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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10161/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta di coltivazione delle 24 piante di cannabis (complessivamente idonee alla predisposizione di 2.642 dosi al momento del sequestro) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, nonché la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto specie nella parte in cui il ricorrente tenta di accreditare una lettura riduttiva delle evenienze enucleate in sentenza che hanno dato conto della condotta complessivamente contestata adeguatamente organizzata e finalizzata a ricavare una non certo minimale quantità di sostanza stupefacente; considerato, inoltre, inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ragione della mancata riqualificazione e la esclusione della attenuante invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta di coltivazione delle 24 piante di cannabis (complessivamente idonee alla predisposizione di 2.642 dosi al momento del sequestro) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, nonché la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto specie nella parte in cui il ricorrente tenta di accreditare una lettura riduttiva delle evenienze enucleate in sentenza che hanno dato conto della condotta complessivamente contestata adeguatamente organizzata e finalizzata a ricavare una non certo minimale quantità di sostanza stupefacente; considerato, inoltre, inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ragione della mancata riqualificazione e la esclusione della attenuante invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris