CNEL — Accordo di rinnovo
Codice CCNL: V167
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività dell'Artigianato e Piccole e Medie Industrie
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività dell'Artigianato e Piccole e Medie Industrie
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: FEDERAZIENDE; CONFSIN; FEDIMPRESE
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI; FEDERDIPENDENTI; SNAPEL
Decorrenza: 2026-02-01
Scadenza: 2029-12-31
Stipula: 2026-02-01
Stato: Acquisito
Identificativo: 20946
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239696
--- Testo contratto ---
ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FEDIMPRESE
FEDERAZIENDE
C.I.U. - UNIONQUADRI
S.NA.P.E.L.
CONF.SIN
FEDERDIPENDENTI
Accordo di Rinnovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da Aziende esercenti attività
dell’Artigianato e Piccole e Medie Industrie
(In vigore dal 01.02.2026 al 31.12.2029)
CODICE CNEL V167
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione
delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche
Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente
testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2025 FedImprese, Federaziende, C.I.U. - Unionquadri, S.NA.P.E.L.,
Conf.Sin, Federdipendenti
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Accordo di Rinnovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da Aziende esercenti attività
dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Industrie
La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende
del settore “Artigianato e delle Piccole e Medie Industrie” è stata autorizzata dalle Organizzazioni
firmatarie:
FEDIMPRESE: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura,
Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti
d’Azienda
Vile San Nicola, 17/d – 73100 Lecce (LE)
C.F. 80010190751
FEDERAZIENDE Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei
Lavoratori Autonomi e dei Pensionati
Via Leverano, 78/B – 73041 Carmiano (LE)
C.F. 93058540753
C.I.U. - UNIONQUADRI: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Piazza Delle Muse, 8 – 00197 Roma
C.F. 97357550587
S.NA.P.E.L.: Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori
Via Umberto I, 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
C.F. 93126660757
CONF.SIN Confederazione nazionale dei Sindacati Autonomi
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma (RM)
C.F. 96420760587
FEDERDIPENDENTI: Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma
C.F. 93116140752
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L’anno 2026 il giorno 01 del mese di febbraio, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce,
Viale San Nicola, 17/d,
tra
FedImprese, rappresentata dal Presidente Sig. Salvatore Longo;
Federaziende, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Simona De Lumè;
e
C.I.U. - UNIONQUADRI, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Ancora;
S.Na.P.e.L., rappresentata dal Presidente Dott.ssa Carmela Denina;
CONF.SIN, rappresentata dal Presidente Dott. Pagano Antonio;
Federdipendenti, rappresentata dal Presidente Dott. Simone Resinato
SI RINNOVA
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Artigianato e delle Piccole e
Medie Industrie”, già sottoscritto in data 30.05.2022. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo
si rinvia alle disposizioni del CCNL sottoscritto in data 30.05.2022 che si intendono integralmente
confermate.
Modifiche all’Art. 1 - Premessa
Premesso che S.NA.P.E.L. e FEDIMPRESE in data 27 ottobre 2014 hanno sottoscritto il C.C.N.L. per
i dipendenti da aziende esercenti attività del settore ”Artigianato e delle Piccole e Medie Industrie” ed in
data 17 gennaio 2019 dette Organizzazioni, a seguito di intercorse relazioni sindacali, con
FEDERAZIENDE, FEDALP e FEDERDIPENDENTI lo hanno rinnovato, e, in data odierna, 01 febbraio
2026, con l’apporto di C.I.U. – UNIONQUADRI e CONF.SIN, procedono ad un nuovo rinnovo del
menzionato C.C.N.L..
Modifiche all’Art. 15 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 01.02.2026 e scadrà il 31.12.2029 e, sia per la parte economica che per
la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante
raccomandata a/r dalla controparte, s’intenderà rinnovato d’anno in anno.
In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di
scadenza o dal termine della proroga.
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque,
per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti
non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né
procederanno ad azioni dirette.
Modifiche all’Art. 23 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (part time) (Titolo IX.)
Nel tempo parziale l’orario di lavoro è ridotto: o giornalmente (part–time orizzontale), o per alcuni giorni
della settimana o del mese (part –time verticale) o per alcuni periodi dell’anno (part –time ciclico).
Possono coesistere anche più forme di part –time. Riguardo alla forma, il contratto di lavoro a tempo
parziale richiede l’atto scritto, pena la nullità.
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Tempo determinato (Titolo X)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le motivazioni
per i primi 12 mesi a norma del D.Lgs. 81/2015, o successivamente e fino a 24 mesi per particolari
motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La normativa in materia stabilisce
alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine, inizialmente
concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. Tranne che per il
proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli
assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di
nullità, deve risultare da atto scritto.
Lavoro intermittente o a chiamata (Titolo XII)
Tale contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato: il lavoratore si
obbliga a fornire prestazioni al datore di lavoro quando questi lo richiede, ovvero lo fornisce entro
determinati limiti stabiliti. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la
nullità e contenere le informazioni di cui al D.Lgs. 104/2022.
Somministrazione di lavoro (Titolo XIII)
In base alle norme vigenti un soggetto (definito somministratore), espressamente autorizzato, conclude
con il soggetto interessato (utilizzatore) il contratto di somministrazione. Per quanto riguarda la forma,
il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
Modifica all’Art 31 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione a
Natale.
La quattordicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione
al 1° Luglio (Rateo 15 giorni)
Modifiche all’Art. 33 - Lavoro Ripartito: Definizione
Abrogato
Modifiche all’Art. 34 - Lavoro intermittente o a chiamata: definizione
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di
un'Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento
di lavoro straordinario come:
• guardiani e personale di sorveglianza;
• addetti a centralini telefonici privati;
• fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età,
ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento,
anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie
e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente
articolo, s'intende:
• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente
il 7 gennaio;
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• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla
Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini
dell'applicazione di normative di Legge.
Modifiche all’Art. 35 - Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve
indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la
relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere inviata
preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla
chiamata oppure via mail entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate
per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Modifiche all’Art. 36 - Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni
Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un
trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello
Modifiche all’Art. 37 - Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata,
garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest’ultimo è
tenuto a corrispondergli mensilmente un “indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al 20%
della retribuzione mensile normale (RMN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento
dell'indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo
provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall’inizio
dell’impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell’impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di rispondere
alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata, ed esperite le procedure ex Art. 7
L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all’indennità di disponibilità con eventuale
richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa
previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto
all’indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo delle
retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella determinazione del TFR.
Modifiche all’Art. 38 - Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni
L’Azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
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1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamenti nelle identiche mansioni, nei 6 mesi precedenti l'assunzione
di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con ricorso
all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
Modifiche all’Art. 52 - Lavoro Agile (Smart Working)
Definizione
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a distanza del
rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi anche con contratto part -time od a tempo
determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali od autonomi.
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una
rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la
necessità della presenza fisica continuativa all’interno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con
un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a
cause di forza maggiore e situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa
viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione
fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come da
legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore.
5. Non configurano una unità produttiva autonoma dell’azienda.
Sfera di applicabilità
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e
pertanto la concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata
espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il s uo rifiuto da parte del lavoratore non
costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte
quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul
lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non
possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto
esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare
status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche
se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere
espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre
a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei
locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla
disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno
dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di
almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo
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svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo
determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza
di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il
periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata
prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati
dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla
contrattazione aziendale.
Diritti e doveri del lavoratore a distanza
1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore
dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al
potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime
opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori
dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una
formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di
tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva
integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al
lavoratore.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su
tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla
disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro.
Poiché è prevedibile che l’utilizzo di strumenti digitali sul lavoro non verrà meno dopo la pandemia, è
opportuno indicare da subito delle linee guida che impediscano gli effetti nocivi sulla salute e sulla qualità
di vita dei lavoratori.
La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni
elettroniche lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i
tipi di congedo, fermo restando che nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere
contattabile e reperibile durante il proprio orario di lavoro.
A tal proposito, con la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si
intende circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di
condotte disciplinarmente rilevanti.
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni
operative da adottare.
Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore in telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione
della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle
relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavor o,
nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che
riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore a
distanza per fini professionali.
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la
salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile,
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nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla
proprietà degli stessi.
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme di legge
e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene
connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il lavoratore a distanza è
tenuto a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa.
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali
e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del
controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del lavoratore.
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal lavoratore.
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del
lavoratore a distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi
della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di lavoro a
distanza, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di
proprietà aziendale.
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno
oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del lavoro a
distanza.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore,
lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio
del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta
specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza
giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà
l'automatica estinzione del rapporto di lavoro a distanza e il ripristino della normale attività presso la
sede aziendale.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione
all'azienda, tramite l’invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto
presentata presso l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve
essere effettuata entro il termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e
l’invio della relativa comunicazione deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
Orario di lavoro
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti
a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all’orario di lavoro non sono
applicabili l’art. 3 (orario normale di lavoro), art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), art. 5 (lavoro
straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del
lavoro notturno) del D.Lgs. n. 66/2003.
Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata:
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici
e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
• l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
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• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore
agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione
agli stessi.
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che
può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere
definite prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Modifiche agli artt. 53-54-55-56
Artt. 53, 54, 55, e 56 Abrogati
Modifiche all’Art. 72 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale
(RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
d) 4 ottobre – Festa del Patrono d'Italia San Francesco d'Assisi
2. festività religiose:
a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
b) 6 gennaio – Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
e) 1 novembre – Ognissanti;
f) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
g) 25 dicembre – Santo Natale;
h) 26 dicembre – Santo Stefano;
i) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla
Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e
qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche
accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in
aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività
con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente a provvedimenti
disciplinari.
Modifiche all’Art. 78 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice
dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro e all’Istituto erogatore dell’indennità di maternità il
certificato medico, rilasciato dall’ufficia le sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale,
indicante la data presunta del parto.
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Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare
al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La durata del periodo di gravidanza è stabilita per legge in 5 mesi, decorre dall’inizio dell’ottavo mese
di gravidanza e termina allo scadere del terzo mese successivo all’evento.
A norma dell’ art. 20 D.Lgs. 151/2001, la Lavoratrice ha la possibilità godere della “flessibilità” della
gravidanza, cioè di prorogare l’attività lavorativa per la durata dell’ottavo mese di gravidanza e,
conseguentemente, di prolungare il periodo di congedo di maternità per un numero di giorni equivalente
a quello dei giorni lavorati nell’ottavo mese di gravidanza. Per godere di tale opportunità la Lavoratrice
deve farne relativa domanda entro e non oltre il settimo mese di gravidanza presentando le certificazioni
richieste per legge dal D.Lgs. 151/2001.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità giornaliera pari
all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria.
Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a carico dell’INPS,
ad eccezione dell’indennità del 20% della tredicesima mensilità.
L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo importo è posto a conguaglio con
i contributi e le altre somme dovute all'INPS.
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede direttamente
al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di
gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, quindi, il
divieto di licenziamento, salvo in caso di:
1. licenziamento per giusta causa;
2. cessazione dell’attività dell’Azienda;
Modifiche all’Art. 87 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda, quando
mantiene presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro,
un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al comma
precedente, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, con il minimo di uno.
Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere anticipato
anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli Artt. 5 e 6 della
L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di
inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al
Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate, spettanti a Lavoratori dipendenti di Datori di
lavoro pubblici e privati.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra,
anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione
che il Lavoratore produca all’Azienda il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1. l’atto costitutivo della società cooperativa;
11
2. la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che
attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo richiesto per la
costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l’impegno del Socio dipendente a far pervenire all’Azienda il verbale
d’assegnazione;
4. l’impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta sulle
retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’ Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta alle fattispecie
di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:
1. in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d’abitazione del Lavoratore, purché
entro l’importo di spesa idoneamente documentata;
2. al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie
pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso e senza soluzione di
continuità rispetto al periodo obbligatorio;
4. in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali di cui all’Art.
26, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le spese da sostenere durante il periodo di
permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea
documentazione.
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di sostenere
spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta. L’anticipazione è
detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al Lavoratore.
Nei casi in cui vi sia un periodo di crisi aziendale e una indisponibilità di cassa l’azienda è esonerata
dalle anticipazioni.
Modifiche all’Art. 95 - Ente Bilaterale
Fermi restando gli adempimenti di legge, l’Ente Bilaterale di riferimento sarà il già costituito Ente
Bilaterale Terziario Italiano – E.B.T.I. (www.ebti.it).
E.B.T.I. è costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro
ed opera ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell'Ente regolamenta il sistema di
prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali,
fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione
professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al
rilascio della certificazione di qualità. Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua
formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con
percorsi a supporto in lingua natia. Inoltre, preso atto dell’Accordo Stato- Regioni del 17/04/2025 si
prevede di poter effettuare la formazione in materi di salute e sicurezza anche in modalità e-
learning;
b) a sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei
dipendenti;
c) socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all'Ente, con particolare riguardo all'erogazione di
prestazioni sanitarie integrative al SSN;
d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di
trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso,
idee politiche, sindacali e religiose;
e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti all’applicazione del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
g) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e di risoluzione di eventuali
controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il
compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
h) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative
adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione
e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo
livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
i) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti
formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
j) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali,
coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l'attuazione delle procedure cosi come
definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
k) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno
perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
l) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente
dalle Parti stipulanti.
L’Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la necessaria
istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:
▪ di appalto/subappalto;
▪ di apprendistato;
▪ a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
▪ di telelavoro;
▪ di somministrazione;
▪ di Co.Co.Co;
▪ di modifica dell’orario settimanale di lavoro (da 5,6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da tempo
pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
▪ di conformità del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato;
▪ di conformità dell’allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di
rimodulazione dell’inquadramento contrattuale.
Modifiche all’Art. 97 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni
sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da medesimo
incombente.
L’Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al SSN, il cui
versamento sarà indipendente dal versamento mensile in favore dell’ente e nel caso in cui manchino
ulteriori tutele, sarà obbligatorio.
Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni sanitarie integrative
che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si profilerà inadempienza contrattuale.
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun
rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati
(in tal caso totalmente a carico dell'azi enda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita,
nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali
nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il
restante 0,10% a carico del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento
distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 40,00 lordi mensili per 14 mensilità
che rientra nella retribuzione di fatto.
13
Modifiche all’Art. 116 - Tabelle retributive Settore Artigianato
Dal 01.02.2026 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Abbigliamento - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.100,00
2 2.061,00
3 1.911,06
4 1.752,00
5 1.620,00
6 1.555,00
7 1.486,00
8 1.405,00
Acconciatura ed estetica
Livello Minimo
1 1700,00
2 1.553,00
3 1.475,00
4 1.388,00
Alimentari - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.477,15
2 2.191,00
3 2.006,00
4 1.869,00
5 1.768,00
6 1.696,00
7 1.618,00
8 1.514,00
14
Calzature - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.100,00
2 2.060,00
3 1.923,00
4 1.759,00
5 1.626,00
6 1.560,00
7 1.495,00
8 1.410,00
Ceramica - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 1.954,00
2 1.784,00
3 1.700,00
4 1.689,00
5 1.622,00
6 1.564,00
7 1.513,00
8 1.427,00
Chimica, gomma, vetro - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.245,00
2 2.049,00
3 1.935,00
4 1.844,00
5 1.748,00
6 1.650,00
7 1.577,00
8 1.474,00
15
Comunicazione - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.479,00
2 2.161,00
3 2.027,00
4 1.901,00
5 1.764,00
6 1.614,00
7 1.543,00
8 1.453,00
Edilizia - Aziende artigiane
Livello Minimo Contingenza E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione Totale
Quadro 2.218,96 534,28 10,33 140,00 2.903,57
1 2.218,96 534,28 10,33 — 2.763,57
2 1.975,08 529,11 10,33 — 2.514,52
3 1.646,04 522,91 10,33 — 2.179,28
4 1.533,88 520,12 10,33 — 2.064,33
5 1.426,72 517,85 10,33 — 1.954,90
6 1.280,15 515,27 10,33 — 1.805,75
7 1.097,30 512,58 10,33 — 1.620,21
Lapidei - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.333,00
2 2.187,00
3 1.905,00
4 1.786,00
5 1.719,00
6 1.700,00
7 1.640,00
8 1.525,00
16
Lavanderie - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.000,00
2 1.998,67
3 1.866,00
4 1.698,64
5 1.567,16
6 1.502,15
7 1.441,00
8 1.363,00
Legno e arredamento - Aziende artigiane
Livello Minimo
Quadri 2.231,40
1 2.080,13
2 1.901,21
3 1.819,36
4 1.735,81
5 1.640,71
6 1.553,00
7 1.459,00
Metalmeccanica - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.120,00
2 2.099,93
3 1.907,12
4 1.801,98
5 1.732,81
6 1.632,00
7 1.572,88
8 1.499,00
17
Occhiali - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.000,00
2 1.999,91
3 1.978,55
4 1.791,51
5 1.674,80
6 1.573,00
7 1.516,25
8 1.454,00
Odontotecnica
Livello Minimo
1 2.150,04
2 2.139,16
3 1.934,36
4 1.832,89
5 1.656,41
6 1.560,27
7 1.494,85
8 1.437,00
Oreficeria - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.121,00
2 2.101,00
3 1.911,68
4 1.740,22
5 1.636,00
6 1.573,91
7 1.492,00
18
Panificazione - Aziende artigiane e non artigiane
Livello Minimo Indennità
speciale Totale
A1S 2.004,81 94,77 2.099,5
A1 1.863,79 88,06 1.951,85
A2 1.745,54 82,63 1.828,17
A3 1.598,36 75,92 1.674,28
A4 1.514,35 72,05 1.586,40
B1 1.962,84 92,19 2.055,03
B2 1.612,55 76,44 1.688,99
B3 1.518,19 72,56 1.590,75
B4 1.439,83 68,69 1.508,72
Pelli e cuoio - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.070,00
2 2.061,00
3 1.911,00
4 1.752,53
5 1.618,03
6 1.552,66
7 1.486,00
8 1.405,00
Tessili - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.070,43
2 2.060,90
3 1.923,00
4 1.759,26
5 1.626,80
6 1.560,18
7 1.495,77
8 1.410,00
19
Tessili/lavorazioni a mano - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.070,85
2 2.057,37
3 1.902,06
4 1.743,65
5 1.609,20
6 1.543,81
7 1.477,29
8 1.396,00
Modifiche all’ Art. 117 - Tabelle retributive Settore Piccola e Media Industria
Dal 01.02.2026 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Abbigliamento e confezioni
Livello Minimo
Quadri 2.498,63
1 2.356,17
2 2.213,00
3 2.075,00
4 1.963,00
5 1.871,00
6 1.762,13
7 1.559,00
Alimentari - Piccola e media industria - Settore Alimentari
Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale
Quadro 2.870,86 546,43 10,33 3.427,62
1 2.770,86 544,42 10,33 3.325,51
2 2.409,42 537,57 10,33 2.957,32
3 1.987,80 529,58 10,33 2.527,71
4 1.746,87 525,02 10,33 2.282,22
5 1.566,15 521,59 10,33 2.098,07
6 1.445,65 519,31 10,33 1.975,29
7 1.325,20 517,03 10,33 1.852,56
8 1204,73 514,74 10,33 1.729,80
20
Alimentari - Piccola e media industria - Settore Panifici industriali
Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale
1 1.868,83 530,43 10,33 2.409,59
2 1.722,63 527,52 10,33 2.260,48
3 1.586,42 524,80 10,33 2.121,55
4 1.476,40 522,58 10,33 2.009,31
5 1.245,96 517,62 10,33 1.773,91
6 1.110,18 514,66 10,33 1.635,17
7 934,91 511,17 10,33 1.456,41
Autotrasporto merci e logistica
Livello Minimo
Quadro 2.529,00
1 2.375,00
2 2.182,00
3 1.971,00
4 1.917,00
5 1.824,00
6 1.777,00
7 1.739,00
8 1.626,00
Calzature - Piccola e media industria
Livello Minimo
Quadro 2.333,00
1 2.164,00
2 2.053,00
3 1.963,00
4 1.917,00
5 1.872,00
6 1.814,00
7 1.763,00
8 1.559,00
21
Chimica - Piccola e media industria
Livello Minimo
1 3.254,00
2 2.901,00
3 2.637,00
4 2.381,00
5 2.207,00
6 1.978,00
7 1.782,00
8 1.649,00
Edilizia - Piccola e media industria
Livello Minimo Contingenza E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione Totale
1 1.791,96 535,12 10,33 140,00 2.477,41
2 1.791,96 535,12 10,33 — 2.337,41
3 1.612,46 530,79 10,33 — 2.153,58
4 1.343,98 524,31 10,33 — 1.878,62
5 1.254,37 522,15 10,33 — 1.786,85
6 1.164,78 520,00 10,33 — 1.695,11
7 1.048,30 517,16 10,33 — 1.575,79
8 895,99 513,46 10,33 — 1.419,78
Gomma e plastica - Piccola e media industria
Livello Minimo
Quadro 2.870,00
1 2.670,00
2 2.440,00
3 2.183,00
4 2.027,00
5 1.912,00
6 1.830,00
7 1.774,00
8 1.616,00
22
Lapidei - Piccola e media industria -
Livello Minimo E.d.r. confederale Superminimo
collettivo Totale
1 2.795,47 10,33 — 2.805,80
2 2.587,54 10,33 — 2.597,87
3 2.202,39 10,33 — 2.212,72
4 2.096,25 10,33 — 2.106,58
5 2.014,85 10,33 — 2.025,18
6 1.925,42 10,33 — 1.935,75
7 1.813,41 10,33 — 1.823,74
8 1.613,14 10,33 7,75 1.631,22
Pelli e cuoio - Piccola e media industria
Livello Minimo
1 2.417,00
2 2.366,00
3 2.178,00
4 2.032,00
5 1.964,00
6 1.888,00
7 1.782,00
8 1.559,00
Tessili e affini - Piccola e media industria
Livello Minimo
Quadro 2.550,00
1 2.213,00
2 2.075,00
3 1.963,00
4 1.917,00
5 1.872,00
6 1.814,00
7 1.763,00
8 1.559,00
Modifiche Art. 125 - Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per
l’intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo
della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, in un tempo normalmente
superiore ad un’ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al
23
rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e d’altre eventuali
spese sostenute per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità
o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
A) Rimborso spese che potrà essere:
1. Rimborso forfettario
Il lavoratore riceve una somma fissa giornaliera per coprire le spese di trasferta, esente da
tassazione fino a:
€46,48 al giorno per le trasferte in Italia
€77,47 al giorno per le trasferte all’estero
2. Rimborso misto
Combina la modalità forfettaria con il rimborso analitico per spese documentate (come vitto e
alloggio). La soglia esente si riduce di un terzo rispetto al rimborso forfettario puro:
€ 30,99 al giorno per le trasferte in Italia
€ 51,65 al giorno per le trasferte all’estero
In questa modalità, possono essere rimborsate anche altre spese aziendali (es. acquisto
materiale di lavoro, cene aziendali).
3. Rimborso analitico
Si basa sulla documentazione dettagliata delle spese sostenute. In questo caso, è possibile
rimborsare forfettariamente le spese di trasferta entro un terzo delle soglie del rimborso
forfettario puro:
€ 15,49 al giorno per le trasferte in Italia
€ 25,82 al giorno per le trasferte all’estero
4. Trasferte all’interno del comune:
Le indennità corrisposte sono integralmente imponibili, a meno che non si tratti di spese di
viaggio e trasporto tracciate e debitamente documentate.
B) diaria giornaliera, anche detta “Indennità di trasferta”:
pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori
sede e l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore
giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria
Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché
documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi
costi saranno a carico dell’Azienda.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso
delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un
compenso pari al 70% del costo chilometrico ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione e quota capitale, in quanto costi
totalmente indipendenti dall’uso aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA per il rischio
conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all’estero,
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 3
giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle
spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non
documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di
cui ai punti a) e b) che precedono.
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del
rapporto, si definiscono “trasferisti”.
Ai trasfertisti (piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente
documentate, nei limiti della normalità o aziendalmente definiti, sarà riconosciuta la diaria giornaliera,
avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a), alle condizioni precisate.
24
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato
effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato
dall’Azienda.
La Legge di Bilancio 2025 e il Decreto Legislativo n. 192/2024 hanno previsto l’obbligo di tracciabilità per
i pagamenti relativi alle spese di trasferta. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e
trasporto – inclusi taxi e NCC – saranno esenti da tassazione solo se effettuati tramite strumenti
tracciabili, ovvero:
• Carte di credito, debito o prepagate
• Bonifici bancari
• Assegni bancari o circolari
• App di pagamento riconosciute
Eccezione: I pagamenti per i trasporti pubblici di linea restano deducibili anche se effettuati in contanti,
purché documentati.
Se i rimborsi avvengono in contanti, questi:
• Costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF per il dipendente
• Non sono deducibili ai fini IRES e IRAP per l’azienda
Modifiche all’Art. 126 - Trasferimento
Art. 126 Abrogato
Modifiche all’Art. 127 - Trasfertisti
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avvenga per
l’intero Orario Normale Giornaliero, ad almeno 50 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo
della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile dalla sede abituale in un tempo normalmente
superiore ad un’ora con i mezzi normali, ivi compresa se autorizzata l’autovettura del dipendente, si
configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, al Lavoratore dovrà essere
corrisposto quanto segue:
a. rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo del lavoro comandato e delle altre
eventuali spese sostenute per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti
della normalità o dell’autorizzazione aziendale ricevuta;
b. rimborso spese non documentabili, purché analiticamente indicate dal Dipendente, fino ad un
importo massimo giornaliero di € 6,00;
c. diaria giornaliera, anche detta “Indennità di Trasferta”, pari a 1/52° della Paga Base Nazionale
Conglobata Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento
d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di
viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario
effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con
le normali maggiorazioni.
Qualora l’Azienda richieda al Lavoratore l’utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di proprietà
del Lavoratore, dovrà essergli corrisposto, il rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio
d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al 60% del costo chilometrico
ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale, in
quanto costi totalmente indipendenti dall’uso Aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA per il
rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all’estero,
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 8
giorni.
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Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle
spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, un rimborso spese non documentabili ed una diaria
giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui
ai punti b) e c) che precedono.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del
rapporto, si definiscono “trasfertisti”.
Ai trasfertisti (autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei
limiti della normalità o nei limiti indicati dall’Azienda, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto
b) che precede, avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a), alle condizioni
ivi precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato
effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato
dall’Azienda.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’Art. 128 - Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale
è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore
interessato e, nel caso in cui comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta, per il tempo
relativo, PBNM del livello professionale in cui effetti vamente opera. Nel caso di distacco, poiché la
disciplina del lavoro è determinata dall’Azienda presso la quale il lavoratore è distaccato, la prestazione,
fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, deroga alle previsioni legali e
contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore secondo il presente CCNL.
Il tempo del distacco sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti.
Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore
è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero, conserverà
il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle
condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non
ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino
a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori ivi
impiegati, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del
personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere corrisposto il
medesimo trattamento previsto per la trasferta estero. Per un tempo previsto superiore, salvo diverso
accordo tra le parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’Art. 134 - Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d’età
(ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
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Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’ Art. 129 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso
non superiore i 36 mesi.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si fa riferimento all’Art. 133 del
presente CCNL.
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve
specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei
contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il contratto di tipo
b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La
regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La
formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e
potrà essere svolta anche con modalità “e–learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore
di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.
Modifica all’Art. 136 - Il Periodo di Prova
L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova.
La durata del periodo di prova non potrà superare i 3 mesi.
Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il
rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio.
Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato
dal Dipendente al momento della stipula del contratto.
Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto, previsti per
gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.
È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica
motivazione.
La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche
finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione
effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova.
In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite
massimo di 60 giorni.
La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e
dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
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Modifica all’Art. 148 - Recesso del Datore di lavoro
Come detto, fermo restando quanto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio 1970, n. 300, così
come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, il Datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro
a tempo indeterminato per “giusta causa” o “giustificato motivo”, come di seguito specificato:
Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’ Art. 1 della L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato inadempimento degli
obblighi contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione
provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di plurirecidiva specifica
violazione di norme disciplinari che abbiamo dato luogo a sanzioni. Ricadono sotto tale fattispecie i
casi di cui al paragrafo A) dell’Art. 144 che precede.
Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell’Art. 144 che precede.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, fermo restando che gli articoli non citati, né modificati dal
presente accordo rimangono validi, con il presente, si è proceduto al rinnovo del C.C.N.L. per i
dipendenti da Aziende esercenti attività dell’Artigianato e Piccole e Medie Industrie dando corso ai
relativi effetti economici e temporali.
Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a Fedimprese.
Letto approvato e sottoscritto.
FedImprese _________________________
Il Presidente
Sig. Salvatore Longo
Federaziende _________________________
Il Segretario Generale
Dott. Eleno Mazzotta
C.I.U. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ancora
S.Na.P.e.L. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Denina
Conf.Sin. _________________________
Il Presidente
Dott. Antonio Pagano
Federdipendenti _________________________
Il Presidente
Dott. Simone Resinato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FEDIMPRESE
FEDERAZIENDE
C.I.U. - UNIONQUADRI
S.NA.P.E.L.
CONF.SIN
FEDERDIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
per i dipendenti da Aziende esercenti attività
dell’Artigianato e Piccole e Medie Industrie
(In vigore dal 01.02.2026 al 31.01.2029)
CODICE CNEL V167
Accordo di Rinnovo del 01 febbraio 2026
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione
delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche
Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente
testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
© 2025 – Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
Fedimprese Federaziende
S.Na.P.e.L. C.I.U. – UNIONQUADRI
CONF.SIN Federdipendenti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da Aziende esercenti attività
dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Industrie
La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende
del settore “Artigianato e Piccole e Medie Industrie” è stata autorizzata dalle Organizzazioni firmatarie:
FEDIMPRESE: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario,
Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d’Azienda
Viale San Nicola, 17/d – 73100 Lecce (LE)
C.F. 80010190751
FEDERAZIENDE Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori
Autonomi e dei Pensionati
Via Leverano, 78/B – 73041 Carmiano (LE)
C.F. 93058540753
C.I.U. - UNIONQUADRI: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Piazza Delle Muse, 8 – 00197 Roma
C.F. 97357550587
S.NA.P.E.L.: Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori
Via Umberto I, 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
C.F. 93126660757
CONF.SIN Confederazione nazionale dei Sindacati Autonomi
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma (RM)
C.F. 96420760587
FEDERDIPENDENTI: Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma
C.F. 93116140752
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
L’anno 2025 il giorno 01 del mese di febbraio, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce,
Viale San Nicola, 17/d,
tra
FedImprese, rappresentata dal Presidente Sig. Salvatore Longo;
Federaziende, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Simona De Lumè;
e
C.I.U. - UNIONQUADRI, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Ancora;
S.Na.P.e.L., rappresentata dal Presidente Dott.ssa Carmela Denina;
CONF.SIN, rappresentata dal Presidente Dott. Pagano Antonio
Federdipendenti, rappresentata dal Presidente Sig. Simone Resinato
SI RINNOVA
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Artigianato e delle Piccole e
Medie Industrie”, già sottoscritto in data 30.05.2022. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo
si rinvia alle disposizioni del CCNL sottoscritto in data 30.05.2022 che si intendono integralmente
confermate.
FedImprese _________________________
Il Presidente
Sig. Salvatore Longo
Federaziende _________________________
Il Segretario Generale
Dott. Eleno Mazzotta
C.I.U. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ancora
S.Na.P.e.L. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Denina
Conf.Sin. _________________________
Il Presidente
Dott. Antonio Pagano
Federdipendenti _________________________
Il Presidente
Dott. Simone Resinato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
3
INDICE
TITOLO I – Aspetti generali ........................................................................................................................ 9
Art. 1 – Premessa ..................................................................................................................................... 9
Art. 2 – Disposizioni .................................................................................................................................. 9
TITOLO II – Diritti sindacali e d’associazione ........................................................................................... 9
Art. 3 – Sindacato ..................................................................................................................................... 9
Art. 4 – R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) ......................................................................... 10
Art. 5 – R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) ....................................................................... 10
Art. 6 – Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale) ....................................................... 10
Art. 7 – Diritto d’affissione ...................................................................................................................... 10
Art. 8 – Assemblea ................................................................................................................................. 10
Art. 9 – Referendum ............................................................................................................................... 11
Art. 10 – Rappresentanza dei Lavoratori ............................................................................................... 11
TITOLO III – Livelli di contrattazione ....................................................................................................... 11
Art. 11 – Livelli di Contrattazione ........................................................................................................... 11
Art. 12 – Contrattazione Collettiva ......................................................................................................... 11
Art. 13 – Contrattazione aziendale ......................................................................................................... 11
Art. 14 – Contrattazione di secondo livello ............................................................................................. 12
TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata ............................................................................................... 12
Art. 15 – Decorrenza e durata ................................................................................................................ 12
TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti ..................................................... 12
Art. 16 – Esclusività di stampa ............................................................................................................... 12
Art. 17 – Trasmissione CCNL ................................................................................................................ 13
Art. 18 – Distribuzione CCNL ................................................................................................................. 13
TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia ................................................................................................................ 13
Art. 19 – Efficacia ................................................................................................................................... 13
TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro ............................................................................................ 13
Art. 20 – Mobilità e Mercato del Lavoro ................................................................................................. 13
TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro ......................................................................... 13
Art. 21 – Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato ................................................................ 13
Art. 22 – Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche ............ 14
Art. 23 – Istituti del nuovo mercato del lavoro ........................................................................................ 14
TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time).................................................................................. 14
Art. 24 – Lavoro a tempo parziale: Definizione ...................................................................................... 14
Art. 25 – Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale................................................................... 15
Art. 26 – Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione ................................................................ 15
Art. 27 – Lavoro a tempo parziale post Partum ..................................................................................... 16
Art. 28 – Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura ................................................... 16
TITOLO X – Lavoro a tempo determinato ............................................................................................... 16
Art. 29 – Assunzione – Documentazione ............................................................................................... 16
Art. 30 – Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima –Proroghe e Rinnovi–Divieti–Limiti ............. 16
Art. 31 – Tredicesima e quattordicesima mensilità ................................................................................ 18
Art. 32 – Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto ................................................ 18
TITOLO XI – Lavoro ripartito .................................................................................................................... 18
Art. 33 – Lavoro Ripartito: Definizione ................................................................................................... 18
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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TITOLO XII – Lavoro intermittente o a chiamata ................................................................................... 18
Art. 34 – Lavoro intermittente o a chiamata: definizione ....................................................................... 18
Art. 35 – Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni .................................................... 19
Art. 36 – Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni ........................................................................ 19
Art. 37 – Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità .................................................. 19
Art. 38 – Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni ........................................................... 20
TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro ........................................................................ 20
Art. 39 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni ........................................................... 20
TITOLO XIV – Telelavoro .......................................................................................................................... 20
Art. 40 – Telelavoro ............................................................................................................................... 20
Art. 41 – Telelavoro: tipologie ................................................................................................................ 20
Art. 42 – Telelavoro: ambito................................................................................................................... 21
Art. 43 – Telelavoro: condizioni ............................................................................................................. 21
Art. 44 – Telelavoro: formazione ........................................................................................................... 21
Art. 45 – Telelavoro: postazione di lavoro ............................................................................................. 21
Art. 46 – Telelavoro: protezione dei dati ................................................................................................ 21
Art. 47 – Telelavoro: tempo di lavoro ..................................................................................................... 22
Art. 48 – Telelavoro: diritti del Telelavoratore ........................................................................................ 22
Art. 49 – Telelavoro: telecontrollo .......................................................................................................... 22
Art. 50 – Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale ......................................... 22
Art. 51 – Telelavoro: contrattazione di secondo livello .......................................................................... 22
TITOLO XV – Lavoro a distanza: telelavoro – lavoro agile (smart working) ....................................... 22
Art. 52 – Lavoro agile: definizione ......................................................................................................... 22
Art. 53 – Lavoro intermittente: forma e comunicazioni .......................................................................... 25
Art. 54 – Lavoro Intermittente: trattamento economico ......................................................................... 25
Art. 55 – Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità ........................................................................ 26
Art. 56 – Lavoro Intermittente: divieti e condizioni ................................................................................. 26
TITOLO XVI – Costituzione del rapporto di lavoro ................................................................................ 26
Art. 57 – Assunzione .............................................................................................................................. 26
Art. 58 – Documenti per l’assunzione .................................................................................................... 26
Art. 59 – Visita medica preassuntiva ..................................................................................................... 26
TITOLO XVII – Mansioni del lavoratore .................................................................................................. 26
Art. 60 – Mansioni Promiscue ................................................................................................................ 26
Art. 61 – Mutamento di mansioni ........................................................................................................... 27
Art. 62 – Jolly ......................................................................................................................................... 27
TITOLO XVIII – Orario di lavoro ............................................................................................................... 27
Art. 63 – Orario di lavoro: definizione .................................................................................................... 27
Art. 64 – Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro ............................................................................ 28
Art. 65 – Orario di lavoro: sospensione ................................................................................................. 28
Art. 66 – Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa ....................................................... 28
TITOLO XIX – Personale non soggetto a limitazione d’orario ............................................................. 29
Art. 67 – Personale non soggetto a limitazione d’orario ........................................................................ 29
TITOLO XX – Orario di lavoro dei minori ................................................................................................ 29
Art. 68 – Orario di lavoro dei minori ....................................................................................................... 29
TITOLO XXI – Riposo giornaliero e riposo settimanale ........................................................................ 29
Art. 69 – Riposo giornaliero ................................................................................................................... 29
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Art. 70 – Riposo settimanale .................................................................................................................. 30
TITOLO XXII – Permessi ........................................................................................................................... 30
Art. 71 – Permessi .................................................................................................................................. 30
TITOLO XXIII – Festività e festività abolite ............................................................................................. 31
Art. 72 – Art. 89 – Festività ..................................................................................................................... 31
Art. 73 – Festività abolite ........................................................................................................................ 32
TITOLO XXIV – Intervallo per la consumazione dei pasti ..................................................................... 32
Art. 74 – Intervallo per la consumazione dei pasti ................................................................................. 32
TITOLO XXV – Congedo per matrimonio ................................................................................................ 32
Art. 75 – Congedo per matrimonio ......................................................................................................... 32
TITOLO XXVI – Volontariato ..................................................................................................................... 32
Art. 76 – Volontariato.............................................................................................................................. 32
TITOLO XXVII – Lavoratori studenti ........................................................................................................ 33
Art. 77 – Lavoratori studenti ................................................................................................................... 33
TITOLO XXVIII – Maternità – Congedi parentali ..................................................................................... 33
Art. 78 – Gravidanza e puerperio ........................................................................................................... 33
Art. 79 – Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL .............................. 34
TITOLO XXIX – Ferie ................................................................................................................................. 37
Art. 80 – Ferie ......................................................................................................................................... 37
TITOLO XXX – Malattia od infortunio non professionali ....................................................................... 37
Art. 81 – Malattia od infortunio non professionali ................................................................................... 37
TITOLO XXXI – Malattia od infortunio professionali .............................................................................. 39
Art. 82 – Malattia Professionale od Infortunio Professionali .................................................................. 39
TITOLO XXXII – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio................................................. 40
Art. 83 – Aspettativa non retribuita ......................................................................................................... 40
TITOLO XXXIII – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali ............................................... 41
Art. 84 – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali ............................................................... 41
TITOLO XXXIV – Trattamento di fine rapporto ....................................................................................... 41
Art. 85 – Trattamento di Fine Rapporto .................................................................................................. 41
Art. 86 – Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione ....................................................................... 41
Art. 87 – Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni ............................................................................ 41
TITOLO XXXV – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro ................ 42
Art. 88 – Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro .......................... 42
TITOLO XXXVI – Impianti di videosorveglianza ..................................................................................... 42
Art. 89 – Impianti di video sorveglianza ................................................................................................. 42
TITOLO XXXVII – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza ......................................................... 43
Art. 90 – Obbligo di fedeltà ..................................................................................................................... 43
Art. 91 – Patto di non concorrenza ......................................................................................................... 43
TITOLO XXXVIII – Diritti del lavoratore ................................................................................................... 43
Art. 92 – Diritti del lavoratore .................................................................................................................. 43
Art. 93 – Corresponsione della retribuzione ........................................................................................... 43
TITOLO XXXIX – Cessione – trasformazione dell’azienda .................................................................... 44
Art. 94 – Cessione – trasformazione dell’azienda .................................................................................. 44
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TITOLO XL – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche .............................................. 44
Art. 95 – Ente Bilaterale ......................................................................................................................... 44
Art. 96 – Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori .......................................... 45
Art. 97 – Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale .............................................................. 46
Art. 98 – Omissioni delle Aziende – Responsabilità .............................................................................. 46
TITOLO XLI – Composizione delle controversie ................................................................................... 47
Art. 99 – Composizione delle controversie ............................................................................................ 47
TITOLO XLII – Previdenza complementare ............................................................................................ 47
Art. 100 – Previdenza complementare .................................................................................................. 47
TITOLO XLIII – Patronati .......................................................................................................................... 47
Art. 101 – Patronati ................................................................................................................................ 47
TITOLO XLIV – Contributo d’assistenza contrattuale ........................................................................... 47
Art. 102 – Contributo d’Assistenza Contrattuale ................................................................................... 47
TITOLO XLV – Privacy .............................................................................................................................. 47
Art. 103 – Privacy .................................................................................................................................. 47
TITOLO XLVI – Ambito di applicazione .................................................................................................. 48
Art. 104 – Ambito di applicazione .......................................................................................................... 48
TITOLO XLVII – Quadri ............................................................................................................................. 69
Art. 105 – Quadri ................................................................................................................................... 69
Art. 106 – Quadri: orario part–time speciale .......................................................................................... 69
Art. 107 – Quadri: formazione e aggiornamento ................................................................................... 69
Art. 108 – Quadri: assegnazione della qualifica .................................................................................... 69
Art. 109 – Quadri: assistenza sanitaria .................................................................................................. 69
TITOLO XLVIII – Classificazione unica ................................................................................................... 69
Art. 110 – Classificazione Unica ............................................................................................................ 69
Art. 111 – Scala classificatoria Settore Artigianato e Piccole e Medie Imprese Industriali ................... 69
Livello ottavo ...................................................................................................................................... 70
Art. 112 – Scala classificatoria Settore Acconciatura ed estetica ......................................................... 71
Art. 113 – Scala classificatoria Settore Panificatori ............................................................................... 72
Art. 114 – Scala classificatoria Settore Piccola e Media Industria ........................................................ 73
TITOLO XLIX – Periodo di prova ............................................................................................................. 74
Art. 115 – Periodo di prova .................................................................................................................... 74
TITOLO L – Tabelle retributive ................................................................................................................ 75
Art. 116 – Tabelle retributive Settore Artigianato .................................................................................. 75
Art. 117 – Tabelle retributive Settore Piccola e Media Industria ........................................................... 82
TITOLO LI – Trattamento economico...................................................................................................... 85
Art. 118 – Trattamento economico ........................................................................................................ 85
Art. 119 – Indennità di cassa ................................................................................................................. 86
TITOLO LII – Aumenti periodici d’anzianità ........................................................................................... 86
Art. 120 – Aumenti periodici d’anzianità ................................................................................................ 86
TITOLO LIII – Lavoro ordinario festivo – notturno ................................................................................ 87
Art. 121 – Lavoro Ordinario ................................................................................................................... 87
Art. 122 – Lavoro Notturno .................................................................................................................... 87
Art. 123 – Lavoro Festivo Notturno ........................................................................................................ 87
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TITOLO LIV – Lavoro straordinario ......................................................................................................... 87
Art. 124 – Lavoro straordinario ............................................................................................................... 87
TITOLO LV – Trasferimento – trasferta – distacco o comando ............................................................ 88
Art. 125 – Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando ................................................................ 88
Art. 126 – Trasferimento ........................................................................................................................ 90
Art. 127 – Trasfertisti .............................................................................................................................. 90
Art. 128 – Distacco ................................................................................................................................. 91
Art. 129 – Modificabilità della presente disciplina .................................................................................. 91
TITOLO LVI – Apprendistato .................................................................................................................... 92
Art. 130 – Natura e disciplina generale .................................................................................................. 92
Art. 131 – Durata .................................................................................................................................... 92
Art. 132 – Disciplina previdenziale ......................................................................................................... 92
Art. 133 – Malattia – Infortuni ................................................................................................................. 92
Art. 134 – Assunzione ............................................................................................................................ 93
Art. 135 – Assunzione Apprendisti ......................................................................................................... 94
Art. 136 – Il Periodo di Prova ................................................................................................................. 94
Art. 137 – Proporzione Numerica ........................................................................................................... 94
Art. 138 – Competenze degli Enti Bilaterali ........................................................................................... 95
Art. 139 – Trattamento normativo .......................................................................................................... 95
Art. 140 – Obblighi del Datore di Lavoro ................................................................................................ 95
Art. 141 – Doveri dell'Apprendista .......................................................................................................... 96
Art. 142 – Diritti dell'Apprendista ............................................................................................................ 96
Art. 143 – Rinvio ..................................................................................................................................... 96
TITOLO LVII – Indumenti – attrezzi di lavoro .......................................................................................... 96
Art. 144 – Indumenti – attrezzi di lavoro................................................................................................. 96
TITOLO LVIII – Codice disciplinare ......................................................................................................... 97
Art. 145 – Doveri del Lavoratore ............................................................................................................ 97
Art. 146 – Disposizioni Disciplinari ......................................................................................................... 97
Art. 147 – Codice disciplinare ................................................................................................................ 99
TITOLO LIX – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso ........................................................... 100
Art. 148 – Recesso del Datore di lavoro .............................................................................................. 100
Art. 149 – Rinvio ................................................................................................................................... 100
Art. 150 – Recesso del Lavoratore ....................................................................................................... 100
Art. 151 – Periodo di preavviso ............................................................................................................ 100
TITOLO LX – Risarcimento danni .......................................................................................................... 101
Art. 152 – Risarcimento danni .............................................................................................................. 101
TITOLO LXI – Allineamento contrattuale .............................................................................................. 101
Art. 153 – Lavoratori provenienti da altro CCNL .................................................................................. 101
TITOLO LXII – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali ........................... 102
Art. 154 – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali ........................................ 102
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TITOLO I – Aspetti generali
Art. 1 – Premessa
Premesso che S.NA.P.E.L. e FEDIMPRESE in data 27 ottobre 2014 hanno sottoscritto il C.C.N.L. per
i dipendenti da aziende esercenti attività del settore ”Artigianato e delle Piccole e Medie Industrie” ed in
data 17 gennaio 2019 dette Organizzazioni, a seguito di intercorse relazioni sindacali, con
FEDERAZIENDE, FEDALP e FEDERDIPENDENTI lo hanno rinnovato, e, in data odierna, 01 febbraio
2026, con l’apporto di C.I.U. – UNIONQUADRI e CONF.SIN , procedono ad un nuovo rinnovo del
menzionato C.C.N.L..
Art. 2 – Disposizioni
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del Settore, e tutte le
attività similari, che possono esservi comprese, ed il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i
rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “ stage”, dagli
addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate
dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa
la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di
secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del
CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali
previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione
Interprofessionale. Sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale
Le quote ed i contributi versati all’Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il
presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo
comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere per le
mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo equivalente, così
come precisato nell’apposito Titolo del presente CCNL.
Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle
quote Co.As.Co., (Contributo d’Assistenza Contrattuale, di seguito enunciato) e che applicano
puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali
e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai
fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte
delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo
livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normat iva previdenziale
e fiscale.
TITOLO II – Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 – Sindacato
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio
alla Legge 300/70.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà
essere sostituito da indennità.
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Art. 4 – R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle
Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA”,
per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 5 – R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. 300/70 ed in generale
per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale
(RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato,
l'analisi territoriale dell e dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi
aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di
secondo livello cosi come previsto dall'Art. 14 – Contrattazione di secondo livello.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente
Commissione Bilaterale costituita presso I'Ente Bilaterale.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo pari al costo orario
tabellare di un Lavoratore di V livello per 5 ore annue per Dipendente.
Tale contributo è a carico dell'Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del presente
CCNL è fissato in € 36,00, di cui € 30,00 a carico dell'Azienda e € 6,00 a carico del Lavoratore.
Detti importi saranno versati alI'Ente Bilaterale che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo
le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.”
Art. 6 – Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione
di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro
opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
Art. 7 – Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro
ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva,
comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro,
comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza,
alla Direzione aziendale.
Art. 8 – Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore
annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso
di almeno 48 ore.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non
potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Art. 9 – Referendum
Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum
indetto dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di
partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente
interessata.
Art. 10 – Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze
e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati
all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite
nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari. Trattenuta
sindacale
L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne facciano
richiesta mediante consegna di una delega, dagli stessi debitamente sottoscritta. Tale richiesta avrà
validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che
decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione
aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.
Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei
Lavoratori iscritti.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei sindacati firmatari, è pari all’1% della Paga Base
Nazionale Mensile per 13 mensilità, calcolato sulla PBNM in vigore alle singole scadenze mensili.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla
Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha aderito, di norma
trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a sei mesi.
La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili.
TITOLO III – Livelli di contrattazione
Art. 11 – Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all’obiettivo della creazione di nuova
occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento
delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.
Art. 12 – Contrattazione Collettiva
La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività
produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque
impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che
territoriale od aziendale.
Art. 13 – Contrattazione aziendale
Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che sappiano adattarsi alla
mutevolezza dello scenario economico, oggi estremamente variegato. Auspicano dunque che la
contrattazione aziendale si sviluppi in tutte le realtà in cui ciò è possibile, prevedendo altresì strumenti
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contrattuali integrativi collettivi laddove la contrattazione non possa aver luogo. In ogni caso la revisione
contrattuale collettiva assume carattere sussidiario rispetto a quella aziendale, sulla quale poggia la
maggiore fiducia nella gestione locale deg li aspetti contrattuali in situazioni particolari la contrattazione
aziendale può anche portare a risultati inferiori rispetto alla contrattazione collettiva sostituita, quando
ciò avviene ad esempio per la salvaguardia di posti di lavoro minacciati.
Art. 14 – Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, della durata di tre anni, sarà svolta in ambito territoriale o aziendale.
Riguarderà in via normale materie ed istituti diversi da quelli disciplinati dal presente CCNL: la parte
economica riguarderà soltanto l’introduzione di retribuzione terminale di risultato con riferimento a fattori,
quali la produttività, la redditività eccetera, che possono essere considerati anche simultaneamente.
Allo scopo di favorire la contrattazione di secondo livello, le parti definiranno linee guida utili a individuare
modelli di “premio variabile” o di “premio di produzione” o “premio di presenza” ovvero ancora “premio
di qualità”, tenendo in debita considerazione l’elemento perequativo regionale (EPR)
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo
livello non può essere presentata prima di 1 mese dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.
A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne
dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine
di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un
periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti
non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi
Nazionali.
TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata
Art. 15 – Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 01.11.2025 e scadrà il 30.10.2028 e, sia per la parte economica che per
la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante
raccomandata a/r dalla controparte, s’intenderà rinnovato d’anno in anno.
In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di
scadenza o dal termine della proroga.
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque,
per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti
non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né
procederanno ad azioni dirette.
TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti
Art. 16 – Esclusività di stampa
Le parti, allo scopo di salvaguardare integralmente la proprietà del testo contrattuale, convengono che
l’editing del presente CCNL sia assolutamente conforme all’originale sottoscritto. Conseguentemente
non è consentita la estrapolazione di singole parti ed il loro inserimento in altri CCNL. Chiunque intenda
farlo deve inoltrare espressa richiesta e la stessa deve essere accettata; in ogni caso ci si riserva ogni
azione di salvaguardia.
Possono invece utilizzare il presente testo gli enti istituzionali e gli istituti di credito, anche attraverso il
trasferimento dello stesso su supporti cartacei od informatici.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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In ordine alla controversia sul testo applicabile, farà fede il testo ufficiale editato e sottoscritto dalle
organizzazioni firmatarie.
Art. 17 – Trasmissione CCNL
Le Parti contraenti s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati entro 30 gg dalla data di
sottoscrizione.
Art. 18 – Distribuzione CCNL
Copia del testo ufficiale del presente CCNL dovrà essere distribuito dal datore di lavoro, senza onere,
ad ogni singolo lavoratore dipendente (già in servizio o neo assunto); inoltre, sempre a cura del datore
di lavoro, dovrà essere esposta in un luogo accessibile ai lavoratori la parte relativa ai contenuti
disciplinari, o quantomeno un estratto di essa.
TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia
Art. 19 – Efficacia
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed
esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nel settore
dell’Artigianato e Piccole e Medie Industrie, elencati tramite Codici ATECO, di seguito.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione
pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso,
espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro
Art. 20 – Mobilità e Mercato del Lavoro
Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare,
in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Legge ed i contratti di solidarietà
(Legge 23.07.1991, n. 223 e Legge 19.07.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
Le parti concordano sul fatto che nei momenti di difficoltà in concomitanza di processi di
riorganizzazione o riconversione aziendale, di ristrutturazione, di difficoltà finanziaria, di crisi derivante
da fattori endogeni od esogeni, debbano essere assunti comportamenti idonei ad alleviare per quanto
possibile profili di esubero occupazionale, divenendo dunque l’impatto sociale di una diminuzione
dell’opportunità lavorative.
Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali, soluzioni atte
a:
1. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le procedure
di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 21 – Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo
indeterminato ed a tempo pieno.
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Art. 22 – Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive
modifiche
A far data dall’entrata i n vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato può essere sottoscritto ai sensi della L. 183/2014 (Jobs Act) e s.m. con tutele crescenti
per il dipendente.
La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo indeterminato (art. 21) o a tempo indeterminato ex
L 183/2014 e D.Lgs. 23/2015 (art. 22 co. 1) è demandata alla discrezionalità del datore di lavoro.
Art. 23 – Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (part time) (Titolo IX.)
Nel tempo parziale l’orario di lavoro è ridotto: o giornalmente (part–time orizzontale), o per alcuni giorni
della settimana o del mese (part –time verticale) o per alcuni periodi dell’anno (part –time ciclico).
Possono coesistere anche più forme di part –time. Riguardo alla forma, il contratto di lavoro a tempo
parziale richiede l’atto scritto, pena la nullità.
Tempo determinato (Titolo X)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le motivazioni
per i primi 12 mesi a norma del D.Lgs. 81/2015, o successivamente e fino a 24 mesi per particolari
motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La normativa in materia stabilisce
alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine, inizialmente
concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. Tranne che per il
proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli
assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di
nullità, deve risultare da atto scritto.
Lavoro intermittente o a chiamata (Titolo XII)
Tale contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato: il lavoratore si
obbliga a fornire prestazioni al datore di lavoro quando questi lo richiede, ovvero lo fornisce entro
determinati limiti stabiliti. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la
nullità e contenere le informazioni di cui al D.Lgs 104/2022.
Somministrazione di lavoro (Titolo XIII)
In base alle norme vigenti un soggetto (definito somministratore), espressamente autorizzato, conclude
con il soggetto interessato (utilizzatore) il contratto di somministrazione. Per quanto riguarda la forma,
il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 24 – Lavoro a tempo parziale: Definizione
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento d ell’attività lavorativa con orario ridotto
rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Con questo strumento le parti ritengono di poter conciliare le esigenze contrapposte del datore di lavoro
e del lavoratore. Il tempo parziale può essere:
1. orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
2. verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del
mese o dell’anno;
3. misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale
sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario
ridotto o di non lavoro.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
15
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l’orario parziale pattuito e l’orario a tempo pieno.
Art. 25 – Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Clausole flessibili
a) perché possa instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale occorre che entrambe le volontà
delle parti risultino nell'atto scritto: andranno indicati la durata della prestazione lavorativa, l'orario
di lavoro, il riferimento al giorno, alla settimana o al mese ed all'anno sulla base delle diverse
tipologie utilizzate. Il trattamento economico e gli istituti contrattuali da applicare vengono
proporzionati al lavoro prestato
b) sempre con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può ottenere una prestazione di lavoro
supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. La prestazione
supplementare darà diritto a una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria normale. Se il
part–time è verticale, può essere consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto
ai giorni concordati. In quest'ipotesi la maggiorazione riconosciuta sarà del 10% della retribuzione
oraria normale.
c) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero da tempo parziale
a tempo pieno, deve avvenire con il contemporaneo assenso delle parti. Si contemperano le
esigenze del lavoratore con quelle organizzative dell'azienda. Ha diritto di precedenza la richiesta
del lavoratore fondata su gravi motivi personali, familiari, ovvero produttivi.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro parziale Maggiorazione R.O.N*
a. Variazione prestazione a tempo parziale; 5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a
raggiungere il 25% del normale orario di lavoro annuo); 10%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale 10%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Art. 26 – Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (risultante da atto scritto) conterrà i seguenti elementi:
1. la indicazione del periodo di prova per i nuovi assunti
2. la durata della prestazione lavorativa, normalmente fissata tra datore di lavoro e lavoratore, in misura
non inferiore a 16 ore (orario ridotto rispetto al normale orario settimanale); 64 ore (orario ridotto
rispetto al normale orario mensile); 532 ore (orario ridotto rispetto al normale orario annuale). Il
superamento dei limiti anzidetti può avvenire solo con il consenso preventivo del lavoratore.
3. Il trattamento economico e la normativa applicata: entrambi tali fattori saranno da ricondurre alla
corretta proporzionalità funzione del lavoro prestato
4. la durata della prestazione lavorativa o la fascia di orario utilizzata con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese o all'anno
5. il richiamo alla possibilità eventuale di utilizzare lavoro supplementare, con l'indicazione della
normativa di riferimento
6. il richiamo alla possibilità eventuale di intensificare la prestazione lavorativa in particolari periodi
dell'anno (ad esempio nelle festività o per far fronte appicchi di domanda).
Sino a quattro ore, e salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la prestazione giornaliera non
può essere frazionata nell'arco della giornata.
Possono essere disciplinate ipotesi di accesso al tempo parziale di studenti e/o lavoratori occupati con
la medesima tipologia presso altro ente: in tal caso si definiranno contratti di lavoro a tempo parziale
verticale per la giornata di sabato o per le festività.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale
territoriale o, in mancanza nazionale, possono essere definite differenti modalità relative alla
collocazione temporale della giornata di lavoro, ugualmente possono essere raggiunte intese differenti
sulla durata della prestazione nel secondo livello di contrattazione, in presenza di specifiche realtà
territoriali aziendali o in particolari condizioni soggettive dei lavoratori
Art. 27 – Lavoro a tempo parziale post Partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al bambino fino al
compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso
indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire
della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della
forza occupata.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della
fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione
della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni
e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei termini contrattuali)
di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell'orario a tempo parziale.
Art. 28 – Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori di invalidi,
tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, deve essere soddisfatta
alle medesime condizioni indicat e in precedenza. Il livello accordato concorrerà a determinare
l'ammontare delle unità o percentuali massime di concessione.
TITOLO X – Lavoro a tempo determinato
Art. 29 – Assunzione – Documentazione
Si rimanda alla normativa vigente o agli accordi di secondo livello (Accordi di prossimità).
Art. 30 – Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima – Proroghe e Rinnovi–Divieti–
Limiti
Il contratto a tempo determinato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in particolare per le
proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato.
Ai sensi del L. 96/2018 ( ex Decreto Dignità) il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di
mansioni equivalenti tra lo stesso Datore di lavoro e lo stesso Lavoratore, non può superare i 24 mesi
di effettivo lavoro, comprensivi di proroghe, rinnovi.
l contratto a termine deve avere forma scritta tranne nel caso di rapporti di durata inferiore ai 13 giorni.
Il datore di lavoro deve consegnarne al lavoratore una copia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione.
Il contratto a tempo determinato è tale perché nella lettera di assunzione viene indicata una data di
cessazione del rapporto di lavoro. Il termine può essere stabilito con una data precisa oppure con
riferimento ad un evento futuro e certo ma del quale è incerta la data esatta – ad esempio nelle
sostituzioni per maternità può essere usata la dicitura "…fino al rientro in servizio della lavoratrice ".
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione e
di cessazione (se anticipata rispetto al termine fissato) agli organi competenti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Durata
La durata massima complessiva di utilizzo dei contratti a termine passa con L. 96/2018 da 36 a 24 mesi.
In particolare il primo contratto può essere senza causale ma deve avere come termine massimo 12
mesi.
Un rinnovo di contratto o una proroga con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni che superi i 12
mesi può essere stipulato solo con l'apposizione di una tra le CAUSALI seguenti
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività
ordinaria.
N.B. Sono esenti dall' obbligo di causale le attività stagionali (elencate nell'allegato al D.P.R. 1525/1963,
sempre in attesa di aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro).
Sull'obbligo della causale non sono previste deroghe per la contrattazione collettiva nazionale ma solo
per la contrattazione aziendale o di prossimità
Proroghe, prosecuzioni di fatto, rinnovi e intervalli, contratto assistito
Il numero di proroghe o rinnovi possibili è 4, sempre all'interno della durata massima di 24 mesi.
La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è
stato stipulato.
Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine,
stipulati tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa azienda, il cd. “Stop and
Go”, che si applica come segue:
Intervallo Minimo Fra Due Contratti A Termine Successivi
contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi 2 giorni
contratti di durata superiore a 6 mesi 5 giorni
Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato.
N.B. Sono esclusi da queste limitazioni:
• I lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro;
• le ipotesi individuate dai contratti collettivi;
• i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
Questo contratto è sottoposto all'obbligo di causale.
Divieto di utilizzo del contratto a termine:
Non si può utilizzare il contratto a tempo determinato nei casi seguenti:
• la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi (artt. 4 e 24 L. 223/1991), di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto, salvo che per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o con durata iniziale non superiore a 3 mesi;
• presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
• da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo la
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La violazione comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Limiti percentuali delle assunzioni a temine:
I contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio dell'attività nel corso
dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
momento dell'assunzione.
Nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo è fissato al 30 % della
forza aziendale, conteggiata come sopra.
L'azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%.
Eccezioni:
• imprese start-up innovative;
• attività stagionali;
• per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi;
• per sostituzione di lavoratori assenti;
• con lavoratori di età superiore a 50 anni
• università, istituti pubblici di ricerca, istituti di cultura
Art. 31 – Tredicesima e quattordicesima mensilità
La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione a
Natale.
La quattordicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione
al 1° Luglio (Rateo 15 giorni)
Art. 32 – Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Alla scadenza del contratto a tempo determinato sarà corrisposto al Lavoratore il trattamento di fine
rapporto maturato.
TITOLO XI – Lavoro ripartito
Art. 33 – Lavoro Ripartito: Definizione
Abrogato.
TITOLO XII – Lavoro intermittente o a chiamata
Art. 34 – Lavoro intermittente o a chiamata: definizione
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di
un'Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento
di lavoro straordinario come:
• guardiani e personale di sorveglianza;
• addetti a centralini telefonici privati;
• fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età,
ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento,
anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie
e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente
articolo, s'intende:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente
il 7 gennaio;
• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla
Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini
dell'applicazione di normative di Legge.
Art. 35 – Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve
indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la
relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere inviata
preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla
chiamata oppure via mail entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate
per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Art. 36 – Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni
Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un
trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello
Art. 37 – Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata,
garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest’ultimo è
tenuto a corrispondergli mensilmente un “indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al 20%
della retribuzione mensile normale (RMN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento
dell'indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo
provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall’inizio
dell’impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell’impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di rispondere
alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata, ed esperite le procedure ex Art. 7
L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all’indennità di disponibilità con eventuale
richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa
previsione del contratto individuale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto
all’indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo delle
retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella determinazione del TFR.
Art. 38 – Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni
L’Azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamenti nelle identiche mansioni, nei 6 mesi precedenti l'assunzione
di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con ricorso
all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 39 – Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Si può ricorrere ai contratti di somministrazione nei periodi di maggior incremento, fermo restando i limiti
imposti dalla Legge e dal contratto.
TITOLO XIV – Telelavoro
Art. 40 – Telelavoro
Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell’opera dall’abitazione del
lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro, si presta particolarmente a conciliare
i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili
o che siano impegnati nell’assistenza di familiari ammalati o anziani. In tale caso, le leggi prevedono la
possibilità di utilizzare apposite agevolazioni, alle quali si rinvia. Per le sue caratteristiche, il Telelavoro
si presta particolarmente ad essere applicato in ambito impiegatizio. Il Telelavoro è una forma
d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza
di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e lo Studio.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è soggetto alla
disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione
è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi
diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in
tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo
aziendale.
Art. 41 – Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in apposito telecentri i quali non
coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno della Società.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Art. 42 – Telelavoro: ambito
Il Telelavoro che si applica ai Dipendenti subordinati, può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere
a tempo determinato o indeterminato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità
autonoma aziendale.
Art. 43 – Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto
nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso
del normale rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito d’individuare i modi per esercitare il
diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi
individuali assistiti. La Società dovrà fornire al Telelavoratore le relative informazioni, in particolare sul
Responsabile di riferimento o ogni altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di
comunicazione.
La Società renderà note, per scritto, le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le
relative sanzioni.
Art. 44 – Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli
strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti,
conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica
attività.
Art. 45 – Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della
prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative
alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla
copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso
immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o un
eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione
sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano
pro-quota temporale a carico del telelavoratore.
La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, si fa carico
dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché
dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata
diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.
Art. 46 – Telelavoro: protezione dei dati
Sono previste dall’Azienda tutte le misure utili a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal
Lavoratore dipendente per fini professionali; il telelavoratore verrà informato su tutte le norme di Legge
e le regole applicabili relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole
sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di secondo livello ogni disciplina particolare riguardante l’uso
d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, il Datore
informerà il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
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Art. 47 – Telelavoro: tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Non sono applicabili al
telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003, in riferimento all’orario di lavoro.
Art. 48 – Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei
Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica. Il Lavoratore ha
diritto alle medesime opportunità d’acces so alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i
Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di
professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche
precedentemente acquisite.
Art. 49 – Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D. Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun
teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 50 – Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere
definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 51 – Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire:
1 l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di
lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni
aziendali;
2 il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3 l’eventuale fascia di reperibilità;
4 la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del
tempo di lavoro al telelavoratore;
5 il diritto alla reversibilità.
TITOLO XV – Lavoro a distanza: telelavoro – lavoro agile (smart working)
Art. 52 – Lavoro agile: definizione
Definizione
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a distanza del
rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi anche con contratto part -time od a tempo
determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali od autonomi.
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una
rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la
necessità della presenza fisica continuativa all’interno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con
un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a
cause di forza maggiore e situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa
viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come da
legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore.
5. Non configurano una unità produttiva autonoma dell’azienda.
Sfera di applicabilità
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e
pertanto la concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata
espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il s uo rifiuto da parte del lavoratore non
costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte
quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul
lavoro di altri dipendenti o l’accesso a mater iali e/o informazioni che per natura o per logistica non
possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto
esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare
status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche
se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere
espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre
a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei
locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla
disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno
dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di
almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo
svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo
determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza
di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il
periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata
prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati
dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla
contrattazione aziendale.
Diritti e doveri del lavoratore a distanza
1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore
dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al
potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime
opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori
dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una
formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di
tale forma di organizzazione del lavoro.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva
integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al
lavoratore.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su
tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla
disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro.
Poiché è prevedibile che l’utilizzo di strumenti digitali sul lavoro non verrà meno dopo la pandemia, è
opportuno indicare da subito delle linee guida che impediscano gli effetti nocivi sulla salute e sulla qualità
di vita dei lavoratori.
La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni
elettroniche lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i
tipi di congedo, fermo restando che nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere
contattabile e reperibile durante il proprio orario di lavoro.
A tal proposito, con la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si
intende circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di
condotte disciplinarmente rilevanti.
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni
operative da adottare.
Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore in telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione
della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle
relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro,
nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che
riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore a
distanza per fini professionali.
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la
salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile,
nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla
proprietà degli stessi.
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme di legge
e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene
connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il lavoratore a distanza è
tenuto a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa.
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali
e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del
controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del lavoratore.
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal lavoratore.
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del
lavoratore a distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi
della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di lavoro a
distanza, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di
proprietà aziendale.
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno
oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del lavoro a
distanza.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore,
lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio
del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta
specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza
giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà
l'automatica estinzione del rapporto di lavoro a distanza e il ripristino della normale attività presso la
sede aziendale.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione
all'azienda, tramite l’invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto
presentata presso l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve
essere effettuata entro il termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e
l’invio della relativa comunicazione deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
Orario di lavoro
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti
a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all’orario di lavoro non sono
applicabili l’art. 3 (orario normale di lavoro), art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), art. 5 (lavoro
straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del
lavoro notturno) del D.Lgs. n. 66/2003.
Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata:
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici
e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
• l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore
agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione
agli stessi.
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che
può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere
definite prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 53 – Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Abrogato.
Art. 54 – Lavoro Intermittente: trattamento economico
Abrogato.
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Art. 55 – Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Abrogato.
Art. 56 – Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
Abrogato.
TITOLO XVI – Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 57 – Assunzione
L’assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
L’assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a. tipo di contratto;
b. mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
c. data di assunzione;
d. luogo di lavoro;
e. orario di lavoro;
f. termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g. durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h. trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i. CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare con chiarezza il Datore di lavoro: il cognome e nome e/o
la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
L'Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di assunzione, copia del
Testo Ufficiale del presente CCNL della quale il Lavoratore dovrà attestare l'avvenuta ricezione.
Art. 58 – Documenti per l’assunzione
Si rimanda alla normativa vigente.
Art. 59 – Visita medica preassuntiva
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale
accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica
preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata – a scelta del Datore di lavoro – dal Medico Competente,
dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate
sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o
universitari.
TITOLO XVII – Mansioni del lavoratore
Art. 60 – Mansioni Promiscue
Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di prevalenza, ad una mansione e che effettua
con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità
superiori, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando
essa rilevi per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano
richieste da esigenze particolari quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento
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di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un’indennità di mansione commisurata alla differenza
retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo
mediamente dedicato alla mansione superiore.
Art. 61 – Mutamento di mansioni
Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente adibito, per almeno un mese solare, a mansione
superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà riconosciuta la retribuzione propria di tale
mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il Dipendente
dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che l’assegnazione a mansioni superiori non
sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, nel
limite di tempo contrattualmente previsto.
Come previsto dall’art. 1, co. 7, L . 183/2014 e s.m. in presenza di processi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale, o nei casi di crisi dell’azienda, o per temporanee esigenze sostitutive di
lavoratori assenti dal luogo di lavoro per un periodo determinato, l’azienda può spostare il lavoratore ad
altre mansioni inferiori purché rientranti nella stessa categoria e purché mantenga lo stesso stipendio
fatta eccezione per i trattamenti accessori legato alla vecchia attività.
È prevista, inoltre, la possibilità di sottoscrizione di accordi individuali “in sede protetta”, ossia in sede
sindacale o di altri organismi riconosciuti ed autorizzati dalla legge, tra datore di lavoro e lavoratore che
prevedano l’abbassamento di livello e retribuzione al fine di evitare il licenziamento.
Art. 62 – Jolly
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all’interno dell’intero
orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si articolino su più categorie.
L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.
TITOLO XVIII – Orario di lavoro
Art. 63 – Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il
Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo
indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente
la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo, per la generalità dei Lavoratori, è fissata in 48 ore
settimanali, normalmente distribuite su 5, 6 o 7 giornate lavorative.
Esemplificazione:
a. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale
durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8
ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì, o dal lunedì al sabato, con individuazione di un
giorno di riposo infrasettimanale, o dal lunedì alla domenica, con individuazione di due giorni di
riposo infrasettimanali e corresponsione della prevista maggiorazione per le ore festive prestate. In
tali due ultimi casi occorre attivare la contrattazione di secondo livello per giustificarne le motivazioni.
b. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la
distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta sempre mediamente di 48
ore complessive. Nello sviluppo delle sei giornate lavorative può essere prevista la prestazione
anche di domenica, con la corresponsione della prevista maggiorazione per le ore festive prestate.
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In questo ultimo caso occorre attivare la contrattazione di secondo livello per giustificarne le
motivazioni.
c. Orario di lavoro su 7 giorni – Tale forma di articolazione è prevista su 7 giornate con una giornata
di risposo compensativo
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8
comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di
durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e
la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al
Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano
neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al
posto di lavoro.
Art. 64 – Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a
mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei
servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per
le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il
superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a
tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
1. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione,
anche considerando la domenica come giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di
orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i
Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera
nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 65 – Orario di lavoro: sospensione
In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla volontà
del Lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo di sospensione,
utilizzando i ROL.
Art. 66 – Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi,
guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto
agli impianti di condizionamento e riscalda mento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al
controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione
contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto
d’assunzione in 48 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata
all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito
d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto
legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'art.
4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5, 6 o 7 giorni) che dovranno
essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla
natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione
scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta
superato l’orario di lavoro normale di 48 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro
con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore e del 17% per le ore eccedenti.
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Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali)
Descrizione Maggiorazione R.O.N.*
Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15%
Straordinario eccedente la 54° ora settimanale 17%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore
TITOLO XIX – Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 67 – Personale non soggetto a limitazione d’orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario
di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi
e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante
o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è
determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica
o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva
l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di
“Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale
lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo
22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà
essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento, potranno
concordarne il recupero.
TITOLO XX – Orario di lavoro dei minori
Art. 68 – Orario di lavoro dei minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
TITOLO XXI – Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 69 – Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del
D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a
fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente
CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già
convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni
24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni
lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
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2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore;
7. vigilanza degli impianti e custodia;
8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
Art. 70 – Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo
giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse
modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in
particolare:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra–domenicale del giorno di riposo, con
particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il
giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita
privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più
lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo
eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno
24+11 ore di riposo ogni 7 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi di secondo livello,
di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli
più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà
riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui
riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.
TITOLO XXII – Permessi
Art. 71 – Permessi
Sono previsti i seguenti permessi:
Tipo di
permesso Ore / giorni Condizioni Retribuzione
Permessi
retribuiti
16 ore annuali
Al Lavoratore saranno concessi brevi
permessi retribuiti per giustificati motivi
(visite mediche, colloqui
insegnanti/genitori, etc.), maturati per
quote di 1,33 ore per ciascun mese
integralmente lavorato.
Richiesta con almeno 1 giorno di
anticipo, salvo casi di imprevedibilità e
urgenza, compatibilmente con le
esigenze aziendali inderogabili.
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni.
In caso di mancata fruizione (in tutto o
in parte) delle ore, il Lavoratore ha
diritto alla corresponsione della
relativa indennità sostitutiva, da
liquidare unitamente al saldo delle
competenze del mese di gennaio
dell’anno successivo a quello di
maturazione. Periodo delle
consultazioni elettorali
e referendarie.
I Lavoratori che adempiono funzioni
presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo
corrispondente alle operazioni).
Richiesta con almeno 1 giorno di
anticipo.
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Tipo di
permesso Ore / giorni Condizioni Retribuzione
Permessi
straordinari
3 giorno per evento Matrimonio di un figlio
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni. In altri casi di
documentata forza maggiore il
Dipendente potrà concordare con il
Datore di lavoro la concessione di
congedi retribuiti deducibili dai
permessi retribuiti maturati e non
goduti o dalla Banca delle Ore.
3 giorni per evento Nascita o adozione di un figlio
3 giorni per anno
Decesso o grave infermità documentata
di padre/madre, fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno, suocero, convivente, purché
risulti stabile convivenza con il
Lavoratore da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, i l Lavoratore, ferma
restando la compatibilità organizzativa,
potrà concordare con il Datore di lavoro
diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.*
Secondo disposizioni
L. 6 marzo 2001 n. 52
art. 5
Al Lavoratore donatore di midollo osseo
Permessi non
retribuiti
Gruppi di 8 ore, per
un limite complessivo
di 48 ore annuali.
Per gravi e comprovate esigenze
personali e/o familiari, al Lavoratore
potranno essere concessi periodi di
aspettativa, senza oneri a carico
dell’Azienda e gravi compromissioni
dell’attività lavorativa.
Retribuzione non prevista.
Non maturazione di tutti gli istituti
contrattuali, ivi compresa l’anzianità di
servizio.
* In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro
la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla
Banca delle Ore.
TITOLO XXIII – Festività e festività abolite
Art. 72 – Art. 89 – Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale
(RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
d) 4 ottobre – Festa del Patrono d'Italia San Francesco d'Assisi
2. festività religiose:
a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
b) 6 gennaio – Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
e) 1 novembre – Ognissanti;
f) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
g) 25 dicembre – Santo Natale;
h) 26 dicembre – Santo Stefano;
i) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla
Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste.
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Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e
qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche
accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in
aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività
con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente a provvedimenti
disciplinari.
Art. 73 – Festività abolite
Le festività abolite sono:
– 19 marzo – San Giuseppe
– 1 giugno – Ascensione
– 22 giugno – Corpus Domini
– 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
– 4 novembre – Unità Nazionale
In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da aggiungere, alle
medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali.
TITOLO XXIV – Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 74 – Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30
minuti ad un massimo di 3 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in
funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.
TITOLO XXV – Congedo per matrimonio
Art. 75 – Congedo per matrimonio
Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo straordinario retribuito
della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo dovrà essere fruito entro 30 giorni dal
matrimonio.
Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e percepisce la
Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo matrimoniale è da presentarsi
dal Lavoratore al Datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 15 giorni.
Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà produrre all’Azienda
copia del certificato di matrimonio.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai
Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
TITOLO XXVI – Volontariato
Art. 76 – Volontariato
Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso alpino e
speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia
ed in particolare dalla Legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
33
Ai Lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile” che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via
di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla Legge n.
266/91, compatibilmente con le esigenze di servizio, si potranno concedere periodi di aspettativ a non
retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata fino ad un massimo di 2 anni.
TITOLO XXVII – Lavoratori studenti
Art. 77 – Lavoratori studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del settore, i Datori di
lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla
formazione e dall’aggiornamento professionale, in scuole d’istruzione dell’obbligo o superiori statali,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi
regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi
universitari o di laurea, i seguenti benefici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la
frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.
Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi retribuiti
resta fissato nel numero di uno, fermo restando il diritto del Lavoratore studente di usufruire, previa
programmazione concordata almeno 60 giorni prima dell’assenza, fino a 10 giorni di permessi non
retribuiti nell’anno solare in concomitanza agli esami od alla sessione d’esami.
I Lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso Datore, potranno richiedere un congedo non
retribuito al fine di:
a. completare la scuola dell’obbligo;
b. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
c. partecipare ad attività formative diverse.
Il congedo non potrà eccedere 6 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, non è cumulabile con le ferie,
malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali
sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi tre.
Il Datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili esigenze del
lavoro.
TITOLO XXVIII – Maternità – Congedi parentali
Art. 78 – Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice
dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro e all’Istituto erogatore dell’indennità di maternità il
certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante
la data presunta del parto.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare
al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La durata del periodo di gravidanza è stabilita per legge in 5 mesi, decorre dall’inizio dell’ottavo mese
di gravidanza e termina allo scadere del terzo mese successivo all’evento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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A norma dell’art. 20 D.Lgs. 151/2001, la Lavoratrice ha la possibilità godere della “flessibilità” della
gravidanza, cioè di prorogare l’attività lavorativa per la durata dell’ottavo mese di gravidanza e,
conseguentemente, di prolungare il periodo di congedo di maternità per un numero di giorni equivalente
a quello dei giorni lavorati nell’ottavo mese di gravidanza. Per godere di tale opportunità la Lavoratrice
deve farne relativa domanda entro e non oltre il settimo mese di gravidanza presentando le certificazioni
richieste per legge dal D.Lgs. 151/2001.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità giornaliera pari
all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria.
Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a carico dell’INPS,
ad eccezione dell’indennità del 20% della tredicesima mensilità.
L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo importo è posto a conguaglio con
i contributi e le altre somme dovute all'INPS.
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede direttamente
al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di
gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, quindi, il
divieto di licenziamento, salvo in caso di:
1. licenziamento per giusta causa;
2. cessazione dell’attività dell’Azienda;
Art. 79 – Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL
Congedo di maternità / paternità
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
5 mesi complessivi
(normalmente 2 prima e 3
dopo la data presunta del
parto) più eventuale
maternità anticipata ove
ricorrano le condizioni di
Legge verificate dalla DPL
(Direzione Provinciale del
Lavoro).
– 2 mesi
precedenti la data
presunta del parto;
– 3 mesi successivi
la data del parto
(*).
Indennità corrisposta dall’INPS pari
all’80% della retribuzione media
giornaliera secondo quanto stabilito
dall’art. 22 D.Lgs.
151/2001, e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell’art. 1 L. n.
33/1980.
Il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un’indennità del 20%
del valore della tredicesima
mensilità.
Il periodo di congedo è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti, e matura regolarmente i ratei
relativi alle mensilità supplementari e
le ferie.
Copertura
100%
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
35
Congedo di maternità / paternità
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Padre
5 mesi complessivi
utilizzati dal padre in
alternativa alla madre
soltanto nelle
seguenti ipotesi:
– morte o grave infermità
della madre;
– abbandono del bambino
da parte della madre;
– affidamento del bambino
al padre in via esclusiva.
Dopo la nascita del
bimbo.
Stessa indennità spettante al
congedo di maternità.
Copertura
100%
* ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi) la Lavoratrice, se non vi
sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese
precedente la data presunta del parto per i quattro successivi.
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre 6 mesi continuativi
o frazionati (*)
Nei primi 12 anni di
vita del bambino
Indennità economica pari al 30%
della retribuzione media giornaliera,
per un periodo massimo di 6 mesi
goduti fino al 6° anno di età del
bambino.
Per i periodi successivi, la stessa
prestazione spetta se risulta
soddisfatta la condizione di reddito
richiesta. (* 1)
Per l’erogazione dell’importo e
l’anticipazione dello stesso, valgono
le stesse leggi e modalità stabilite
per l’astensione obbligatoria.
Il periodo di astensione facoltativa è
computato nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle
mensilità supplementari ed al
trattamento di fine rapporto.
Copertura al 100%
per i mesi goduti
fino al terzo anno
di vita del bambino.
Per i periodi
successivi
contribuzione
ridotta con
possibilità di
integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione
volontaria.
Padre 6 mesi (*) Nei primi 12 anni di
vita del bambino Come la madre Come la madre
* La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre
più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi
dell’astensione, il limite massimo complessivo salirà a mesi 11.
** Fino al compimento degli 12 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione,
a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
– 2 ore di permesso (4
per Parti plurimi) se
l’orario giornaliero
lavorato è superiore
alle 6 ore;
– 1 ora di permesso se
l’orario è inferiore alle
6 ore.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo anno
di vita del bambino
Le ore di riposo giornaliero
sono retribuite come normale
orario di lavoro mediante
un’indennità a carico INPS.
L’indennità è anticipata dal
Datore di lavoro.
Durante i periodi di risposo
decorre l’anzianità di servizio
ma non maturano ferie né
mensilità aggiuntive.
Copertura ridotta
con possibilità di
integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione
volontaria.
Padre
Diritto riconosciuto nei
seguenti casi:
– il figlio è affidato al
padre;
– la madre Lavoratrice
dipendente non se ne
avvale per scelta o
perché non ne ha
diritto.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo anno
di vita del bambino Come madre Come madre
Permessi – Malattia del bambino e madre gestante
Genitore Durata Retribuzione Previdenza
Madre (*)
– fino al terzo anno di vita del
bambino diritto per tutta la
durata della malattia del
bambino;
– dai tre agli otto anni cinque
giorni lavorativi per ciascun
genitore nell’anno.
Nessuna.
Durante il periodo di malattia
del bambino decorre l’anzianità
di servizio ma non maturano le
ferie e le mensilità differite.
Fino al terzo anno di età del
bambino copertura
100%.
Dal terzo fino all’ottavo anno di
vita, copertura ridotta con
possibilità di integrazione
mediante riscatto o prosecuzione
volontaria
Padre Come madre Come madre Come madre
Madre
gestante
– permessi per esami
prenatali, accertamenti clinici
o visite mediche (**).
100% dal Datore di lavoro Copertura al 100%
* Il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.
** Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante
l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva
documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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TITOLO XXIX – Ferie
Art. 80 – Ferie
Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali nella misura di 28
giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali
e 192 per quelli a 48 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Le ferie saranno godute in periodi settimanali, a richiesta del lavoratore deve essere garantito un periodo
di ferie bisettimanale per ogni anno.
Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di lavoro
fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore
concorderà la quarta settimana.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel corso
del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in
epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all’Azienda, ne
sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo.
In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un
momento successivo, previo accordo con l’Azienda.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle
ferie maturate e non godute.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte che lo riceve.
TITOLO XXX – Malattia od infortunio non professionali
Art. 81 – Malattia od infortunio non professionali
In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le prime 4 ore dall'inizio
del lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all'Azienda
entro il giorno successivo dall'inizio dell'assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d'impedimento, le
assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e sanzioni
disciplinari per il ritardo o la mancata comunicazione.
Periodo di
comporto
– Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per
assenza fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d'anzianità sono
computati all'inizio dell'ultimo episodio di malattia e infortunio non sul lavoro.
– Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative
o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20
giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di
prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni.
In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il
lavoro per il perdurare di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, è facoltà del
Datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa
indennità sostitutiva di preavviso.
Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino
al giorno immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data
dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso.
Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni · dal raggiungimento del periodo di
comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa,
periodicamente documentata e superati i limiti di conservazione del posto, il Lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di un'aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa
non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal
termine del periodo di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità INPS
INAIL
–Dal 4° al20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera (RMG);
– Dal21° giorno e fino al 180° per l’'INPS e la guarigione per l’INAIL: 66,66% della RMG.
Integrazione
datoriale
– Dal 1° al 3° giorno: 50% della normale retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di carenza
coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario che doveva effettuare il lavoratore. Al fine di
prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, l'Azienda, n el corso di ciascun anno di
calendario (1 gennaio – 31 dicembre). corrisponderà l'indennità di malattia del 50% solo per i
primi 9 giorni cumulativi di carenza salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e
continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali
circostanze siano debitamente documentate;
– Dal 4° al 20° giorno: integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta da ll’INPS pari al 25%
della retribuzione normale lorda che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo
degli elementi che la contrattazione di secondo livello collega all'effettiva presenza;
– Dal 21° al 180° giorno: integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS pari al 35%
della retribuzione normale lorda, con esclusione delle voci legate alla presenza.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell’I NPS per superamento dei 180
giorni di malattia, riconoscimento di un'indennità pari al 35% della normale retribuzione per il
periodo di malattia dal 181° giorno fino al termine del periodo di conservazione del posto. Saranno
dovute al Lavoratore anche le eventuali prestazioni/integrazioni assicurative previste dall’Ente
Bilaterale, conformemente al relativo regolamento.
Il diritto a percepire i trattamenti integrativi di malattia previsti dal presente articolo è subordinato
al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non sul lavoro da parte dell'INPS ed al rispetto
da parte del Lavoratore degli obblighi previsti pe r il controllo delle assenze. È diritto dell'Azienda
rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote anticipate sia per conto dell’ INPS sia per conto
proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non siano state riconosciute
dall'INPS come dovute. Resta impregiudicato il diritto dell'Azienda di sospendere l'erogazione
dell'integrazione in caso di assenza ingiustifica ta alla visita di controllo, oltre al diritto di attivare
l'azione disciplinare conseguente.
Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ed “in itinere” ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva
la facoltà dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte al
Lavoratore (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la
corrispondente azione di risarcimento del danno nei confronti del terzo responsabile.
Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio
extraprofessionale ed “in itinere” al Datore di lavoro. precisando gli estremi del terzo responsabile
e/o la compagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio, rispondendo in solido
con il terzo responsabile del risarcimento del danno subito dall'Azienda, impregiudicata l'a zione
disciplinare.
Previdenza Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.
Malattia e ferie
Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e d'ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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visita di controllo dello stato di infermità previsto dalle no rme di Legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
TITOLO XXXI – Malattia od infortunio professionali
Art. 82 – Malattia Professionale od Infortunio Professionali
In caso di malattia od infortunio professionale si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento, entro le prime 4 ore
dall'inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul
lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all'obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò
inoltrare la denuncia all'INAIL od all'autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni
responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni d'impedimento, sarà
considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla
Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a
quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore medesimo, di attendere al
lavoro, e,comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d'abilitaz ione alla ripresa
del lavoro o nel certificato d'invalidità od inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a
ritroso, a partire dalla data dell'inizia dell'ultimo evento morboso.
Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento del periodo di
comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni
dal termine del periodo di malattia, ferme restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità
INPS–lNAIL
– Dal 4° giorno di infortunio: 60% della RMG, fino a 90 giorni.
– Dal 91° giorno: 75% della RMG.
Integrazione
Datoriale
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio
professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga,
un’anticipazione dell'indennità di malattia od infortunio riconosc iuta dall'INAIL, ed
un’integrazione atta a garantire l’85% della Retribuzione Giornaliera Normale netta percepita dal
Lavoratore.
Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto
dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della Retribuzione Mensile Normale
netta entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del Datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al Datore di lavoro che ne ha anticipato il trattamento e,
qualora per qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla
immediatamente al Datore di lavoro.
In caso di indennità INAIL superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà
al Lavoratore l'eccedenza.
L’integrazione a carico del Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per
qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico.
Nel caso l'INAIL non riconosca l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per
competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con
trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malat tia o per l’infortunio
extraprofessionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi considerati di comporto.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Previdenza Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.
Controllo
dell’assenza per
infortunio
Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell’art. 5,
comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie
contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza
maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio
domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a
sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
TITOLO XXXII – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art. 83 – Aspettativa non retribuita
È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:
Condizioni e
durata
dell’aspettativa
Salvo impossibilità derivante dall’obbligo di rispettare scadenze tassativamente
previste dalla Legge, od altri simili gravi impedimenti aziendali, al Lavoratore
dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate
e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari, ed entro il termine del periodo
di comporto contrattuale, può essere concesso un periodo d’aspettativa
continuativo senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto
(ivi compreso il TFR), pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità maturata, fino ad
un massimo di 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d’aspettativa sarà senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità
ad alcun altro effetto, ivi compreso il TFR.
Il Lavoratore dipendente che entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo
d’aspettativa non si presenti per riprendere servizio sarà considerato, a tutti gli
effetti, dimissionario.
L’Azienda qualora accerti che durante il periodo d’aspettativa sono venuti meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al Lavoratore
dipendente di riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni di calendario.
Il Lavoratore che durante l’aspettativa presti a terzi lavoro subordinato, ancorché
non retribuito, è passibile di licenziamento per giusta causa (c.d. “in tronco”).
Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in assenza di preventivo accordo scritto
con il Datore, il Lavoratore presti opera in forma diversa dal lavoro subordinato,
sarà passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè con
riconoscimento del preavviso contrattuale.
Prolungamento
dell’aspettativa
Il Lavoratore dipendente, ammalato od infortunato sul lavoro, potrà richiedere un
ulteriore prolungamento del periodo d’aspettativa, per un periodo la cui durata
massima sarà pari al 50% di quanto previsto al primo comma dell’art. 102 (ulteriori
7,5 giorni per ogni 12 mesi d’anzianità maturata con il massimo di 3 mesi), alle
seguenti condizioni:
1. che siano esibiti dal Lavoratore dipendente regolari certificati medici;
2. che non si tratti di malattie per le quali è ragionevole presumere l’impossibilità
della ripresa del lavoro.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
41
TITOLO XXXIII – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 84 – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Salvo obbligo concordato tra le Parti, per gli infortuni professionali od extraprofessionali, le Aziende
potranno eventualmente garantire ai Lavoratori, per il tramite degli Organismi Bilaterali, prestazioni
assicurative per morte e/o per invalidità permanente.
Quanto sopra si aggiunge, fino a concorrenza, ad eventuali trattamenti già aziendalmente in atto.
TITOLO XXXIV – Trattamento di fine rapporto
Art. 85 – Trattamento di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto
dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del
novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell’anno e delle quote di
tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i
rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per
Banca ore, i compensi o maggiorazioni flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo
risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno
e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello.
Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno
di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della Retribuzione Mensile Normale e
Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni
di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Art. 86 – Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di cessazione
dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal Dipendente. Ai fini della corretta elaborazione
del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, è ammesso liquidare il TFR entro
30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto.
Art. 87 – Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda, quando mantiene
presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non
superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al comma
precedente, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, con il minimo di uno.
Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere anticipato
anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli Artt. 5 e 6 della
L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di
inizio del congedo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al
Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate, spettanti a Lavoratori dipendenti di Datori di
lavoro pubblici e privati.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra,
anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione
che il Lavoratore produca all’Azienda il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1. l’atto costitutivo della società cooperativa;
2. la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che
attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo richiesto per la
costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l’impegno del Socio dipendente a far pervenire all’Azienda il verbale
d’assegnazione;
4. l’impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta sulle
retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta alle fattispecie
di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:
1. in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d’abitazione del Lavoratore, purché
entro l’importo di spesa idoneamente documentata;
2. al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie
pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso e senza soluzione di
continuità rispetto al periodo obbligatorio;
4. in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali di cui all’Art.
26, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le spese da sostenere durante il periodo di
permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea
documentazione.
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di sostenere
spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta. L’anticipazione è
detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al Lavoratore.
Nei casi in cui vi sia un periodo di crisi aziendale e una indisponibilità di cassa l’azienda è esonerata
dalle anticipazioni.
TITOLO XXXV – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore –
ambiente di lavoro
Art. 88 – Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro,
convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona
tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
TITOLO XXXVI – Impianti di videosorveglianza
Art. 89 – Impianti di video sorveglianza
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
43
previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze
sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unit à produttive ubicate in diverse province
della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli
strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzi one
territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unit à produttive dislocate negli ambiti di
competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli
strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
TITOLO XXXVII – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza
Art. 90 – Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o
farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 c.c.).
Tale divieto permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
Art. 91 – Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita, la limitazione dell'attività professionale del Lavoratore per il tempo successivo alla
risoluzione del rapporto sarà regolata dall'Art. 2125 c.c.
TITOLO XXXVIII – Diritti del lavoratore
Art. 92 – Diritti del lavoratore
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla
reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato
basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e
convengono nel recepire i principi della lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30
maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la
dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto
della persona.
Art. 93 – Corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario alle normali
scadenze. Tali scadenze dovranno essere comprese entro i 15 giorni successivi al termine del mese
cui la retribuzione stessa si riferisce.
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e sarà spostata di diritto al
primo giorno lavorativo successivo, quando essa coincide con un giorno di riposo o festivo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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Eventuali ritardi nella corresponsione della retribuzione dovranno essere concordati con i Lavoratori e
le loro rappresentanze. In assenza di accordo decorrerà, dalla data prevista alla data di effettivo
pagamento, un interesse a favore del Lavoratore pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 3 punti.
Decorsi 15 giorni dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, senza che sia stato erogato
almeno il 50% della stessa, il Lavoratore avrà diritto di tutelare il suo credito in via giudiziale. Parimenti,
il Lavoratore avrà tale diritto quando una qualsiasi parte non sindacabile della sua retribuzione subisca
un ritardo superiore a 30 giorni. Per i ritardi accumulati si conviene che il mancato pagamento di un
importo cumulativamente superiore alla mensilità dà diritto alla tutela giurisdizionale, decorsi 45 giorni
dalla data di configurazione di tale importo. Il Lavoratore, in caso di diverse possibilità, ha diritto di
scegliere la tutela a lui più favorevole.
TITOLO XXXIX – Cessione – trasformazione dell’azienda
Art. 94 – Cessione – trasformazione dell’azienda
In caso di cessione, trasformazione o fallimento dell’Azienda si fa riferimento alle norme di Legge vigenti
in materia.
TITOLO XL – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 95 – Ente Bilaterale
Fermi restando gli adempimenti di legge, l’ Ente Bilaterale di riferimento sarà il già costituito Ente
Bilaterale Terziario Italiano – E.B.T.I. (www.ebti.it).
E.B.T.I. è costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro
ed opera ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell'Ente regolamenta il sistema di
prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali,
fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione
professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al
rilascio della certificazione di qualità. Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua
formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con
percorsi a supporto in lingua natia. Inoltre, preso atto dell’Accordo Stato- Regioni del 17/04/2025 si
prevede di poter effettuare la formazione in materi di salute e sicurezza anche in modalità e-
learning;
b) a sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei
dipendenti;
c) socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all'Ente, con particolare riguardo all'erogazione di
prestazioni sanitarie integrative al SSN;
d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di
trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso,
idee politiche, sindacali e religiose;
e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti all’applicazione del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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g) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e di risoluzione di eventuali
controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il
compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
h) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative
adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione
e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo
livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
i) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti
formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
j) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali,
coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l'attuazione delle procedure cosi come
definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
k) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno
perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
l) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente
dalle Parti stipulanti.
L’Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la necessaria
istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:
▪ di appalto/subappalto;
▪ di apprendistato;
▪ a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
▪ di telelavoro;
▪ di somministrazione;
▪ di Co.Co.Co;
▪ di modifica dell’orario settimanale di lavoro (da 5,6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da tempo
pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
▪ di conformità del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato;
▪ di conformità dell’allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di
rimodulazione dell’inquadramento contrattuale.
Art. 96 – Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori all’interno
dell’E.B.T.I., concordano che esse sono parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente
CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, vi è l’obbligatorietà della iscrizione delle Aziende e dei
Lavoratori, così come da Regolamento dell’E.B.T.I..
Sono considerate aziende aderenti all'E.B.T.I. le aziende iscritte in Camera di Commercio che abbiano
formulato formale richiesta di adesione e/o che abbiano posto in essere atti concludenti quali
l'applicazione dei CCNL che demandano le funzioni della bilateralità all'E.B.T.I. o, ancora, che abbiano
effettuato dei versamenti a mezzo F24 utilizzando la causale contributo E.B.T.I. istituita dall'Agenzia
delle Entrate.
L’adesione ad E.B.T.I. prevede l’onore a carico dell’Azienda d’invio , a mezzo PEC a: ebti@pec.it, o
tramite posta ordinaria o raccomandata a/r, del relativo modulo di iscrizione presente sul sito internet di
E.B.T.I.. L’azienda sarà a tutti gli effetti aderente, ex art. 1326 c.c., qualora dopo aver effettuato
versamenti a E.B.T.I. non procedesse ad alcun riscontro o a formale disdetta nel termine di un mese.
Le Aziende iscritte all'E.B.T.I. sono tenute al rispetto del presente regolamento e delle delibere dallo
stesso adottate.
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Compilazione del modello di pagamento F24:
- riportare la causale “E.B.T.I.”nella Sezione “ INPS”, nel campo “ Causale Contributo ”, in
corrispondenza, esclusivamente, della colonna “Importi a debito versati” indicando:
a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;
b) nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS dell’Azienda;
c) nel campo “ PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata
- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste
direttamente su c/c intestato a Ent e Bilaterale Terziario Italiano, causale: “Contributo per il
finanziamento dell’E.B.T.I.”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente –
www.ebti.it.
Nessuna prestazione sarà comunque dovuta dall’Ente Bilaterale al Lavoratore dipendente qualora
l’Azienda non sia in regola col versamento integrale. Resta a carico del Datore di Lavoro ogni
responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore in caso di contributi mancanti.
Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste nel
presente C.C.N.L. e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori della perdite delle
relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno e
ferme le sanzioni di Legge.
L’Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. potrà pretendere i contributi dovuti per i soggetti iscritti .
Art. 97 – Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni
sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da medesimo
incombente.
L’Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al SSN, il cui
versamento sarà indipendente dal versamento mensile in favore dell’ente e nel caso in cui manchino
ulteriori tutele, sarà obbligatorio.
Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni sanitarie integrative
che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si profilerà inadempienza contrattuale.
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun
rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati
(in tal caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita,
nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali
nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il
restante 0,10% a carico del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento
distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 40,00 lordi mensili per 14 mensilità
che rientra nella retribuzione di fatto.
Art. 98 – Omissioni delle Aziende – Responsabilità
Il Datore di lavoro che pur applicando il presente CCNL ometta, totalmente o parzialmente, il versamento
delle quote o dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale, così come stabiliti dalle Parti stipulanti, è
responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, fermo restando il diritto del
Lavoratore al risarcimento del maggiore danno subito ed il diritto dell’Ente Bilaterale di pretendere i
contributi non versati.
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Detti versamenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano il presente CCNL, poiché essi
concorrono alla determinazione dei servizi resi ai Datori ed ai Lavoratori, dei benefici assicurativi,
sanitari e mutualistici dovuti ai Lavoratori e concorrono a determinare i costi complessivi previsti dal
CCNL, oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali per i compiti previsti dalla Legge e dal Regolamento.
TITOLO XLI – Composizione delle controversie
Art. 99 – Composizione delle controversie
In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito al contratto di lavoro
individuale potrà essere attivato il ricorso agli Enti bilaterali presso la competente commissione di
certificazione e conciliazione, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia.
TITOLO XLII – Previdenza complementare
Art. 100 – Previdenza complementare
Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa, si
riservano di istituire un sistema di previdenza complementare volontario, mediante la costituzione di un
Fondo Pensione o mediante l’adesione ad un Fondo già costituito.
TITOLO XLIII – Patronati
Art. 101 – Patronati
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni sindacali firmatarie il
presente CCNL, hanno diritto di svolgere la loro attività all’interno delle sedi territoriali delle OO.SS.
firmatarie.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento della loro
attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
TITOLO XLIV – Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 102 – Contributo d’Assistenza Contrattuale
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota
obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 13 mensilità, a copertura dei costi connessi
alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni
firmatarie.
TITOLO XLV – Privacy
Art. 103 – Privacy
Per quanto concerne la disciplina della privacy si rimanda al G.D.P.R. 2016/279.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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TITOLO XLVI – Ambito di applicazione
Art. 104 – Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende costituite
in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:
Codice Descrizione
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10 Industrie alimentari
10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura eccetera
10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria
10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10 Trattamento igienico del latte
10.51.20 Produzione dei derivati del latte
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10 Molitura del frumento
10.61.20 Molitura di altri cereali
10.61.30 Lavorazione del riso
10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
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10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00 Produzione di zucchero
10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01 Lavorazione del caffè
10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04 Produzione di pizza confezionata
10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11 Industria delle bevande
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00 Produzione di birra
11.06.00 Produzione di malto
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50
11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
12 Industria del tabacco
12.00.00 Industria del tabacco
13 Industrie tessili
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00 Tessitura
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10 Fabbricazione di ricami
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
51
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione
di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.10.00 Taglio e piallatura del legno
16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40 Laboratori di corniciai
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
52
17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli
in carta pressata)
17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa
non è la principale caratteristica
17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00 Fabbricazione di carta da parati
17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
18.11.00 Stampa di giornali
18.12.00 Altra stampa
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00 Legatoria e servizi connessi
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
19.10.01 Fabbricazione di pece e coke di pece
19.10.09 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
20 Fabbricazione di prodotti chimici
20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
53
20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)
20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00 Fabbricazione di colle
20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di
fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e
antigelo)
20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici
20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
54
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
55
23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00 Produzione di cemento
23.52.10 Produzione di calce
23.52.20 Produzione di gesso
23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00 Produzione di malta
23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24 Metallurgia
24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00 Stiratura a freddo di barre
24.32.00 Laminazione a freddo di nastri
24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00 Trafilatura a freddo
24.41.00 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
56
24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00 Produzione di rame e semilavorati
24.45.00 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00 Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00 Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00 Fusione di acciaio
24.53.00 Fusione di metalli leggeri
24.54.00 Fusione di altri metalli non ferrosi
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione
25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00 Lavori di meccanica generale
25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
57
25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20 Fabbricazione di molle
25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d'impulso e metal detector
26.51.29
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di
contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse
parti staccate ed accessori)
26.52.00 Fabbricazione di orologi
26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
58
26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche
26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico
non elettriche
27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione
interna
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
59
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
60
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)
28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in
miniere, cave e cantieri
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e
accessori)
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
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61
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi
30.11.02 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
per miniere
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12 Fabbricazione di motocicli
30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31 Fabbricazione di mobili
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00 Fabbricazione di materassi
31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio
e negozi)
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31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 Finitura di mobili
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32 Altre industrie manifatturiere
32.11.00 Coniazione di monete
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse
parti staccate e accessori)
32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
63
32.99.14 Fabbricazione di maschere antigas
32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40 Fabbricazione di casse funebri
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06 Riparazione e manutenzione di container
33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)
33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e
la ventilazione
33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax)
33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
64
33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia
33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche
(escluse videocamere)
33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico -chirurgico
e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04 Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per
laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro
motori)
33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03 Riparazione di articoli in vetro
33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e
simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad
acqua calda)
33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07 Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
65
33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11.00 Produzione di energia elettrica
35.12.00 Trasmissione di energia elettrica
35.13.00 Distribuzione di energia elettrica
35.14.00 Commercio di energia elettrica
35.21.00 Produzione di gas
35.22.00 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
35.30.00 Fornitura di vapore e aria condizionata
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.01 Produzione di compost
38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.31.10 Demolizione di carcasse
38.31.20 Cantieri di demolizione navali
38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
66
38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F COSTRUZIONI
41 Costruzione di edifici
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42 Ingegneria civile
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43 Lavori di costruzione specializzati
43.11.00 Demolizione
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
67
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
68
95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02 Laboratori di tappezzeria
95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette)
95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su
articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
96 Altre attività di servizi per la persona
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
69
TITOLO XLVII – Quadri
Art. 105 – Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono
con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli
obiettivi dell’impresa, in ampi settori aziendali specifici o, con responsabilità generale, in organizzazioni
di ridotta dimensione e struttura, anche decentrata
Art. 106 – Quadri: orario part–time speciale
Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part –time senza il limite
minimo mensile.
L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà, salvo diverso
accordo tra le Parti, in giornate lavorative di almeno 4 ore ciascuna.
Art. 107 – Quadri: formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma delle lavorazioni
e dei servizi, le Aziende favoriranno l'accesso dei Quadri a specifici corsi di formazione per le materie
di loro diretta competenza.
Le parti convengono nell’istituire presso l’Ente Bilaterale un Osservatorio Bilaterale nazionale, al fine di
elaborare progetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche con particolare
riferimento a particolari settori professionali.
Art. 108 – Quadri: assegnazione della qualifica
L'assegnazione al Lavoratore dipendente delle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in
sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si
sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario. Resta inteso che, per il tempo
d’assegnazione alla categoria superiore, al Lavoratore spetterà il riconoscimento della differenza tra la
PBNM del livello Quadro e la PBNM del livello di appartenenza.
Art. 109 – Quadri: assistenza sanitaria
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni
sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da medesimo
incombente.
TITOLO XLVIII – Classificazione unica
Art. 110 – Classificazione Unica
I Lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli, oltre ai Quadri. Resta
perciò fermo che l’assegnazione dei Lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle
mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle denominazioni in uso presso
l’Azienda.
Si allega al presente C.C.N.L. il mansionario suddiviso in sette livelli, seppur a titolo esemplificativo.
Art. 111 – Scala classificatoria Settore Artigianato e Piccole e Medie Imprese Industriali
Quadri
Appartengono alla categoria “quadri” i prestatori di lavoro subordinato che, all'interno delle direttive
generali imposte dall'imprenditore e dai dirigenti della azienda abbiano poteri di discrezionalità
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
70
decisionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, settori o servizi di
particolare complessità operativa.
Primo Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori caratterizzati da iniziative e autonomia operativa ai quali
sono affidati compiti di fondamentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed
articolazione.
Tali funzioni sono svolte con ampia discrezionalità nei limiti delle direttive generali impartite dalla
dirigenza dell’azienda e dai quadri.
Secondo Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo per il buon andamento di
determinate attività aziendali.
Terzo Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano
particolari conoscenze tecniche e adeguate esperienze e che operano con limitata discrezionalità di
poteri.
Sono inoltre ricompresi all'interno del presente livello gli impiegati di concetto assunti dall'azienda
con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa.
Quarto Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività complesse di carattere tecnico o
amministrativo che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche
e i lavoratori che guidano, coordinano e controllano squadre di altri lavoratori ed eseguono interventi
ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, montaggio revisione o manutenzione.
Quinto Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti ad attività per le quali è necessaria una specifica
preparazione personale e che operano con autonomia esecutiva ma senza poteri di iniziativa.
Sono inoltre ricompresi all'interno del presente livello gli impiegati d'ordine assunti dall'azienda con
l'incarico di viaggiare per collocare gli articoli già trattati dall'azienda.
Sesto Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnico
amministrativa che richieda esperienza lavorativa e i lavoratori che operano su tutte le macchine
semplici, curando anche la messa a punto e gli interventi di ordinaria manutenzione.
Settimo Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono attività di natura semplice e con procedure
stabilite che richiedono il possesso di conoscenze pratiche o che svolgono attività per abilitarsi alle
quali è sufficiente un periodo di pratica e i lavoratori che svolgono attività di semplice manovalanza,
anche nei reparti di produzione e nei magazzini.
Livello ottavo
Appartiene a questo livello:
- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze
professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto
la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche diverse e
concatenate, con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta
formazione specifica e/o breve esperienza pratica;
- impiegato o operaio “Comune”.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
71
Art. 112 – Scala classificatoria Settore Acconciatura ed estetica
Primo Livello
Appartengono a questo livello:
– i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e
funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali
alle esigenze igieniche;
– i lavoratori in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso,
applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi
preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di
capelli, mèche, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da
modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti,
lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con
mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupet e parrucche e loro
applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini;
– i lavoratori che sanno eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il
taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad
aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute,
acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupet e
parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio capelluto;
– i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa
dell'azienda.
Secondo Livello
Appartengono a questo livello:
– i lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso,
applicazione di tinture e decolorazioni, mèche, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti,
ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su
capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione;
– i lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai
lati e con le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei capelli a
rasoio, cachet e massaggio normale della cute;
– gli impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore, il cassiere e
l'addetto/addetta alla reception/vendita di prodotti cosmetici.
Terzo Livello
Appartengono a questo livello:
– i lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti,
tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti,
su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione,
che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure
esclusivamente estetico;
– i lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba,
pettinatura ad aria calda).
Quarto Livello
Appartengono a questo livello:
– i lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o
perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale;
– i lavoratori adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa nel Terzo
Livello;
– i lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
72
Art. 113 – Scala classificatoria Settore Panificatori
Gruppo A
Personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o
manifatturiere
A1S - Gestore di laboratorio.
Si intende tale il prestatore d'opera al quale viene riconosciuta la funzione di responsabile e
che svolge la propria attività in completa autonomia qualora il titolare non partecipi in alcun
modo alla fase produttiva (intendendo per tale la gestione, l'organizzazione e l'attuazione della
produzione). Tale assenza del titolare deve essere non temporanea e significativa per durata,
secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori. Egli deve inoltre esercitare le
funzioni di responsabile nella squadra di produzione in cui siano presenti almeno quattro
addetti qualificati;
A1 - Operaio specializzato, se hanno specifica e diretta responsabilità tecnica nel lavoro agli stessi
attribuito anche ai fini della sua riuscita, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del datore
di lavoro o di chi ne fa le veci;
A2 - Operaio qualificato di I categoria, se possiedono adeguata preparazione professionale nelle
specifiche mansioni, che possono svolgere anche in senso autonomo ma che in esse
dipendono da altro lavoratore specializzato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi
ne fa le veci), per la responsabilità tecnica;
A3 - Operaio qualificato di II categoria, se possiedono adeguata preparazione professionale nelle
specifiche mansioni, che possono svolgere anche in senso autonomo ma che in esse
dipendono da altro lavoratore specializzato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi
ne fa le veci), per la responsabilità tecnica;
A4 - Operaio generico e/o comune, se svolgono tutte le loro mansioni su specifici ordini di altro
personale specializzato e/o qualificato (e come tale anche del datore di lavoro o di chi ne fa le
veci).
Gruppo B
Personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione ed amministrazione
B.1 - Gerente, gestore, direttore, è il prestatore d'opera che ha la direzione e/o la preposizione
commerciale ed amministrativa dell'esercizio, lo ha in consegna e provvede anche alla vendita
e ad ogni altra operazione necessaria al buon andamento della gestione; deve seguire le
direttive del titolare dell'azienda e dei suoi legali rappresentanti verso i quali è responsabile
anche per le merci assunte in carico;
B.2 - Commesso, è il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità
di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti
esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina
il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine.
Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti
mansioni inerenti alla qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori
di lavoro ed i loro familiari, nonché il gestore qualora esercitino le suddette mansioni in via
normale e continuativa;
Cassiere, provvede all'incasso delle somme ed alla registrazione dei crediti, nonché ai
pagamenti su autorizzazione del proprietario o del gestore;
Contabile, provvede alla tenuta della contabilità nelle sue varie forme ed adempimenti;
Magazziniere, provvede alla verifica e allo smistamento delle merci in partenza e in arrivo;
Autista, provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con relative
responsabilità;
B.3 - Aiuto commesso, colui che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del negozio,
coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il
gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L'aiuto commesso può compiere
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
73
funzioni di vendita. In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso
per ogni commesso, considerandosi come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo
familiare o il gestore quando adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in
forma continuativa;
Confezionatore, provvede al confezionamento in serie dei prodotti o esercita il
confezionamento dei prodotti in genere quale attività prevalente;
B.4 - Personale di fatica, fattorino, è l'addetto alla pulizia dei locali e/o al carico, scarico, trasporto e
consegna anche con l'uso di mezzi di trasporto.
Art. 114 – Scala classificatoria Settore Piccola e Media Industria
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di nove livelli, sulla base delle seguenti
declaratorie:
Ottavo Livello (ex operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per
abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica;
gli addetti al carico e scarico; i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività
manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di
semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o nei magazzini.
Settimo Livello (ex impiegati - ex operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura
esecutiva semplice con procedure prestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di
distribuzione conducono, con le normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento
e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché
gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori addetti al processo produttivo, che passano dall'8° al 7 °
livello dopo 6 mesi di calendario di effettiva prestazione nell’8° livello.
Sesto Livello (ex impiegati - ex operati)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica
o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente
esperienza di lavoro; lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di
manutenzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e
messa a punto; lavoratori spedalizzati che, in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti
capoversi, svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché i lavoratori
specializzati che, avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione,
operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando
anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria
manutenzione.
Quinto Livello (ex impiegati - ex operai- viaggiatori o piazzisti)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od
amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione
professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza
poteri di iniziativa; i lavoratori altamente specializzati che, in condizione di autonomia operativa,
svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-
professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi
e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano
impianti di produzione particolarmente complessi; i viaggiatori o i piazzisti di 2 ° categoria, e cioè gli
impiegati d'ordine, comunque denominati, assunti stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare
gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provvedano contemporaneamente alla loro diretta
consegna.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
74
Quarto Livello (ex impiegati - ex intermedi - ex operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche
proprie del quinto livello: svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per
l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente
periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo,
in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la
conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
guidano, controllano e coordinano, con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri
lavoratori; eseguono, con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza
tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio,
revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi; i lavoratori
che, a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni
di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa, svolgono attività interventi complesse risolutivi di
per carattere garantire tecnico la qualità e produttivo, del prodotto conducendo in termini e
controllando, di caratteristiche con chimico- fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti
particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi, con gli opportuni coordinamenti, le operazioni
di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina.
Terzo Livello (ex impiegati- ex intermedi- viaggiatori o piazzisti)
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con
compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento
di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri; i viaggiatori o i piazzisti di 1 °
categoria, e cioè gli impiegati di concetto, comunque denominati, assunti stabilmente da un'azienda
con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il
collocamento degli articoli per i quali hanno avuto l'incarico.
Secondo Livello (ex impiegati)
Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e
che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate
attività aziendali, nei limiti delle direttive generali.
Primo Livello (ex impiegati)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie
del 2° livello e una notevole esperienza, acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni,
sono preposti al coordinamento e al controllo delle attività di unità organizzative od operative di
fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni
direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite
dalla dirigenza dell'azienda e dai quadri.
Quadri
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive ai quali venga attribuita la qualifica di
quadro e che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle
strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà di iniziativa, con ampia
autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante
deleghe speciali. Gerarchicamente, il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
TITOLO XLIX – Periodo di prova
Art. 115 – Periodo di prova
L’assunzione del Lavoratore con periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non sono ammesse né
la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
75
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un periodo
superiore a giorni 15 di calendario, il Lavoratore, previo assenso scritto Aziendale, sarà ammesso a
completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche
superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista
per la prova dal presente CCNL.
La durata del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti limiti:
Livello di destinazione Periodo di prova
Quadro 6 mesi
I 6 mesi
II 6 mesi
III 150 gg di lavoro effettivo
IV 120 gg di lavoro effettivo
V 90 gg di lavoro effettivo
VI – VII-VIII 90 gg di lavoro effettivo
* di calendario
Clausola di durata minima del patto di prova
Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del Lavoratore in prova,
concordano a favore del Lavoratore una clausola di durata minima della stessa, pari al 50% della durata
prevista dal presente Contratto.
Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo di prova ma
entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal
Datore di Lavoro, senza obbligo di preavvis o o di indennità sostitutiva, ma con diritto del Lavoratore al
Trattamento di Fine Rapporto maturato.
Durante il periodo di prova è in ogni caso fatto salvo il diritto di libero recesso del Lavoratore.
Durante lo svolgimento del periodo di prova, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione di secondo
livello, l’Ente Bilaterale potrà adottare iniziative per la formazione del Lavoratore, in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il limite di 8 ore.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione
s’intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
TITOLO L – Tabelle retributive
Art. 116 – Tabelle retributive Settore Artigianato
Dal 01.02.2026 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
76
Abbigliamento - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.100,00
2 2.061,00
3 1.911,06
4 1.752,00
5 1.620,00
6 1.555,00
7 1.486,00
8 1.405,00
Acconciatura ed estetica
Livello Minimo
1 1700,00
2 1.553,00
3 1.475,00
4 1.388,00
Alimentari - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.477,15
2 2.191,00
3 2.006,00
4 1.869,00
5 1.768,00
6 1.696,00
7 1.618,00
8 1.514,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
77
Calzature - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.100,00
2 2.060,00
3 1.923,00
4 1.759,00
5 1.626,00
6 1.560,00
7 1.495,00
8 1.410,00
Ceramica - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 1.954,00
2 1.784,00
3 1.700,00
4 1.689,00
5 1.622,00
6 1.564,00
7 1.513,00
8 1.427,00
Chimica, gomma, vetro - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.245,00
2 2.049,00
3 1.935,00
4 1.844,00
5 1.748,00
6 1.650,00
7 1.577,00
8 1.474,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
78
Comunicazione - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.479,00
2 2.161,00
3 2.027,00
4 1.901,00
5 1.764,00
6 1.614,00
7 1.5543,00
8 1.453,00
Edilizia - Aziende artigiane
Livello Minimo Contingenza E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione Totale
Quadro 2.218,96 534,28 10,33 140,00 2.903,57
1 2.218,96 534,28 10,33 — 2.763,57
2 1.975,08 529,11 10,33 — 2.514,52
3 1.646,04 522,91 10,33 — 2.179,28
4 1.533,88 520,12 10,33 — 2.064,33
5 1.426,72 517,85 10,33 — 1.954,90
6 1280,15 515,27 10,33 — 1.805,75
7 1097,30 512,58 10,33 — 1.620,21
Lapidei - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.333,00
2 2.187,00
3 1.905,00
4 1.786,00
5 1.719,00
6 1.700,00
7 1.640,00
8 1.525,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
79
Lavanderie - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.000,00
2 1.998,67
3 1.866,00
4 1.698,64
5 1.567,16
6 1.502,15
7 1.441,00
8 1.363,00
Legno e arredamento - Aziende artigiane
Livello Minimo
Quadri 2.231,40
1 2.080,13
2 1.901,21
3 1.819,36
4 1.735,81
5 1.640,71
6 1.553,00
7 1.459,00
Metalmeccanica - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.120,00
2 2.099,93
3 1.907,12
4 1.801,98
5 1.732,81
6 1.632,00
7 1.572,88
8 1.499,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
80
Occhiali - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.000,00
2 1.999,91
3 1.978,55
4 1.791,51
5 1.674,80
6 1.573,00
7 1.516,25
8 1.454,00
Odontotecnica
Livello Minimo
1 2.150,04
2 2.139,16
3 1.934,36
4 1.832,89
5 1.656,41
6 1.560,27
7 1.494,85
8 1.437,00
Oreficeria - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.121,00
2 2.101,00
3 1.911,68
4 1.740,22
5 1.636,00
6 1.573,91
7 1.492,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
81
Panificazione - Aziende artigiane e non artigiane
Livello Minimo Indennità speciale Totale
A1S 2.004,81 94,77 2.099,50
A1 1.863,79 88,06 1.951,85
A2 1.745,54 82,63 1.828,17
A3 1.598,36 75,92 1.674,28
A4 1.514,35 72,05 1.586,40
B1 1.962,84 92,19 2.055,03
B2 1.612,55 76,44 1.688,99
B3 1.518,19 72,56 1.590,75
B4 1.439,83 68,69 1.508,72
Pelli e cuoio - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.070,00
2 2.061,00
3 1.911,00
4 1.752,53
5 1.618,03
6 1.552,66
7 1.486,00
8 1.405,00
Tessili - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.070,43
2 2.060,90
3 1.923,00
4 1.759,26
5 1.626,80
6 1.560,18
7 1.495,77
8 1.410,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
82
Tessili/lavorazioni a mano - Aziende artigiane
Livello Minimo
1 2.070,85
2 2.057,37
3 1.902,06
4 1.743,65
5 1.609,20
6 1.543,81
7 1.477,29
8 1.396,00
Art. 117 – Tabelle retributive Settore Piccola e Media Industria
Dal 01.02.2026 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Abbigliamento e confezioni
Livello Minimo
Quadri 2.498,63
1 2.356,17
2 2.213,00
3 2.075,00
4 1.963,00
5 1.871,00
6 1.762,13
7 1.559,00
Alimentari - Piccola e media industria - Settore Alimentari
Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale
Quadro 2.870,86 546,43 10,33 3.427,62
1 2.770,86 544,42 10,33 3.325,51
2 2.409,42 537,57 10,33 2.957,32
3 1.987,80 529,58 10,33 2.527,71
4 1.746,87 525,02 10,33 2.282,22
5 1.566,15 521,59 10,33 2.098,07
6 1.445,65 519,31 10,33 1.975,29
7 1.325,20 517,03 10,33 1.852,56
8 1204,73 514,74 10,33 1.729,80
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
83
Alimentari - Piccola e media industria - Settore Panifici industriali
Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale
1 1.868,83 530,43 10,33 2.409,59
2 1.722,63 527,52 10,33 2.260,48
3 1.586,42 524,80 10,33 2.121,55
4 1.476,40 522,58 10,33 2.009,31
5 1.245,96 517,62 10,33 1.773,91
6 1.110,18 514,66 10,33 1.635,17
7 934,91 511,17 10,33 1.456,41
Autotrasporto merci e logistica
Livello Minimo
Quadro 2.529,00
1 2.375,00
2 2.182,00
3 1.971,00
4 1.917,00
5 1.824,00
6 1.777,00
7 1.739,00
8 1.626,00
Calzature - Piccola e media industria
Livello Minimo
Quadro 2.333,00
1 2.164,00
2 2.053,00
3 1.963,00
4 1.917,00
5 1.872,00
6 1.814,00
7 1.763,00
8 1.559,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
84
Chimica - Piccola e media industria
Livello Minimo
1 3.254,00
2 2.901,00
3 2.637,00
4 2.381,00
5 2.207,00
6 1.978,00
7 1.782,00
8 1.649,00
Edilizia - Piccola e media industria
Livello Minimo Contingenza E.d.r.
confederale
Indennità di
funzione Totale
1 1.791,96 535,12 10,33 140,00 2.477,41
2 1.791,96 535,12 10,33 — 2.337,41
3 1.612,46 530,79 10,33 — 2.153,58
4 1.343,98 524,31 10,33 — 1.878,62
5 1.254,37 522,15 10,33 — 1.786,85
6 1.164,78 520,00 10,33 — 1.695,11
7 1048,30 517,16 10,33 — 1.575,79
8 895,99 513,46 10,33 — 1.419,78
Gomma e plastica - Piccola e media industria
Livello Minimo
Quadro 2.870,00
1 2.670,00
2 2.440,00
3 2.183,00
4 2.027,00
5 1.912,00
6 1.830,00
7 1.774,00
8 1.616,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
85
Lapidei - Piccola e media industria -
Livello Minimo E.d.r. confederale Superminimo
collettivo Totale
1 2.795,47 10,33 — 2.805,80
2 2.587,54 10,33 — 2.597,87
3 2.202,39 10,33 — 2.212,72
4 2.096,25 10,33 — 2.106,58
5 2.014,85 10,33 — 2.025,18
6 1.925,42 10,33 — 1.935,75
7 1.813,41 10,33 — 1.823,74
8 1.613,14 10,33 7,75 1.631,22
Pelli e cuoio - Piccola e media industria
Livello Minimo
1 2.417,00
2 2.366,00
3 2.178,00
4 2.032,00
5 1.964,00
6 1.888,00
7 1.782,00
8 1.559,00
Tessili e affini - Piccola e media industria
Livello Minimo
Quadro 2.550,00
1 2.213,00
2 2.075,00
3 1.963,00
4 1.917,00
5 1.872,00
6 1.814,00
7 1.763,00
8 1.559,00
TITOLO LI – Trattamento economico
Art. 118 – Trattamento economico
La normale retribuzione del Lavoratore dipendente è costituita dalla Retribuzione Mensile Normale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
86
Art. 119 – Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15
giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori,
che comporti l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e
della responsabilità, un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della Paga Base
Nazionale Mensile, eventualmente pro–quota.
TITOLO LII – Aumenti periodici d’anzianità
Art. 120 – Aumenti periodici d’anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda o gruppo aziendale il
Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali (scatti).
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo
alla data d’assunzione.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti
misure:
Livello PBNM
Quadro 25,00
I 24,00
II 23,00
III 22,00
IV 21,00
V 20,00
VI 19,50
VII-VIII 19,00
In occasione del nuovo scatto d’anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti
precedenti.
In caso di passaggio di livello l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori degli scatti che
matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di dieci scatti.
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con
decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio
d’anzianità.
In caso di provenienza da altro CCNL, all’atto del passaggio l’importo degli scatti d’anzianità sarà
ricalcolato moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo valore dello scatto nel nuovo
livello d’inquadramento.
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la “ retribuzione complessivamente equivalente” del
Lavoratore.
Gli scatti d’anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
87
TITOLO LIII – Lavoro ordinario festivo – notturno
Art. 121 – Lavoro Ordinario
Le ore di lavoro ordinario saltuariamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive,
saranno retribuite con una maggiorazione oraria del 10%, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria
Normale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro festivo prestato.
In caso di lavoro ordinario festivo diurno previsto da regolari turni periodici, la percentuale di
maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.
Art. 122 – Lavoro Notturno
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 23.00 alle ore 6.00. Il lavoro ordinario prestato
occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 10%, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria
Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione
della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.
Art. 123 – Lavoro Festivo Notturno
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una gior nata festiva è maggiorato del
15% da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno festivo previsto da regolari turni periodici, la percentuale di
maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 15%.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro ordinario festivo o notturno
Descrizione
Maggiorazione sulla RON*
Lavoro non a turni Lavoro a turni
a. Ordinario festivo
b. Ordinario notturno
c. Ordinario festivo notturno
10%
10%
15%
10%
10%
15%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Le maggiorazioni per lavoro ordinario notturno, festivo o festivo notturno hanno solo qualificazione
risarcitoria della maggiore onerosità della prestazione e, pertanto, sono ininfluenti nella determinazione
delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per festività, per ferie, nonché del TFR.
TITOLO LIV – Lavoro straordinario
Art. 124 – Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge e salvo quello svolto in regime di flessibilità
(Banca delle Ore) ed eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello
effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel
limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro
giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte
salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Artigianato e Piccole e Medie Industrie
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straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre
ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di
lavoro o da chi ne fa le veci.
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:
1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale e per i Lavoratori discontinui dalla
46° alla 54° ora settimanale;
2. 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale e per i discontinui oltre la 54° ora
settimanale;
3. 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
5. 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
6. 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti
dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario
dell’orario di lavoro, (non dà origine al c.d. “consolidamento”) né può trasformare la relativa retribuzione
per straordinario in retribuzione ordinaria; esso è ininfluente nella determinazione delle retribuzioni
differite (tredicesima mensilità), per festività, per ferie nonché del TFR.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d’orario di lavoro e lavoro straordinario valgono
le vigenti norme di Legge.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario
Descrizione Maggiorazione RON*
Straordinario entro le 48 ore settimanali
Straordinario eccedente la 48° ora settimanale
Straordinario diurno festivo
Straordinario notturno
Straordinario notturno festivo
10%
15%
20%
25%
30%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
TITOLO LV – Trasferimento – trasferta – distacco o comando
Art. 125 – Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per
l’intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo
della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, in un tempo normalmente
superiore ad un’ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al
rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e d’altre eventu ali
spese sostenute per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità
o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
A) Rimborso spese che potrà essere:
1. Rimborso forfettario
Il lavoratore riceve una somma fissa giornaliera per coprire le spese di trasferta, esente da
tassazione fino a:
€46,48 al giorno per le trasferte in Italia
€77,47 al giorno per le trasferte all’estero
2. Rimborso misto
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Combina la modalità forfettaria con il rimborso analitico per spese documentate (come vitto e
alloggio). La soglia esente si riduce di un terzo rispetto al rimborso forfettario puro:
€30,99 al giorno per le trasferte in Italia
€51,65 al giorno per le trasferte all’estero
In questa modalità, possono essere rimborsate anche altre spese aziendali (es. acquisto
materiale di lavoro, cene aziendali).
3. Rimborso analitico
Si basa sulla documentazione dettagliata delle spese sostenute. In questo caso, è possibile
rimborsare forfettariamente le spese di trasferta entro un terzo delle soglie del rimborso
forfettario puro:
€15,49 al giorno per le trasferte in Italia
€25,82 al giorno per le trasferte all’estero
4. Trasferte all’interno del comune:
Le indennità corrisposte sono integralmente imponibili, a meno che non si tratti di spese di
viaggio e trasporto tracciate e debitamente documentate.
B) diaria giornaliera, anche detta “Indennità di trasferta”:
pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede
e l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere.
Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale.
Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed
autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi
costi saranno a carico dell’Azienda.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso
delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un
compenso pari al 70% del costo chilometrico ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione e quota capitale, in quanto costi
totalmente indipendenti dall’uso aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA per il rischio
conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all’estero,
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 3
giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle
spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non
documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di
cui ai punti a) e b) che precedono.
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del
rapporto, si definiscono “trasferisti”.
Ai trasfertisti (piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente
documentate, nei limiti della normalità o aziendalmente definiti, sarà riconosciuta la diaria giornaliera,
avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a), alle condizioni precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato
effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato
dall’Azienda.
La Legge di Bilancio 2025 e il Decreto Legislativo n. 192/2024 hanno previsto l’obbligo di tracciabilità per
i pagamenti relativi alle spese di trasferta. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e
trasporto – inclusi taxi e NCC – saranno esenti da tassazione solo se effettuati tramite strumenti
tracciabili, ovvero:
• Carte di credito, debito o prepagate
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• Bonifici bancari
• Assegni bancari o circolari
• App di pagamento riconosciute
Eccezione: I pagamenti per i trasporti pubblici di linea restano deducibili anche se effettuati in contanti,
purché documentati.
Se i rimborsi avvengono in contanti, questi:
• Costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF per il dipendente
• Non sono deducibili ai fini IRES e IRAP per l’azienda
Art. 126 – Trasferimento
Abrogato.
Art. 127 – Trasfertisti
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avvenga per
l’intero Orario Normale Giornaliero, ad almeno 50 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo
della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile dalla sede abituale in un tempo normalmente
superiore ad un’ora con i mezzi normali, ivi compresa se autorizzata l’autovettura del dipendente, si
configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, al Lavoratore dovrà essere
corrisposto quanto segue:
a. rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo del lavoro comandato e delle altre
eventuali spese sostenute per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti
della normalità o dell’autorizzazione aziendale ricevuta;
b. rimborso spese non documentabili, purché analiticamente indicate dal Dipendente, fino ad un
importo massimo giornaliero di € 6,00;
c. diaria giornaliera, anche detta “Indennità di Trasferta”, pari a 1/52° della Paga Base Nazionale
Conglobata Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento
d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di
viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario
effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con
le normali maggiorazioni.
Qualora l’Azienda richieda al Lavoratore l’utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di proprietà
del Lavoratore, dovrà essergli corrisposto, il rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio
d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al 60% del costo chilometrico
ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale, in
quanto costi totalmente indipendenti dall’uso Aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA per il
rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all’estero,
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 8
giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle
spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, un rimborso spese non documentabili ed una diaria
giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui
ai punti b) e c) che precedono.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del
rapporto, si definiscono “trasfertisti”.
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91
Ai trasfertisti (autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei
limiti della normalità o nei limiti indicati dall’Azienda, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto
b) che precede, avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a), alle condizioni
ivi precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato
effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato
dall’Azienda.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Art. 128 – Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale
è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore
interessato e, nel caso in cui comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta, per il tempo
relativo, PBNM del livello professionale in cui effetti vamente opera. Nel caso di distacco, poiché la
disciplina del lavoro è determinata dall’Azienda presso la quale il lavoratore è distaccato, la prestazione,
fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, deroga alle previsioni legali e
contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore secondo il presente CCNL.
Il tempo del distacco sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti.
Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore
è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero, conserverà
il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle
condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non
ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino
a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori ivi
impiegati, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del
personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere corrisposto il
medesimo trattamento previsto per la trasferta estero. Per un tempo previsto superiore, salvo diverso
accordo tra le parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Art. 129 – Modificabilità della presente disciplina
Nel presente titolo, tenuto conto della possibilità che il contratto sia applicato in Aziende di ridotte
dimensioni, ove la contrattazione di secondo livello potrebbe non svolgersi od essere difficoltosa, si è
fatta la scelta, apparentemente contraria al principio di sussidiarietà, di definire in modo molto analitico
le condizioni per il trasferimento, la trasferta ed il distacco. Per quanto precede, non è però impedito alla
contrattazione di secondo livello di modificare anche in peius singoli aspetti disciplinati nel presente
Titolo, sulla base di valutazioni di carattere particolare e nel
complesso degli istituti e benefici da essa garantiti.
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TITOLO LVI – Apprendistato
Art. 130 – Natura e disciplina generale
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed
occupazione di giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per la disciplina generale del contratto di apprendistato si rinvia al Capo V, artt. 41 e ss. D.Lgs. 81/2015.
Art. 131 – Durata
Il contratto di apprendistato ha durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 43, comma 8, e 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015
La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:
Inquadramento
Finale
Durata
Primo Periodo
Durata
Secondo Periodo Durata Totale
1° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
2° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
3° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
4° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
5° Livello 16 mesi 16 mesi 32 mesi
6° Livello 15 mesi 15 mesi 30 mesi
7° Livello 14 mesi 14 mesi 28 mesi
Art. 132 – Disciplina previdenziale
“Per tutti i contratti d'Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal
D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:
a. per invalidità, vecchiaia, superstiti;
b. per gli assegni al nucleo familiare;
c. per la malattia e la maternità;
d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e. disoccupazione, così come previsto dall'Art. 2, Legge 92/2012.
Saranno esclusi, salvo diversa previsione legale in deroga da:
a. trattamenti d'integrazione salariale;
b. fondo di garanzia TFR.”
Art. 133 – Malattia – Infortuni
In caso di malattia e d’infortunio non sul lavoro spetta al Lavoratore Apprendista – nei limiti del periodo
di comporto – il seguente trattamento complessivo, integrativo dell’indennità corrisposta dall’INPS,
posto a carico del Datore di lavoro:
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1. nel primo periodo d’Apprendistato:
a. dal 4º al 20º giorno di malattia: 15% della retribuzione normale dell'Apprendista;
b. dal 21º al 180º giorno di malattia: 25% della retribuzione normale dell'Apprendista;
2. nel secondo periodo d’Apprendistato: per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il
30% della retribuzione normale dell'Apprendista, dal quarto giorno.
Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere stabiliti “ad personam”.
Nota a verbale. Recesso in costanza di “protezione”
Premesso che esistono dei periodi di “protezione” quali, ad esempio:
• il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, fino ad un anno
dopo la celebrazione dello stesso;
• il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino all’anno di età del bambino;
• in costanza di malattia, infortunio, o congedo parentale;
Nel caso in cui si compia il termine dell’Apprendistato entro detto periodo di “protezione” ed il Datore
intenda recedere dal rapporto, dovrà rispettare la seguente procedura:
1. Comunicherà con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente l’intenzione di esercitare il
recesso entro il termine del rapporto di Apprendistato, anche eventualmente prorogato per effetto
dei periodi di sospensione.
2. Alla fine del periodo di interdizione o di sospensione degli effetti del licenziamento, il Datore
comunicherà al Lavoratore, nei modi legalmente e/o contrattualmente previsti, il licenziamento, con
decorrenza dal giorno successivo a tale termine del periodo di preavviso contrattualmente dovuto.
Il preavviso potrà essere sostituito dalla relativa indennità.
Nel periodo lavorato oltre il compimento della durata totale dell’Apprendistato, per effetto del
temporaneo divieto o della nullità del licenziamento, l’Apprendista mantiene “ in proroga” tale qualifica,
fermo restando che i 12 mesi di proroga dei benefici contribuitivi decorreranno, in ogni caso, dal
compiersi della durata totale del periodo di Apprendistato inizialmente previsto e/o prorogato.
Nel caso di maternità o adozione all’Apprendista spettano le indennità previste a carico dell’INPS.
Art. 134 – Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d’età
(ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’Art. 129 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso
non superiore i 36 mesi.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si fa riferimento all’art. 133 del
presente CCNL.
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve
specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei
contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il contratto di tipo
b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
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i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La
regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali , il Ministero della Pubblica Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La
formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e
potrà essere svolta anche con modalità “e–learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore
di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.
Art. 135 – Assunzione Apprendisti
L'Azienda, se composta da più di 10 Lavoratori dipendenti, potrà assumere Apprendisti qualora abbia
mantenuto in servizio almeno il 30% degli Apprendisti il cui contratto di Apprendistato sia scaduto nei
36 mesi precedenti.
Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d'Apprendistato, l'Azienda è esonerata dal
vincolo che precede. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova:
1) i dimissionari;
2) i licenziati per giusta causa;
3) chi rifiuta di rimanere in servizio.
Art. 136 – Il Periodo di Prova
L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova.
La durata del periodo di prova non potrà superare i 3 mesi.
Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il
rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio.
Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato
dal Dipendente al momento della stipula del contratto.
Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto, previsti per
gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.
È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica
motivazione.
La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche
finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione
effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova.
In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite
massimo di 60 giorni.
La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e
dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 137 – Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto
alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10 , il numero di Apprendisti non può
superare il 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero
inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.
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Art. 138 – Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato
professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici o dagli Enti Bilaterali.
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono
richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo
bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della
formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento
dell’Apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica,
effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto
di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80–120 ore medie annue retribuite (a seconda
dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post –obbligo ovvero di
attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è
ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione
dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna
e interna agli Studi;
b. la quota parte di 120 ore di formazione – da svolgere con priorità temporale – da destinare alla
sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto
precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che
possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e
interne allo Studio.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell’Apprendista,
attesta l'attività formativa svolta.
Art. 139 – Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al
trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di
lavoro ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce
“formazione retribuita”.
Art. 140 – Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di
conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori
alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato
assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti
per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei
limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
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6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita
legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli
attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto
la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni
normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia
accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto
ai compiti affidati all'Apprendista.
Art. 141 – Doveri dell'Apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli
eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme
contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in
possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la
Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e
quattro ore nella giornata di riposo.
Art. 142 – Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale
nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite
che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro a turno notturno o festivo per gli Studi che operano su 24 ore.
Art. 143 – Rinvio
Le Parti, vista la recente modificazione dell’Apprendistato, per quanto qui non disciplinato, rinviano
all’Accordo Interconfederale, di cui all’allegato 1) del presente CCNL.
TITOLO LVII – Indumenti – attrezzi di lavoro
Art. 144 – Indumenti – attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore di indossare speciali divise od indumenti, la relativa spesa
sarà a carico dell'Azienda.
Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti
ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico– sanitari, in applicazione della vigente
normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione
lavorativa.
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Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza
apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte
dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione formale
dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in dotazione
temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di smarrimento delle suddette
dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro sostituzione
od al rimborso.
TITOLO LVIII – Codice disciplinare
(Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 145 – Doveri del Lavoratore
Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia
stato successivamente adibito, con il massimo impegno e la massima diligenza.
In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle
presenze sul luogo di lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto
della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone
ricevuta;
d. osservare il più assoluto riserbo sugli interessi dell’Azienda, evitando di diffondere, in particolar
modo alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato messe in atto dall’Azienda stessa;
e. astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in contrasto con i doveri e gli
obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con l’Azienda e da azioni in contrasto con l’obbligo
di correttezza nei confronti della stessa;
f. usare modi cortesi nei riguardi della clientela e di terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano
rapporti con l’Azienda;
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non
per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
h. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dal Datore di lavoro;
i. astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili senza apposita autorizzazione del Datore di
lavoro;
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto del potere
organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL.
Art. 146 – Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione
dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze
che le accompagnano:
a. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
b. rimprovero scritto;
c. multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
e. licenziamento disciplinare.
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Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso
necessaria la preventiva contestazione formale dell’addebito al Lavoratore.
Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione
dell’infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro 5
giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al contempo, di essere ascoltato dal
Datore di lavoro.
L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 giorni
lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni,
e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o
comunicazione scritta con indicazione di ricevuta.
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle
infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non
avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per
medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda.
A titolo esemplificativo:
a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel
profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione;
e. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante il servizio;
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano dato origine a rimprovero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’Ente Bilaterale.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nei confronti del
Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
c. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante i congedi o la
malattia;
d. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni
che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare
l’adozione di più gravi provvedimenti.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni
di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno solare,
senza comprovata giustificazione;
b. commetta grave violazione degli obblighi;
c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
d. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Azienda o violazione del segreto d’ufficio;
e. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o
altrui, al di fuori dell’orario di lavoro;
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro,
dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che
abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
h. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, senza trarne personale beneficio;
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i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all’Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza
manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di
reiterazione;
m. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo
responsabile;
n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali
procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi
degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le
disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che
siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per
grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
a. violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando a terzi notizie e informazioni riservate e/o
riproducendo o esportando documenti, progetti, apparecchiature o altri oggetti di proprietà
aziendale;
b. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o
altrui, durante l’orario di lavoro;
c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
d. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, traendone personale beneficio;
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di
reiterazione;
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità
del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o
materiali aziendali.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui alle lettere del precedente alinea
“Licenziamento per giusta causa” , l’Azienda potrà disporne, con effetto immediato, la sospensione
cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di consentire l’esaurirsi della
procedura di contestazione ex Art. 7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda decida di procedere al licenziamento, il periodo di sospensione cautelare non
disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo normativo, retributivo e temporale.
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso accordo con il
Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare dovrà essere retribuito. Il Lavoratore, a
norma di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
Art. 147 – Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 della L. 300/70, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente
Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari,
devono essere portate a conoscenza dei Lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.
Il Lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’Art. 7 della L. 300/70 e
successive modificazioni ed integrazioni, o di quelle previste dal presente CCNL.
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TITOLO LIX – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso
Art. 148 – Recesso del Datore di lavoro
Come detto, fermo restando quanto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio 1970, n. 300, così
come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, il Datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro
a tempo indeterminato per “giusta causa” o “giustificato motivo”, come di seguito specificato:
Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’Art. 1 della L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato inadempimento degli
obblighi contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione
provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di plurirecidiva specifica
violazione di norme disciplinari che abbiamo dato luogo a sanzioni. Ricadono sotto tale fattispecie i
casi di cui al paragrafo A) dell’Art. 144 che precede.
Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell’Art. 144 che precede.
Art. 149 – Rinvio
Per ogni altro motivo di interruzione del rapporto di lavoro, in particolare per il licenziamento economico,
il licenziamento disciplinare ed il licenziamento discriminatorio si rinvia integralmente a quanto disposto
dalla L. 10 dicembre 2014 n. 183 (jobsact) e s.m.i.
Art. 150 – Recesso del Lavoratore
“Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, devono
essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure indicate dal
comma 4, Art. 55 del D.Lgs. 151/2001 e dai commi 17 e segg., Art. 4 della Legge 92/2012.”
Art. 151 – Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo
matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al successivo articolo del
CCNL, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della
retribuzione di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale
indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR.
Al Lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
I termini di preavviso per ambedue le Parti contraenti sono:
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Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Quadro
I Livello
II Livello
60 giorni
di calendario
90 giorni
di calendario
120 giorni
di calendario
III Livello
IV Livello
V Livello
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario
60 giorni
di calendario
VI Livello
VII Livello
VIII livello
20 giorni
di calendario
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario
Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di
dimissioni o di licenziamento.
TITOLO LX – Risarcimento danni
Art. 152 – Risarcimento danni
I danni e le perdite imputabili a titolo di dolo, colpa, o negligenza, gravi ed accertate del Lavoratore, che
possono comportare trattenute per il risarcimento, devono essere contestati tempestivamente e
formalmente dal Datore di lavoro (ex. Art 7 L. 300/70).
L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato, potrà essere trattenuto ratealmente sulla
retribuzione nella misura pari al 1/5 dello stipendio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà essere effettuata
sull'ammontare di quanto, a qualsiasi titolo, spettante al Lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti
inderogabili di Legge.
TITOLO LXI – Allineamento contrattuale
Art. 153 – Lavoratori provenienti da altro CCNL
In caso di prima applicazione del presente CCNL, a dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL,
si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere
eventuali trattamenti migliorativi:
Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all’effettiva mansione
svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal
presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello
di inquadramento.
Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di
CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo
rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale
complessivamente spettante al Lavoratore all’atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata,
salvo eventuali previsioni migliorative.
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La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall’applicazione del presente CCNL, sarà determinata
dalla Paga Base Nazionale Mensile per 13 mensilità, dall’indennità di mancata contrattazione di
secondo livello annuale e mensile per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla contrattazione di secondo
livello e/o da un importo a titolo di “Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino a
concorrenza con l’importo annuo precedentemente erogato.
TITOLO LXII – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od
aziendali
Art. 154 – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Le Parti, specialmente al fine di favorire l’occupazione ed il reddito dei Lavoratori, dichiarano reciproco
interesse ad ampliare le forme di retribuzione con ridotta fiscalità e ridotti oneri previdenziali, ed a
favorire nella contrattazione gli istituti previsti dalle disposizioni di Legge per attuare la “detassazione” e
la “decontribuzione”, per porzioni sensibili della retribuzione riconducibili ad incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ed ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale.
Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina di riferimento al presente articolo qualora intervenissero
variazioni normative in materia.