CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 38470/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 3-4) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e insindacabili in questa sede (quali l'intensità del dolo e il comportamento susseguente al reato) esprimendo una valutazione di prognosi sfavorevole, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma, evidenzi aspetti concreti della condotta e il grado di colpevolezza dell'imputato che ne orientino la decisione finale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]