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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 29682/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2021 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa all'udienza del 30 novembre 2021, contestualmente depositata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] Della Corte responsabile del reato dì cui all'art. 385, comma terzo, cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge.

Nella specie si è trattato della violazione degli obblighi della detenzione domiciliare in quanto l'imputato, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio, vi è rientrato con un ritardo inferiore alle dodici ore cosicché, in applicazione della sentenza additiva della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter ord. pen. nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento protratto per più di dodici ore, deve ritenersi l'insussistenza del reato.

Con il secondo motivo invoca la concessione delle circostanze attenuanti generiche e deduce che l'applicazione dell'aumento per la recidiva è immotivato o motivato illegittimamente.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione.

Il ricorso, infatti, è stato depositato per via telematica il 12 gennaio 2022, ben oltre la scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per il caso di deposito contestuale della motivazione della sentenza. 4.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2021 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa all'udienza del 30 novembre 2021, contestualmente depositata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] Della Corte responsabile del reato dì cui all'art. 385, comma terzo, cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge. Nella specie si è trattato della violazione degli obblighi della detenzione domiciliare in quanto l'imputato, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio, vi è rientrato con un ritardo inferiore alle dodici ore cosicché, in applicazione della sentenza additiva della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter ord. pen. nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento protratto per più di dodici ore, deve ritenersi l'insussistenza del reato. Con il secondo motivo invoca la concessione delle circostanze attenuanti generiche e deduce che l'applicazione dell'aumento per la recidiva è immotivato o motivato illegittimamente. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione. Il ricorso, infatti, è stato depositato per via telematica il 12 gennaio 2022, ben oltre la scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per il caso di deposito contestuale della motivazione della sentenza. 4.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 20
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