CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29537-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 416, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M_AZZAGRECO; - contfOriCOITente — avverso la sentenza n. 684/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Palermo che ha confermato la pronuncia della CTP di Palermo ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica della cartella e decadenza dal potere impositivo. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Ha spiegato difese la parte contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa delle rispettive conclusioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, ri. 602/1973 per aver la CTR respinto l'appello proposto dall'Agente della Riscossione per presunta violazione dello schema previsto dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente svolge un'ampia disamina della disciplina applicabile alle notifiche vie pec, senza però cogliere la reale portata del decisum del giudizio di riforma (Cfr. (;ass., VI, n. 5586/2018). Va invero rilevato come la CTR abbia rigettato il ricorso in appello sul presupposto che alla pec fosse allegata non l'intera cartella esattoriale bensì solo la sua prima pagina; circostanza, quest'ultima, che non era Ric. 2020 n. 29537 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- stata contestata dall'Agente della riscossione, il quale non risulta nemmeno aver offerto alcuna prova contraria nei due giudizi di merito. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'agente per la riscossione alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.cinquemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos