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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10411/2026

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I;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, n. 287/2023 depositata il 17/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il contribuente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diVerona un’ingiunzione di pagamento notificatagli il 5/11/2010 dalConsorzio di Bonifica indicato per recupero di contributi consortili perl’anno 2009 dell’importo di € 2.200,45.Con sentenza n. 25/2012 il primo giudice accolse il ricorso e, su appellodel Consorzio, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sezione diVerona, con sentenza n. 135 del 7/10/2013 e in riforma della decisione diprimo grado, ritenne legittima l’ingiunzione di pagamento salva la dispostarideterminazione del tributo in ragione dell’accertata minore superficie delterreno in proprietà del consorziato.

Secondo il giudice d’appello:l’ingiunzione era tempestiva, l’opposizione proposta sufficientementespecifica e il contribuente aveva dimostrato indiziariamente, medianteconsulenza tecnica stragiudiziale asseverata - poi confermata da unaconsulenza tecnica d’ufficio depositata in diverso procedimento avanti alTribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] promosso dal contribuente alfine di determinare l’asserito nuovo confine tra la sua proprietà e quellademaniale - la fondatezza delle proprie contestazioni in merito alla minorsuperficie riportata a seguito dell’occupazione e ablazione di parte d’essoper effetto di lavori di bonifica d’un canale confinante precedentementeeseguiti. [OSCURATO:PERSONA] ritenne quindi provato unospostamento del limite dell’argine rispetto al limite cementato e del limitedi proprietà pari mediamente a circa 110 cm per l’intera lunghezza delcanale, con conseguente riduzione di proprietà fondiaria (e di contributo)in pari misura.Avverso la sentenza d’appello propose ricorso il Consorzio a mezzo disette motivi di censura e questa Corte, con l’ordinanza di questa Sezionen. 19007 del 6/7/2021, accolse il settimo motivo di ricorso, respingendogli altri, cassò la sentenza e rinviò al giudice d’appello al fine diNumero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026riesaminare la questione alla luce della delimitazione di confine tra leproprietà demaniale e privata.In particolare, l’ordinanza di legittimità respinse le censure relative alla:- carenza di giurisdizione;- tempestività dell’opposizione originaria;- mancanza di specificità del ricorso in opposizione;- omessa pronuncia sull’eccezione di genericità delle difese in appello;- analoga omissione sull’eccezione d’irricevibilità del ricorso;- erroneità nel calcolo della superficie, ritenendo doversi dare prevalenzaalla superficie catastale.Il settimo motivo, svolto in via subordinata e accolto da questa Corte,lamentava l’erronea determinazione della superficie reale del terrenoconfine, tra proprietà demaniale e proprietà privata, all’inizio dell’arginedel canale tenuto conto della baulatura dei terreni e del riporto di terra,senza considerare che il confine doveva invece corrispondere, non già allimite esterno dell’argine, bensì al “livello medio della piena ordinaria(SSUU 19703/2012)”.Secondo l’ordinanza di questa Sezione la censura era fondata in quanto ilcriterio adottato dal giudice d’appello non teneva conto dellagiurisprudenza più recente (Cass.

SSUU nn. 13834/05; 16241/11;19703/12) secondo cui doveva individuarsi il limite delle piene ordinarie,senza tener conto del perturbamento determinato da cause eccezionali, nécomputarsi l’altezza delle opere antropiche realizzate su detti terreni, lequali rimangono acquisite al demanio per accessione una volta accertatala demanialità dell’area su cui siano sorte (sentenze citate).

Doveva infattievidenziarsi come il giudice d’appello avesse fondato il proprioconvincimento sia sulle prove fornite dal contribuente, sia sulla CTUdisposta in altro giudizio ed acquisita d’ufficio e tale CTU, secondo laricostruzione tecnica più completa che teneva conto “della baulatura deiNumero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026terreni, delle quote rilevabili in loco della strada e dei campi edell’evidente riporto di terreno rilevato nella parte nord dei campi diproprietà” del contribuente, uno spostamento “del limite dell’arginerispetto al limite cementato e del limite di proprietà pari mediamente acirca 110 cm per l’intera lunghezza del canale”.

Tuttavia questa Corteritenne che dovesse valorizzarsi la circostanza evidenziata nella memoriadel Consorzio secondo cui - il sopravvenire della allegata sentenza delTribunale [OSCURATO:PERSONA] n. 286/16 che, a conferma dellasentenza (anche questa sopravvenuta) del Tribunale Regionale AcquePubbliche del Veneto (n. 942/15) - aveva accertato (seppure ai diversi finipetitori, ma all’esito di una ricostruzione fattuale oggettiva e valevoleanche ai presenti fini) una diversa regolazione del confine in esito asupplemento della CTU sull’incidenza fondiaria dei lavori eseguiti sull’alveofluviale.

Ciò conduceva pertanto alla cassazione della pronuncia e al rinvioalla Corte di merito per il riesame della questione.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado veneziana, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’originariaimpugnazione del contribuente.Secondo il nuovo giudice d’appello, la consulenza tecnica d’ufficio cuiquesta Corte si è riferita nell’ordinanza che ha disposto il rinvio, sarebbequella acquisita nel precedente giudizio d’appello che si concluse con lasentenza n. 135/13, in cui il giudice aveva considerato il frazionamentodel 1996, pertanto successivo ai lavori di ampliamento del 1994 che,secondo il contribuente, avevano modificato lo stato dei luoghi sicchéquello rappresentato con l’ingiunzione fiscale non era più attuale.

Poichétale CTU era stata alla base dei giudizi avanti il giudice delle AcquePubbliche, doveva confermarsi l’accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente compensandosi le spese di tutti i gradi.Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ricorre nuovamente per cassazione il Consorzio sulla base di tre motivi,integrati da successiva memoria.Resiste il contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il Consorzio prospetta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. inrelazione all’art. 384, commi 1 e 2 c.p.c. e dei principi relativi al giudizio dirinvio.

Lamenta che la Corte di merito non abbia eseguito quanto dispostoda questa Sezione con la predetta ordinanza, confondendo l’originariaconsulenza tecnica d’ufficio, depositata nella precedente fase d’appello(c.d.

“prima” CTU disposta dal Tribunale Regionale delle Acque del Venetonel 2013) con il “supplemento” di CTU disposto dal medesimo TribunaleRegionale nel 2014, cui si era espressamente riferita l’ordinanza di questaCorte e in quanto considerata nelle sentenze del giudice speciale, sia purea fini petitori.

Sostiene così che la Corte di merito non abbia seguitol’insegnamento di legittimità, richiamato nell’ordinanza, che impone diseguire il criterio del limite delle piene ordinarie senza tenere conto delperturbamento determinato da cause eccezionali, né computarsi all’altezzadelle opere antropiche realizzate sui terreni, ciò che era specificamenterichiesto in detta ordinanza e che aveva giustificato la cassazione dellaprecedente sentenza d’appello, con necessità di rideterminare tale confinealla luce del predetto insegnamento e del supplemento di CTU.

Secondoquest’ultimo e la relazione depositata il 9/6/2014, entrambi richiamati dalTribunale Regionale, il confine tra proprietà privata e demaniale andavaidentificato nel limite del fondo cementato del canale.

I lavori eseguiti dalConsorzio nel 2005 non avrebbero pertanto inciso sul confine predetto etale valutazione fu condivisa da entrambi i Tribunali delle Acque.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 822cc e all’art. 1 R.D. n. 1775/1933 per la determinazione del confine traNumero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026acque pubbliche e terreni rivieraschi.

Censura che la Corte di merito,confermando la vecchia consulenza, abbia applicato un criterio diverso daquello indicato da questa Corte ossia quello che prende a riferimentol’argine, la baulatura dei terreni e il riporto di terra, anziché quello del“livello medio delle piene ordinarie” secondo Cass.

SSUU 13/11/2012 n.19703.

Sostiene pertanto che la porzione adibita ad argine, estranea allivello indicato - facilmente identificabile nel caso specifico con il limitecementato del canale come riconosciuto nel supplemento di CTU e fattoproprio dal giudice speciale - appartenga ai proprietari dei fondirivieraschi.3.

Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 329 e 342, in relazione al 360, comma 1, n. 3c.p.c., i quali vietano la c.d. reformatio in peius.

Lamenta che la Corte diGiustizia Tributaria di II grado, in sede di rinvio, abbia confermato lasentenza di primo grado.

Quest’ultima aveva infatti accolto integralmenteil ricorso del consorziato, assumendo che gli interventi di regimentazionedelle acque del 2005 avessero sottratto al medesimo tutti i terreni oggettodell’ingiunzione.

La sentenza d’appello aveva però riformato taledecisione, riducendo la quota dovuta in quanto aveva eliminato una fasciadi circa 110 cm per l’intera lunghezza del canale.

Essendo la sentenzaimpugnata per cassazione dal solo Consorzio, non avrebbe potuto la Cortedi rinvio confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui lapronuncia d’appello doveva ritenersi ormai coperta da giudicato,riformando pertanto tale statuizione in senso sfavorevole per il Consorzio.In subordine, lamenta comunque la violazione delle citate disposizionisotto il profilo dell’adesione all’originaria prospettazione del consorziato,posta alla base della sentenza di I grado che prendeva a riferimento labaulatura del terreno e, pertanto, le opere antropiche eseguite in loco.Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/20264.1 Il primo motivo e il terzo motivo sono fondati, restandone assorbito ilsecondo.4.2 Dalla motivazione della Corte di merito emerge come sia statatravisata la ragione stessa della cassazione della precedente sentenzad’appello, ivi affermandosi che: “la CTU richiamata nella ordinanza dellaCassazione è quella acquisita dal Giudice d’appello nella sentenza n.135/21/13 dove il Giudice ha considerato il frazionamento del 1996...”concludendo poi, di nuovo erroneamente, che: “..sulla base di talefrazionamento si è attestato sia il giudizio del Tribunale Superiore delleAcque Pubbliche (n. 286/16) che del [OSCURATO:PERSONA] (n. 942/15)” quando è pacifico il contrario.Questa Corte aveva infatti evidenziato, esaminando il settimo motivo diricorso, come il Consorzio avesse dedotto il sopravvenire delle sentenzedei Tribunali delle Acque, Regionale e Superiore, accertando, seppure adiversi fini petitori ma “all’esito di una ricostruzione fattuale oggettiva evalevole anche ai presenti fini”, una diversa regolazione del confine “inesito a supplemento della CTU sull’incidenza fondiaria dei lavori eseguitisull’alveo fluviale”, tale essendo la ragione dell’annullamento operato conl’ordinanza e indicando anche specificamente il criterio da adottarsinell’effettuare tale valutazione.Del pari fondato è il terzo motivo atteso che appare evidente comel’accoglimento parziale dell’appello, non oggetto di ricorso incidentaleavanti alla Suprema Corte, ha determinato il passaggio in giudicato dellapronuncia d’appello sullo specifico capo che, negando l’esenzione totaledei terreni del ricorrente, aveva semplicemente ridotto la quota dovutaeliminando la fascia più volte richiamata.Il ricorso va pertanto accolto e la causa nuovamente rinviata alla Corte dimerito affinché, in diversa composizione, esegua quanto disposto con laprecedente ordinanza e che provvederà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, cui demandaaltresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, n. 287/2023 depositata il 17/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il contribuente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diVerona un’ingiunzione di pagamento notificatagli il 5/11/2010 dalConsorzio di Bonifica indicato per recupero di contributi consortili perl’anno 2009 dell’importo di € 2.200,45.Con sentenza n. 25/2012 il primo giudice accolse il ricorso e, su appellodel Consorzio, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sezione diVerona, con sentenza n. 135 del 7/10/2013 e in riforma della decisione diprimo grado, ritenne legittima l’ingiunzione di pagamento salva la dispostarideterminazione del tributo in ragione dell’accertata minore superficie delterreno in proprietà del consorziato. Secondo il giudice d’appello:l’ingiunzione era tempestiva, l’opposizione proposta sufficientementespecifica e il contribuente aveva dimostrato indiziariamente, medianteconsulenza tecnica stragiudiziale asseverata - poi confermata da unaconsulenza tecnica d’ufficio depositata in diverso procedimento avanti alTribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] promosso dal contribuente alfine di determinare l’asserito nuovo confine tra la sua proprietà e quellademaniale - la fondatezza delle proprie contestazioni in merito alla minorsuperficie riportata a seguito dell’occupazione e ablazione di parte d’essoper effetto di lavori di bonifica d’un canale confinante precedentementeeseguiti. [OSCURATO:PERSONA] ritenne quindi provato unospostamento del limite dell’argine rispetto al limite cementato e del limitedi proprietà pari mediamente a circa 110 cm per l’intera lunghezza delcanale, con conseguente riduzione di proprietà fondiaria (e di contributo)in pari misura.Avverso la sentenza d’appello propose ricorso il Consorzio a mezzo disette motivi di censura e questa Corte, con l’ordinanza di questa Sezionen. 19007 del 6/7/2021, accolse il settimo motivo di ricorso, respingendogli altri, cassò la sentenza e rinviò al giudice d’appello al fine diNumero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026riesaminare la questione alla luce della delimitazione di confine tra leproprietà demaniale e privata.In particolare, l’ordinanza di legittimità respinse le censure relative alla:- carenza di giurisdizione;- tempestività dell’opposizione originaria;- mancanza di specificità del ricorso in opposizione;- omessa pronuncia sull’eccezione di genericità delle difese in appello;- analoga omissione sull’eccezione d’irricevibilità del ricorso;- erroneità nel calcolo della superficie, ritenendo doversi dare prevalenzaalla superficie catastale.Il settimo motivo, svolto in via subordinata e accolto da questa Corte,lamentava l’erronea determinazione della superficie reale del terrenoconfine, tra proprietà demaniale e proprietà privata, all’inizio dell’arginedel canale tenuto conto della baulatura dei terreni e del riporto di terra,senza considerare che il confine doveva invece corrispondere, non già allimite esterno dell’argine, bensì al “livello medio della piena ordinaria(SSUU 19703/2012)”.Secondo l’ordinanza di questa Sezione la censura era fondata in quanto ilcriterio adottato dal giudice d’appello non teneva conto dellagiurisprudenza più recente (Cass. SSUU nn. 13834/05; 16241/11;19703/12) secondo cui doveva individuarsi il limite delle piene ordinarie,senza tener conto del perturbamento determinato da cause eccezionali, nécomputarsi l’altezza delle opere antropiche realizzate su detti terreni, lequali rimangono acquisite al demanio per accessione una volta accertatala demanialità dell’area su cui siano sorte (sentenze citate). Doveva infattievidenziarsi come il giudice d’appello avesse fondato il proprioconvincimento sia sulle prove fornite dal contribuente, sia sulla CTUdisposta in altro giudizio ed acquisita d’ufficio e tale CTU, secondo laricostruzione tecnica più completa che teneva conto “della baulatura deiNumero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026terreni, delle quote rilevabili in loco della strada e dei campi edell’evidente riporto di terreno rilevato nella parte nord dei campi diproprietà” del contribuente, uno spostamento “del limite dell’arginerispetto al limite cementato e del limite di proprietà pari mediamente acirca 110 cm per l’intera lunghezza del canale”. Tuttavia questa Corteritenne che dovesse valorizzarsi la circostanza evidenziata nella memoriadel Consorzio secondo cui - il sopravvenire della allegata sentenza delTribunale [OSCURATO:PERSONA] n. 286/16 che, a conferma dellasentenza (anche questa sopravvenuta) del Tribunale Regionale AcquePubbliche del Veneto (n. 942/15) - aveva accertato (seppure ai diversi finipetitori, ma all’esito di una ricostruzione fattuale oggettiva e valevoleanche ai presenti fini) una diversa regolazione del confine in esito asupplemento della CTU sull’incidenza fondiaria dei lavori eseguiti sull’alveofluviale. Ciò conduceva pertanto alla cassazione della pronuncia e al rinvioalla Corte di merito per il riesame della questione.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado veneziana, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’originariaimpugnazione del contribuente.Secondo il nuovo giudice d’appello, la consulenza tecnica d’ufficio cuiquesta Corte si è riferita nell’ordinanza che ha disposto il rinvio, sarebbequella acquisita nel precedente giudizio d’appello che si concluse con lasentenza n. 135/13, in cui il giudice aveva considerato il frazionamentodel 1996, pertanto successivo ai lavori di ampliamento del 1994 che,secondo il contribuente, avevano modificato lo stato dei luoghi sicchéquello rappresentato con l’ingiunzione fiscale non era più attuale. Poichétale CTU era stata alla base dei giudizi avanti il giudice delle AcquePubbliche, doveva confermarsi l’accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente compensandosi le spese di tutti i gradi.Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ricorre nuovamente per cassazione il Consorzio sulla base di tre motivi,integrati da successiva memoria.Resiste il contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio prospetta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. inrelazione all’art. 384, commi 1 e 2 c.p.c. e dei principi relativi al giudizio dirinvio. Lamenta che la Corte di merito non abbia eseguito quanto dispostoda questa Sezione con la predetta ordinanza, confondendo l’originariaconsulenza tecnica d’ufficio, depositata nella precedente fase d’appello(c.d. “prima” CTU disposta dal Tribunale Regionale delle Acque del Venetonel 2013) con il “supplemento” di CTU disposto dal medesimo TribunaleRegionale nel 2014, cui si era espressamente riferita l’ordinanza di questaCorte e in quanto considerata nelle sentenze del giudice speciale, sia purea fini petitori. Sostiene così che la Corte di merito non abbia seguitol’insegnamento di legittimità, richiamato nell’ordinanza, che impone diseguire il criterio del limite delle piene ordinarie senza tenere conto delperturbamento determinato da cause eccezionali, né computarsi all’altezzadelle opere antropiche realizzate sui terreni, ciò che era specificamenterichiesto in detta ordinanza e che aveva giustificato la cassazione dellaprecedente sentenza d’appello, con necessità di rideterminare tale confinealla luce del predetto insegnamento e del supplemento di CTU. Secondoquest’ultimo e la relazione depositata il 9/6/2014, entrambi richiamati dalTribunale Regionale, il confine tra proprietà privata e demaniale andavaidentificato nel limite del fondo cementato del canale. I lavori eseguiti dalConsorzio nel 2005 non avrebbero pertanto inciso sul confine predetto etale valutazione fu condivisa da entrambi i Tribunali delle Acque.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 822cc e all’art. 1 R.D. n. 1775/1933 per la determinazione del confine traNumero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026acque pubbliche e terreni rivieraschi. Censura che la Corte di merito,confermando la vecchia consulenza, abbia applicato un criterio diverso daquello indicato da questa Corte ossia quello che prende a riferimentol’argine, la baulatura dei terreni e il riporto di terra, anziché quello del“livello medio delle piene ordinarie” secondo Cass. SSUU 13/11/2012 n.19703. Sostiene pertanto che la porzione adibita ad argine, estranea allivello indicato - facilmente identificabile nel caso specifico con il limitecementato del canale come riconosciuto nel supplemento di CTU e fattoproprio dal giudice speciale - appartenga ai proprietari dei fondirivieraschi.3. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 329 e 342, in relazione al 360, comma 1, n. 3c.p.c., i quali vietano la c.d. reformatio in peius. Lamenta che la Corte diGiustizia Tributaria di II grado, in sede di rinvio, abbia confermato lasentenza di primo grado. Quest’ultima aveva infatti accolto integralmenteil ricorso del consorziato, assumendo che gli interventi di regimentazionedelle acque del 2005 avessero sottratto al medesimo tutti i terreni oggettodell’ingiunzione. La sentenza d’appello aveva però riformato taledecisione, riducendo la quota dovuta in quanto aveva eliminato una fasciadi circa 110 cm per l’intera lunghezza del canale. Essendo la sentenzaimpugnata per cassazione dal solo Consorzio, non avrebbe potuto la Cortedi rinvio confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui lapronuncia d’appello doveva ritenersi ormai coperta da giudicato,riformando pertanto tale statuizione in senso sfavorevole per il Consorzio.In subordine, lamenta comunque la violazione delle citate disposizionisotto il profilo dell’adesione all’originaria prospettazione del consorziato,posta alla base della sentenza di I grado che prendeva a riferimento labaulatura del terreno e, pertanto, le opere antropiche eseguite in loco.Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/20264.1 Il primo motivo e il terzo motivo sono fondati, restandone assorbito ilsecondo.4.2 Dalla motivazione della Corte di merito emerge come sia statatravisata la ragione stessa della cassazione della precedente sentenzad’appello, ivi affermandosi che: “la CTU richiamata nella ordinanza dellaCassazione è quella acquisita dal Giudice d’appello nella sentenza n.135/21/13 dove il Giudice ha considerato il frazionamento del 1996...”concludendo poi, di nuovo erroneamente, che: “..sulla base di talefrazionamento si è attestato sia il giudizio del Tribunale Superiore delleAcque Pubbliche (n. 286/16) che del [OSCURATO:PERSONA] (n. 942/15)” quando è pacifico il contrario.Questa Corte aveva infatti evidenziato, esaminando il settimo motivo diricorso, come il Consorzio avesse dedotto il sopravvenire delle sentenzedei Tribunali delle Acque, Regionale e Superiore, accertando, seppure adiversi fini petitori ma “all’esito di una ricostruzione fattuale oggettiva evalevole anche ai presenti fini”, una diversa regolazione del confine “inesito a supplemento della CTU sull’incidenza fondiaria dei lavori eseguitisull’alveo fluviale”, tale essendo la ragione dell’annullamento operato conl’ordinanza e indicando anche specificamente il criterio da adottarsinell’effettuare tale valutazione.Del pari fondato è il terzo motivo atteso che appare evidente comel’accoglimento parziale dell’appello, non oggetto di ricorso incidentaleavanti alla Suprema Corte, ha determinato il passaggio in giudicato dellapronuncia d’appello sullo specifico capo che, negando l’esenzione totaledei terreni del ricorrente, aveva semplicemente ridotto la quota dovutaeliminando la fascia più volte richiamata.Il ricorso va pertanto accolto e la causa nuovamente rinviata alla Corte dimerito affinché, in diversa composizione, esegua quanto disposto con laprecedente ordinanza e che provvederà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 18868/2023Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 10411/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, cui demandaaltresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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