Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 10952/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 01/12/2022, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cuiall’art. 589-bis, comma primo, cod. pen., riduceva la pena ad anni quattro mesisei di reclusione, confermando nel resto la sentenza.Il ricorrente è stato condannato per aver cagionato, alla guida del veicoloBMW mod.

X1, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte dila carreggiata ovest dell’Autostrada A11 in direzione di Pistoia, posizionato nellafascia destra della corsia di marcia ad una velocità di circa 70 km/h.

Inparticolare, la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungeva da tergo a velocitàsostenuta, percorrendo la corsia di sorpasso, ma con una leggera derivaincontrollata, che lo portava ad invadere la corsia occupata dal veicolo condottodal [OSCURATO:PERSONA], tanto da occuparne quasi due metri; andava così a tamponare laSuzuki in maniera violenta con lo spigolo anteriore destro della propria BMW.L’impatto determinava la perdita di controllo dell’auto da parte del Ferrone, cheveniva sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., per illogicità della motivazione con riferimento all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen.

Rileva che la Corte territoriale non ha ritenutoapplicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen., specificando che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa non è risultato dimostrato con certezza e che, in ogni caso, taleomissione non avrebbe interrotto il nesso causale, in ragione del violentoimpatto; che in tal modo i giudici di appello hanno confuso due situazioni deltutto diverse tra loro, vale a dire, il concorso di cause, che non esclude il nessodi causalità (e che è l’ipotesi disciplinata dall’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen.) e la causa sopravvenuta, che interrompe il nesso di causalità, perché dasola sufficiente a cagionare l’evento; che, nel caso di specie, non è mai statomesso in discussione il fatto che l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbeevitato il verificarsi dell’evento, essendosi piuttosto evidenziato che la morte delcostituendo tale elemento una concausa dell’evento; che, comunque, l’istruttoriadibattimentale ha provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, tenutoconto delle dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero, Puccillo e dalconsulente tecnico della difesa, che consentono di superare le dichiarazionivaghe ed incerte del consulente tecnico del Pubblico Ministero; che, dunque, igiudici di appello hanno errato nel non ritenere configurabile la circostanza2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per carenza e illogicità della motivazione con riferimentoal trattamento sanzionatorio.

Osserva che la pena è stata determinata in virtùdel criterio della media edittale, in ragione delle circostanze del fatto, individuatenell’assenza di frenata e nell’aver omesso qualsiasi manovra di emergenza; chela pena irrogata si discosta ampiamente dal minimo edittale, per cui il merorichiamo all’utilizzo del medio edittale non esauriva certamente il dovere dimotivazione gravante sul giudice; che, peraltro, nel caso di specie, le circostanzeaddotte dalla Corte di merito non caratterizzano il fatto come di gravità tale dagiustificare lo scollamento dal minimo edittale, anche in considerazione del fattoche non è stata valutata la ridotta velocità tenuta dalla persona offesa,difficilmente prevedibile in relazione al tipo di strada percorsa.3.

In data 18/02/2026, è pervenuta articolata memoria scritta nell’interessedelle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Il primo motivo è nel complesso destituito di fondamento.Invero, pur essendo corretta nella parte in cui critica la sovrapposizioneeffettuata dalla Corte territoriale tra il concorso di cause – ipotesi disciplinatadall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., che, nel concorso di altri fattori causali,prevede la riduzione della pena fino alla metà – e la causa sopravvenuta da solasufficiente a cagionare l’evento, ipotesi questa che esula dalla previsione delcomma settimo citato, la doglianza attinge un profilo della motivazione ultroneo,peraltro, superato dalle successive argomentazioni in fatto, che, valutando ilmateriale probatorio, hanno portato il giudice di secondo grado a ritenere nonprovato l’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa.Con riferimento a questo ultimo profilo, il motivo non è consentito, perchéreitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questarisolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre ad esserecostituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate arichiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura deglielementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato chenel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche; dunque,sotto questo profilo, è aspecifico, non confrontandosi con l’articolata tramamotivazionale della sentenza impugnata.Deve, peraltro, rilevarsi come la sentenza impugnata, sul puntodell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, commasettimo, cod. pen., costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primogrado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettatosia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella delTribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto nonapplicabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen., evidenziando come l’istruttoria dibattimentale nonavesse provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa; che tanto ha desunto attingendo ad una valutazione in fattodegli elementi emersi nel giudizio, quali i) la documentazione fotografica, chemostra come la cintura di sicurezza fosse fuori dalla sede di alloggiamento, ii)l’approfondita analisi svolta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, noncontraddetta dal consulente tecnico della difesa nel corso dell’istruttoriadibattimentale, il quale aveva convenuto sul fatto che la cintura fosse stataindossata; che con motivazione congrua e non manifestamente illogica haspiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le dichiarazioni resedal teste del Pubblico Ministero, uno degli agenti operanti intervenutinell’immediatezza del sinistro, evidenziando come da nessun atto del processofosse possibile desumere che l’autovettura condotta dalla persona offesa eradotata dei sensori delle cinture di sicurezza, non emergendo tale dato né dairilievi tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria, né dalle relazioni tecniche deiconsulenti del Pubblico Ministero e della difesa.A fronte di siffatto articolato percorso argomentativo, il motivo si limita areiterare gli stessi argomenti sottoposti al giudice di appello, confrontandosi soloin apparenza con la motivazione della sentenza, in tal modo non assolvendo allafunzione tipica dell'impugnazione, che è quella della critica argomentata avversoil provvedimento cui si riferisce.1.2.

Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine allacongruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità.Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quelladell’impugnata sentenza.

Invero, la Corte territoriale ha dato conto deglielementi posti a fondamento della commisurazione della pena, giustificando ilsensibile scostamento dal minimo edittale in ragione dell’elevato grado dellacolpa, desunto dalle modalità della condotta, quali l’assenza di frenata e l’omessamanovra di emergenza, ritenute indicative di un elevato tasso di distrazione allaguida, che mettevano il ricorrente nella condizione di non rendersi nemmenoconto della collisione; alla luce di tali circostanze ha, poi, irrogato una penasostanza, non è indicativo di alcun criterio, rappresentando semplicementel’indicazione dell’entità della pena, fissata – in ragione delle modalità dellacondotta descritte – tra il minimo ed il massimo edittale, poi, specificata in anniquattro e mesi sei di reclusione.Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza nonvi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata inmodo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciatidagli artt. 132 e 133 cod. pen.2.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

Dal complessivo esito del giudizio discende anche la condanna delricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nelpresente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eoltre accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10952/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 265/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/ 02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA] - Relatore – R.G.N. …/20243 9095/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 01/12/2022, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cuiall’art. 589-bis, comma primo, cod. pen., riduceva la pena ad anni quattro mesisei di reclusione, confermando nel resto la sentenza.Il ricorrente è stato condannato per aver cagionato, alla guida del veicoloBMW mod.

X1, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte dila carreggiata ovest dell’Autostrada A11 in direzione di Pistoia, posizionato nellafascia destra della corsia di marcia ad una velocità di circa 70 km/h.

Inparticolare, la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungeva da tergo a velocitàsostenuta, percorrendo la corsia di sorpasso, ma con una leggera derivaincontrollata, che lo portava ad invadere la corsia occupata dal veicolo condottodal [OSCURATO:PERSONA], tanto da occuparne quasi due metri; andava così a tamponare laSuzuki in maniera violenta con lo spigolo anteriore destro della propria BMW.L’impatto determinava la perdita di controllo dell’auto da parte del Ferrone, cheveniva sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., per illogicità della motivazione con riferimento all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen.

Rileva che la Corte territoriale non ha ritenutoapplicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen., specificando che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa non è risultato dimostrato con certezza e che, in ogni caso, taleomissione non avrebbe interrotto il nesso causale, in ragione del violentoimpatto; che in tal modo i giudici di appello hanno confuso due situazioni deltutto diverse tra loro, vale a dire, il concorso di cause, che non esclude il nessodi causalità (e che è l’ipotesi disciplinata dall’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen.) e la causa sopravvenuta, che interrompe il nesso di causalità, perché dasola sufficiente a cagionare l’evento; che, nel caso di specie, non è mai statomesso in discussione il fatto che l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbeevitato il verificarsi dell’evento, essendosi piuttosto evidenziato che la morte delcostituendo tale elemento una concausa dell’evento; che, comunque, l’istruttoriadibattimentale ha provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, tenutoconto delle dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero, Puccillo e dalconsulente tecnico della difesa, che consentono di superare le dichiarazionivaghe ed incerte del consulente tecnico del Pubblico Ministero; che, dunque, igiudici di appello hanno errato nel non ritenere configurabile la circostanza2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per carenza e illogicità della motivazione con riferimentoal trattamento sanzionatorio.

Osserva che la pena è stata determinata in virtùdel criterio della media edittale, in ragione delle circostanze del fatto, individuatenell’assenza di frenata e nell’aver omesso qualsiasi manovra di emergenza; chela pena irrogata si discosta ampiamente dal minimo edittale, per cui il merorichiamo all’utilizzo del medio edittale non esauriva certamente il dovere dimotivazione gravante sul giudice; che, peraltro, nel caso di specie, le circostanzeaddotte dalla Corte di merito non caratterizzano il fatto come di gravità tale dagiustificare lo scollamento dal minimo edittale, anche in considerazione del fattoche non è stata valutata la ridotta velocità tenuta dalla persona offesa,difficilmente prevedibile in relazione al tipo di strada percorsa.3.

In data 18/02/2026, è pervenuta articolata memoria scritta nell’interessedelle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Il primo motivo è nel complesso destituito di fondamento.Invero, pur essendo corretta nella parte in cui critica la sovrapposizioneeffettuata dalla Corte territoriale tra il concorso di cause – ipotesi disciplinatadall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., che, nel concorso di altri fattori causali,prevede la riduzione della pena fino alla metà – e la causa sopravvenuta da solasufficiente a cagionare l’evento, ipotesi questa che esula dalla previsione delcomma settimo citato, la doglianza attinge un profilo della motivazione ultroneo,peraltro, superato dalle successive argomentazioni in fatto, che, valutando ilmateriale probatorio, hanno portato il giudice di secondo grado a ritenere nonprovato l’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa.Con riferimento a questo ultimo profilo, il motivo non è consentito, perchéreitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questarisolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre ad esserecostituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate arichiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura deglielementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato chenel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche; dunque,sotto questo profilo, è aspecifico, non confrontandosi con l’articolata tramamotivazionale della sentenza impugnata.Deve, peraltro, rilevarsi come la sentenza impugnata, sul puntodell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, commasettimo, cod. pen., costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primogrado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettatosia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella delTribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto nonapplicabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen., evidenziando come l’istruttoria dibattimentale nonavesse provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa; che tanto ha desunto attingendo ad una valutazione in fattodegli elementi emersi nel giudizio, quali i) la documentazione fotografica, chemostra come la cintura di sicurezza fosse fuori dalla sede di alloggiamento, ii)l’approfondita analisi svolta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, noncontraddetta dal consulente tecnico della difesa nel corso dell’istruttoriadibattimentale, il quale aveva convenuto sul fatto che la cintura fosse stataindossata; che con motivazione congrua e non manifestamente illogica haspiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le dichiarazioni resedal teste del Pubblico Ministero, uno degli agenti operanti intervenutinell’immediatezza del sinistro, evidenziando come da nessun atto del processofosse possibile desumere che l’autovettura condotta dalla persona offesa eradotata dei sensori delle cinture di sicurezza, non emergendo tale dato né dairilievi tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria, né dalle relazioni tecniche deiconsulenti del Pubblico Ministero e della difesa.A fronte di siffatto articolato percorso argomentativo, il motivo si limita areiterare gli stessi argomenti sottoposti al giudice di appello, confrontandosi soloin apparenza con la motivazione della sentenza, in tal modo non assolvendo allafunzione tipica dell'impugnazione, che è quella della critica argomentata avversoil provvedimento cui si riferisce.1.2.

Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine allacongruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità.Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quelladell’impugnata sentenza.

Invero, la Corte territoriale ha dato conto deglielementi posti a fondamento della commisurazione della pena, giustificando ilsensibile scostamento dal minimo edittale in ragione dell’elevato grado dellacolpa, desunto dalle modalità della condotta, quali l’assenza di frenata e l’omessamanovra di emergenza, ritenute indicative di un elevato tasso di distrazione allaguida, che mettevano il ricorrente nella condizione di non rendersi nemmenoconto della collisione; alla luce di tali circostanze ha, poi, irrogato una penasostanza, non è indicativo di alcun criterio, rappresentando semplicementel’indicazione dell’entità della pena, fissata – in ragione delle modalità dellacondotta descritte – tra il minimo ed il massimo edittale, poi, specificata in anniquattro e mesi sei di reclusione.Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza nonvi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata inmodo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciatidagli artt. 132 e 133 cod. pen.2.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

Dal complessivo esito del giudizio discende anche la condanna delricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nelpresente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eoltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili DianaScuffi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità,liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per leggeCosì deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili DianaScuffi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità,liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per leggeCosì deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 01/12/2022, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cuiall’art. 589-bis, comma primo, cod. pen., riduceva la pena ad anni quattro mesisei di reclusione, confermando nel resto la sentenza.Il ricorrente è stato condannato per aver cagionato, alla guida del veicoloBMW mod. X1, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte dila carreggiata ovest dell’Autostrada A11 in direzione di Pistoia, posizionato nellafascia destra della corsia di marcia ad una velocità di circa 70 km/h. Inparticolare, la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungeva da tergo a velocitàsostenuta, percorrendo la corsia di sorpasso, ma con una leggera derivaincontrollata, che lo portava ad invadere la corsia occupata dal veicolo condottodal [OSCURATO:PERSONA], tanto da occuparne quasi due metri; andava così a tamponare laSuzuki in maniera violenta con lo spigolo anteriore destro della propria BMW.L’impatto determinava la perdita di controllo dell’auto da parte del Ferrone, cheveniva sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., per illogicità della motivazione con riferimento all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale non ha ritenutoapplicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen., specificando che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa non è risultato dimostrato con certezza e che, in ogni caso, taleomissione non avrebbe interrotto il nesso causale, in ragione del violentoimpatto; che in tal modo i giudici di appello hanno confuso due situazioni deltutto diverse tra loro, vale a dire, il concorso di cause, che non esclude il nessodi causalità (e che è l’ipotesi disciplinata dall’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen.) e la causa sopravvenuta, che interrompe il nesso di causalità, perché dasola sufficiente a cagionare l’evento; che, nel caso di specie, non è mai statomesso in discussione il fatto che l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbeevitato il verificarsi dell’evento, essendosi piuttosto evidenziato che la morte delcostituendo tale elemento una concausa dell’evento; che, comunque, l’istruttoriadibattimentale ha provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, tenutoconto delle dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero, Puccillo e dalconsulente tecnico della difesa, che consentono di superare le dichiarazionivaghe ed incerte del consulente tecnico del Pubblico Ministero; che, dunque, igiudici di appello hanno errato nel non ritenere configurabile la circostanza2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per carenza e illogicità della motivazione con riferimentoal trattamento sanzionatorio. Osserva che la pena è stata determinata in virtùdel criterio della media edittale, in ragione delle circostanze del fatto, individuatenell’assenza di frenata e nell’aver omesso qualsiasi manovra di emergenza; chela pena irrogata si discosta ampiamente dal minimo edittale, per cui il merorichiamo all’utilizzo del medio edittale non esauriva certamente il dovere dimotivazione gravante sul giudice; che, peraltro, nel caso di specie, le circostanzeaddotte dalla Corte di merito non caratterizzano il fatto come di gravità tale dagiustificare lo scollamento dal minimo edittale, anche in considerazione del fattoche non è stata valutata la ridotta velocità tenuta dalla persona offesa,difficilmente prevedibile in relazione al tipo di strada percorsa.3. In data 18/02/2026, è pervenuta articolata memoria scritta nell’interessedelle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è nel complesso destituito di fondamento.Invero, pur essendo corretta nella parte in cui critica la sovrapposizioneeffettuata dalla Corte territoriale tra il concorso di cause – ipotesi disciplinatadall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., che, nel concorso di altri fattori causali,prevede la riduzione della pena fino alla metà – e la causa sopravvenuta da solasufficiente a cagionare l’evento, ipotesi questa che esula dalla previsione delcomma settimo citato, la doglianza attinge un profilo della motivazione ultroneo,peraltro, superato dalle successive argomentazioni in fatto, che, valutando ilmateriale probatorio, hanno portato il giudice di secondo grado a ritenere nonprovato l’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa.Con riferimento a questo ultimo profilo, il motivo non è consentito, perchéreitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questarisolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre ad esserecostituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate arichiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura deglielementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato chenel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche; dunque,sotto questo profilo, è aspecifico, non confrontandosi con l’articolata tramamotivazionale della sentenza impugnata.Deve, peraltro, rilevarsi come la sentenza impugnata, sul puntodell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, commasettimo, cod. pen., costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primogrado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettatosia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella delTribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto nonapplicabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen., evidenziando come l’istruttoria dibattimentale nonavesse provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa; che tanto ha desunto attingendo ad una valutazione in fattodegli elementi emersi nel giudizio, quali i) la documentazione fotografica, chemostra come la cintura di sicurezza fosse fuori dalla sede di alloggiamento, ii)l’approfondita analisi svolta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, noncontraddetta dal consulente tecnico della difesa nel corso dell’istruttoriadibattimentale, il quale aveva convenuto sul fatto che la cintura fosse stataindossata; che con motivazione congrua e non manifestamente illogica haspiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le dichiarazioni resedal teste del Pubblico Ministero, uno degli agenti operanti intervenutinell’immediatezza del sinistro, evidenziando come da nessun atto del processofosse possibile desumere che l’autovettura condotta dalla persona offesa eradotata dei sensori delle cinture di sicurezza, non emergendo tale dato né dairilievi tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria, né dalle relazioni tecniche deiconsulenti del Pubblico Ministero e della difesa.A fronte di siffatto articolato percorso argomentativo, il motivo si limita areiterare gli stessi argomenti sottoposti al giudice di appello, confrontandosi soloin apparenza con la motivazione della sentenza, in tal modo non assolvendo allafunzione tipica dell'impugnazione, che è quella della critica argomentata avversoil provvedimento cui si riferisce.1.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine allacongruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità.Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quelladell’impugnata sentenza. Invero, la Corte territoriale ha dato conto deglielementi posti a fondamento della commisurazione della pena, giustificando ilsensibile scostamento dal minimo edittale in ragione dell’elevato grado dellacolpa, desunto dalle modalità della condotta, quali l’assenza di frenata e l’omessamanovra di emergenza, ritenute indicative di un elevato tasso di distrazione allaguida, che mettevano il ricorrente nella condizione di non rendersi nemmenoconto della collisione; alla luce di tali circostanze ha, poi, irrogato una penasostanza, non è indicativo di alcun criterio, rappresentando semplicementel’indicazione dell’entità della pena, fissata – in ragione delle modalità dellacondotta descritte – tra il minimo ed il massimo edittale, poi, specificata in anniquattro e mesi sei di reclusione.Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza nonvi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata inmodo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciatidagli artt. 132 e 133 cod. pen.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. Dal complessivo esito del giudizio discende anche la condanna delricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nelpresente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eoltre accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10952/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 265/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/ 02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA]                             - Relatore –                  R.G.N. …/20243 9095/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/06/2025 la Corte di appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 01/12/2022, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cuiall’art. 589-bis, comma primo, cod. pen., riduceva la pena ad anni quattro mesisei di reclusione, confermando nel resto la sentenza.Il ricorrente è stato condannato per aver cagionato, alla guida del veicoloBMW mod. X1, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte dila carreggiata ovest dell’Autostrada A11 in direzione di Pistoia, posizionato nellafascia destra della corsia di marcia ad una velocità di circa 70 km/h. Inparticolare, la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungeva da tergo a velocitàsostenuta, percorrendo la corsia di sorpasso, ma con una leggera derivaincontrollata, che lo portava ad invadere la corsia occupata dal veicolo condottodal [OSCURATO:PERSONA], tanto da occuparne quasi due metri; andava così a tamponare laSuzuki in maniera violenta con lo spigolo anteriore destro della propria BMW.L’impatto determinava la perdita di controllo dell’auto da parte del Ferrone, cheveniva sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., per illogicità della motivazione con riferimento all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale non ha ritenutoapplicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen., specificando che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa non è risultato dimostrato con certezza e che, in ogni caso, taleomissione non avrebbe interrotto il nesso causale, in ragione del violentoimpatto; che in tal modo i giudici di appello hanno confuso due situazioni deltutto diverse tra loro, vale a dire, il concorso di cause, che non esclude il nessodi causalità (e che è l’ipotesi disciplinata dall’art. 589-bis, comma settimo, cod.pen.) e la causa sopravvenuta, che interrompe il nesso di causalità, perché dasola sufficiente a cagionare l’evento; che, nel caso di specie, non è mai statomesso in discussione il fatto che l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbeevitato il verificarsi dell’evento, essendosi piuttosto evidenziato che la morte delcostituendo tale elemento una concausa dell’evento; che, comunque, l’istruttoriadibattimentale ha provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, tenutoconto delle dichiarazioni rese dal teste del Pubblico Ministero, Puccillo e dalconsulente tecnico della difesa, che consentono di superare le dichiarazionivaghe ed incerte del consulente tecnico del Pubblico Ministero; che, dunque, igiudici di appello hanno errato nel non ritenere configurabile la circostanza2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per carenza e illogicità della motivazione con riferimentoal trattamento sanzionatorio. Osserva che la pena è stata determinata in virtùdel criterio della media edittale, in ragione delle circostanze del fatto, individuatenell’assenza di frenata e nell’aver omesso qualsiasi manovra di emergenza; chela pena irrogata si discosta ampiamente dal minimo edittale, per cui il merorichiamo all’utilizzo del medio edittale non esauriva certamente il dovere dimotivazione gravante sul giudice; che, peraltro, nel caso di specie, le circostanzeaddotte dalla Corte di merito non caratterizzano il fatto come di gravità tale dagiustificare lo scollamento dal minimo edittale, anche in considerazione del fattoche non è stata valutata la ridotta velocità tenuta dalla persona offesa,difficilmente prevedibile in relazione al tipo di strada percorsa.3. In data 18/02/2026, è pervenuta articolata memoria scritta nell’interessedelle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è nel complesso destituito di fondamento.Invero, pur essendo corretta nella parte in cui critica la sovrapposizioneeffettuata dalla Corte territoriale tra il concorso di cause – ipotesi disciplinatadall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., che, nel concorso di altri fattori causali,prevede la riduzione della pena fino alla metà – e la causa sopravvenuta da solasufficiente a cagionare l’evento, ipotesi questa che esula dalla previsione delcomma settimo citato, la doglianza attinge un profilo della motivazione ultroneo,peraltro, superato dalle successive argomentazioni in fatto, che, valutando ilmateriale probatorio, hanno portato il giudice di secondo grado a ritenere nonprovato l’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa.Con riferimento a questo ultimo profilo, il motivo non è consentito, perchéreitera le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questarisolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre ad esserecostituito da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate arichiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura deglielementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato chenel complesso non presenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche; dunque,sotto questo profilo, è aspecifico, non confrontandosi con l’articolata tramamotivazionale della sentenza impugnata.Deve, peraltro, rilevarsi come la sentenza impugnata, sul puntodell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, commasettimo, cod. pen., costituisca una c.d. doppia conforme della decisione di primogrado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettatosia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella delTribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto nonapplicabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis,comma settimo, cod. pen., evidenziando come l’istruttoria dibattimentale nonavesse provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dellapersona offesa; che tanto ha desunto attingendo ad una valutazione in fattodegli elementi emersi nel giudizio, quali i) la documentazione fotografica, chemostra come la cintura di sicurezza fosse fuori dalla sede di alloggiamento, ii)l’approfondita analisi svolta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, noncontraddetta dal consulente tecnico della difesa nel corso dell’istruttoriadibattimentale, il quale aveva convenuto sul fatto che la cintura fosse stataindossata; che con motivazione congrua e non manifestamente illogica haspiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le dichiarazioni resedal teste del Pubblico Ministero, uno degli agenti operanti intervenutinell’immediatezza del sinistro, evidenziando come da nessun atto del processofosse possibile desumere che l’autovettura condotta dalla persona offesa eradotata dei sensori delle cinture di sicurezza, non emergendo tale dato né dairilievi tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria, né dalle relazioni tecniche deiconsulenti del Pubblico Ministero e della difesa.A fronte di siffatto articolato percorso argomentativo, il motivo si limita areiterare gli stessi argomenti sottoposti al giudice di appello, confrontandosi soloin apparenza con la motivazione della sentenza, in tal modo non assolvendo allafunzione tipica dell'impugnazione, che è quella della critica argomentata avversoil provvedimento cui si riferisce.1.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine allacongruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità.Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quelladell’impugnata sentenza. Invero, la Corte territoriale ha dato conto deglielementi posti a fondamento della commisurazione della pena, giustificando ilsensibile scostamento dal minimo edittale in ragione dell’elevato grado dellacolpa, desunto dalle modalità della condotta, quali l’assenza di frenata e l’omessamanovra di emergenza, ritenute indicative di un elevato tasso di distrazione allaguida, che mettevano il ricorrente nella condizione di non rendersi nemmenoconto della collisione; alla luce di tali circostanze ha, poi, irrogato una penasostanza, non è indicativo di alcun criterio, rappresentando semplicementel’indicazione dell’entità della pena, fissata – in ragione delle modalità dellacondotta descritte – tra il minimo ed il massimo edittale, poi, specificata in anniquattro e mesi sei di reclusione.Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza nonvi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata inmodo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciatidagli artt. 132 e 133 cod. pen.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. Dal complessivo esito del giudizio discende anche la condanna delricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nelpresente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eoltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili DianaScuffi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità,liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per leggeCosì deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore                                  La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili DianaScuffi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità,liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per leggeCosì deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore                                  La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris