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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37518/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è reiterativo di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza il dato ponderale significativo e la modalità di occultamento per ritenere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta; considerato che il motivo attraverso il quale si censura l'omessa motivazione in tema mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un motivo in ordine al quale non sussiste interesse in capo al ricorrente alla luce dell'assoluta genericità con cui il ricorrente, in sede di gravame, aveva formulato il motivo di ricorso sul punto (enunciazione della giurisprudenza in merito al riconoscimento delle circostanze generiche senza l'indicazione di aspetti da valorizzare) a fronte di precisa motivazione della sentenza di primo grado che aveva apprezzato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; osservato, infatti, che deve farsi rinvio al principio di diritto secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatez2:a (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è reiterativo di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza il dato ponderale significativo e la modalità di occultamento per ritenere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta; considerato che il motivo attraverso il quale si censura l'omessa motivazione in tema mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un motivo in ordine al quale non sussiste interesse in capo al ricorrente alla luce dell'assoluta genericità con cui il ricorrente, in sede di gravame, aveva formulato il motivo di ricorso sul punto (enunciazione della giurisprudenza in merito al riconoscimento delle circostanze generiche senza l'indicazione di aspetti da valorizzare) a fronte di precisa motivazione della sentenza di primo grado che aveva apprezzato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; osservato, infatti, che deve farsi rinvio al principio di diritto secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatez2:a (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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