CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] Luisa, con la quale era stata richiesta la revoca della confisca di una somma di danaro disposta nel procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (la confisca era stata disposta in sede di condanna in primo grado dal Tribunale di Napoli, con sentenza 06/11/2012; la Corte d'Appello, con sentenza in data 24/02/2022, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata). 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta inesistente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, e decisiva la mancata impugnazione in sede di merito della statuizione del giudice d'appello relativa alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La difesa ricorrente ha dedotto l'inesistenza della motivazione con cui la Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca del danaro sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento definito con sentenza della Corte territoriale che, in riforma della condanna in primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma nel resto (ivi compresa, evidentemente, la statuizione relativa alla confisca). La prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Al di là del fatto che la motivazione della Corte territoriale - lungi dall'essere inesistente - ha evidenziato sia l'inconferenza del richiamo all'art. 578-bis cod. pen. (essendo la statuizione sulla confisca ormai irrevocabile) sia l'assenza di elementi di novità, assume rilievo dirimente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ed anzi dovuto impugnare la sentenza che, definendo il merito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, aveva peraltro confermato la confisca disposta in primo grado. La mancata attivazione dei rimedi impugnatori avverso tale sentenza preclude la possibilità di rimediare attraverso l'incidente di esecuzione. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva» (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 bbraio 2023 Il