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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 27310/2026

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bunale di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nellarichiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Giudice delle indagini preliminaridel Tribunale di Milano ha rigettato, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc.pen., l'opposizione avverso il decreto del Procuratore europeo delegato col qualeera stata accolta l'istanza di restituzione di quanto sottoposto a sequestroprobatorio con decreto del 17 marzo 2025, eseguito il 19 marzo 2025, previaestrazione di copia del materiale raccolto, sia informatico che cartaceo.Ad avviso del Gip, premessa l'impossibilità, in sede di opposizioneformulata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., di pronunciarsi inmerito alla legittimità del provvedimento genetico di sequestro, doveva essererespinta la richiesta di restituzione delle copie in quanto, alla luce della nota dellaGuardia di Finanza in data 30 maggio 2025, permaneva nel caso in esame lanecessità di mantenere il vincolo a fine di prova sulla copia dei supportiinformatici e cartacei.2.

Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], premessa la persistenzadell'interesse all'impugnazione in quanto è stato mantenuto il vincolo sulla copiaforense estratta dallo smartphone e sulle copie cartacee acquisite, ha propostoricorso per cassazione, mediante l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidato a duemotivi.2.1.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 263, comma 5, 247,253 e 355 cod. proc. pen. per avere il Gip erroneamente escluso di potersindacare la legittimità del provvedimento genetico.Lamenta il ricorrente che qualora il pubblico ministero, delegando lapolizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro dellecose pertinenti al reato e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestroè inammissibile la richiesta di riesame, potendosi solo proporre opposizionedavanti al Gip contro l'eventuale diniego di restituzione di quanto in sequestro (sicitano svariate pronunce di questa Corte di cui le più recenti Sez. 2, n. 45275 del29 novembre 2022; Sez. 2, n. 42515 del 15/10/2021, RV 282208); diconseguenza, considerato che il sequestro è divenuto inefficace, conconseguente obbligo di restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro,l'ordinanza del Gip sarebbe errata e comunque illogica nella parte in cui haritenuto la propria incompetenza in favore del Tribunale del riesame.2.2.Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 263, comma 5, 247,253 e 355 cod. proc. pen. in quanto non è intervenuto alcun provvedimento diconvalida del sequestro avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria, e il vizio dimotivazione, illogica e contraddittoria; rilevato che, da una parte, il Gip affermadi non potersi pronunciare sulla restituzione delle copie del materiale estratto daidispositivi e, dall'altra, considera il provvedimento genetico di sequestrolegittimo in quanto trae l’individuazione delle res sottoposte a vincolo dalla notadella Guardia di finanza, del 30 maggio 2025, successiva al sequestro stesso,finendo così per rimetterla alla discrezionalità degli operanti di p.g. in spregio alconsolidato insegnamento del giudice di legittimità (Si cita, Sez. 4, n. 38401 del17 settembre 2019).3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di rigettare il ricorso considerato che le copie originate dal sequestroconseguente alla perquisizione, poi non convalidato con l’effetto immediato dellarestituzione delle cose soggette alla misura ablativa, ben potevano essereritenute dal Procuratore europeo distrettuale quanto meno sotto il profilo dellaconservazione degli atti storicamente facenti parte del procedimento; profilodistinto da quello dell’utilizzabilità a fini di prova, sulla quale potrebbe, a suotempo, essere sollevata eccezione nelle sedi opportune.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in virtù dell'intrinsecaconnessione, sono fondati.2.

Deve in primis osservarsi che la presente impugnativa risultacorrettamente proposta a questa Corte di legittimità.

Infatti, è stataautorevolmente affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avversol'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ilgiudice per le indagini preliminari decide sull 'opposizione propostadall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero,della richiesta di restituzione di cose sequestrate.

Sez.

U, Sentenza n. 7946 del31/01/2008 Cc. (dep. 20/02/2008 ) Rv. 238507.

In senso conforme Sez.

U,Sentenza n. 9857 del 30/10/2008 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 242290 haprecisato che il ricorso in tale ipotesi è proponibile per tutti i motivi indicatidall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep.2020, Rv. 278881 - 01)3.

Nel caso in disanima, diversamente da quanto concluso nelprovvedimento impugnato, l'ipotesi in discussione non attiene al vaglio dilegittimità del provvedimento genetico di sequestro ma al diverso istituto dellainefficacia del sequestro di iniziativa non convalidato in termini.3.1.

Risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata e dagli allegati al ricorso cheil Procuratore europeo delegato emetteva decreto di perquisizione e sequestrononché di ispezione informatica ove erano indicati in modo generico il corpo delreato e le cose pertinenti al reato, cui non faceva seguito, all'indomani delsequestro dei dispositivi elettronici e di documenti in formato cartaceo individuatidalla p.g., il decreto di convalida di cui all’art. 355 cod. proc. pen. e nemmeno larestituzione disposta d'ufficio, ma soltanto, in seguito all'istanza formulata dalladifesa, ai sensi dell’art. 263, comma 4, cod. proc. pen., tempo dopo il sequestro,la restituzione di tutto il materiale previa estrazione di copia integrale di quantoraccolto.3.2.

Di conseguenza, pur incontestato il principio, applicato conl'ordinanza impugnata, che esclude che il giudice per le indagini preliminari,chiamato a pronunciarsi in sede di opposizione avverso il decreto del pubblicoministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, previstadall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., possa ordinare il dissequestro per motiviche attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto lacompetenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservatain via esclusiva al tribunale del riesame - potendo invece disporlo solo per ragioniche attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez.5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994 - 01; Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015,Nobile, Rv. 265413; Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv.264059; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489), è indubbio chelo stesso non sia applicabile al caso in esame per la diversità strutturaledell'ipotesi, attesa l'inesistenza, a monte, di un provvedimento genetico il cuivaglio di legittimità è rimesso al Tribunale del riesame.3.3.

Va rilevato che l'eventuale indeterminatezza del decreto diperquisizione e sequestro del P.M., la quale si risolve nella rimessione alla p.g.dell'esatta individuazione delle res da apprendere, non è soggetto aimpugnazione dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventualeconvalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame (Sez. 4,n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605- 02), con la conseguenza che,qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355,comma 2, cod. proc. pen., l'interessato può avanzare al medesimo la relativaistanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminarinell'ipotesi di diniego (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 - 01; Sez.6, Sentenza n. 39040 del 02/05/2013, Rv. 256327 - 01).È di conseguenza illegittima la decisione con cui il Gip rigetti, senzamotivare sul punto, l'opposizione avverso il provvedimento di diniego direstituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenutainefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza dellamancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmenteproposta ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non essendo, invece,ammissibile il riesame.3.4.

Rileva infine il Collegio che siffatti i principi non possono esseresovvertiti nell'ipotesi in cui i device, previa estrazione di copia forense, siano giàstati restituiti all'avente diritto.Le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al "datoinformatico", in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modoche la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico dimemorizzazione, non comporta il venir meno del sequestro quando permane, sulpiano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolaredel dato (Sez. 6, Sentenza n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264093 - 01)È ormai consolidato il principio secondo cui costituisce comunquesequestro probatoriol'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica oriproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio informaticovisionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art.247 cod. proc. pen., quando il trattenimento della copia determina la sottrazioneall'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione; in materia di datidigitali, la distinzione tra "originale" e "copia" perde in larga misura significato,poiché le caratteristiche del mezzo informatico consentono la coesistenza di unapluralità di "originali".

Pertanto, finché i dati rimangono sottratti alla disponibilitàdell'avente diritto, non può ritenersi avvenuta un'effettiva restituzione del bene(da ultimo, Sez. 6 - , Sentenza n. 20103 del 20/04/2026 Rv. 290132 - 01, inmotiv.).Nel caso in esame tali principi assumono ancor più significativapregnanza, in quanto l'estrazione di copia, sia dei dati digitali, che di quellicartacei, è avvenuta nonostante l'inesistenza di alcun titolo cautelare, atteso cheil sequestro di iniziativa non era stato convalidato entro il prescritto termine di48 ore, di tal che era essa stessa illegittima (in tal senso Sez. 2, Ordinanza n.1143 del 22/02/1995, Rv. 201586 - 01, che ha affermato il principio conriferimento all'ipotesi in cui sia stata disposta l'estrazione di copia prima dellarestituzione di documenti sequestrati nel corso di una perquisizione ordinata condecreto dichiarato nullo dal Tribunale del riesame).3.5.

Si deve dunque affermare il principio che “in mancanza di un titolocautelare idoneo, perché inefficace ovvero dichiarato illegittimo, è illegittimal'estrazione e la conservazione di copia dei documenti sia digitali che cartacei dicui deve essere disposta la restituzione”.4.

Va, dunque, disposto l'annullamento dell’ordinanza impugnata, ai sensidell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, dovendo disporsi, senzanecessità di ulteriori accertamenti, la restituzione delle copie in sequestroall'avente diritto.Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza aisensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione dellecopie in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza aisensi dell'art. 626 cod.proc.pen.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nellarichiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Giudice delle indagini preliminaridel Tribunale di Milano ha rigettato, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc.pen., l'opposizione avverso il decreto del Procuratore europeo delegato col qualeera stata accolta l'istanza di restituzione di quanto sottoposto a sequestroprobatorio con decreto del 17 marzo 2025, eseguito il 19 marzo 2025, previaestrazione di copia del materiale raccolto, sia informatico che cartaceo.Ad avviso del Gip, premessa l'impossibilità, in sede di opposizioneformulata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., di pronunciarsi inmerito alla legittimità del provvedimento genetico di sequestro, doveva essererespinta la richiesta di restituzione delle copie in quanto, alla luce della nota dellaGuardia di Finanza in data 30 maggio 2025, permaneva nel caso in esame lanecessità di mantenere il vincolo a fine di prova sulla copia dei supportiinformatici e cartacei.2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], premessa la persistenzadell'interesse all'impugnazione in quanto è stato mantenuto il vincolo sulla copiaforense estratta dallo smartphone e sulle copie cartacee acquisite, ha propostoricorso per cassazione, mediante l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidato a duemotivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 263, comma 5, 247,253 e 355 cod. proc. pen. per avere il Gip erroneamente escluso di potersindacare la legittimità del provvedimento genetico.Lamenta il ricorrente che qualora il pubblico ministero, delegando lapolizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro dellecose pertinenti al reato e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestroè inammissibile la richiesta di riesame, potendosi solo proporre opposizionedavanti al Gip contro l'eventuale diniego di restituzione di quanto in sequestro (sicitano svariate pronunce di questa Corte di cui le più recenti Sez. 2, n. 45275 del29 novembre 2022; Sez. 2, n. 42515 del 15/10/2021, RV 282208); diconseguenza, considerato che il sequestro è divenuto inefficace, conconseguente obbligo di restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro,l'ordinanza del Gip sarebbe errata e comunque illogica nella parte in cui haritenuto la propria incompetenza in favore del Tribunale del riesame.2.2.Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 263, comma 5, 247,253 e 355 cod. proc. pen. in quanto non è intervenuto alcun provvedimento diconvalida del sequestro avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria, e il vizio dimotivazione, illogica e contraddittoria; rilevato che, da una parte, il Gip affermadi non potersi pronunciare sulla restituzione delle copie del materiale estratto daidispositivi e, dall'altra, considera il provvedimento genetico di sequestrolegittimo in quanto trae l’individuazione delle res sottoposte a vincolo dalla notadella Guardia di finanza, del 30 maggio 2025, successiva al sequestro stesso,finendo così per rimetterla alla discrezionalità degli operanti di p.g. in spregio alconsolidato insegnamento del giudice di legittimità (Si cita, Sez. 4, n. 38401 del17 settembre 2019).3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di rigettare il ricorso considerato che le copie originate dal sequestroconseguente alla perquisizione, poi non convalidato con l’effetto immediato dellarestituzione delle cose soggette alla misura ablativa, ben potevano essereritenute dal Procuratore europeo distrettuale quanto meno sotto il profilo dellaconservazione degli atti storicamente facenti parte del procedimento; profilodistinto da quello dell’utilizzabilità a fini di prova, sulla quale potrebbe, a suotempo, essere sollevata eccezione nelle sedi opportune.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in virtù dell'intrinsecaconnessione, sono fondati.2. Deve in primis osservarsi che la presente impugnativa risultacorrettamente proposta a questa Corte di legittimità. Infatti, è stataautorevolmente affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avversol'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ilgiudice per le indagini preliminari decide sull 'opposizione propostadall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero,della richiesta di restituzione di cose sequestrate. Sez. U, Sentenza n. 7946 del31/01/2008 Cc. (dep. 20/02/2008 ) Rv. 238507. In senso conforme Sez. U,Sentenza n. 9857 del 30/10/2008 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 242290 haprecisato che il ricorso in tale ipotesi è proponibile per tutti i motivi indicatidall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep.2020, Rv. 278881 - 01)3. Nel caso in disanima, diversamente da quanto concluso nelprovvedimento impugnato, l'ipotesi in discussione non attiene al vaglio dilegittimità del provvedimento genetico di sequestro ma al diverso istituto dellainefficacia del sequestro di iniziativa non convalidato in termini.3.1. Risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata e dagli allegati al ricorso cheil Procuratore europeo delegato emetteva decreto di perquisizione e sequestrononché di ispezione informatica ove erano indicati in modo generico il corpo delreato e le cose pertinenti al reato, cui non faceva seguito, all'indomani delsequestro dei dispositivi elettronici e di documenti in formato cartaceo individuatidalla p.g., il decreto di convalida di cui all’art. 355 cod. proc. pen. e nemmeno larestituzione disposta d'ufficio, ma soltanto, in seguito all'istanza formulata dalladifesa, ai sensi dell’art. 263, comma 4, cod. proc. pen., tempo dopo il sequestro,la restituzione di tutto il materiale previa estrazione di copia integrale di quantoraccolto.3.2. Di conseguenza, pur incontestato il principio, applicato conl'ordinanza impugnata, che esclude che il giudice per le indagini preliminari,chiamato a pronunciarsi in sede di opposizione avverso il decreto del pubblicoministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, previstadall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., possa ordinare il dissequestro per motiviche attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto lacompetenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservatain via esclusiva al tribunale del riesame - potendo invece disporlo solo per ragioniche attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez.5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994 - 01; Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015,Nobile, Rv. 265413; Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, Piscopo, Rv.264059; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489), è indubbio chelo stesso non sia applicabile al caso in esame per la diversità strutturaledell'ipotesi, attesa l'inesistenza, a monte, di un provvedimento genetico il cuivaglio di legittimità è rimesso al Tribunale del riesame.3.3. Va rilevato che l'eventuale indeterminatezza del decreto diperquisizione e sequestro del P.M., la quale si risolve nella rimessione alla p.g.dell'esatta individuazione delle res da apprendere, non è soggetto aimpugnazione dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventualeconvalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a riesame (Sez. 4,n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605- 02), con la conseguenza che,qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355,comma 2, cod. proc. pen., l'interessato può avanzare al medesimo la relativaistanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminarinell'ipotesi di diniego (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 - 01; Sez.6, Sentenza n. 39040 del 02/05/2013, Rv. 256327 - 01).È di conseguenza illegittima la decisione con cui il Gip rigetti, senzamotivare sul punto, l'opposizione avverso il provvedimento di diniego direstituzione delle cose sequestrate, con cui l'interessato deduca la sopravvenutainefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza dellamancata convalida del P.M., in quanto l'opposizione a tal fine è ritualmenteproposta ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non essendo, invece,ammissibile il riesame.3.4. Rileva infine il Collegio che siffatti i principi non possono esseresovvertiti nell'ipotesi in cui i device, previa estrazione di copia forense, siano giàstati restituiti all'avente diritto.Le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al "datoinformatico", in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modoche la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico dimemorizzazione, non comporta il venir meno del sequestro quando permane, sulpiano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolaredel dato (Sez. 6, Sentenza n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264093 - 01)È ormai consolidato il principio secondo cui costituisce comunquesequestro probatoriol'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica oriproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio informaticovisionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art.247 cod. proc. pen., quando il trattenimento della copia determina la sottrazioneall'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione; in materia di datidigitali, la distinzione tra "originale" e "copia" perde in larga misura significato,poiché le caratteristiche del mezzo informatico consentono la coesistenza di unapluralità di "originali". Pertanto, finché i dati rimangono sottratti alla disponibilitàdell'avente diritto, non può ritenersi avvenuta un'effettiva restituzione del bene(da ultimo, Sez. 6 - , Sentenza n. 20103 del 20/04/2026 Rv. 290132 - 01, inmotiv.).Nel caso in esame tali principi assumono ancor più significativapregnanza, in quanto l'estrazione di copia, sia dei dati digitali, che di quellicartacei, è avvenuta nonostante l'inesistenza di alcun titolo cautelare, atteso cheil sequestro di iniziativa non era stato convalidato entro il prescritto termine di48 ore, di tal che era essa stessa illegittima (in tal senso Sez. 2, Ordinanza n.1143 del 22/02/1995, Rv. 201586 - 01, che ha affermato il principio conriferimento all'ipotesi in cui sia stata disposta l'estrazione di copia prima dellarestituzione di documenti sequestrati nel corso di una perquisizione ordinata condecreto dichiarato nullo dal Tribunale del riesame).3.5. Si deve dunque affermare il principio che “in mancanza di un titolocautelare idoneo, perché inefficace ovvero dichiarato illegittimo, è illegittimal'estrazione e la conservazione di copia dei documenti sia digitali che cartacei dicui deve essere disposta la restituzione”.4. Va, dunque, disposto l'annullamento dell’ordinanza impugnata, ai sensidell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, dovendo disporsi, senzanecessità di ulteriori accertamenti, la restituzione delle copie in sequestroall'avente diritto.Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza aisensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione dellecopie in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza aisensi dell'art. 626 cod.proc.pen.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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