CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00002/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] Simmaco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] FIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Napoli svoltala relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoLuca TAMPIERI , con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a le di Napoli ha accolto l’appello del pubblico ministero nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] Simmaco e FIANO [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto di una richiesta cautelare reale, disponendo – per l’effetto– il sequestro preventivo del complesso dei beni aziendali funzionali all’esercizio d’impresa (nella specie , tre tabaccherie intestate a soggetti diversi dall’indagato [OSCURATO:PERSONA]). La decisione è stata assunta in sede di rinvio, a seguito di annullamento (giusta sentenza n. 3042/2025 della Terza sezione penale di questa Corte di cassazione) dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimoTribunale, con la quale era stato rigettato il gravame del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo dei tre esercizi commerciali, ritenuti ricondu ci bili a [OSCURATO:PERSONA] Simmaco, cui è contestato il reato di cui all’art. 512 bis , cod. pen., proprio inrelazione a detti beni . 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricors i la difesa del l’indagato [OSCURATO:PERSONA] e d i FIANO [OSCURATO:PERSONA] E nza , quest’ultima intestataria di una delle citate tabaccherie (indicata comeRivendita n. 29), formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 321 e 125, comma3, cod. proc. pen.: preso atto della preclusione derivante dal rinvio a giudizio dell’imputato per il reato per il quale si procede, la difesa ha opposto un difetto assoluto di motivazione, quanto al periculum , aspetto che dovrebbe essere scrutinato specificamente nel provvedimento genetico della misura, quale deve considerarsi,a seguito dell’annullamento, quello impugnato. S econdo il deducente, tuttavia,il Tribunale si sarebbe limitato ad affermarne la sussistenza senza spiegare leragioni del ritenuto pericolo, insito nella disponibilità dei beni e delle attività da parte del [OSCURATO:PERSONA], che non potrebbero consistere nello “sterile” riferimento alla già avvenutavendita delle attività commerciali. Conil secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenutasussistenza dell’aggravante “mafiosa”: secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe concorrente esterno del clan Amato in ragione di una condanna non definitiva (pendendogiudizio rescissorio innanzi alla Corte d’appello di Napoli) e d i contatti attuali,intercorrenti tra costui e il clan dei “casalesi”. E, infatti, il pubblico ministero nonha ipotizzato l’aggravante in esame in termini di agevolazione del clan Amato , conil quale i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero interrotti nel 2008, bensì ipotizzato la ricadutadi benefici a favore di un diverso sodalizio. Oltreall’assenza di un giudizio definitivo sulla vicenda giudiziaria, peraltro, non vi sarebberoindizi a sostegno della ritenuta finalità agevolatrice tra l’attività privata di tretabaccherie e un clan camorristico, stante l’assenza di rapporti o contatti tra il MAIOe gli esponenti di detto clan dopo il 2008 e, da allora, anche con esponenti dellacriminalità organizzata in generale. Sotto altro profilo, difetterebbe, nella specie, un requisito essenziale per la configurabilità dell’aggravante, ovvero l’esistenza attuale del citato clan. Quanto, invece,ai rapporti con i “casalesi”, essi sarebbero provati dai contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Alfonso, imputato di concorso esterno per avere agevolato la consorteria, mediante l’installazione di macchinette da gioco, alla stregua delle dichiarazionidi un collaboratore, ma l a dife sa ha contestato la stessa conducenza delleintercettazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il citato [OSCURATO:PERSONA] (riportate per ampistralci in ricorso). Il Tribunale, inoltre, avrebbe accolto l’ipotesi accusatoria, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] rapporti, databili in epoca successiva alle propalazioni del collaboratore SCHIAVONE , che dovrebbero collega re il [OSCURATO:PERSONA] ai “casalesi” per il tramite del citato [OSCURATO:PERSONA], ricostruzione che la difesa ha però avversato , proponendouna diversa lettura del compendio probatorio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostitut o Luca TAMPIERI, ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.I ricors i sono inammissibil i . 2. Con la sentenza di annullamento, il giudice rimettente evidenziava che il Tribunale, nel disattendere l’appello della parte pubblica, aveva fatto malgoverno dellafattispecie incriminatrice di cui all’art. 512 bis , cod. pen., avendo erroneamente ritenuto– incontestato l’elemento soggettivo – il difetto di prova di quello oggettivo delreato di trasferimento fraudolento di valori per mancanza di accertamenti sulla sproporzionetra il reddito dichiarato o le attività economiche dell’agente e l’acquisto e la gestione delle tabaccherie , oggetto di domanda cautelare , con conseguente impossibilità di configurarne astrattamente l’apprensione attraverso misure di prevenzione patrimoniale. Viceversa, ai fini della integrazione dell’elemento materialedel delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. , è sufficiente l’attribuzione fittizia adaltri di denaro, beni o altre utilità, non essendo richiesto che il valore di tali beni, denaroo altre utilità sia sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal soggetto cedente o che sia frutto di attività illecite o ne costituisca il profitto. L ’intenzione perseguita dall’agente , infatti, resta estranea all’ambito oggettivo del reato, costituendone l’elemento soggettivo, ritenuto però indiscutibilmente sussistente dal Tribunale nell’ordinanza annullata . Il giudice rimettente,in sostanza, rilevava una confusione tra il piano oggettivo del reato (il trasferimento fittizio) e quello soggettivo (la finalità del trasferimento) , avendo altresìinteso ribadire il principio per il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valoripuò essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizionidi legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamentepresumere l'avvio di detto procedimento . 3.Il giudice del rinvio, per quanto qui d’interesse in relazione al devolutum , ha ritenuto sussistente il periculum in mora , derivante dalla disponibilità delle tre tabaccheriein sequestro, valutando la concreta possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], già artefice di plurime,fittizie cessioni di tali beni a compiacenti prestanome, po tesse perpetuare tali condotte, rendendo sempre più difficoltosa la ricostruzione della titolarità dei beni,cedibili anche a terzi in buona fede, così frustrandone l’acquisizione da parte dell’A.G. Conspecifico riferimento all’aggravante contestata, invece, quel giudice ha rilevato che il suo riconoscimento in sede cautelare reale non svolge rebbe alcun effetto, attesoche il fumus del reato di cui all’art. 512 bis , cod. pen. è sufficiente a fondare lamisura cautelare, cosicché l’eventuale esclusione dell’aggravante in questione non avrebbeconseguenze neppure sui profili inerenti alla competenza. In ogni caso, quel giudiceha ritenuto sussiste nt e l’elemento circostanziale in esame, avuto riguardo al concorso esterno del [OSCURATO:PERSONA] al clan Amato e ai rapporti che egli continua a intrattenere con il clan dei “casalesi , a sua volta in rapporto con il clan Amato, elementialla stregua dei quali ha ritenuto che l’attività delittuosa contestata al [OSCURATO:PERSONA] siaespressione di una perdurante collaborazione con tali realtà criminose. 4.Il primo motivo non è deducibile ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen. QuestaCorte ha già chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motiva zione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608 - 01). Nellaspecie, contrariamente a quanto assunto a difesa , non si apprezza un difetto assoluto di motivazione, rivenendosi, di contro, nella formulazione del motivo di ricorso, i connotati di una censura che attacca la persuasività del ragionamento esplicativocontenuto nel provvedimento impugnato, come tale inammissibile. 5.Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Siconviene con il Tribunale quanto alla c arenza di interesse in capo ai ricorrenti , posto che l’eventuale elisione dell’elemento circostanziale contestato non esplicherebbealcun effetto quanto ai presupposti del vincolo, sostenuto anche dalla contestazionedell’ipotesi non aggravat a . Ma,soprattutto, deve rilevarsi che, nonostante la premessa contenuta a pag. 3 del ricorso,la difesa non ne ha tratto le necessarie conseguenze in termini di preclusione di censure che mirino a contestare il presupposto del fumus commissi delicti , la contestazione provvisoria essendosi cristallizzata in un capo d’imputazione, senza chela difesa abbia allegato l’elisione del citato elemento circostanziale. Costituisce,infatti, principio consolidato quello per il quale, i n tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto dirinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti , essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamentodell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 01; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 – 01), la ratio della preclusione essendo collegata a una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (Sez. 5, n. 51147del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 - 01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità fa seguito la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa nella determinazionedella causa della inammiss