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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13697/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano mere riproduzioni di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto a sussistenza dello stato di necessità, ha escluso che vi fossero validi motivi di salute per allontanarsi dal domicilio, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato come il fatto di reato si presentasse non tenue e che non sussistessero elementi favorevolmente apprezzabili in assenza di una resipiscenza in ordine alla condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano mere riproduzioni di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto a sussistenza dello stato di necessità, ha escluso che vi fossero validi motivi di salute per allontanarsi dal domicilio, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato come il fatto di reato si presentasse non tenue e che non sussistessero elementi favorevolmente apprezzabili in assenza di una resipiscenza in ordine alla condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0
Sentenza Cassazione n. 13697/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris