto la decisione, deducendo che, invece, nel se-condo punto dell'unico motivo di ricorso articolato in due parti, si conte-stava la ratio decidendi della sentenza, rilevando la violazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2002.In realtà, nel punto 2 del primo motivo non si contesta che la clausolasia stata oggetto di libere trattative (come scritto in contratto), ma si af-ferma che l'accertamento che la clausola è stata oggetto di libere trattati-ve non basta ad escludere la sua iniquità («La sentenza non fa correttaapplicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2002 che impone al giu-dice di accertare la iniquità della clausola attraverso la verifica di tutte lecondizioni oggettive elencate all'art. 7 del citato D. Lgs., al di là del com-portamento soggettivo delle parti.

Per tale motivo non è corretta la sen-tenza laddove si limita ad escludere la iniquità sulla base dell'accertamen-to della sola correttezza e buona fede nelle trattative, come se fosse suffi-ciente questo unico elemento a completare l'indagine richiesta dalla legge.Negli atti di causa è stato dato conto del tipo di rapporto e della posizionedella ATI quale subaffidataria, della forte esposizione debitoria della ATINumero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/2026per gli stipendi e i contributi dei dipendenti e per le forniture, nonché deilunghi tempi per l'approvazione dei SAL, l'emissione dei certificati di pa-gamento e il successivo pagamento del corrispettivo da parte di CO.CI.V.(60 giorni fine mese fattura), oltre al fatto che il tasso Euribor alla data disottoscrizione del contratto 28.03.2014 era inferiore al 1% e quindi mino-re del tasso degli interessi legali.

La Corte di Appello avrebbe dovuto esa-minare tali aspetti e darne conto in motivazione al fine di verificare se laclausola 11.13 con cui le parti hanno ancorato gli interessi moratori ad untasso oscillatorio, in deroga al regime legale, fosse oggettivamente equasotto i molteplici profili indicati dal d. lgs. 231/2002, senza limitarsi allabuona fede e correttezza delle trattative per il fatto di non poter prevederel'andamento nel tempo del tasso variabile scelto»).4.- Deve qui osservarsi che la dichiarazione di nullità della clausola de-rogatoria degli interessi di mora per grave iniquità, ai sensi dell'art. 7d.lgs. 231/2002, richiede una valutazione complessiva dell'equilibrio con-trattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell'effettiva nego-ziazione tra le parti; l'esclusione degli interessi non determina di per sénullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole.

La “grave ini-quità” ex art. 7 d.lgs. 231/2002 si valuta, di regola, alla data della pattui-zione della clausola, non alla data della sua applicazione a seguito dell'i-nadempimento.

Inoltre, la parte può rinunciare agli importi dovutigli a ti-tolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un con-senso liberamente prestato (CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017,causa C-555/14; Cass. 08/02/2023, n.3736).

Trattandosi di diritti disponi-bili, la parte potrebbe quindi anche accettare, consapevolmente, un tassomeno vantaggioso.5.- E' pertanto corretta la valutazione di inammissibilità fatta nellaproposta di definizione anticipata, dal momento che la ragione decisoriaesposta nella sentenza impugnata non viene confutata con il motivo di ri-corso ed in parte se ne travisa anche la portata ed il significato.Numero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/20266.- Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la de-cisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare ap-plicazione il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., regola questa, acui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare.La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favoredella controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente de-terminata in misura pari all'importo delle spese processuali, nonché al pa-gamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad eu-ro 2.500,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al paga-mento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nellasomma di euro 5.000,00 per compensi, € 200,00 per spese non documen-tabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché alpagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna altresì parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma pari ad 2.500,00 ex art. 96, comma 4,c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONSORZIO [OSCURATO:PERSONA].CI.V. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLuigi Strano unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 300/2024depositata il 27/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.[OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., costituite inA.T.I., hanno stipulato un contratto di subaffidamento con il ConsorzioNumero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/2026Collegamenti [OSCURATO:PERSONA] (CO.C.I.V.) per lavori pubblici. L'odierna con-troversia riguarda il pagamento di fatture non saldate e l'applicazione diinteressi moratori secondo il D.lgs. 231/2002.Il Tribunale di Genova ha riconosciuto il credito della società ma ha ri-tenuto inammissibile la domanda di accertamento della nullità della clau-sola sugli interessi moratori.La ATI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza del Tribunalecon sei motivi di appello di cui il primo, che qui interessa, in punto di ri-getto della domanda riconvenzionale d'accertamento della nullità dellaclausola pattizia n. 11.13, derogatoria della disciplina degli interessi dimora di cui al D. Lgs. 231/2002, deducendo l'errore del Tribunale per averritenuto inammissibile la domanda e per non aver comunque rilevato d'uf-ficio la nullità della medesima per grave iniquità.La Corte di appello ha confermato la validità della clausola contrattualeche derogava al tasso legale di mora, considerandola non gravemente ini-qua.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.In data 17/12/2024 è stata formulata proposta di definizione anticipa-ta, rilevando la inammissibilità del ricorso.La parte ricorrente ha presentato istanza di decisione. Entrambe leparti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo e unico motivo del ricorso parte ricorrente deduce vio-lazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2002 in tema di nullitàper grave iniquità delle clausola derogatoria del regime legale degli inte-ressi di mora nelle transazioni commerciali, perché nell'esaminare la clau-sola pattizia 11.13 delle condizioni generali di contratto, derogatoria deltasso legale di mora, la sentenza ha preso come riferimento temporaleNumero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/2026della propria indagine la data di formazione della clausola, anziché la datadella sua applicazione a seguito dell'avvenuto inadempimento del debito-re, omettendo quindi di rilevare la grave iniquità della clausola medesimaper esclusione alla data della sua applicazione degli interessi moratori, conconseguente nullità della stessa ai sensi del primo e terzo comma del cita-to art. 7 d.lgs. 231/2002.2.- Nella proposta di definizione anticipata si osserva che il motivo diricorso appare inammissibile perché non affronta e non confuta la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, che ha fondato la statuizione divalidità della clausola derogatoria in questione sull'accertamento della suaavvenuta pattuizione all'esito di approfondita trattativa negoziale; affer-mazione questa che si colloca a monte rispetto alla data da considerareper la sua applicazione e che è rimasta esente da specifiche censure.3.- La parte ha chiesto la decisione, deducendo che, invece, nel se-condo punto dell'unico motivo di ricorso articolato in due parti, si conte-stava la ratio decidendi della sentenza, rilevando la violazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2002.In realtà, nel punto 2 del primo motivo non si contesta che la clausolasia stata oggetto di libere trattative (come scritto in contratto), ma si af-ferma che l'accertamento che la clausola è stata oggetto di libere trattati-ve non basta ad escludere la sua iniquità («La sentenza non fa correttaapplicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2002 che impone al giu-dice di accertare la iniquità della clausola attraverso la verifica di tutte lecondizioni oggettive elencate all'art. 7 del citato D. Lgs., al di là del com-portamento soggettivo delle parti. Per tale motivo non è corretta la sen-tenza laddove si limita ad escludere la iniquità sulla base dell'accertamen-to della sola correttezza e buona fede nelle trattative, come se fosse suffi-ciente questo unico elemento a completare l'indagine richiesta dalla legge.Negli atti di causa è stato dato conto del tipo di rapporto e della posizionedella ATI quale subaffidataria, della forte esposizione debitoria della ATINumero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/2026per gli stipendi e i contributi dei dipendenti e per le forniture, nonché deilunghi tempi per l'approvazione dei SAL, l'emissione dei certificati di pa-gamento e il successivo pagamento del corrispettivo da parte di CO.CI.V.(60 giorni fine mese fattura), oltre al fatto che il tasso Euribor alla data disottoscrizione del contratto 28.03.2014 era inferiore al 1% e quindi mino-re del tasso degli interessi legali. La Corte di Appello avrebbe dovuto esa-minare tali aspetti e darne conto in motivazione al fine di verificare se laclausola 11.13 con cui le parti hanno ancorato gli interessi moratori ad untasso oscillatorio, in deroga al regime legale, fosse oggettivamente equasotto i molteplici profili indicati dal d. lgs. 231/2002, senza limitarsi allabuona fede e correttezza delle trattative per il fatto di non poter prevederel'andamento nel tempo del tasso variabile scelto»).4.- Deve qui osservarsi che la dichiarazione di nullità della clausola de-rogatoria degli interessi di mora per grave iniquità, ai sensi dell'art. 7d.lgs. 231/2002, richiede una valutazione complessiva dell'equilibrio con-trattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell'effettiva nego-ziazione tra le parti; l'esclusione degli interessi non determina di per sénullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole. La “grave ini-quità” ex art. 7 d.lgs. 231/2002 si valuta, di regola, alla data della pattui-zione della clausola, non alla data della sua applicazione a seguito dell'i-nadempimento. Inoltre, la parte può rinunciare agli importi dovutigli a ti-tolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un con-senso liberamente prestato (CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017,causa C-555/14; Cass. 08/02/2023, n.3736). Trattandosi di diritti disponi-bili, la parte potrebbe quindi anche accettare, consapevolmente, un tassomeno vantaggioso.5.- E' pertanto corretta la valutazione di inammissibilità fatta nellaproposta di definizione anticipata, dal momento che la ragione decisoriaesposta nella sentenza impugnata non viene confutata con il motivo di ri-corso ed in parte se ne travisa anche la portata ed il significato.Numero registro generale 20937/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16202/2026Data pubblicazione 25/05/20266.- Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la de-cisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laCorte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare ap-plicazione il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., regola questa, acui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare.La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favoredella controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente de-terminata in misura pari all'importo delle spese processuali, nonché al pa-gamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad eu-ro 2.500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al paga-mento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nellasomma di euro 5.000,00 per compensi, € 200,00 per spese non documen-tabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché alpagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna altresì parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma pari ad 2.500,00 ex art. 96, comma 4,c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino