Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09827/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 31/03/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli 16/11/2017 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del reato di riciclaggio.

Considerato che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione, reiterato con la memoria, integra una completa rivalutazione in senso alternativo di elementi di prova non consentiti nel giudizio di legittimità a fronte di una doppia conforme di responsabilità circa la riconducibilità all'imputato delle condotte di sostituzione dell'autovettura di origine furtiva; ritenuto altresì che la doglianza relativa alla possibile riferibilità alla moglie dell'imputato delle condotte di alterazione dell'autovettura integrano una mera possibilità alternativa, non deducibile nella presente sede perché già smentita nella sua ricostruzione fattuale dai giudici di merito con doppia valutazione conforme; considerato peraltro che tale ricostruzione circa la responsabilità della coniuge non trova adeguata conferma neppure in specifiche dichiarazioni dello stesso imputato ovvero di altri soggetti che si sono limitati a riferire dell'uso dell'autovettura da parte della donna ma non anche di condotte di sostituzione effettuate dalla stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 '[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 31/03/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli 16/11/2017 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del reato di riciclaggio. Considerato che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione, reiterato con la memoria, integra una completa rivalutazione in senso alternativo di elementi di prova non consentiti nel giudizio di legittimità a fronte di una doppia conforme di responsabilità circa la riconducibilità all'imputato delle condotte di sostituzione dell'autovettura di origine furtiva; ritenuto altresì che la doglianza relativa alla possibile riferibilità alla moglie dell'imputato delle condotte di alterazione dell'autovettura integrano una mera possibilità alternativa, non deducibile nella presente sede perché già smentita nella sua ricostruzione fattuale dai giudici di merito con doppia valutazione conforme; considerato peraltro che tale ricostruzione circa la responsabilità della coniuge non trova adeguata conferma neppure in specifiche dichiarazioni dello stesso imputato ovvero di altri soggetti che si sono limitati a riferire dell'uso dell'autovettura da parte della donna ma non anche di condotte di sostituzione effettuate dalla stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 '[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris