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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 37429/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato la pronunzia di condanna alla pena di euro 300 di multa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni guaribili in giorni dieci in danno della moglie, dichiarando non doversi procedere per la tardività della querela.

Fatto di Agosto 2016.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile tramite difensore di fiducia articolando due motivi. 1.Col primo si duole di violazione di legge in relazione agli artt 568/4 e 697/3 cpp e manifesta illogicità di motivazione.

La Corte di appello aveva ritenuto di non poter esaminare la memoria presentata dalla parte civile, relativa alla esatta qualificazione giuridica del fatto, in assenza di impugnazione, ostandovi, quindi, il divieto di reformatio in pejus.

Sostiene la difesa che essendo stato condannato l'imputato anche al risarcimento del danno la parte civile non avrebbe avuto interesse all'impugnazione e l'unico mezzo per sollecitare la Corte di appello circa la procedibilità di ufficio del delitto di lesioni era la presentazione di una memoria; si aggiunge che il capo di imputazione si riferisce a lesioni guaribili in trenta giorni e, quindi, l'aggravante risultava contestata e la procedibilità era ex officio.

2. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art 582 cp ed il vizio di travisamento della prova, individuata nel certificato medico acquisito agli atti, in cui si prorogava la prognosi di guarigione di ulteriori 20 giorni.

Dalla mancata ponderazione del secondo certificato medico era derivato l'errore di non considerare il reato perseguibile di ufficio ma a querela.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

In data 6/3/2023 è stato depositato telematicamente in Cancelleria atto di rinunzia al ricorso per intervenuto accordo transattivo tra le parti, sottoscritto dal difensore procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con allegata procura speciale da parte della ricorrente, con firma autenticata dal difensore.

La difesa dell'imputato, preso atto della rinunzia,ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per rinunzia.

Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). / Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile, n della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez.

Un.

N.18 del 5/10/1994).

Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata personalmente dal difensore procuratore speciale, che ha depositato anche la procura speciale sottoscritta dalla ricorrente con firma autenticata dal difensore, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, è stata validamente proposta.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammenda Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de Gregorio D 74-za ( 1111F CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato la pronunzia di condanna alla pena di euro 300 di multa nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni guaribili in giorni dieci in danno della moglie, dichiarando non doversi procedere per la tardività della querela. Fatto di Agosto 2016. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile tramite difensore di fiducia articolando due motivi. 1.Col primo si duole di violazione di legge in relazione agli artt 568/4 e 697/3 cpp e manifesta illogicità di motivazione. La Corte di appello aveva ritenuto di non poter esaminare la memoria presentata dalla parte civile, relativa alla esatta qualificazione giuridica del fatto, in assenza di impugnazione, ostandovi, quindi, il divieto di reformatio in pejus. Sostiene la difesa che essendo stato condannato l'imputato anche al risarcimento del danno la parte civile non avrebbe avuto interesse all'impugnazione e l'unico mezzo per sollecitare la Corte di appello circa la procedibilità di ufficio del delitto di lesioni era la presentazione di una memoria; si aggiunge che il capo di imputazione si riferisce a lesioni guaribili in trenta giorni e, quindi, l'aggravante risultava contestata e la procedibilità era ex officio. 2. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art 582 cp ed il vizio di travisamento della prova, individuata nel certificato medico acquisito agli atti, in cui si prorogava la prognosi di guarigione di ulteriori 20 giorni. Dalla mancata ponderazione del secondo certificato medico era derivato l'errore di non considerare il reato perseguibile di ufficio ma a querela. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. In data 6/3/2023 è stato depositato telematicamente in Cancelleria atto di rinunzia al ricorso per intervenuto accordo transattivo tra le parti, sottoscritto dal difensore procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con allegata procura speciale da parte della ricorrente, con firma autenticata dal difensore. La difesa dell'imputato, preso atto della rinunzia,ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per rinunzia. Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). / Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile, n della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez. Un. N.18 del 5/10/1994). Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata personalmente dal difensore procuratore speciale, che ha depositato anche la procura speciale sottoscritta dalla ricorrente con firma autenticata dal difensore, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, è stata validamente proposta. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammenda Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de Gregorio D 74-za ( 1111F CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE
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