Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:EU:C:2018:336
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0312
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 29 maggio 2018 (
1
)
Causa C‑312/17
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] in Prozessstandschaft für das [OSCURATO:PERSONA] von Großbritannien und Nordirland
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del lavoro del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Contratto collettivo che prevede la cessazione dell’erogazione di un’indennità di transizione quando il beneficiario acquisisca il diritto a una pensione anticipata di vecchiaia per persone disabili»
1.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è chiamata a valutare l’applicazione delle norme in materia di discriminazione a danno delle persone disabili di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio (
2
) a un lavoratore che, avendo diritto a percepire le prestazioni previste da un contratto collettivo di lavoro volte a garantire ragionevoli mezzi di sostentamento ai lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro, perda il diritto a tali prestazioni avendo maturato il diritto a una pensione anticipata di vecchiaia, erogabile (anche se a un importo ridotto) a causa della sua disabilità. In conseguenza di ciò, il lavoratore in questione ha sofferto danni patrimoniali.
Contesto normativo
Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento dell’Unione europea
2.
L’articolo 157, paragrafo 2, TFUE stabilisce quanto segue:
«Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo».
Direttiva 2000/78
3.
L’articolo 1 della direttiva 2000/78 prevede quanto segue:
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento».
4.
L’articolo 2 di tale direttiva, per quanto rileva ai fini delle presenti conclusioni, stabilisce quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a)
sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b)
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i)
tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che
ii)
nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5 [ (
3
)], per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.
(…)».
5.
L’articolo 3 della direttiva 2000/78, per quanto rileva ai fini delle presenti conclusioni, stabilisce quanto segue:
«1. Nei limiti dei poteri conferiti [all’Unione], la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(…)
c)
all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
(…)
3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.
(…)».
6.
L’articolo 16 della direttiva 2000/78 stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a)
tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
b)
tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate».
Contesto normativo nazionale
7.
[OSCURATO:PERSONA] zur sozialen Sicherung der Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften im Gebiet der [OSCURATO:PERSONA] [contratto collettivo relativo alla sicurezza sociale dei dipendenti delle forze armate di stanza sul territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «contratto collettivo»)] è stato concluso tra lo Stato membro in questione e una serie di organizzazioni sindacali, il 31 agosto 1971. Esso stabilisce le condizioni di impiego dei lavoratori assunti dalle forze armate di altri [OSCURATO:PERSONA] di stanza sul suo territorio. Fra gli [OSCURATO:PERSONA] in questione vi è il [OSCURATO:PERSONA] (
4
).
8.
L’articolo 4 del contratto collettivo è intitolato «indennità di transizione». Esso prevede il versamento di tale indennità in aggiunta a qualsiasi reddito derivante da un altro impiego al di fuori delle forze armate di stanza sul territorio tedesco. La medesima disposizione stabilisce una formula per il calcolo dell’indennità, che si basa sulla retribuzione mensile corrisposta al beneficiario al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro presso le forze armate.
9.
Ai sensi dell’articolo 8 di tale contratto, il versamento dell’indennità cessa, tra l’altro, quando il lavoratore interessato matura il diritto a percepire una pensione anticipata di vecchiaia ai sensi della normativa nazionale in materia di previdenza sociale.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
10.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è nato il 3 agosto1954 ed è affetto da una disabilità grave, con un’invalidità riconosciuta pari al 50%. Egli ha iniziato a lavorare per le forze armate del [OSCURATO:PERSONA] di stanza in [OSCURATO:PERSONA] nel 1978, come impiegato civile e, in seguito, come addetto alla sicurezza presso la base di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Nel quadro dei provvedimenti concernenti la chiusura di tale base, egli è stato licenziato con effetto dal 31 dicembre 2013. Il 1
o
marzo 2014, è stato assunto come addetto alla sicurezza da un’impresa privata. Egli continua a ricoprire tale ruolo e, a partire dal 1
o
aprile 2016, lavora nel quadro di un contratto che prevede un numero variabile di ore al mese, con una retribuzione parimenti variabile.
11.
A seguito del suo licenziamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha percepito, a partire dal 1
o
gennaio 2014, l’indennità di transizione erogabile ai sensi dell’articolo 4 del contratto collettivo (in prosieguo: l’«indennità»), di importo pari a EUR 1604,20 mensili. Tuttavia, con lettera datata 23 marzo 2015, le autorità tedesche lo hanno informato che, avendo maturato, con effetto dal 1
o
maggio 2015, il diritto a una pensione anticipata di vecchiaia, erogabile a favore di persone con gravi disabilità, il suo diritto a percepire l’indennità sarebbe cessato il 30 aprile 2015. A partire dal 1
o
maggio 2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito il diritto a percepire una pensione anticipata di vecchiaia pari a EUR 909,50 mensili. Tale importo è stato ridotto del 10,8%, al fine di tenere conto del periodo di 36 mesi in cui l’erogazione della pensione è stata anticipata. Inoltre, l’importo erogabile a titolo di pensione è stato ridotto in ragione di una serie di soglie calcolate in riferimento ai redditi da lavoro cui il beneficiario poteva aver diritto. Apparentemente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] rientrava o poteva rientrare nell’ambito di applicazione delle soglie in questione e la pensione erogabile poteva, di conseguenza, essere ridotta. L’ordinanza di rinvio descrive la situazione finanziaria complessiva del sig. [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla perdita del beneficio dell’indennità, come significativamente peggiore, tutto considerato, rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se avesse continuato a percepire tale indennità fino all’erogazione della pensione per intero.
12.
Se il sig. [OSCURATO:PERSONA] non fosse affetto da gravi disabilità, non avrebbe diritto a percepire una pensione statale fino al compimento del 63° anno di età. In tal caso, il pagamento dell’indennità sarebbe continuato fino, perlomeno, al 1
o
settembre 2017.
13.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, contestando la decisione di porre fine al versamento dell’indennità, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], da un lato a titolo personale, cioè in quanto parte del contratto collettivo e, dall’altro lato, nella sua qualità di rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 56, paragrafo 8, dell’accordo integrativo della convenzione tra gli [OSCURATO:PERSONA] parte del trattato del [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto delle forze armate per quanto riguarda le forze armate straniere di stanza sul territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], firmato il 3 agosto 1959, così come modificato. Con sentenza notificata l’11 febbraio 2016, il ricorso è stato respinto.
14.
In seguito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del lavoro del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), anche al fine di ottenere un’ingiunzione di pagamento dell’indennità per il periodo da aprile a dicembre 2016, per un importo pari a EUR 3049,92.
15.
Non essendo chiaro se la decisione di porre fine all’erogazione dell’indennità a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisca una discriminazione fondata sulla disabilità, vietata ai sensi della direttiva 2000/78, tale giudice ha sottoposto la seguente questione alla Corte di giustizia:
«Se l’articolo 2, paragrafo 2 [della direttiva 2000/78] debba essere interpretato nel senso che osta alla disposizione di un contratto collettivo ai sensi della quale il diritto a percepire un’indennità di transizione, erogata in funzione della retribuzione di base prevista dal contratto collettivo, al fine di garantire mezzi di sostentamento adeguati ai lavoratori che abbiano perso il loro posto di lavoro fino al raggiungimento di una sicurezza economica attraverso il diritto a una pensione in virtù del regime pensionistico legale, cessa con il conseguimento del diritto a una pensione anticipata di vecchiaia e che, nella sua applicazione, fa riferimento alla possibilità di ricevere una pensione anticipata di vecchiaia per disabilità».
16.
Hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], sia per conto proprio, sia nella sua qualità di rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], e la Commissione europea. Non essendone stata fatta domanda, non si è tenuta udienza.
Analisi
17.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la cessazione dell’erogazione dell’indennità al sig. [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che egli ha maturato il diritto a percepire, ancorché in misura ridotta, una pensione anticipata di vecchiaia a causa della sua disabilità costituisca una discriminazione vietata ai sensi della direttiva 2000/78.
18.
Al fine di rispondere a tale questione, occorre esaminare, in primo luogo, l’ambito di applicazione della direttiva e, in secondo luogo, se la discriminazione eventualmente sofferta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisca una discriminazione diretta o indiretta. In terzo luogo, qualora la discriminazione in esame costituisca una discriminazione indiretta, le deroghe di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, acquisteranno rilevanza.
19.
Esaminerò, nell’ordine, ciascuna di queste questioni.
Sul campo di applicazione della direttiva 2000/78: se l’indennità si configuri come una «retribuzione»
20.
L’articolo 3 della direttiva 2000/78 (intitolato «Campo d’applicazione») è formulato in termini ampi. Il paragrafo 1 prevede che la direttiva si applichi «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, fra l’altro, «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione». Tuttavia, il paragrafo 3 introduce un’importante restrizione, ai sensi della quale la direttiva non si applica ai «pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale».
21.
Un orientamento in merito all’interpretazione di tale restrizione è fornito dal considerando 13 della direttiva, secondo il quale i benefici derivanti da regimi di sicurezza sociale o di protezione sociale non sono assimilati a una retribuzione ai sensi dell’attuale articolo 157 TFUE. La Corte ha confermato tale interpretazione nella sua giurisprudenza (
5
).
22.
Si pone il problema di stabilire se l’indennità erogata al sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 4 del contratto collettivo ricada o meno nella restrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.
23.
Non ritengo che sia così.
24.
La Corte ha statuito che, nell’interpretare l’articolo 157 TFUE, la nozione di «retribuzione» deve essere interpretata in senso ampio. Essa comprende, in particolare, «tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge ovvero a titolo volontario» (
6
). La circostanza che talune prestazioni siano corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro non esclude che esse possano avere carattere di «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE (
7
). Parimenti, la natura retributiva di tali prestazioni non può essere messa in dubbio per il solo fatto che esse rispondono anche a considerazioni di politica sociale (
8
). Pertanto, la Corte ha stabilito che le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico che si riferisce essenzialmente all’occupazione della persona interessata fanno parte della retribuzione percepita da tale persona e rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE (
9
).
25.
Come indicato nell’ordinanza di rinvio, l’indennità permette ai lavoratori più anziani, impiegati per un lungo periodo di tempo e successivamente licenziati, di beneficiare di un sostegno finanziario dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il suo scopo è quello di garantire loro mezzi di sostentamento e di compensare le difficoltà derivanti dal fatto che potrebbero ricevere una retribuzione inferiore nel nuovo posto di lavoro oppure essere disoccupati. Al contempo, essa mira a incoraggiare i lavoratori a restare attivi, ricercando nuove posizioni al di fuori del settore delle forze armate.
26.
Ne consegue, a mio avviso, che l’indennità soddisfa il requisito di ciò che la Corte ha definito come «l’elemento materiale della retribuzione» (
10
) nella giurisprudenza citata supra, al paragrafo 24. Tuttavia, come osserva giustamente la Commissione, occorre anche stabilire se l’indennità di cui trattasi è stata concessa al lavoratore in questione in ragione del suo rapporto di lavoro. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i due elementi, affinché la prestazione possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE (
11
). A tale riguardo, la Corte ha stabilito che le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica, o anche le preoccupazioni concernenti il bilancio che abbiano o possano aver influenzato l’istituzione di un regime non possono operare nel senso di rimuovere un regime dal campo di applicazione dell’articolo 157 TFUE se i meccanismi in questione interessano soltanto una particolare categoria di lavoratori, se sono direttamente proporzionali agli anni di servizio prestati e se il loro importo è calcolato in base all’ultima retribuzione pagata all’(ex) lavoratore (
12
).
27.
Le due cause citate al paragrafo precedente riguardavano, rispettivamente, il diritto al rimborso delle spese mediche di partner civili di funzionari federali (
13
) e la pensione di reversibilità nell’ambito di un regime previdenziale obbligatorio di categoria (
14
). Ma la giurisprudenza non è limitata a tali esempi. Ad esempio, la Corte ha applicato tali principi a un sussidio di transizione erogabile a lavoratori che hanno raggiunto una determinata età al momento del loro licenziamento, statuendo che il fatto che l’importo del sussidio fosse stabilito in base all’ultima retribuzione mensile lorda confermava che esso costituiva un vantaggio concesso a motivo del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati (
15
).
28.
Non vedo alcuna ragione per non applicare tali principi anche alla presente causa. L’indennità è erogabile in forza del contratto collettivo sulla base del rapporto di lavoro intercorrente fra persone come il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le forze armate di stanza sul territorio tedesco. Tale accordo prevede meccanismi, sotto forma di indennità, che tengono espressamente conto della cessazione di tale rapporto. L’importo da corrispondere a titolo di indennità (ai sensi dell’articolo 4 del contratto collettivo) è calcolato con riferimento alla retribuzione corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’ordinanza di rinvio dichiara che l’indennità è erogabile solo a favore dei lavoratori impiegati «per lunghi periodi di tempo». Pertanto, sembra evidente che anche il requisito secondo cui l’importo deve essere direttamente collegato al periodo di servizio prestato sia soddisfatto. A mio avviso, come giustamente osservato dalla Commissione, il fatto che l’indennità sia erogata dalla [OSCURATO:PERSONA] e finanziata dal gettito fiscale nazionale è, a tal proposito, irrilevante, poiché risulta che il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nella questione costituisce parte degli accordi interni in vigore tra essa e gli [OSCURATO:PERSONA] i cui soldati erano di stanza sul suo territorio. Fra gli [OSCURATO:PERSONA] in questione vi è il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di ex datore di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che è determinante è se quest’ultimo Stato membro, in quanto il datore di lavoro originario del beneficiario, abbia o meno predisposto meccanismi atti ad garantire che le indennità fossero versate ai suoi ex lavoratori «in ragione del loro impiego».
29.
Per tutti i suesposti motivi, ritengo che le somme erogabili a titolo di indennità possano essere qualificate come «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE e che l’eccezione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/78 non si applichi nella presente causa.
La natura dell’asserita discriminazione
30.
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 prevede che vi sia discriminazione diretta quando una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga, sulla base di uno qualsiasi dei motivi elencati all’articolo 1. Tra questi figura l’handicap.
31.
Nell’interpretazione di tale disposizione, una misura che si applica allo stesso modo alle persone disabili e non disabili non può essere considerata fonte di una disparità di trattamento fondata direttamente sull’handicap (
16
). Nel caso di specie nulla indica che il contratto collettivo si applichi in modo diverso ai lavoratori disabili e ai lavoratori non disabili. Infatti, l’ordinanza di rinvio chiarisce che le restrizioni derivanti dall’articolo 8 del contratto collettivo si applicano a varie categorie di lavoratori, e la categoria dei disabili è solo una tra le altre.
32.
Stando così le cose, il trattamento di lavoratori come il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato una discriminazione diretta. Occorre quindi esaminare se esso possa rappresentare una discriminazione indiretta. In base al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono porre persone, fra l’altro, portatrici di una disabilità in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre,
33.
Ho già sottolineato che la misura in questione è apparentemente neutra (
17
). Per quanto riguarda, poi, la questione se essa ponga in una posizione di svantaggio le persone con disabilità, l’acquisizione, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], del diritto a una pensione anticipata di vecchiaia, seppure ridotta, ha determinato la cessazione dell’erogazione dell’indennità. Nel caso dei lavoratori non disabili, non sussisterebbe alcun diritto automatico a una pensione anticipata di vecchiaia. L’indennità continuerebbe, pertanto, a essere erogata fino al raggiungimento, da parte della persona in questione, dell’età pensionabile ordinaria di 63 anni, momento in cui tale pensione sarebbe corrisposta per intero. L’ordinanza di rinvio chiarisce che il risultato complessivo in termini finanziari per quest’ultima categoria di lavoratori è migliore rispetto a quello relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA], osservando, in seguito, che la sua posizione ne è risultata, in confronto, sostanzialmente peggiore (
18
). Inoltre, egli non ha avuto voce in capitolo: l’erogazione dell’indennità sarebbe cessata anche nel caso in cui egli avesse deciso di
non
riscuotere la sua pensione prima della data ordinaria di pensionamento. Stando così le cose, ritengo che la misura in questione ponga effettivamente i lavoratori che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], sono affetti da disabilità in una posizione di svantaggio.
34.
Per quanto riguarda, infine, la questione se la situazione di tali lavoratori sia assimilabile a quella di persone non disabili, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene (nelle osservazioni presentate per conto proprio) che tale elemento non ricorre. Essa fa valere, in sostanza, il fatto che la relativa valutazione possa essere effettuata in due momenti. Il primo corrisponde alla data della cessazione del rapporto di lavoro. In tale momento, lavoratori disabili e non disabili si trovano, essa ammette, in una situazione comparabile. Il secondo momento corrisponde alla data in cui la persona in questione matura il diritto a riscuotere una pensione. In tale momento, sostiene la [OSCURATO:PERSONA], i due gruppi non possono essere trattati come se si trovassero nella medesima posizione, sussistendo una differenza in termini di necessità di una indennità di transizione, nel senso che le persone disabili non ne avranno più bisogno, mentre i loro omologhi non disabili continueranno a necessitarne.
35.
A sostegno della seconda di tali interpretazioni, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla giurisprudenza della Corte. Essa cita, in particolare: i) la sentenza Burton (
19
), in cui l’oggetto della causa era un programma di pensionamento anticipato volontario in forza del quale i dipendenti di sesso maschile acquisivano il diritto a prestazioni in una data successiva rispetto alle loro colleghe di sesso femminile, in quanto l’età ordinaria per il pensionamento di queste ultime era inferiore rispetto a quella dei primi, ma in cui l’importo erogabile a ciascuna categoria veniva calcolato in maniera identica; ii) la sentenza Roberts (
20
), che concerneva una pensione di transizione erogabile ai lavoratori in regime di pensionamento anticipato per motivi di salute, in cui le prestazioni erogate alle donne erano ridotte rispetto a quelle erogate agli uomini dopo il compimento dei 60 anni di età, al fine di tenere in considerazione il fatto che esse, in tale momento, maturavano il diritto a riscuotere la pensione in forza del regime legale, ma in cui il meccanismo per il calcolo della pensione di transizione era neutrale; iii) la sentenza Hlozek (
21
), in cui la controversia riguardava un sussidio di transizione versato ai lavoratori che avevano raggiunto una determinata età al momento del loro licenziamento, nel quadro di un’operazione di ristrutturazione dell’impresa per cui lavoravano, sussidio che le donne maturavano il diritto a percepire cinque anni prima degli uomini, in quanto la loro età pensionabile legale era inferiore di cinque anni a quella dei colleghi uomini.
36.
Traggo pochi spunti da tale giurisprudenza. Il ragionamento della Corte in tali sentenze non si concentra sul momento in cui le asserite discriminazioni si sarebbero prodotte. Essa, piuttosto, passa in rassegna i vari regimi al fine di concludere, in ciascuno dei casi, che non sussisteva discriminazione. Ciò è avvenuto nella sentenza Burton, in cui è stato riconosciuto che l’unica differenza tra i vantaggi degli uomini e quelli delle donne derivava dalla circostanza che l’età minima pensionabile ai sensi della normativa nazionale applicabile non era la medesima per gli uomini e per le donne. Tuttavia, l’indennità in questione era calcolata secondo le medesime modalità, indipendentemente dal sesso del lavoratore. Da ciò è risultato che non sussisteva alcuna discriminazione (
22
). La questione è ulteriormente chiarita nella sentenza Roberts, in cui la Corte ha statuito che il meccanismo di calcolo della pensione di transizione era
neutrale
, fatto che, usando le parole della Corte stessa, «conferma[va] l’assenza di qualsiasi elemento discriminatorio» (
23
). Nella sentenza Hlozek, essa ha utilizzato un ragionamento analogo (
24
).
37.
A mio avviso, la questione centrale nella presente causa consiste nel fatto che il regime in esame nella causa principale
non
è neutrale.
38.
In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] sembra accettare il fatto che vi possano essere altri aspetti pertinenti della giurisprudenza della Corte. Essa si riferisce, in proposito, alla sentenza Odar (
25
), concernente un’indennità di licenziamento versata ad un lavoratore gravemente disabile nel quadro di un piano sociale in base al quale egli percepiva un importo ridotto rispetto a quello a cui avrebbe avuto diritto se non fosse stato affetto da disabilità. Era pacifico che il risultato dell’applicazione del regime in questione, in riferimento alle due categorie di lavoratori, fosse neutrale. La Corte ha considerato la situazione facendo riferimento ai lavoratori «prossimi all’età pensionabile» e ha ritenuto che essi si trovavano in una situazione analoga a quella degli altri lavoratori interessati dal piano sociale, il quanto il loro rapporto di lavoro con il datore di lavoro era cessato per lo stesso motivo e nelle medesime circostanze. Il «vantaggio» concesso ai lavoratori gravemente disabili, consistente nel poter beneficiare della pensione di vecchiaia tre anni prima rispetto ai lavoratori non disabili, non li poneva in una situazione diversa rispetto a detti lavoratori (
26
).
39.
Mi sembra che, nella presente causa, tale giurisprudenza sia molto più pertinente rispetto alle sentenze esaminate ai precedenti paragrafi 35 e 36. Rimane aperta, tuttavia, la questione se tale giurisprudenza sia applicabile nei medesimi termini. Ci si chiede, in particolare, se la circostanza che i) nella sentenza Odar i fatti concernessero il calcolo di una somma forfettaria che, nel caso dei lavoratori gravemente disabili, era ridotta al fine di tenere in considerazione il loro diritto a beneficiare anticipatamente di una pensione di vecchiaia, mentre ii) nella presente causa il vantaggio includa, ai sensi di un contratto collettivo, versamenti su base continuativa che sono cessati in concomitanza con l’acquisizione del diritto al versamento anticipato di una pensione di vecchiaia, sia sufficiente a distinguere le due situazioni.
40.
Non sono di tale avviso.
41.
In entrambi i casi, il ricorrente si è trovato di fronte a un’effettiva riduzione della prestazione erogata a suo favore a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro, al fine di tener conto del suo diritto alla riscossione di una pensione anticipata di vecchiaia. Nella causa Odar, tale riduzione era stata effettuata al momento del calcolo della somma forfettaria, mentre nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA] essa si è concretizzata al momento della cessazione delle prestazioni erogate ai sensi del contratto collettivo. Il risultato finale è il medesimo: ciascun beneficiario ha ricevuto meno denaro a causa della sua disabilità. L’obiettivo di ciascuno di tali regimi era quello di favorire i lavoratori di una certa età licenziati per esigenze aziendali. Il fatto che, nella presente causa, l’indennità fosse erogata su base continuativa, al fine di incentivare i lavoratori interessati a rimanere nel mercato del lavoro, non rappresenta, a mio giudizio, una differenza di rilevanza tale da differenziare le due situazioni.
42.
Pertanto, ritengo che il contesto delle due cause, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, sia essenzialmente analogo e che i principi derivanti dalla sentenza Odar possano essere applicati alla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza Odar, la Corte ha statuito che i lavoratori disabili prossimi all’età pensionabile si trovavano in una situazione analoga a quella degli altri lavoratori interessati dal meccanismo relativo al pagamento della somma forfettaria, dal momento che il loro rapporto di lavoro con il datore di lavoro era cessato per lo stesso motivo e nelle medesime circostanze (
27
). Non mi sembra difficile estendere in via analogica tale ragionamento alla presente causa.
Discriminazione indiretta: le deroghe previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2000/78
43.
Stando così le cose, le prossime questioni da analizzare riguardano il fatto se la misura in questione possa essere ritenuta oggettivamente giustificata da un obiettivo legittimo e se i mezzi impiegati per il raggiungimento di tale obiettivo siano appropriati e necessari ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i) della direttiva 2000/78.
44.
[OSCURATO:PERSONA] (sia nelle osservazioni presentate per conto proprio, sia in quelle presentate in qualità di rappresentante del [OSCURATO:PERSONA]) sostiene che la misura possieda, in effetti, un obiettivo legittimo. Per quanto in questa sede rilevante (
28
), essa rileva, in particolare, il fatto che l’indennità sia erogata tramite fondi statali e il fatto che tali fondi siano, per definizione, limitati. Non vi è alcun motivo valido per continuare a erogare l’indennità quando il destinatario disponga di mezzi di sostentamento per altra via. Essa osserva che la Corte ha statuito che, in siffatte circostanze, una corretta gestione delle risorse statali può costituire un obiettivo legittimo.
45.
Non metto in discussione tali osservazioni. È certamente vero che le risorse pubbliche debbano essere utilizzate con accortezza (
29
). Conseguentemente, concordo con il fatto che l’obiettivo in questione sia legittimo.
46.
Ma può esso essere ritenuto anche appropriato e necessario?
47.
Per quanto riguarda il primo di tali criteri, la [OSCURATO:PERSONA] (sia in quanto tale, sia in qualità di rappresentante del [OSCURATO:PERSONA]) rileva, in particolare, che l’obiettivo del contratto è fornire un reddito soddisfacente ai lavoratori nei casi in cui essi, altrimenti, potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie, un obiettivo che, «nel caso dei lavoratori disabili, «può ritenersi venir meno» nel momento in cui essi maturano il diritto all’erogazione di una pensione anticipata di vecchiaia. Essa ritiene che tale considerazione sia appropriata.
48.
Il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] non mi convince totalmente. In particolare, il suo approccio si fonda sulla premessa secondo cui l’obiettivo di favorire lavoratori con difficoltà economiche può ritenersi venir meno nel momento in cui il beneficiario del sostegno in questione maturi il diritto a una pensione. Ciò presuppone che la pensione sia di importo sufficientemente elevato da supplire a tali difficoltà economiche. Se è vero che l’importo delle pensioni statali può variare da uno Stato membro all’altro, non si può presumere che, anche quando erogate per intero, tali pensioni saranno in ogni caso sufficienti a consentire al beneficiario di vivere con un certo grado di benessere. Quando l’importo in questione venga ridotto al fine di tener conto di prestazioni anticipate, è ancora più probabile che la somma percepita non costituisca un reddito soddisfacente. In tal caso, non si può affermare che le difficoltà economiche del beneficiario «p[ossano] ritenersi venir meno». Ritengo, pertanto, che l’obiettivo di fornire un reddito soddisfacente ai lavoratori in situazioni quali quella del sig. [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi venir meno (e, dunque, la misura possa ritenersi appropriata),
unicamente
quando la differenza tra l’importo della pensione a cui hanno diritto e quello dell’indennità la cui erogazione viene interrotta non sia tale da far sì che tali lavoratori ricadano o rischino di ricadere nella situazione di difficoltà economica cui l’indennità mirava a porre rimedio. Se tale sia o meno il caso è una questione che spetta al giudice nazionale verificare.
49.
Riguardo al criterio della necessità, lo stesso Stato membro pone un forte accento sul grado di discrezionalità che la Corte ha riconosciuto in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella definizione delle misure atte a realizzare un particolare obiettivo nel settore della politica sociale e dell’occupazione. A suo avviso, tale è il caso, a fortiori, quando la misura di cui trattasi sia stata decisa tra le parti sociali nell’ambito di un contratto collettivo. Essa osserva che la Corte ha riconosciuto che tali parti dispongono di un «ampio margine discrezionale» in tale contesto (
30
) e traccia ciò che essa considera una distinzione fondamentale tra tale situazione e il piano sociale di cui si trattava nella sentenza Odar. In quest’ultimo caso, il diritto nazionale ammette un margine di discrezionalità notevolmente inferiore, poiché le parti del piano sono tenute a prendere in considerazione le circostanze che operano dopo la fine del rapporto di lavoro.
50.
Riconosco che la Corte dovrebbe essere molto prudente nell’interferire con le decisioni prese dalle parti sociali nell’elaborazione di accordi come quello di cui trattasi nel procedimento principale (
31
). Tuttavia, il margine di manovra che ciò presuppone non elimina la necessità di rispettare il principio secondo cui le misure devono essere appropriate e necessarie. A tale riguardo, osservo, in primo luogo, che la Corte ha dichiarato, nella sentenza Hennigs e Mai, valutando il grado di discrezionalità riconosciuto alle parti sociali nell’ambito dei contratti collettivi, che «è necessario che la disparità di trattamento basata sull’età sia appropriata e necessaria alla realizzazione di tale scopo» (
32
). In secondo luogo, osservo che l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2000/78 obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a garantire che tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute, tra l’altro, in contratti collettivi siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.
51.
Nel decidere tale questione, a mio avviso, è fondamentale tenere presente la situazione dei lavoratori gravemente disabili quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, le difficoltà specifiche e i rischi che si trovano ad affrontare. Lo scopo complessivo della direttiva 2000/78 nella sua applicazione ai lavoratori con disabilità è, del resto, quello di impedire che tali lavoratori siano oggetto di discriminazione e, di conseguenza, migliorare la loro posizione nel mercato del lavoro. Ciò include l’assicurare che essi possano beneficiare al massimo delle opportunità offerte da tale mercato e che non siano economicamente svantaggiati. Inoltre, è probabile che tali lavoratori incontrino maggiori difficoltà a trovare un lavoro rispetto ai loro colleghi non disabili e tali difficoltà tenderanno ad acutizzarsi man mano che essi si avvicinano all’età pensionabile (
33
). È importante rammentare che il diritto al lavoro è stato riconosciuto dalla Corte già nel 1974, con la pronuncia della sentenza Nold/Commissione (
34
), ed è ora sancito dall’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
35
).
52.
È altresì importante notare che l’indennità erogata alle persone come il sig. [OSCURATO:PERSONA] cessa automaticamente nel momento in cui esse
maturano il diritto
a ricevere il pagamento anticipato della pensione di vecchiaia, anche nell’ipotesi in cui essi non desiderino riscuotere la pensione in quel momento. Essi potrebbero, ad esempio, voler rimanere nel mondo del lavoro e posticipare la riscossione della pensione fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, quando la riceverebbero per intero.
53.
Tale punto, in effetti, mi sembra costituire il nucleo centrale delle difficoltà che, nella presente causa, le disposizioni nazionali controverse sollevano. Vi può essere, indubbiamente, tutta una serie di pregevoli motivi per cui le persone con disabilità come il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero avere diritto al pagamento anticipato della pensione, anche se di importo ridotto, qualora essi intendano avvalersi di tale beneficio. Essi, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], potrebbero trovarsi in una situazione in cui hanno meno possibilità di trovare lavoro ed essere grati del sostegno economico ad essi offerto. Tuttavia, tali disposizioni non offrono ai lavoratori una reale possibilità di scelta nel caso in cui essi intendano continuare a lavorare e abbiano l’opportunità di farlo.
54.
Al contrario, non appena il lavoratore disabile raggiunge l’età alla quale avrebbe diritto di riscuotere una pensione anticipata di importo ridotto, l’indennità cessa. Qualora egli continui a lavorare, subirà un pregiudizio, a causa della perdita dell’indennità. Qualora decida di riscuotere la pensione, continuerà probabilmente a rimetterci, a meno che, questo è il punto, l’importo della pensione sia superiore a quello della sua retribuzione in aggiunta all’indennità, un risultato che pare poco probabile nella pratica. Ciò che non è a sua disposizione è la terza opzione, in cui egli potrebbe scegliere di
non
riscuotere la pensione anticipata di vecchiaia e decidere di continuare a lavorare
e
percepire l’indennità. Orbene, tale terza opzione è per l’appunto quella offerta, automaticamente, ai suoi colleghi non disabili.
55.
Da tale punto di vista, l’impatto del regime, come istituito dal contratto collettivo, determina, a mio avviso, ciò che la Corte ha definito, nella sentenza Odar, «un eccessivo pregiudizio» ai legittimi interessi dei lavoratori disabili quali il sig. [OSCURATO:PERSONA] (
36
).
56.
Alla luce di tale conclusione, vorrei aggiungere che non ritengo che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’impatto di qualsiasi discriminazione illegittima sarebbe, in sostanza, una questione da risolvere a livello del regime pensionistico nazionale possa essere accolto. Per soddisfare i requisiti della direttiva 2000/78, coloro che sono responsabili dell’amministrazione e dell’applicazione dei contratti collettivi devono agire in modo tale da non dare adito a discriminazioni illegittime. Il primo evidente passo da compiere in una situazione come quella di specie sarà quello di richiedere finanziamenti aggiuntivi al fine di eliminare il problema. Dato che, attualmente, potrebbe esservi un numero relativamente limitato di persone nella posizione del sig. [OSCURATO:PERSONA], è assai probabile che la somma di denaro necessaria sia disponibile. In caso contrario, o qualora vi siano fondi per coprire solo una parte del deficit, la soluzione alternativa, anche se, ovviamente, meno soddisfacente, sarebbe quella di riassegnare le indennità previste dal contratto, in modo tale che il regime, nel suo complesso, sia adeguato.
57.
Ne consegue, a mio avviso, che le disposizioni nazionali di cui trattasi non soddisfano il criterio della necessità e, di conseguenza, il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78.
58.
Non è stato sostenuto che la deroga aggiuntiva di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della direttiva, che si applica esclusivamente alle persone con disabilità e non alle altre categorie di persone che la direttiva intende tutelare, sia rilevante ai fini della presente causa e, pertanto, non me ne occuperò.
59.
Ritengo, pertanto, che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che osta alla disposizione di un contratto collettivo in base alla quale il diritto a percepire l’indennità di transizione, che è calcolata in funzione della retribuzione di base prevista dal contratto collettivo e che mira fornire ragionevoli mezzi di sostentamento ai lavoratori di lunga data che abbiano perso il loro posto di lavoro, cessa, per quanto riguarda i lavoratori disabili, nel momento in cui il lavoratore in questione maturi il diritto a ricevere una pensione anticipata di vecchiaia, di importo ridotto, qualora: i) i lavoratori non disabili possano continuare a ricevere l’indennità di transizione fino all’acquisizione, con il raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, del diritto alla pensione di vecchiaia erogata per intero e ii) al lavoratore disabile non sia offerta la possibilità di continuare a percepire tale indennità fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, consentendogli, dunque, di continuare a partecipare al mercato del lavoro allo stesso modo dei lavoratori non disabili, mentre incorrerà in un pregiudizio economico significativo nell’ipotesi in cui intenda rimanere nel mercato del lavoro fino all’acquisizione del diritto all’erogazione di una pensione di vecchiaia per intero.
Conclusione
60.
Alla luce di tutte le ragioni esposte in precedenza, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del lavoro del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]):
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta alla disposizione di un contratto collettivo ai sensi del quale il diritto a percepire l’indennità di transizione, che è calcolata in funzione della retribuzione di base prevista dal contratto collettivo e che mira a garantire ragionevoli mezzi di sostentamento ai lavoratori di lunga data che abbiano perso il loro posto di lavoro, cessa, per quanto riguarda i lavoratori disabili, nel momento in cui il lavoratore in questione maturi il diritto a ricevere una pensione anticipata di vecchiaia, di importo ridotto, qualora: i) i lavoratori non disabili possano continuare a ricevere l’indennità di transizione fino all’acquisizione, con il raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, del diritto alla pensione di vecchiaia erogata per intero e ii) al lavoratore disabile non sia offerta la possibilità di continuare a percepire tale indennità fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, consentendogli, dunque, di continuare a partecipare al mercato del lavoro allo stesso modo dei lavoratori non disabili, mentre incorrerà in un pregiudizio economico significativo nell’ipotesi in cui intenda rimanere nel mercato del lavoro fino all’acquisizione del diritto all’erogazione di una pensione di vecchiaia per intero.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Direttiva del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (
GU 2000, L 303, pag. 16
).
(
3
) L’articolo 5 della direttiva 2000/78 è intitolato: «Soluzioni ragionevoli per i disabili». Esso obbliga i datori di lavoro, in determinate circostanze, ad adottare provvedimenti appropriati al fine di offrire soluzioni ragionevoli per persone con disabilità.
(
4
) L’elenco completo include le forze armate belghe, canadesi, francesi, del [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA].
(
5
) V. sentenza del 6 dicembre 2012, Dittrich e a. (
C‑124/11, C‑125/11 e C‑143/11
,
EU:C:2012:771
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata).
(
6
) V. sentenza del 6 dicembre 2012, Dittrich e a. (
C‑124/11, C‑125/11 e C‑143/11
,
EU:C:2012:771
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
(
7
) V. sentenza del 1o aprile 2008, Maruko (
C‑267/06
,
EU:C:2008:179
, punto
44
).
(
8
) V. sentenza del 2 giugno 2016, C (
C‑122/15
,
EU:C:2016:391
, punto
22
e giurisprudenza ivi citata). V. anche, per analogia e a contrario, sentenza del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑385/11
,
EU:C:2012:746
, punto
19
e segg.), nonché le mie conclusioni [OSCURATO:PERSONA] (
C‑98/15
,
EU:C:2017:223
, paragrafo
33
e segg.).
(
9
) V. sentenza del 2 giugno 2016, C (
C‑122/15
,
EU:C:2016:391
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata).
(
10
) V. sentenza del 6 dicembre 2012, Dittrich e a. (
C‑124/11, C‑125/11 e C‑143/11
,
EU:C:2012:771
, punto
35
).
(
11
) V. sentenza del 6 dicembre 2012, Dittrich e a. (
C‑124/11, C‑125/11 e C‑143/11
,
EU:C:2012:771
, punto
37
, la giurisprudenza ivi citata e punto 39).
(
12
) V., in tal senso, sentenza del 1o aprile 2008, Maruko (
C‑267/06
,
EU:C:2008:179
, punto
48
).
(
13
) Nella causa Dittrich e a.
(
14
) Nella causa Maruko.
(
15
) V. sentenza del 9 dicembre 2004, Hlozek (
C‑19/02
,
EU:C:2004:779
, punto
38
).
(
16
) Sentenza dell’11 aprile 2013, HK Danmark (
C‑335/11 e C‑337/11
,
EU:C:2013:222
, punto
72
).
(
17
) V. supra, paragrafo 31.
(
18
) V. supra, paragrafo 11.
(
19
) Sentenza del 16 febbraio 1982 (
19/81
,
EU:C:1982:58
).
(
20
) Sentenza del 9 novembre 1993 (
C‑132/92
,
EU:C:1993:868
).
(
21
) Sentenza del 9 dicembre 2004
C‑19/02
,
EU:C:2004:779
).
(
22
) V., in tal senso, punti 15 e 16 della sentenza del 16 febbraio 1982 (
19/81
,
EU:C:1982:58
).
(
23
) V. punto 23 della sentenza del 9 novembre 1993 (
C‑132/92
,
EU:C:1993:868
).
(
24
) V. punto 49 della sentenza del 9 dicembre 2004 (
C‑19/02
,
EU:C:2004:779
).
(
25
) Sentenza del 6 dicembre 2012 (
C‑152/11
,
EU:C:2012:772
).
(
26
) V. punti 61 e 62 della sentenza.
(
27
) V. punto 61 della sentenza.
(
28
) [OSCURATO:PERSONA] adduce due ulteriori argomenti, facendo riferimento ai punti 29 e 44 della sentenza del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark (
C‑499/08
,
EU:C:2010:600
). Tali punti riguardano gli obiettivi legittimi che, secondo la giurisprudenza della Corte, sono validi ai fini dell’articolo 6 della direttiva 2000/78, che stabilisce alcune disposizioni distinte relative alla disparità di trattamento in funzione dell’età. La presente causa non riguarda discriminazioni di questo tipo. Per tale motivo, non prenderò in ulteriore considerazione tali argomenti.
(
29
) V., fra l’altro, sentenza del 6 dicembre 2012, Odar (
C‑152/11
,
EU:C:2012:772
, punto
43
).
(
30
) [OSCURATO:PERSONA] cita, a tal proposito, le sentenze del 6 dicembre 2012, Odar (
C‑152/11
,
EU:C:2012:772
, punto
47
e la giurisprudenza ivi citata), e dell’8 settembre 2011, Hennigs e Mai (
C‑297/10 e C‑298/10
,
EU:C:2011:560
, punto
65
e la giurisprudenza ivi citata).
(
31
) V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 1995, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑400/93
,
EU:C:1995:155
, punto
46
).
(
32
) Sentenza dell’8 settembre 2011 (
C‑297/10 e C‑298/10
,
EU:C:2011:560
, punto
65
).
(
33
) V., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, Odar (
C‑152/11
,
EU:C:2012:772
, punto
67
).
(
34
) Sentenza del 14 maggio 1974 (
4/73
,
EU:C:1974:51
, punti
12
a
14
).
(
35
)
GU 2010, C 83, pag. 389
.
(
36
) V. sentenza del 6 dicembre 2012 (
C‑152/11
,
EU:C:2012:772
, punto
70
).