CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22512/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla via Flaminia, n. 135. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio, n. 479/07/2021 pronunciata il 0 9 novembre 20 20 e depositata il 2 6 gennaio 20 21 , non notificata. Oggetto: Din iego Rimb. Fondo PIA 10 –22512-2021 – 24/05/2023 MMF Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – in data 08 agosto 2003, istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostenendo che l'Enel, in qualità di sostituto d'imposta, avesseindebitamente operato la ritenuta alla fonte pari ad € 622.445,99 (aliquota del 36,77%) sull'importo di € 1. 69 2.809,35 erogat ogli dall' E nel nell'anno di imposta 2000, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La somma erogatagli scaturiva da una proposta ricevutadal [OSCURATO:PERSONA] P.I.A. dell'Enel, a fronte della quale il contribuente optava per la corresponsione anticipata del capitale in sostituzione di una rendita previdenziale integrativa pensionistica. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio- rifiuto, avversato avanti la CTP di Rietiche accoglieva in parte le ragio ni del contribuente ritenendo dovuto il rimborso della differenza tra quanto versato all’Erario dal sostituto e quanto effettivamente dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%, secondo la disciplina correttamente applicabile al caso di specie. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio finanziario, confermavala sentenza. La parte pubblicapresentava ricorso presso questa Suprema Corte che, in ragione del contrasto giurisprudenziale, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, che rigettavano il ricorso affermando che alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.)si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi dell'articolo 6della legge 26 settembre 1985, n.482, diversamente dalle somme liquidate a titolo di capitale, da tassarsi analogamente al TFR. 10 –22512-2021 – 24/05/2023 MMF Il contribuente, in ragione del mancato versamento spontaneo della somma dovuta a rimborso (quantificata in €431.652,28 oltre interessi maturati e maturandi), dopo la notifica all’ufficio dell’intimazione e messa in mora, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi la CTR del Lazio, che respingeva le ragioni del contribuente. Avverso la detta sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione nonché ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. dinanzi la CTR del Lazio; la CTR accoglieva il ricorso con contestuale pronuncia di ottemperanza e nomina del commissario ad acta. Avverso la pronuncia di ottemperanza, l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione. La Corte accoglieva le ragioni dell’Ufficio, rinviando alla CTR in diversa composizione. Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi la CTR, che rigettava il ricorso assumendo che il contribuente non avesse fornito dimostrazione del confluire dei contributi del fondo PIAin investimenti di mercato. Insorge il contribuente affidandosi ad un unico mezzo , cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso , sollevando censura ex art. 360 n. 3 o, in alternativa, n. 4 c.p.c. per illegittimità della sentenza impugnata per violazione del giudicato esterno ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., parte ricorrente si duole della mancata osservanza, da parte della CTR, del giudicato esterno formatosi sulla vexata quaestio, costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13642/2011, che ha visto l’odierno ricorrente come parte del giudizio definito con detta pronuncia. La questione è già stata affrontata in caso analogo , con pronuncia n. 14030/2020, con riferimento ad ottemperanza di decisione resa dalle SU di questa Corte con sentenza coeva (la n. 13655/11) alla citata n. 13642/11, che pure aveva ritenuto di decidere nel merito, accogliendo 10 –22512-2021 – 24/05/2023 MMF solo in parte, nella fattispecie decisa dalla sentenza n. 13655/11, il ricorso del contribuente, ed i principi ivi espressi, sono stati, più in generale riguardo all’ottemperanza di giudicato tributario, ulteriormente ribaditi, tra le altre pronunce, da Cass. sez. 5, ord . 6 aprile 2023, n. 9517; Cass. sez. 5, ord. 20 dicembre 2022, n. 37235; Cass. sez. 5, ord.22 aprile 2021, n. 10661). In ambito civilistico, con giudicato esterno suole identificarsi la pronuncia che, in un diverso giudizio, abbia definito il rapporto controverso, facendo stato (art. 2909 c.c.) tra le parti, i loro eredi o aventi causa, una sentenza nei confronti della quale non è più possibile proporre mezzi impugnatori (art. 324 c.p.c.). Il giudicato, in astratto, rende incontestabile, a seconda dei casi, l’esistenza o l’inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione, impedendo che di ess o possa tornare a discutersi, in un successivo processo, sulla base dei fatti che erano stati già dedotti nel giudizio in cui era stata resa la sentenza, o che avrebbero potuto esservi fatti valere. L’eccezione di giudicato, dunque, ha una limitazione temporale, non potendosi escludere che il diritto negato dalla sentenza venga in vita successivamente ad essa, o che il diritto riconosciuto si modifichi o si estingua per fatto posteriore alla formazione del giudicato. Nel nuovo processo, ben potrebbero, difatti, proporsi tutti i fatti nuovi intervenuti in un momento in cui, sebbene ancora non fosse stata pronunciata la sentenza, i fatti medesimi non avrebbero più potuto essere tempestivamente promossi nel processo. Fatte queste premesse, pare opportuno osservare, sulla scorta degli approdi giurisprudenziali successivi alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13916 del 2006, che non può escludersi che anche in materia tributaria operi l'efficacia espansiva del giudicato esterno ancorché non in via generalizzata ed aspecifica (Cass. n. 22941 del 2013) ma in conformità al principio di autonomia dei periodi di imposta, che comporta l'indiffe renza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, relativa ad un determinato periodo, rispetto 10 –22512-2021 – 24/05/2023 MMF ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, cosicché tale capacità espansiva del giudicato deve ritenersi limitata agli elementi costitutivi della fattispecie, come le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n.18907 del 2011, n. 9512 del 2009 e, ovviamente, Cass. S.U. cit.) o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della decisione ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 22941 del 2013; n. 1837 del 2014). E questo perché il giudicato incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo di imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (Cass. n. 18907 del 2011; n. 20029 del 2011. n. 22941 del 2013). L'esame diretto della sentenza n. 13642del 2011 di questa Corte, cui il collegio è legittimato dalla deduzione, nel motivo in disamina, di un "error inprocedendo" ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., consente di rilevare che oggetto del giudizio passato in cosa giudicata era l'impugnazioneda parte del contribuente del silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione ad una istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenzadenominato PIA) nel momento in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa. In particolare, la sentenza di questa Corte, dopo aver ricostruito nel 10 –22512-2021 – 24/05/2023 MMF tempo la successione legislativa di settore e dopo avere distinto la situazionedei soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell'entratain vigore del d.lgs. n.124/1993, e quella dei soggetti a forme analoghe in epoca successiva all'entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo, ha evidenziato con riferimento ai capitali maturati in data antecedente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ipotesi ricorrente nel caso di specie, che "il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non puòessere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamentiimputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicché possono esseretassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.) si applica la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensidella l. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, commi 1 e 2". La decisione rescindente, nella fattispecie ora in esa me, di cui alla sentenza n. 13642/11, accogliendo solo parzialmente il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR ivi impugnata, e decidendo nel merito, ha, quindi, dichiarato il diritto del contribuente al rimbo rso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 delladifferenza tra quanto versato all'erario dal sostituto d'imposta e quanto dovuto a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 12,50% alle somme liquidate per ilrendimento. In tale contesto, il motivo in disamina del ricorso s'appalesa infondato . Infatti, costituisce principio costante della giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per ottemperanza è ammissibile ogni qualvolta debba 10 –22512-2021 – 24/05/2023 MMF farsi valere (come nel caso di specie) l'inerzia della P.A. rispetto, al giudicato, ovvero la difformità specifica dell'atto posto in essere dall'Amministrazione rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire; ciò in quanto il giudizio di ottemperanza, essendo rivolto a rendere effettivo, mediante l'individuazione di idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, si atteggia qualegiudizio strettamente connesso con quello principale, di cui costituisce la realizzazione e l'integrazione, tanto che si è precisato che in tale giudizio vienein luce con «speciale evidenza, il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall'art. 24, comma 1 della Costituzione»(Cass. n. 13382/2016). Il giudice tributario deve quindi dare completa attuazione al comando contenuto nella sentenza, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass. 16569/2019). Alla stregua di quanto precede, risultano prive di fondamento le doglianze prospettate con l'unico motivo del ricorrente, atteso che il comando, passato in giudicato, della sentenza rescindente, ha riconosciuto il diritto al rimborso in via generale, senza quantificarne il contenuto concreto, per cui, correttamente, la CTR ha ritenuto necessario procedere all'integrazione di tale comando, attraverso la determinazione del "quantum" e del "quomodo" della statuizione ineseguita, pervenendo alla conclusione che nella fattispecieil diritto al rimborso nei termini resi dalla citata pronuncia non potesse trovare concreta attuazione in mancanza di prova che i contributi affluiti al fondo P.I.A. fossero stati investiti sul mercato. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese possono essere compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia nelle sue molteplici fasi , dell’assoluta peculiarità della fattispecie in esame, che ha visto l’odierno ricorrente quale parte del giudizio deciso dalla più volte citata Cass. SU n. 13642/11. 10 –22512-2021 – 24/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti