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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28587/2022

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zione codice ORDINANZA della strada sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36566/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35L06 L245H), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via dello Statuto n. 32, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio territoriale del Governo di NAPOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto pro - tempore; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1146/2019, pubblicata il 7 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 20 luglio 2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, confermativa del verbale di contestazione n.

VRG/298227, per l'importo pari ad euro 358,47, redatto dalla Polstrada di Napoli il 23 dicembre 2015, in ordine alla violazione dell'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per aver superato i limiti di velocità prescritti, come da rilevazione mediante autovelox (e, segnatamente, per avere accertato che il 16 dicembre 2015, alle ore 20:51, il veicolo targato [OSCURATO:TARGA] aveva superato di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità sulla strada statale S.S. n. 145, variante sorrentina, in territorio del Comune di Castellamare di Stabia, velocità rilevata con apparecchiatura SICVe Vergilius).

L'opponente lamentava il difetto di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, l'inesistenza della notificazione, effettuata per il tramite di una società postale privata, la mancata informazione agli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo a distanza per la rilevazione di infrazioni al codice della strada, la mancata predisposizione di segnaletica verticale luminosa, la nullità del verbale per omessa indicazione della data di controllo periodico del dispositivo di rilevazione.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la quale resisteva all'opposizione ed eccepiva la correttezza e la legittimità, rispetto alla normativa vigente, dell'ordinanza-ingiunzione opposta, anche a fronte dei termini stabiliti per la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 203 del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 621/2018, depositata il 22 gennaio 2018, dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava interamente tra le parti le spese di lite.

All'uopo, argomentava sostenendo che l'opponente non aveva adempiuto all'onere probatorio di depositare in atti il ricorso proposto al Prefetto, sicché non sarebbe stato possibile verificare se lo stesso fosse stato proposto nei termini di legge, se le motivazioni fossero state articolate in corrispondenza con quelle formulate nel ricorso giudiziale e se le motivazioni del rigetto, a cura del Prefetto, fossero state o meno condivisibili e appropriate. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], senza la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di cui in epigrafe, dopo avere riformato la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione pronunciata dal Giudice di prime cure, rigettava l'opposizione medesima nel merito.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che l'opposizione era ammissibile, in quanto il ricorso introduttivo era stato depositato dall'opponente entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta; b) che l'ordinanza-ingiunzione opposta conteneva una motivazione per relationem al rapporto sanzionatorio n.

VRG/298227, del quale il trasgressore aveva avuto conoscenza, sicché non vi era alcun vizio motivazionale; c) che l'eccezione relativa alla inesistenza della notifica del verbale di accertamento era infondata, in quanto detta notifica era avvenuta mediante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; d) che anche l'asserita violazione degli artt. 142, comma 6-bis, del codice della strada e 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione era priva di pregio, poiché la visibilità non era strumentale alla predisposizione di un'illuminazione propria del segnale, ma costituiva elemento accessorio rispetto alla rifrangenza e al collocamento ai margini della strada; e) che anche la dedotta nullità del verbale di accertamento, per omessa indicazione della data di controllo periodico del sistema di rilevazione del superamento dei limiti di velocità, era priva di fondamento, poiché, all'interno di tale verbale, la Polstrada di Napoli aveva attestato la corretta installazione e il perfetto funzionamento del sistema ed, inoltre, era stata depositata, nel giudizio di primo grado, attestazione di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava che il 21 maggio 2015 erano state svolte le operazioni di collaudo della strumentazione di controllo, sicché, dinanzi alla attestazione della preventiva sottoposizione alla prescritta e aggiornata omologazione e all'indispensabile corretta calibratura, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva assolto all'onere probatorio che le competeva circa il controllo periodico del SICVe.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., avendo il Tribunale escluso l'illegittimità del verbale di accertamento, nonostante l'omessa taratura dell'apparecchiatura autovelox SICVe e l'omessa indicazione, all'interno del verbale, del relativo adempimento.

Sostiene, al riguardo, l'istante che, nel caso di specie, il Giudice del gravame avrebbe utilizzato una motivazione incongrua, avendo dichiarato, ai fini della verifica della validità del verbale di accertamento, che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il 21 maggio 2015 le operazioni di "collaudo", ma non già di taratura, e ciò pur in mancanza di attestazione dell'eseguita taratura all'interno del verbale. 1.1.- Il motivo è infondato.

Si premette che - come rilevato dal ricorrente - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

E tanto perché la disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - / collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione.

Quanto al canone di razionalità pratica, ha affermato il Giudice delle leggi, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.

L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole.

Sotto il profilo della coerenza interna della norma, la Corte costituzionale ha sostenuto che ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio, ricavato dall'art. 142, sesto comma, del codice della strada, delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità.

Ad avviso della Consulta, tale ultima disposizione realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.

È vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.

Tuttavia, ha proseguito la Corte costituzionale, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate.

In definitiva, ha concluso il Giudice delle leggi, se la prescrizione dell'art. 142, sesto comma, del codice della strada, nella sua astratta formulazione, risulta immune da vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'art. 45, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento (Corte cost., Sentenza n. 113 del 18 giugno 2015).

Pertanto, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. 1.2.- Tanto premesso, alla luce di tale approdo, la Corte di legittimità ha regolato il conseguente regime probatorio.

In primis, e sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del 29/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24757 del 03/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9972 del 16/05/2016).

Rispetto a tale quadro sistematico, non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - l'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8695 del 17/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29564 del 14/11/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).

Nondimeno, a fronte della contestazione dell'opponente, la prova della regolare taratura e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura "autovelox" non necessariamente deve risultare dal verbale di accertamento, ma ben può essere fornita nel corso del giudizio di opposizione.

Infatti, ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio "autovelox", non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'Amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36982 del 26/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018).

Ove l'Amministrazione abbia fornito tale prova, mediante la produzione della relativa certificazione di taratura, rilasciata da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.

Piuttosto, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), di cui risulti la debita omologazione e sottoposizione a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e adeguatamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8695 del 17/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018).

Sicché, per effetto del rilascio delle certificazioni che attestano la taratura, la prova contraria del mancato funzionamento si riverserà sul contravventore. 1.3.- Sotto il profilo operativo, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 ha previsto che le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono "essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma [OSCURATO:PERSONA] 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da Accredia o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento" (vedi anche il parere del Ministero dei trasporti n. 6573 del 27 ottobre 2017).

Ne discende che la taratura può essere eseguita anche da una ditta privata, purché si tratti di soggetto abilitato e le corrispondenti operazioni siano documentate in un verbale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1608 del 26/01/2021; sull'abilitazione della società [OSCURATO:PERSONA], Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36982 del 26/11/2021).

Quanto al significato del termine "taratura" dell'apparecchio, essa ha la precisa funzione di stabilire che lo stesso non abbia subito un invecchiamento delle proprie componenti, dovuto a possibili urti, vibrazioni, shock meccanici e termici oppure a variazioni della tensione di alimentazione.

Secondo le indicazioni del Giudice delle leggi, la taratura dell'autovelox deve avvenire almeno una volta all'anno e va documentata con apposito certificato rilasciato dalla ditta privata autorizzata a fare tale check-up.

Il verbale deve necessariamente indicare la data dell'ultima taratura effettuata, in modo da sollevare l'automobilista dall'onere di eseguire i controlli presso i pubblici uffici.

Inoltre, dall'attestazione di taratura periodica deve essere distinta la certificazione di omologazione (recte di prima omologazione) e conformità, che si riferiscono, appunto, alla fase precedente all'avvio dell'utilizzazione (o alla messa in opera) dell'impianto, attestando rispettivamente la convalida della sua funzionalità e l'uniformazione ad un modello, e non già alla verifica nel corso degli anni del suo uso, ai fini di ritenerlo affidabile e attendibile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11776 del 18/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 15/07/2016).

Per l'effetto, i concetti di "taratura", "revisione", "calibratura" o "collaudo" periodico dell'autovelox presso un centro accreditato, secondo i precisi criteri ministeriali indicati, come sintetizzati nelle circolari interne, che stabiliscono il modo in cui si deve procedere a tali operazioni, si identificano, descrivendo con termini diversi le medesime operazioni di verifica e controllo.

Per converso, le operazioni di taratura o revisione o calibratura collaudo non coincidono con le operazioni successive di controllo della funzionalità in concreto: tale doppio rilievo delle operazioni da effettuare si fonda sulla discriminazione tra verifica sul dispositivo - taratura - e sperimentazione pratica del dispositivo verificato - controllo della funzionalità - (per la tesi secondo cui, oltre alla taratura, è necessaria anche la verifica periodica di funzionalità, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 1283 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018; contra Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 del 11/02/2021).

Questa ricostruzione è avallata dalla circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3, emanata il 7 agosto 2017 dal [OSCURATO:PERSONA] sicurezza del Ministero dell'interno, secondo cui, diversamente dalle verifiche di taratura, le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, sono finalizzate a valutare la capacità dell'autovelox di fornire indicazioni attendibili e devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di taratura.

Sempre alla stregua della richiamata circolare, si tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d'uso, che consistono in una verifica dell'integrità del dispositivo o del sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati.1.4.- Nella fattispecie, l'opponente ha contestato il solo difetto della taratura, ma non del periodico controllo della funzionalità, che peraltro può essere desunto dall'unitaria certificazione prodotta (allorché da essa risulti che le operazioni di "collaudo" si sono tradotte nell'esito favorevole della verifica effettuata).

Senonché, sulla base dei rilievi esposti, il Tribunale ha evidenziato che, a fronte della contestazione risalente al 16 dicembre 2015, come da verbale VRG/298227 del 23 dicembre 2015, nel quale si attestava la corretta installazione e il perfetto funzionamento del sistema SICVe - autocertificazione, questa, di per sé insufficiente, perché prova di efficacia fidefacente - la [OSCURATO:PERSONA], in esito alle obiezioni sollevate dall'opponente, ha depositato, nel giudizio di prime cure, l'attestazione di [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2015 (ossia circa sette mesi prima dell'accertamento), che dava atto dell'effettuazione delle operazioni di "collaudo" della strumentazione di controllo.

Per l'effetto, come correttamente argomentato dalla pronuncia impugnata, vi è stata la prova documentale della taratura dell'apparecchiatura, mediante collaudo avvenuto solo sette mesi prima della rilevazione dell'infrazione, cosicché deve ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito la dimostrazione del corretto funzionamento del dispositivo impiegato.

Una volta provata tale circostanza, il Giudice di merito non aveva alcun ulteriore potere di sindacato, essendo rimessa alla prova contraria dell'opponente la confutazione dell'effettiva funzionalità dell'apparecchiatura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23330 del 23/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020).

Pertanto, se - per un verso - l'attestazione (proveniente dagli stessi agenti rilevatori dell'infrazione) contenuta nel verbale di accertamento circa la corretta installazione e il perfetto funzionamento del sistema non aveva alcun valore probatorio, per altro verso, la certificazione di collaudo svolta da [OSCURATO:PERSONA] sette mesi prima della rilevazione dell'infrazione, prodotta in corso di causa, ha determinato l'inversione dell'onere probatorio, senza che fosse necessario che detta attestazione fosse menzionata già nel corpo del verbale, sicché - in mancanza di alcuna dimostrazione dell'opponente in ordine al mancato regolare funzionamento dell'autovelox debitamente tarato - il Giudice di merito correttamente ha disatteso l'opposizione. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., avendo il Giudice d'appello valorizzato il rinvio al verbale di accertamento ai fini di ritenere soddisfatto l'onere di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, mentre in realtà sarebbero state richiamate le controdeduzioni della Polstrada, di cui l'incolpato non avrebbe avuto conoscenza.

Espone, in proposito, l'istante che tale rinvio avrebbe impedito di comprendere l'iter logico seguito per pervenire alla decisione, né vi sarebbero stati i tempi tecnici per chiedere l'accesso agli atti, ai fini della verifica della sottoposizione del dispositivo impiegato alle periodiche tarature. 2.1.- La censura è infondata.

Deve essere, sul punto, richiamato l'orientamento di questa Corte in forza del quale l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14489 del 26/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è incorsa in malgoverno dei suesposti principi, avendo dato espressamente atto che l'ordinanza- ingiunzione impugnata era dotata di motivazione, sia pur per relationem, avendo richiamato gli atti del procedimento amministrativo ed, in particolare, per ciò che concerneva "la specificazione della condotta addebitata", il verbale di accertamento, incontestabilmente già noto al trasgressore, che - dopo averne ricevuto la notifica - lo aveva preliminarmente contestato dinanzi al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada.

Di conseguenza, deve ritenersi che il trasgressore sia giunto tempestivamente a conoscenza delle specifiche connotazioni della contestazione rivoltagli, in ordine ai termini dell'infrazione addebitata (ossia agli elementi identificativi della violazione, in senso qualitativo, quantitativo, logistico e cronologico), ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

D'altronde, l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21924 del 30/07/2021; Sez.

U, Sentenza n. 2145 del 29/01/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25124 del 10/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 16285 del 20/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 16/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/05/2010; Sez.

U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).

Né, come anticipato scrutinando il primo motivo, era necessario che il verbale di accertamento e la conseguente ordinanza-ingiunzione riportassero gli estremi della certificazione di taratura, atteso che tale incombenza ben poteva essere assolta all'esito della contestazione.3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., avendo il Tribunale emesso statuizioni su questioni esposte solo nel ricorso introduttivo dell'opposizione in prime cure e non espressamente reiterate nel giudizio d'appello.

In proposito, l'istante deduce che aveva impugnato la sentenza di primo grado - la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione -, limitandosi a lamentare genericamente che il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare compiutamente i motivi del ricorso, elencando i vari motivi esposti nell'opposizione spiegata, senza però procedere ad una specifica reiterazione degli stessi, salvo che con riferimento all'omessa taratura dell'autovelox e al vizio di motivazione del provvedimento opposto.

Soggiunge che aveva precisato che il motivo dedotto in ordine all'omessa taratura avrebbe avuto una valenza assorbente. 3.1.- La censura è inammissibile.

E ciò perché, nell'articolare il motivo, lo stesso ricorrente riconosce di avere riproposto le obiezioni avverso l'ordinanza-ingiunzione già formulate nel giudizio di primo grado.

Ora, a fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l'onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite.

Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perché fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicché, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.13768 del 31/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 17749 del 19/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 08/11/2005).

E ciò è proprio quanto è accaduto nel caso di specie, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente. 3.2.- Ma quand'anche l'appellante avesse reiterato soltanto alcune delle obiezioni già sollevate con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione in prime cure, vi sarebbe comunque difetto di interesse a far valere il vizio di ultrapetizione sulle statuizioni che hanno disatteso le obiezioni non espressamente riproposte in appello, poiché, anche allorché il Giudice del gravame non si fosse pronunciato su tali questioni, l'esito della lite non sarebbe mutato, neanche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, derivandone, in ogni caso, il rigetto, nel merito, dell'opposizione avverso l'emessa ordinanza-ingiunzione, senza che vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite, posto che la [OSCURATO:PERSONA] appellata non si è costituita nel giudizio di impugnazione. 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione dei compensi di lite, atteso che l'intimata non si è costituita.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Non luogo a provvedere sulle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione codice ORDINANZA della strada sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36566/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35L06 L245H), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via dello Statuto n. 32, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio territoriale del Governo di NAPOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto pro - tempore; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1146/2019, pubblicata il 7 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 20 luglio 2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, confermativa del verbale di contestazione n. VRG/298227, per l'importo pari ad euro 358,47, redatto dalla Polstrada di Napoli il 23 dicembre 2015, in ordine alla violazione dell'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per aver superato i limiti di velocità prescritti, come da rilevazione mediante autovelox (e, segnatamente, per avere accertato che il 16 dicembre 2015, alle ore 20:51, il veicolo targato [OSCURATO:TARGA] aveva superato di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità sulla strada statale S.S. n. 145, variante sorrentina, in territorio del Comune di Castellamare di Stabia, velocità rilevata con apparecchiatura SICVe Vergilius). L'opponente lamentava il difetto di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, l'inesistenza della notificazione, effettuata per il tramite di una società postale privata, la mancata informazione agli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo a distanza per la rilevazione di infrazioni al codice della strada, la mancata predisposizione di segnaletica verticale luminosa, la nullità del verbale per omessa indicazione della data di controllo periodico del dispositivo di rilevazione. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la quale resisteva all'opposizione ed eccepiva la correttezza e la legittimità, rispetto alla normativa vigente, dell'ordinanza-ingiunzione opposta, anche a fronte dei termini stabiliti per la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 203 del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 621/2018, depositata il 22 gennaio 2018, dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava interamente tra le parti le spese di lite. All'uopo, argomentava sostenendo che l'opponente non aveva adempiuto all'onere probatorio di depositare in atti il ricorso proposto al Prefetto, sicché non sarebbe stato possibile verificare se lo stesso fosse stato proposto nei termini di legge, se le motivazioni fossero state articolate in corrispondenza con quelle formulate nel ricorso giudiziale e se le motivazioni del rigetto, a cura del Prefetto, fossero state o meno condivisibili e appropriate. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], senza la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di cui in epigrafe, dopo avere riformato la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione pronunciata dal Giudice di prime cure, rigettava l'opposizione medesima nel merito. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che l'opposizione era ammissibile, in quanto il ricorso introduttivo era stato depositato dall'opponente entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta; b) che l'ordinanza-ingiunzione opposta conteneva una motivazione per relationem al rapporto sanzionatorio n. VRG/298227, del quale il trasgressore aveva avuto conoscenza, sicché non vi era alcun vizio motivazionale; c) che l'eccezione relativa alla inesistenza della notifica del verbale di accertamento era infondata, in quanto detta notifica era avvenuta mediante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; d) che anche l'asserita violazione degli artt. 142, comma 6-bis, del codice della strada e 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione era priva di pregio, poiché la visibilità non era strumentale alla predisposizione di un'illuminazione propria del segnale, ma costituiva elemento accessorio rispetto alla rifrangenza e al collocamento ai margini della strada; e) che anche la dedotta nullità del verbale di accertamento, per omessa indicazione della data di controllo periodico del sistema di rilevazione del superamento dei limiti di velocità, era priva di fondamento, poiché, all'interno di tale verbale, la Polstrada di Napoli aveva attestato la corretta installazione e il perfetto funzionamento del sistema ed, inoltre, era stata depositata, nel giudizio di primo grado, attestazione di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava che il 21 maggio 2015 erano state svolte le operazioni di collaudo della strumentazione di controllo, sicché, dinanzi alla attestazione della preventiva sottoposizione alla prescritta e aggiornata omologazione e all'indispensabile corretta calibratura, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva assolto all'onere probatorio che le competeva circa il controllo periodico del SICVe.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., avendo il Tribunale escluso l'illegittimità del verbale di accertamento, nonostante l'omessa taratura dell'apparecchiatura autovelox SICVe e l'omessa indicazione, all'interno del verbale, del relativo adempimento. Sostiene, al riguardo, l'istante che, nel caso di specie, il Giudice del gravame avrebbe utilizzato una motivazione incongrua, avendo dichiarato, ai fini della verifica della validità del verbale di accertamento, che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il 21 maggio 2015 le operazioni di "collaudo", ma non già di taratura, e ciò pur in mancanza di attestazione dell'eseguita taratura all'interno del verbale. 1.1.- Il motivo è infondato. Si premette che - come rilevato dal ricorrente - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. E tanto perché la disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - / collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Quanto al canone di razionalità pratica, ha affermato il Giudice delle leggi, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, la Corte costituzionale ha sostenuto che ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio, ricavato dall'art. 142, sesto comma, del codice della strada, delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Ad avviso della Consulta, tale ultima disposizione realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, ha proseguito la Corte costituzionale, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, ha concluso il Giudice delle leggi, se la prescrizione dell'art. 142, sesto comma, del codice della strada, nella sua astratta formulazione, risulta immune da vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'art. 45, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento (Corte cost., Sentenza n. 113 del 18 giugno 2015). Pertanto, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. 1.2.- Tanto premesso, alla luce di tale approdo, la Corte di legittimità ha regolato il conseguente regime probatorio. In primis, e sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del 29/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24757 del 03/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9972 del 16/05/2016). Rispetto a tale quadro sistematico, non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - l'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8695 del 17/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29564 del 14/11/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). Nondimeno, a fronte della contestazione dell'opponente, la prova della regolare taratura e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura "autovelox" non necessariamente deve risultare dal verbale di accertamento, ma ben può essere fornita nel corso del giudizio di opposizione. Infatti, ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio "autovelox", non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'Amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36982 del 26/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018). Ove l'Amministrazione abbia fornito tale prova, mediante la produzione della relativa certificazione di taratura, rilasciata da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata. Piuttosto, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), di cui risulti la debita omologazione e sottoposizione a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e adeguatamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8695 del 17/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018). Sicché, per effetto del rilascio delle certificazioni che attestano la taratura, la prova contraria del mancato funzionamento si riverserà sul contravventore. 1.3.- Sotto il profilo operativo, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 ha previsto che le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono "essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma [OSCURATO:PERSONA] 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da Accredia o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento" (vedi anche il parere del Ministero dei trasporti n. 6573 del 27 ottobre 2017). Ne discende che la taratura può essere eseguita anche da una ditta privata, purché si tratti di soggetto abilitato e le corrispondenti operazioni siano documentate in un verbale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1608 del 26/01/2021; sull'abilitazione della società [OSCURATO:PERSONA], Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36982 del 26/11/2021). Quanto al significato del termine "taratura" dell'apparecchio, essa ha la precisa funzione di stabilire che lo stesso non abbia subito un invecchiamento delle proprie componenti, dovuto a possibili urti, vibrazioni, shock meccanici e termici oppure a variazioni della tensione di alimentazione. Secondo le indicazioni del Giudice delle leggi, la taratura dell'autovelox deve avvenire almeno una volta all'anno e va documentata con apposito certificato rilasciato dalla ditta privata autorizzata a fare tale check-up. Il verbale deve necessariamente indicare la data dell'ultima taratura effettuata, in modo da sollevare l'automobilista dall'onere di eseguire i controlli presso i pubblici uffici. Inoltre, dall'attestazione di taratura periodica deve essere distinta la certificazione di omologazione (recte di prima omologazione) e conformità, che si riferiscono, appunto, alla fase precedente all'avvio dell'utilizzazione (o alla messa in opera) dell'impianto, attestando rispettivamente la convalida della sua funzionalità e l'uniformazione ad un modello, e non già alla verifica nel corso degli anni del suo uso, ai fini di ritenerlo affidabile e attendibile (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11776 del 18/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 15/07/2016). Per l'effetto, i concetti di "taratura", "revisione", "calibratura" o "collaudo" periodico dell'autovelox presso un centro accreditato, secondo i precisi criteri ministeriali indicati, come sintetizzati nelle circolari interne, che stabiliscono il modo in cui si deve procedere a tali operazioni, si identificano, descrivendo con termini diversi le medesime operazioni di verifica e controllo. Per converso, le operazioni di taratura o revisione o calibratura collaudo non coincidono con le operazioni successive di controllo della funzionalità in concreto: tale doppio rilievo delle operazioni da effettuare si fonda sulla discriminazione tra verifica sul dispositivo - taratura - e sperimentazione pratica del dispositivo verificato - controllo della funzionalità - (per la tesi secondo cui, oltre alla taratura, è necessaria anche la verifica periodica di funzionalità, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 1283 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018; contra Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 del 11/02/2021). Questa ricostruzione è avallata dalla circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3, emanata il 7 agosto 2017 dal [OSCURATO:PERSONA] sicurezza del Ministero dell'interno, secondo cui, diversamente dalle verifiche di taratura, le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, sono finalizzate a valutare la capacità dell'autovelox di fornire indicazioni attendibili e devono essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di taratura. Sempre alla stregua della richiamata circolare, si tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d'uso, che consistono in una verifica dell'integrità del dispositivo o del sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati.1.4.- Nella fattispecie, l'opponente ha contestato il solo difetto della taratura, ma non del periodico controllo della funzionalità, che peraltro può essere desunto dall'unitaria certificazione prodotta (allorché da essa risulti che le operazioni di "collaudo" si sono tradotte nell'esito favorevole della verifica effettuata). Senonché, sulla base dei rilievi esposti, il Tribunale ha evidenziato che, a fronte della contestazione risalente al 16 dicembre 2015, come da verbale VRG/298227 del 23 dicembre 2015, nel quale si attestava la corretta installazione e il perfetto funzionamento del sistema SICVe - autocertificazione, questa, di per sé insufficiente, perché prova di efficacia fidefacente - la [OSCURATO:PERSONA], in esito alle obiezioni sollevate dall'opponente, ha depositato, nel giudizio di prime cure, l'attestazione di [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2015 (ossia circa sette mesi prima dell'accertamento), che dava atto dell'effettuazione delle operazioni di "collaudo" della strumentazione di controllo. Per l'effetto, come correttamente argomentato dalla pronuncia impugnata, vi è stata la prova documentale della taratura dell'apparecchiatura, mediante collaudo avvenuto solo sette mesi prima della rilevazione dell'infrazione, cosicché deve ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito la dimostrazione del corretto funzionamento del dispositivo impiegato. Una volta provata tale circostanza, il Giudice di merito non aveva alcun ulteriore potere di sindacato, essendo rimessa alla prova contraria dell'opponente la confutazione dell'effettiva funzionalità dell'apparecchiatura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23330 del 23/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020). Pertanto, se - per un verso - l'attestazione (proveniente dagli stessi agenti rilevatori dell'infrazione) contenuta nel verbale di accertamento circa la corretta installazione e il perfetto funzionamento del sistema non aveva alcun valore probatorio, per altro verso, la certificazione di collaudo svolta da [OSCURATO:PERSONA] sette mesi prima della rilevazione dell'infrazione, prodotta in corso di causa, ha determinato l'inversione dell'onere probatorio, senza che fosse necessario che detta attestazione fosse menzionata già nel corpo del verbale, sicché - in mancanza di alcuna dimostrazione dell'opponente in ordine al mancato regolare funzionamento dell'autovelox debitamente tarato - il Giudice di merito correttamente ha disatteso l'opposizione. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., avendo il Giudice d'appello valorizzato il rinvio al verbale di accertamento ai fini di ritenere soddisfatto l'onere di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, mentre in realtà sarebbero state richiamate le controdeduzioni della Polstrada, di cui l'incolpato non avrebbe avuto conoscenza. Espone, in proposito, l'istante che tale rinvio avrebbe impedito di comprendere l'iter logico seguito per pervenire alla decisione, né vi sarebbero stati i tempi tecnici per chiedere l'accesso agli atti, ai fini della verifica della sottoposizione del dispositivo impiegato alle periodiche tarature. 2.1.- La censura è infondata. Deve essere, sul punto, richiamato l'orientamento di questa Corte in forza del quale l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14489 del 26/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è incorsa in malgoverno dei suesposti principi, avendo dato espressamente atto che l'ordinanza- ingiunzione impugnata era dotata di motivazione, sia pur per relationem, avendo richiamato gli atti del procedimento amministrativo ed, in particolare, per ciò che concerneva "la specificazione della condotta addebitata", il verbale di accertamento, incontestabilmente già noto al trasgressore, che - dopo averne ricevuto la notifica - lo aveva preliminarmente contestato dinanzi al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada. Di conseguenza, deve ritenersi che il trasgressore sia giunto tempestivamente a conoscenza delle specifiche connotazioni della contestazione rivoltagli, in ordine ai termini dell'infrazione addebitata (ossia agli elementi identificativi della violazione, in senso qualitativo, quantitativo, logistico e cronologico), ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. D'altronde, l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21924 del 30/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 2145 del 29/01/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25124 del 10/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 16285 del 20/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 16/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/05/2010; Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010). Né, come anticipato scrutinando il primo motivo, era necessario che il verbale di accertamento e la conseguente ordinanza-ingiunzione riportassero gli estremi della certificazione di taratura, atteso che tale incombenza ben poteva essere assolta all'esito della contestazione.3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., avendo il Tribunale emesso statuizioni su questioni esposte solo nel ricorso introduttivo dell'opposizione in prime cure e non espressamente reiterate nel giudizio d'appello. In proposito, l'istante deduce che aveva impugnato la sentenza di primo grado - la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione -, limitandosi a lamentare genericamente che il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare compiutamente i motivi del ricorso, elencando i vari motivi esposti nell'opposizione spiegata, senza però procedere ad una specifica reiterazione degli stessi, salvo che con riferimento all'omessa taratura dell'autovelox e al vizio di motivazione del provvedimento opposto. Soggiunge che aveva precisato che il motivo dedotto in ordine all'omessa taratura avrebbe avuto una valenza assorbente. 3.1.- La censura è inammissibile. E ciò perché, nell'articolare il motivo, lo stesso ricorrente riconosce di avere riproposto le obiezioni avverso l'ordinanza-ingiunzione già formulate nel giudizio di primo grado. Ora, a fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l'onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perché fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicché, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.13768 del 31/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 17749 del 19/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 08/11/2005). E ciò è proprio quanto è accaduto nel caso di specie, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente. 3.2.- Ma quand'anche l'appellante avesse reiterato soltanto alcune delle obiezioni già sollevate con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione in prime cure, vi sarebbe comunque difetto di interesse a far valere il vizio di ultrapetizione sulle statuizioni che hanno disatteso le obiezioni non espressamente riproposte in appello, poiché, anche allorché il Giudice del gravame non si fosse pronunciato su tali questioni, l'esito della lite non sarebbe mutato, neanche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, derivandone, in ogni caso, il rigetto, nel merito, dell'opposizione avverso l'emessa ordinanza-ingiunzione, senza che vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite, posto che la [OSCURATO:PERSONA] appellata non si è costituita nel giudizio di impugnazione. 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione dei compensi di lite, atteso che l'intimata non si è costituita. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Non luogo a provvedere sulle spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2
Sentenza Cassazione n. 28587/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris