CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25396/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 312/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4934/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi anche alla memoria già depositata, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; udito il difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25396/2025 Roma, lì, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, quale giudice del rinvio, pronunciando nei limiti della devoluzione a seguito della sentenza di annullamento emessa da questa Corte in data 13 aprile 2023, n. 39766, così statuiva: - in relazione a [OSCURATO:PERSONA], già giudicato colpevole, per quanto di ragione, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi A) e B) della rubrica, ribadiva l’applicazione della recidiva, in rapporto di equivalenza rispetto alle riconosciute aggravanti; - assolveva [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, dal reato di furto ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]., contestato al capo E). 2. Avverso detta sentenza entrambi gli imputati, tramite unico atto, sottoscritto dal loro comune difensore di fiducia, propongono nuovo ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce, mediante unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione rispetto alla mancata esclusione della recidiva. Il precedente penale a tal fine valorizzato, seppur riferito a reato della stessa indole, era assai risalente nel tempo, giacché anteriore ai fatti criminosi di causa di ben quattordici anni (e non soltanto di otto, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata). I fatti di causa erano in realtà concomitanti con i reati concorsuali ulteriori, risultanti dal casellario giudiziale (rientranti in un medesimo disegno criminoso). Sarebbe dunque inconsistente il rilievo di stile di vita deviante, su cui il giudice a quo aveva basato la riaffermazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] deduce, mediante unico motivo, l’inosservanza di norme processuali, per avere il giudice del rinvio, nonostante l’assoluzione pronunciata quanto al capo E), omesso di revocare le statuizioni civili corrispondenti (risarcimento del danno, in forma generica, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e provvisionale), adottate negli antecedenti gradi del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La sentenza impugnata si è infatti fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01;), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Nel riconoscere l’aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è infatti attestata sul solo precedente penale dell’imputato, ma lo ha posto in relazione con le rinnovate condotte delittuose – omogenee per tipo d’illecito, significativamente posteriori nel tempo ma solo in virtù dell’effetto inibitorio prodotto dalla pena accessoria interdittiva, e inappuntabilmente giudicate indice di sensibile progressione criminosa – e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l’accresciuto rigore sanzionatorio. Siffatta motivazione, palesemente esente da vizi del ragionamento logico, è incensurabile in questa sede. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto respinto e l’imputato deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, tendendo ad un risultato utile già in realtà conseguito per effetto della sentenza impugnata. Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che la sentenza di appello (o di rinvio) che, in riforma integrale della sentenza di primo grado, assolva l’imputato per insussistenza, o mancata commissione, del fatto comporta la caducazione automatica delle disposizioni civili della prima decisione, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto (Sez. 3, n. 23425 del 29/04/2022, P., Rv. 283393- 01; Sez. 4, n. 31418 del 14/04/2021, Monaco, Rv. 281743-01). Né a diversa conclusione può pervenirsi, nel caso di specie, facendo leva sul fatto che la sentenza impugnata, dopo avere assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo E), contenga in dispositivo la statuizione di chiusura di «conferma nel resto». Trattasi, infatti, di clausola esclusivamente riferibile alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], immutata nella sua definizione all’esito del giudizio di rinvio. Alla clausola non può ragionevolmente attribuirsi altro significato, non autorizzando essa il mantenimento di una condanna civilistica in tutta evidenza incompatibile con il deliberato assolutorio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa invece, nella peculiare situazione processuale, profili di colpa correlati alla pur irrituale impugnazione (v. Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) ed esclude pertanto l’obbligo del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia