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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08248/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di E! [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla mancata concessione delle attenuati malgrado la sentenza impugnata ( pag 5, dall'ultimo capoverso) risulti sorretta da carte e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, a'r.:,orbite e superate da indicazioni legate alla vicenda in fatto tali da porre la relativa valutazione ai riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e deHa somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso i IS novembre 2022.

Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Stefano D () ii 3 Cl LH \ 24 FE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di E! [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla mancata concessione delle attenuati malgrado la sentenza impugnata ( pag 5, dall'ultimo capoverso) risulti sorretta da carte e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, a'r.:,orbite e superate da indicazioni legate alla vicenda in fatto tali da porre la relativa valutazione ai riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e deHa somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso i IS novembre 2022. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Stefano D () ii 3 Cl LH \ 24 FE
Sentenza Cassazione n. 08248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris