CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tudio dell’avvocatoDAVIDE MENSA rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege inROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende- controricorrente -Numero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026Avverso la SENTENZA della di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2955/2021 depositata il 23/11/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocatoCINO BENELLI per la parte ricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'ordinanza-ingiunzione con cuil'Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] di Bologna le aveva irrogato, in qualità dititolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", lasanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 923, Legge n.208/2015, prevista per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater,D.L. n. 158/2012, conv. con modif. dall'art. l, comma l, Legge n.189/2012.In data 22/1/16, militari della Guardia di Finanza dellaCompagnia di Ferrara, a seguito di un controllo presso l'eserciziocommerciale della Bimbati, accertavano la presenza nel locale di unapparecchio tipo " totem", acceso, funzionante ed utilizzato da unavventore del bar. L'apparecchiatura in questione, che era dotatadi un dispositivo per l'inserimento di banconote e che consentiva laconnessione telematica ad una piattaforma di gioco messa adisposizione da un soggetto non autorizzato all'esercizio dei giochia distanza, veniva sottoposta a sequestro ed il relativo verbaleveniva inviato, per il seguito di competenza, all'Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026L'Ufficio, constatato che la titolare dell'esercizio commerciale,avendo messo a disposizione della sua clientela l'apparecchio daintrattenimento sopra descritto, aveva violato il divieto prescrittodall’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, così come convertitoin l.n. 189/2012, irrogava alla Bimbati la sanzione amministrativa,pari ad € 20.000, prevista dall'art.1, comma 923, l.n. 208/2015.Successivamente, appurato il mancato pagamento della sanzionein misura ridotta, emetteva nei confronti della stessa l'ordinanza-ingiunzione n. 37239 del 3.07.2019.3. [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione eccepiva, tra l’altro,l’erronea qualificazione dei fatti contestati.4. Il Tribunale di Ferrara accoglieva l'opposizione affermandoin sostanza che il principio sanzionatorio da applicare nei confrontidegli apparecchi totem, che consentono giochi di azzardo medianteun collegamento ai siti internet non autorizzato dai [OSCURATO:PERSONA] diStato, doveva essere "quello previsto dall'art. 110, comma 9TULPS, anziché quello disciplinato dall' art. 1, comma 923,contestato dall’amministrazione convenuta.5. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.6. La Corte d’Appello di Bologna accoglieva il gravame erigettava l’opposizione.In particolare, ricostruito il quadro normativo di riferimento,riteneva che la fattispecie all’esame rientrasse nel perimetro diapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 923,l. n. 208/2015 e 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/20212, conv.con modif. dalla l. n.189 del 2012.Nella specie, infatti, alla ricorrente in qualità di esercente, erastato contestato dì aver consentito l'uso di un apparecchio inNumero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, sopra citato, ovvero diun apparecchio che, tramite la connessione telematica, consentivaai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizioneda soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatoriorilasciato dalle competenti autorità, e che costituiva inoltre unapparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco convincite in denaro, non collegato alla rete statale di raccolta delgioco, ravvisandosi sicuramente l'ipotesi di illecito amministrativoespressamente sanzionata, nella fattispecie, dall'art. 1, comma923, l. n. 208/2015 sopra citato.Nel verbale di sequestro della Guardia di Finanza era, infatti,tra l'altro evidenziato che l'apparecchio "era dotato di un dispositivoper l'inserimento di denaro e, nello specifico, esclusivamentebanconote" ( ....... ), " e consentiva il collegamento con unapiattaforma telematica di raccolta di gioco a distanza e che lapiattaforma era resa disponibile da un soggetto non concessionarioper la raccolta gioco a distanza ( .... ); che era possibile accederea giochi la cui offerta era riservata allo Stato e sottoposti a regimenormativa dell'art. 110, comma 6, del TULPS" e che, infine "lesingole giocate comportavano per l'utente un esborso di denaro odi "punti" convertibili in denaro".Di conseguenza, ai sensi del combinato disposto sopra citato,l'infrazione consistente nell'aver consentito l'uso di un apparecchioche, tramite la connessione telematica, consentiva l'esercizio digiochi on-line idonei a consentire vincite in denaro era sanzionatacon la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di euro20.000 di cui all'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015applicata nella fattispecie dall' Ufficio, e non con la sanzione di cuiall'art. 110 comma 9 lett. c) del TULPS,Numero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/20267. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.8. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.9. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso eha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’ordinanzaingiunzione prot. n. 37239 del 03.07.2019 con provvedimentodell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA].10. Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta l’erroneadecisione di accoglimento dell’appello propostodall’amministrazione che invece avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile, stante l’intervenuto giudicato su un’autonoma ratiodecidendi non oggetto di gravame.2.1 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli artt. 1, comma 923 l. n. 208/2015 e 7,comma 3-quater d.l. n. 158/2012, conv. l. n. 189/2012 alla lucedell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primocomma, cost., in riferimento all’art. 1 protocollo addizionale CEDU.La Corte d’appello di Bologna, nel riformare la sentenza delTribunale di Ferrara, ha ritenuto applicabile alla fattispecie che quioccupa l’art. 7, comma 3-quater D.L. n. 158/2012, conv. L. n.189/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”), da leggersi in combinatodisposto con l’art. 1, comma 923 L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità2016), il quale reca una sanzione amministrativa fissa pari ad €20.000,00. Con sentenza n. 185/2021, la Corte costituzionale haNumero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiarato illegittima un’analoga sanzione amministrativa in misurafissa contenuta nello stesso “Decreto Balduzzi” (art. 7, comma 6,secondo periodo).Secondo la ricorrente, inoltre, il citato art. 1, comma 923 è daritenersi dunque incostituzionale poiché punisce indistintamentequalsiasi violazione al disposto di cui all’art. 7, comma 3-quaterD.L. n. 158/2012 - senza perciò distinguere tra proprietari edesercenti ovvero tra concessionari autorizzati e non autorizzati algioco a distanza e senza considerare il volume di gioco illecito - conuna sanzione pecuniaria fissa e, perciò, non suscettibile digraduazione (da parte dell’Autorità amministrativa prima, e delGiudice poi) in relazione alla diversa gravità concreta dei singoliilleciti, che necessariamente dipende dall’ampiezza dell’offerta digioco e dal grado di responsabilità del soggetto agente.3. Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione dellamateria del contendere e la richiesta della parte ricorrente oltre chedi accoglimento del ricorso anche di condanna della controparte allespese in base al principio di soccombenza virtuale.L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determinala declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità diesaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motividi ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito delprocesso ove inammissibilità non fosse intervenuta.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «Lacessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in seded'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o delricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze giàemesse, perché prive di attualità - si ha per effetto dellaNumero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fattitali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra leparti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interessesottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debbasussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti perprocedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini dellaregolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturalecorollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesseparti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»(Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553).4. Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorsosia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale,tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se i motivi diricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale è a caricodella parte controricorrente, per le ragioni di seguito esposte, lespese di lite devono comunque essere compensate.Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presentesentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quantol'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno diragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenzeemesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto frale parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6-5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del23/09/2011).Numero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/20265. Il secondo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inrelazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primocomma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato aParigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneamministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocoNumero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoriferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daun diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantidifferenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.La Corte ha evidenziato anche l’irragionevolezza delbilanciamento operato tra i contrapposti interessi della tutela dellasalute rispetto alla necessità di fronteggiare la ludopatia e quellodella libertà di impresa. Infatti, la misura diretta a fronteggiare latutela della salute è di modestissima efficacia dato che l’offerta digioco online rimane comunque capillare e vastissima, anchea fronte di una significativa e immediata compressione della libertàdi impresa.[OSCURATO:PERSONA] richiama anche la giurisprudenza dellaCorte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendogli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica inmateria di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire conprecisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,Numero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). Inparticolare, occorre verificare, tenendo conto delle concretemodalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leoccasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.5.1 Questa corte non può che prendere atto del venir menotanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto diquella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermarela fondatezza del secondo motivo di ricorso ai soli fini dellasoccombenza virtuale, ma, come già detto, nel regolare le spesedel presente giudizio deve considerarsi che la fondatezza nel meritodell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimitàcostituzionale della norma sanzionatoria e che la sentenza dellaCorte Costituzionale è intervenuta dopo la proposizione del ricorsoper cassazione. Sussistono, pertanto, i presupposti per lacompensazione delle spese di questo giudizio fermo restando chela condanna della parte ricorrente alle spese dei giudizi di merito èNumero registro generale 13365/2022Numero sezionale 3073/2025Numero di raccolta generale 14498/2026Data pubblicazione 15/05/2026venuta meno a seguito del venir meno delle sentenze di merito nonpiù attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono ipresupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato". P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacarenza di interesse. Dispone compensarsi tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]