CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 29 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Livorno, ha riqualificato il delitto ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena, ridotta per il rito prescelto e condizionalmente sospesa, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, fatto commesso in Livorno il 18 giungo 2022. Ha revocato, altresì, l'espulsione dal territorio dello Stato. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine alla mancata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, essendo il ragionamento della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte territoriale ha ben motivato circa la proporzionalità del trattamento sanzionatorio corrisposto all'imputato, in osservanza dei criteri ex artt. 132 e 133 cod. pen., all'esito della riqualificazione del fatto di reato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, ritenendo che la pena base deve discostarsi in termini apprezzabili dal minimo edittale, tenuto conto del quantitativo di stupefacente detenuto, dell'elevato numero di dosi ricavabili dallo stesso, nonché delle diverse generalità fornite dall'imputato alle autorità procedenti. Inoltre, la pena è stata ridotta per il rito prescelto e, considerata l'incensuratezza dell'imputato, ne è stata concessa la sospensione condizionale (fogli 2 e 3 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 3, n. 26257/2022, Rv. 283279; Sez. 5, n. 38606/2018, Rv. 273823; Sez. 7, n. 22398/2018, Rv. 272997; Sez. 4, n. 36078/2017, Rv. 270806). 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio2025 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA " [OSCURATO:PERSONA] idente