CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli nella parte in cui aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 644 cod. pen. 1.1 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. e, in particolare, la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità del capo di imputazione, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi: vi era stata omessa indicazione della classe di appartenenza dell'operazione creditizia posta in essere dall'imputato, nonché della correlata indicazione e determinazione del tasso soglia. 1.2 II difensore censura la contraddittorietà della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con uno specifico atto del processo, individuato ed indicato nella prova dichiarativa assunta all'udienza del 2 luglio 2018 e relativa alla nuova audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA]: vi era stata una adesione alla tesi suggerita dal consulente d'ufficio, dott. [OSCURATO:PERSONA], riportando acriticamente le argomentazioni del predetto. 1.3 n difensore censura il capo della sentenza avente ad oggetto la statuizione di conferma della responsabilità penale in relazione al reato contestato con riferimento al punto afferente la qualificazione giuridica della condotta (la questione atteneva al computo degli interessi moratori); in particolare, la sentenza impugnata aveva rilevato che gli interessi moratori trovavano applicazione al verificarsi dell'inadempimento mentre, nel caso di specie, le parti avevano proceduto mediante novazione del debito originario, per cui l'eventuale computo degli interessi moratori non consentiva il superamento del tasso soglia; si trattava di una considerazione errata, in quanto l'obbligazione restava la medesima e ciò che veniva a mutare era la data di scadenza del pagamento, posticipata di sei mesi; la scrittura redatta dalla parte lesa ed acquisita agli atti del processo assumeva che i titoli in sostituzione fossero comprensivi di capitale ed interessi, per cui con tale atto le parti avevano convenuto che la posticipazione del pagamento avesse un costo, correlato al dato che alla scadenza pattuita l'inadempimento del debitore sarebbe stato certo; pertanto, la motivazione della sentenza impugnata partiva da una premessa errata, e cioè che vi fosse un nuovo debito svincolato dal precedente, oggetto di novazione, e per pervenire a tale risultato superava un dato probatorio certo e pertinente, ovvero la pattuizione acquisita agli atti.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi" (Sez.5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Rv. 216430). nel caso in esame, il capo di imputazione contiene una dettagliata descrizione del fatto, avendo indicato con precisione le somme consegnate e gli interessi pattuiti, per cui la censura è manifestamente infondata; inoltre, la censura è generica, non avendo il ricorrente evidenziato quale sia stato lo specifico pregiudizio processuale patito per effetto dell'asserita erroneità o insufficienza dell'atto imputativo (vedi Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619). 1.2 Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, si deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: in particolare, la Corte di appello ha dato atto del fatto che la tesi della difesa, secondo cui l'operazione intercorsa tra le parti era da considerare quale categoria 1, in base alle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emesse dalla Banca d'Italia, non poteva essere condivisa in base a quanto sostenuto dal consulente del tribunale, e sul punto il motivo di ricorso propone una inammissibile diversa valutazione richiamando quanto affermato dal consulente della difesa. Il motivo di ricorso, pertanto propone una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede; sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.).i 1.3 Analogamente, si deve rilevare che il terzo motivo di ricorso pretende di sostituire proprie valutazioni rispetto a quelle contenute nell'ultimo periodo di pag.4 della sentenza impugnata, non considerando che, posto che per interessi si intende il prezzo che si paga per la prestazione ricevuta, l'avere preteso interessi per 900 euro su una somma di 9.000,00 euro per una dilazione di sei mesi nel pagamento, comporta che quegli interessi siano pari al 20% annuo, superiore quindi al tasso-soglia. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. cn0 cro P.Q.M. Zrn 0:4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle D> cn —t o spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle alevIZ ammende =5 n 1"n - az