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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04268/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12733/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] M onteverde ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- R.G. 12733/2021 Cron.

Rep.

C.C. 15/12/2023 C.C. 14/4/2022 AFFITTO E [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 249/2021depositata il 04/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Novara, affinché, previa declaratoria di risoluzione, per inadempimento della controparte, del contratto tra loro concluso, la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno, determinato nella somma di euro

45.500. A sostegno della domanda espose, tra l’altro: di aver concluso in data 1° febbraio 2012, con l’intermediazione dell’agenzia immobiliare della Cerutti, un contratto di affitto di azienda con [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il ristorante gestito dal Cavallari a Borgomanero; che in quel contratto il Corrà aveva assunto la possibilità di acquistare l’azienda, alla scadenza del termine fissato per il 30 novembre 2013, al prezzo concordato di euro 83.000, dei quali l’affittuario versava euro 10.000 a titolo di caparra; che la Cerutti, con una diversa scrittura privata stipulata lo stesso giorno del precedente contratto, si era impegnata ad acquistare l’azienda del Cavallari al medesimo prezzo concordato con il Corrà, ove quest’ultimo avesse deciso di non esercitare l’opzione di acquisto; che il Corrà non aveva esercitato l’opzione, per cui il Cavallari aveva comunicato alla Cerutti di voler accettare l’impegno della stessa di acquistare l’azienda allo stesso prezzo; che la Cerutti, però, aveva addotto varie scuse, rifiutandosi di stipulare il contratto di acquisto, per cui il Cavallari aveva dovuto svendere la sua azienda ad un terzo, al minor prezzo di euro 37.500; tutto ciò premesso, il Cavallari chiese la condanna della Cerutti nei termini suindicati, ritenendo che il danno da lui subito fosse pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la vendita e quello, minore, realmente realizzato.

Si costituì in giudizio la Cerutti, chiedendo il rigetto della domanda.

All’esito di un’istruttoria solo documentale, il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento della somma di euro 45.500, con il carico delle spese di lite.

2. Impugnata tale decisione della Cerutti, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 4 marzo 2021, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

2.1. Esaminando i primi due motivi di appello, la Corte territoriale li ha ritenuti privi di fondamento, escludendo che si potesse configurare una qualche forma di inadempimento a carico del Cavallari.

Ricapitolata rapidamente la cronologia degli eventi, la Corte ha innanzitutto rilevato che la Cerutti si era obbligata ad acquistare l’azienda allo stesso prezzo fissato al Corrà (euro 83.000); la somma di euro 10.000 versata da quest’ultimo al Cavallari non poteva, quindi, essere detratta dalla somma che la Cerutti era tenuta a pagare, posto che si trattava di una caparra e non di un acconto sul prezzo, come tale non ripetibile da parte del Corrà.

Il fatto, poi, che il Cavallari avesse manifestato la sua disponibilità a vendere alla Cerutti al prezzo di euro 73.000 anziché 83.000, purché la vendita avvenisse entro il 20 febbraio 2014, indicava, appunto, una «disponibilità» del venditore, ma non un diritto della Cerutti ad acquistare ad un prezzo inferiore.

In relazione, poi, ai presunti inadempimenti del venditore nel pagamento dei canoni di locazione dell’immobile dove veniva gestito il ristorante, la Corte torinese ha osservato che il Cavallari aveva fatto recapitare alla Cerutti, in data 10 febbraio 2014, la prova della regolarità dei pagamenti da lui compiuti per quel titolo, sicché i dubbi manifestati da quest’ultima erano, sul punto, del tutto pretestuosi.

D’altra parte la Cerutti, allo scopo di non stipulare il rogito per la data fissata del 20 febbraio 2014, aveva contestato al Cavallari il fatto che l’attività di ristorazione era in quel momento chiusa; era stato quindi pattuito un incontro per la visita ai locali, avvenuto nel pomeriggio di un giorno di febbraio, nel quale la Cerutti aveva accampato di non aver potuto vedere bene la situazione a causa della mancanza di corrente elettrica, senza però che ella successivamente avesse chiesto la fissazione di un altro appuntamento.

La Corte d’appello, quindi, ha concluso nel senso che doveva «ritenersi raggiunta la prova che la consistenza dell’azienda alla data del 20 febbraio 2014 fosse corrispondente a quella esistente al momento della sottoscrizione della scrittura privata d’affitto d’azienda, allorché la Cerutti aveva assunto l’impegno ad acquistare»; ragione per cui alla data indicata il contratto avrebbe potuto e dovuto essere stipulato, essendo tutte le contestazioni sollevate dalla Cerutti prive di fondamento.

D’altra parte, alla data del 20 febbraio 2014, l’azienda era stata riconsegnata dal Corrà al Cavallari meno di due mesi prima, per cui erano da escludere sia il deterioramento dei beni aziendali che la perdita dell’avviamento, trattandosi di una chiusura pari al tempo medio di una normale ristrutturazione.

Nessuna norma di legge, poi, prevedeva – ad avviso della Corte d’appello –che una persona fisica dovesse rivestire la qualità di imprenditore iscritto al registro delle imprese per poter alienare la propria azienda, posto che l’art. 2495 cod. civ. è norma applicabile alle società, ma non certo alle persone fisiche.

2.2. Esaminando, poi, il terzo motivo di appello – avente ad oggetto la censura della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria nei termini in cui era stata proposta – la Corte d’appello ne ha parimenti dichiarato l’infondatezza.

Ed infatti, fermo restando che la vendita dell’azienda sarebbe potuta avvenire alla data del 20 febbraio 2014, la perdita di valore della stessa verificatasi dopo quella data era da ricondurre all’ingiustificato rifiuto della Cerutti di onorare il proprio impregno di acquisto, gravando perciò a carico di quest’ultima, e non del venditore.

Quanto al minor prezzo realizzato dal Cavallari, la Corte d’appello ha osservato che egli aveva invitato la Cerutti a recarsi dal notaio per la stipula una seconda volta, per la data del 9 aprile 2014; in tale data, dunque, l’azienda non poteva essere mutata rispetto al 20 febbraio precedente; né vi erano ragioni per ritenere che il valore potesse essere cambiato dal 9 aprile al 12 maggio 2014, data della vendita al prezzo inferiore, anche perché il Cavallari «aveva tutto l’interesse a mantenere integra l’azienda, onde cederla a terzi al prezzo più vantaggioso possibile».

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 91 e 112 cod. proc. civ., nonché per violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in punto di liquidazione delle spese di lite.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia liquidato le spese secondo lo scaglione che va da euro 52.000 a euro 260.000, pari ad un valore della causa di euro

83.000. Poiché, però, la domanda risarcitoria originaria era di euro 45.500, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese secondo lo scaglione inferiore, che va da euro 26.000 a euro 52.000; per di più, nulla era dovuto per la fase di sospensiva della sentenza del Tribunale, trattandosi di attività non tabellata.

1.1. Il motivo non è fondato.

Ai fini della liquidazione delle spese di lite, com’è noto, occorre determinare il valore della causa; in materia contrattuale, esso è fissato in relazione al valore del contratto nella sua globalità, e non solo alla parte che è in discussione.

Nel caso in esame è evidente che il valore del contratto, come correttamente rileva il controricorso, era di euro 83.000, cioè il prezzo di acquisto originariamente concordato; il fatto che il venditore abbia poi alienato ad un prezzo minore, come nella specie, chiedendo la differenza di prezzo alla controparte, non va ad alterare in alcun modo il valore complessivo del contratto in discussione.

Anzi, a voler essere rigorosi, poiché il Cavallari ha proposto tanto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quanto quella di condanna al pagamento della differenza di prezzo, i due valori dovrebbero sommarsi (euro 83.000 ed euro 45.500); il che rende ancora meno fondate, se possibile, le ragioni di cui al motivo di ricorso in esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché degli artt.1324, 1385 e 1331 cod. civ., con riflessi sugli artt. 1455 e 1460 cod. civ. in tema di inadempimento.

La ricorrente sostiene che avrebbe avuto il diritto di stipulare il contratto non al prezzo di euro 83.000, bensì a quello inferiore di euro

73.000. Il contratto prevedeva, infatti, l’opzione a favore del Corrà, che non l’aveva esercitata; ne consegue che la ricorrente si sarebbe sostituita a lui con una novazione soggettiva, di talché la consegna di euro 10.000 doveva intendersi come acconto, e non come caparra.

La sentenza avrebbe quindi errato nel definire quella somma una caparra, con la conseguenza che la differenza di prezzo richiesta dal venditore giustificava l’eccezione di inadempimento sollevata dalla ricorrente per non stipulare il contratto.

2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che la censura si limita genericamente a lamentare la presunta lesione di regole di interpretazione del contratto, senza peraltro specificare di quali regole si stia parlando e perché.

Tanto premesso, si osserva che la Corte d’appello ha spiegato, con una motivazione ineccepibile, che il prezzo concordato tra le parti era stato fissato nella somma di euro 83.000 e che fu il Cavallari –allo scopo evidente di accelerare le operazioni di vendita (per evitare di perdere l’avviamento commerciale del ristorante) e di venire incontro alle ragioni della Cerutti, benché infondate – a dichiararsi disponibile a stipulare anche al prezzo inferiore di euro

73.000. La sentenza, inoltre, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha osservato che la somma di euro 10.000 versata dal primo acquirente Corrà costituiva una caparra e non un acconto sul prezzo; ragione per cui, avendo avuto il Corrà un ripensamento in ordine alla conclusione dell’affare, quella somma era da ritenere ormai incamerata dal Cavallari, senza che di quel pagamento potesse, ovviamente, giovarsi la Cerutti.

Si tratta di una ricostruzione del tutto corretta in diritto e conforme alla normale logica degli affari; né il motivo in esame si preoccupa realmente di confutare il ragionamento della Corte d’appello, limitandosi ad insistere sul fatto che, non avendo il Corrà esercitato l’opzione, «la traditio di euro 10.000 doveva leggersi necessariamente come acconto e non caparra».

Affermazione, questa, del tutto priva di fondamento; anche perché non è dato comprendere per quale ragione la Cerutti dovesse giovarsi del pagamento fatto dal Corrà.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, primo comma, 1223, 1227 e 2729 cod. civ., in relazione al prezzo di vendita.

Il motivo contesta, innanzitutto, il fatto che sia stata posta a carico della ricorrente la diminuzione del prezzo di vendita realizzato dal Cavallari nel maggio 2014, in particolare rilevando che solo alla data del 20 febbraio 2014 erano stati chiariti alcuni profili relativi al saldo dei canoni e al possesso dei beni aziendali.

A febbraio, comunque, erano passati tre mesi dal novembre 2013, momento della consegna da parte del Corrà, per cui mancherebbe la prova del danno subito dal Cavallari.

La Corte d’appello avrebbe violato le regole sull’onere della prova e sul ragionamento presuntivo, perché dal fatto noto della vendita avvenuta nel maggio 2014 al prezzo di euro 37.500 ha fatto discendere la prova del fatto, ignoto, per cui i beni aziendali valevano nel febbraio 2014 la somma pattuita di euro 83.000; prova del tutto mancante e dedotta con una praesumptio de praesumpto.

3.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.

La Corte d’appello ha illustrato in modo esauriente quale fu la cronologia degli eventi, spiegando, tra l’altro, che il rogito notarile si sarebbe potuto e dovuto compiere alla data del 20 febbraio 2014, momento in cui il Cavallari aveva messo a disposizione della Cerutti tutta la documentazione che quest’ultima poteva ragionevolmente chiedere (ivi comprese le copie dei versamenti dei canoni di locazione al proprietario).

Il rogito non fu stipulato perché la Cerutti formulò dubbi che la sentenza ha definito pretestuosi; e comunque quest’ultima non si presentò più per la stipula, nemmeno alla successiva data del 9 aprile 2014, il che rende del tutto giustificata la decisione della Corte d’appello, avvenuta con un corretto uso della prova presuntiva, di porre a carico della Cerutti la differenza tra il prezzo pattuito e quello realmente ottenuto dal Cavallari nella sua vendita avvenuta in perdita. [OSCURATO:PERSONA] rileva, altresì, fermo quanto si dirà per il motivo seguente a proposito della violazione dell’art. 2697 cod. civ., che la violazione dell’art. 2729 cit.non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto (paragrafi 4 e ss.) dalla sentenza 24 gennaio 2018, n. 1785, delle Sezioni Unite di questa Corte.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, primo comma, e 1227 cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen., sempre in rapporto al presunto inadempimento del Cavallari.

La ricorrente ritiene che sino all’aprile 2014 il rogito fosse impossibile per l’intervenuta cancellazione del venditore dal registro della camera di commercio, mentre il Cavallari si era reiscritto solo dopo; ne consegue che a carico di quest’ultimo si doveva ritenere sussistente un concorso colposo, ritenendo che il danno subito fosse da ricondurre a responsabilità dello stesso venditore.

4.1. Il motivo è palesemente infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente argomentato anche su questo punto e, richiamata la disposizione dell’art. 2495 cod. civ., ha osservato che nessuna norma prevede che una persona fisica debba rivestire la qualità di imprenditore iscritto al registro delle imprese per poter cedere la propria azienda.

Per cui nessun colpevole ritardo poteva essere imputato al venditore a causa della cancellazione.

La ricorrente – senza in effetti contestare le ragioni della motivazione e ipotizzando in modo del tutto arbitrario un concorso di colpa in capo al venditore Cavallari – insiste nella propria tesi, tra l’altro lamentando la violazione delle regole sull’onere della prova e sul principio di causalità in modo non corretto e senza alcun fondamento giuridico.

È appena il caso di ricordare, a proposito dell’onere della prova, che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella sulla quale esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; mentre, per dedurre la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (così l’ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26769).

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, primo comma, e 1225 cod. civ., perché la sentenza impugnata avrebbe errato nella liquidazione del danno, in particolare in ordine alla sua prevedibilità.

Dopo aver premesso che la prevedibilità riguarda non tanto il danno come evento lesivo, quanto il suo ammontare, la ricorrente osserva che la Corte d’appello avrebbe dovuto interrogarsi sul se, nel febbraio 2014, il Cavallari avesse fornito all’acquirente «tutte le spiegazioni del caso in ordine a canoni d’affitto e possesso dell’azienda»; e aggiunge che la prova della prevedibilità del danno grava sul creditore e che, nel caso di specie, essa non sarebbe stata fornita.

5.1. Il motivo è palesemente infondato. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, una volta accertato in modo irrevocabile che il rogito sarebbe potuto avvenire alla data del 20 febbraio 2014 e che non ebbe luogo a causa delle pretestuose obiezioni mosse dalla Cerutti, è evidente che il danno da ritardo era da porre a carico di quest’ultima.

Il richiamo all’art. 1225 cod. civ. –posto per tentare di dimostrare che la perdita di valore del bene in vendita non potrebbe essere posta a carico della ricorrente, trattandosi di danno imprevedibile – viene ad essere destituito di fondamento una volta che la sentenza ha accertato l’inadempimento da parte dell’odierna ricorrente e la violazione dell’obbligo di correttezza (v. in argomento, tra le altre, la sentenza 30 gennaio 2007, n. 1956, e l’ordinanza 30 giugno 2021, n. 18498).

E dal complesso della motivazione resa dalla Corte d’appello emerge che l’inadempimento era atto voluto da parte della Cerruti.

6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., motivazione omessa, o comunque insufficiente o contraddittoria, in ordine a un punto decisivo della controversia.

La ricorrente osserva che la sentenza sarebbe motivata in modo insufficiente là dove afferma che il valore del complesso aziendale non potrebbe essere mutato dal 9 aprile 2014, data del rogito non stipulato, al 12 maggio successivo, quando i beni furono venduti ad un prezzo inferiore.

6.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, pone una censura di vizio di motivazione secondo un modello che non trova più riscontro nel testo vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; senza contare che si tratta di una doglianza che si risolve nel tentativo surrettizio di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12733/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] M onteverde ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- R.G. 12733/2021 Cron. Rep. C.C. 15/12/2023 C.C. 14/4/2022 AFFITTO E [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 249/2021depositata il 04/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Novara, affinché, previa declaratoria di risoluzione, per inadempimento della controparte, del contratto tra loro concluso, la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno, determinato nella somma di euro 45.500. A sostegno della domanda espose, tra l’altro: di aver concluso in data 1° febbraio 2012, con l’intermediazione dell’agenzia immobiliare della Cerutti, un contratto di affitto di azienda con [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il ristorante gestito dal Cavallari a Borgomanero; che in quel contratto il Corrà aveva assunto la possibilità di acquistare l’azienda, alla scadenza del termine fissato per il 30 novembre 2013, al prezzo concordato di euro 83.000, dei quali l’affittuario versava euro 10.000 a titolo di caparra; che la Cerutti, con una diversa scrittura privata stipulata lo stesso giorno del precedente contratto, si era impegnata ad acquistare l’azienda del Cavallari al medesimo prezzo concordato con il Corrà, ove quest’ultimo avesse deciso di non esercitare l’opzione di acquisto; che il Corrà non aveva esercitato l’opzione, per cui il Cavallari aveva comunicato alla Cerutti di voler accettare l’impegno della stessa di acquistare l’azienda allo stesso prezzo; che la Cerutti, però, aveva addotto varie scuse, rifiutandosi di stipulare il contratto di acquisto, per cui il Cavallari aveva dovuto svendere la sua azienda ad un terzo, al minor prezzo di euro 37.500; tutto ciò premesso, il Cavallari chiese la condanna della Cerutti nei termini suindicati, ritenendo che il danno da lui subito fosse pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la vendita e quello, minore, realmente realizzato. Si costituì in giudizio la Cerutti, chiedendo il rigetto della domanda. All’esito di un’istruttoria solo documentale, il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento della somma di euro 45.500, con il carico delle spese di lite. 2. Impugnata tale decisione della Cerutti, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 4 marzo 2021, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. 2.1. Esaminando i primi due motivi di appello, la Corte territoriale li ha ritenuti privi di fondamento, escludendo che si potesse configurare una qualche forma di inadempimento a carico del Cavallari. Ricapitolata rapidamente la cronologia degli eventi, la Corte ha innanzitutto rilevato che la Cerutti si era obbligata ad acquistare l’azienda allo stesso prezzo fissato al Corrà (euro 83.000); la somma di euro 10.000 versata da quest’ultimo al Cavallari non poteva, quindi, essere detratta dalla somma che la Cerutti era tenuta a pagare, posto che si trattava di una caparra e non di un acconto sul prezzo, come tale non ripetibile da parte del Corrà. Il fatto, poi, che il Cavallari avesse manifestato la sua disponibilità a vendere alla Cerutti al prezzo di euro 73.000 anziché 83.000, purché la vendita avvenisse entro il 20 febbraio 2014, indicava, appunto, una «disponibilità» del venditore, ma non un diritto della Cerutti ad acquistare ad un prezzo inferiore. In relazione, poi, ai presunti inadempimenti del venditore nel pagamento dei canoni di locazione dell’immobile dove veniva gestito il ristorante, la Corte torinese ha osservato che il Cavallari aveva fatto recapitare alla Cerutti, in data 10 febbraio 2014, la prova della regolarità dei pagamenti da lui compiuti per quel titolo, sicché i dubbi manifestati da quest’ultima erano, sul punto, del tutto pretestuosi. D’altra parte la Cerutti, allo scopo di non stipulare il rogito per la data fissata del 20 febbraio 2014, aveva contestato al Cavallari il fatto che l’attività di ristorazione era in quel momento chiusa; era stato quindi pattuito un incontro per la visita ai locali, avvenuto nel pomeriggio di un giorno di febbraio, nel quale la Cerutti aveva accampato di non aver potuto vedere bene la situazione a causa della mancanza di corrente elettrica, senza però che ella successivamente avesse chiesto la fissazione di un altro appuntamento. La Corte d’appello, quindi, ha concluso nel senso che doveva «ritenersi raggiunta la prova che la consistenza dell’azienda alla data del 20 febbraio 2014 fosse corrispondente a quella esistente al momento della sottoscrizione della scrittura privata d’affitto d’azienda, allorché la Cerutti aveva assunto l’impegno ad acquistare»; ragione per cui alla data indicata il contratto avrebbe potuto e dovuto essere stipulato, essendo tutte le contestazioni sollevate dalla Cerutti prive di fondamento. D’altra parte, alla data del 20 febbraio 2014, l’azienda era stata riconsegnata dal Corrà al Cavallari meno di due mesi prima, per cui erano da escludere sia il deterioramento dei beni aziendali che la perdita dell’avviamento, trattandosi di una chiusura pari al tempo medio di una normale ristrutturazione. Nessuna norma di legge, poi, prevedeva – ad avviso della Corte d’appello –che una persona fisica dovesse rivestire la qualità di imprenditore iscritto al registro delle imprese per poter alienare la propria azienda, posto che l’art. 2495 cod. civ. è norma applicabile alle società, ma non certo alle persone fisiche. 2.2. Esaminando, poi, il terzo motivo di appello – avente ad oggetto la censura della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria nei termini in cui era stata proposta – la Corte d’appello ne ha parimenti dichiarato l’infondatezza. Ed infatti, fermo restando che la vendita dell’azienda sarebbe potuta avvenire alla data del 20 febbraio 2014, la perdita di valore della stessa verificatasi dopo quella data era da ricondurre all’ingiustificato rifiuto della Cerutti di onorare il proprio impregno di acquisto, gravando perciò a carico di quest’ultima, e non del venditore. Quanto al minor prezzo realizzato dal Cavallari, la Corte d’appello ha osservato che egli aveva invitato la Cerutti a recarsi dal notaio per la stipula una seconda volta, per la data del 9 aprile 2014; in tale data, dunque, l’azienda non poteva essere mutata rispetto al 20 febbraio precedente; né vi erano ragioni per ritenere che il valore potesse essere cambiato dal 9 aprile al 12 maggio 2014, data della vendita al prezzo inferiore, anche perché il Cavallari «aveva tutto l’interesse a mantenere integra l’azienda, onde cederla a terzi al prezzo più vantaggioso possibile». 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 91 e 112 cod. proc. civ., nonché per violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in punto di liquidazione delle spese di lite. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia liquidato le spese secondo lo scaglione che va da euro 52.000 a euro 260.000, pari ad un valore della causa di euro 83.000. Poiché, però, la domanda risarcitoria originaria era di euro 45.500, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese secondo lo scaglione inferiore, che va da euro 26.000 a euro 52.000; per di più, nulla era dovuto per la fase di sospensiva della sentenza del Tribunale, trattandosi di attività non tabellata. 1.1. Il motivo non è fondato. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, com’è noto, occorre determinare il valore della causa; in materia contrattuale, esso è fissato in relazione al valore del contratto nella sua globalità, e non solo alla parte che è in discussione. Nel caso in esame è evidente che il valore del contratto, come correttamente rileva il controricorso, era di euro 83.000, cioè il prezzo di acquisto originariamente concordato; il fatto che il venditore abbia poi alienato ad un prezzo minore, come nella specie, chiedendo la differenza di prezzo alla controparte, non va ad alterare in alcun modo il valore complessivo del contratto in discussione. Anzi, a voler essere rigorosi, poiché il Cavallari ha proposto tanto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quanto quella di condanna al pagamento della differenza di prezzo, i due valori dovrebbero sommarsi (euro 83.000 ed euro 45.500); il che rende ancora meno fondate, se possibile, le ragioni di cui al motivo di ricorso in esame. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché degli artt.1324, 1385 e 1331 cod. civ., con riflessi sugli artt. 1455 e 1460 cod. civ. in tema di inadempimento. La ricorrente sostiene che avrebbe avuto il diritto di stipulare il contratto non al prezzo di euro 83.000, bensì a quello inferiore di euro 73.000. Il contratto prevedeva, infatti, l’opzione a favore del Corrà, che non l’aveva esercitata; ne consegue che la ricorrente si sarebbe sostituita a lui con una novazione soggettiva, di talché la consegna di euro 10.000 doveva intendersi come acconto, e non come caparra. La sentenza avrebbe quindi errato nel definire quella somma una caparra, con la conseguenza che la differenza di prezzo richiesta dal venditore giustificava l’eccezione di inadempimento sollevata dalla ricorrente per non stipulare il contratto. 2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che la censura si limita genericamente a lamentare la presunta lesione di regole di interpretazione del contratto, senza peraltro specificare di quali regole si stia parlando e perché. Tanto premesso, si osserva che la Corte d’appello ha spiegato, con una motivazione ineccepibile, che il prezzo concordato tra le parti era stato fissato nella somma di euro 83.000 e che fu il Cavallari –allo scopo evidente di accelerare le operazioni di vendita (per evitare di perdere l’avviamento commerciale del ristorante) e di venire incontro alle ragioni della Cerutti, benché infondate – a dichiararsi disponibile a stipulare anche al prezzo inferiore di euro 73.000. La sentenza, inoltre, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha osservato che la somma di euro 10.000 versata dal primo acquirente Corrà costituiva una caparra e non un acconto sul prezzo; ragione per cui, avendo avuto il Corrà un ripensamento in ordine alla conclusione dell’affare, quella somma era da ritenere ormai incamerata dal Cavallari, senza che di quel pagamento potesse, ovviamente, giovarsi la Cerutti. Si tratta di una ricostruzione del tutto corretta in diritto e conforme alla normale logica degli affari; né il motivo in esame si preoccupa realmente di confutare il ragionamento della Corte d’appello, limitandosi ad insistere sul fatto che, non avendo il Corrà esercitato l’opzione, «la traditio di euro 10.000 doveva leggersi necessariamente come acconto e non caparra». Affermazione, questa, del tutto priva di fondamento; anche perché non è dato comprendere per quale ragione la Cerutti dovesse giovarsi del pagamento fatto dal Corrà. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, primo comma, 1223, 1227 e 2729 cod. civ., in relazione al prezzo di vendita. Il motivo contesta, innanzitutto, il fatto che sia stata posta a carico della ricorrente la diminuzione del prezzo di vendita realizzato dal Cavallari nel maggio 2014, in particolare rilevando che solo alla data del 20 febbraio 2014 erano stati chiariti alcuni profili relativi al saldo dei canoni e al possesso dei beni aziendali. A febbraio, comunque, erano passati tre mesi dal novembre 2013, momento della consegna da parte del Corrà, per cui mancherebbe la prova del danno subito dal Cavallari. La Corte d’appello avrebbe violato le regole sull’onere della prova e sul ragionamento presuntivo, perché dal fatto noto della vendita avvenuta nel maggio 2014 al prezzo di euro 37.500 ha fatto discendere la prova del fatto, ignoto, per cui i beni aziendali valevano nel febbraio 2014 la somma pattuita di euro 83.000; prova del tutto mancante e dedotta con una praesumptio de praesumpto. 3.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento. La Corte d’appello ha illustrato in modo esauriente quale fu la cronologia degli eventi, spiegando, tra l’altro, che il rogito notarile si sarebbe potuto e dovuto compiere alla data del 20 febbraio 2014, momento in cui il Cavallari aveva messo a disposizione della Cerutti tutta la documentazione che quest’ultima poteva ragionevolmente chiedere (ivi comprese le copie dei versamenti dei canoni di locazione al proprietario). Il rogito non fu stipulato perché la Cerutti formulò dubbi che la sentenza ha definito pretestuosi; e comunque quest’ultima non si presentò più per la stipula, nemmeno alla successiva data del 9 aprile 2014, il che rende del tutto giustificata la decisione della Corte d’appello, avvenuta con un corretto uso della prova presuntiva, di porre a carico della Cerutti la differenza tra il prezzo pattuito e quello realmente ottenuto dal Cavallari nella sua vendita avvenuta in perdita. [OSCURATO:PERSONA] rileva, altresì, fermo quanto si dirà per il motivo seguente a proposito della violazione dell’art. 2697 cod. civ., che la violazione dell’art. 2729 cit.non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto (paragrafi 4 e ss.) dalla sentenza 24 gennaio 2018, n. 1785, delle Sezioni Unite di questa Corte. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, primo comma, e 1227 cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen., sempre in rapporto al presunto inadempimento del Cavallari. La ricorrente ritiene che sino all’aprile 2014 il rogito fosse impossibile per l’intervenuta cancellazione del venditore dal registro della camera di commercio, mentre il Cavallari si era reiscritto solo dopo; ne consegue che a carico di quest’ultimo si doveva ritenere sussistente un concorso colposo, ritenendo che il danno subito fosse da ricondurre a responsabilità dello stesso venditore. 4.1. Il motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente argomentato anche su questo punto e, richiamata la disposizione dell’art. 2495 cod. civ., ha osservato che nessuna norma prevede che una persona fisica debba rivestire la qualità di imprenditore iscritto al registro delle imprese per poter cedere la propria azienda. Per cui nessun colpevole ritardo poteva essere imputato al venditore a causa della cancellazione. La ricorrente – senza in effetti contestare le ragioni della motivazione e ipotizzando in modo del tutto arbitrario un concorso di colpa in capo al venditore Cavallari – insiste nella propria tesi, tra l’altro lamentando la violazione delle regole sull’onere della prova e sul principio di causalità in modo non corretto e senza alcun fondamento giuridico. È appena il caso di ricordare, a proposito dell’onere della prova, che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella sulla quale esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; mentre, per dedurre la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (così l’ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26769). 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, primo comma, e 1225 cod. civ., perché la sentenza impugnata avrebbe errato nella liquidazione del danno, in particolare in ordine alla sua prevedibilità. Dopo aver premesso che la prevedibilità riguarda non tanto il danno come evento lesivo, quanto il suo ammontare, la ricorrente osserva che la Corte d’appello avrebbe dovuto interrogarsi sul se, nel febbraio 2014, il Cavallari avesse fornito all’acquirente «tutte le spiegazioni del caso in ordine a canoni d’affitto e possesso dell’azienda»; e aggiunge che la prova della prevedibilità del danno grava sul creditore e che, nel caso di specie, essa non sarebbe stata fornita. 5.1. Il motivo è palesemente infondato. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, una volta accertato in modo irrevocabile che il rogito sarebbe potuto avvenire alla data del 20 febbraio 2014 e che non ebbe luogo a causa delle pretestuose obiezioni mosse dalla Cerutti, è evidente che il danno da ritardo era da porre a carico di quest’ultima. Il richiamo all’art. 1225 cod. civ. –posto per tentare di dimostrare che la perdita di valore del bene in vendita non potrebbe essere posta a carico della ricorrente, trattandosi di danno imprevedibile – viene ad essere destituito di fondamento una volta che la sentenza ha accertato l’inadempimento da parte dell’odierna ricorrente e la violazione dell’obbligo di correttezza (v. in argomento, tra le altre, la sentenza 30 gennaio 2007, n. 1956, e l’ordinanza 30 giugno 2021, n. 18498). E dal complesso della motivazione resa dalla Corte d’appello emerge che l’inadempimento era atto voluto da parte della Cerruti. 6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., motivazione omessa, o comunque insufficiente o contraddittoria, in ordine a un punto decisivo della controversia. La ricorrente osserva che la sentenza sarebbe motivata in modo insufficiente là dove afferma che il valore del complesso aziendale non potrebbe essere mutato dal 9 aprile 2014, data del rogito non stipulato, al 12 maggio successivo, quando i beni furono venduti ad un prezzo inferiore. 6.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, pone una censura di vizio di motivazione secondo un modello che non trova più riscontro nel testo vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; senza contare che si tratta di una doglianza che si risolve nel tentativo surrettizio di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 7. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Sentenza Cassazione n. 04268/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris