CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1983
Cassazione n. 22535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/08/1983 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato l'ordinanza di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla ragioni per le quali si è imposta la revoca, ossia sopravvenienze di rilievo tale (coinvolgimento in un'associazione dedita al narcotraffico) che, qualora note al momento della decisione, avrebbero senz'altro indotto il Tribunale ad un valutazione in senso sfavorevole all'interessato; rilevato che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale "in tema di misure alternative alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile. (Conf. n. 774/1996, Rv. 203979) - Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Rv. 276394 -; rilevato che il ricorso prospetta rilievi che non si misurano con questi assunti, consolidati nella giurisprudenza di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,i1 28 aprile 2022 Il con iglier este