CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 01499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ler Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del fatto; considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente attesi gli accertamenti che, oltre ad essere stati condotti sulla società emittente, si sono sviluppati anche sulla società riconducibile all'imputato e all'esito dei quali è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una dichiarazione unica in data 16.09.2015, relativamente al periodo di imposta 2014, a seguito del quale è stato inviato un avviso di accertamento notificato in data 16.12.2019 nonché un atto di invito a fornire dati rilevanti notificato in data 29.10.2019, rispetto ai quali l'imputato è rimasto inerte. Inoltre, sul punto, giova osservare che la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate ha riferito di aver provveduto a redigere l'avviso di accertamento sulla base della segnalazione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, precisando che nella dichiarazione unica presentata dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa al periodo di imposta 2014, l'ammontare imponibile dichiarato era di euro 11.606,00 a fronte di un imponibile accertato pari ad euro 847.358,00 con conseguente imposta evasa pari ad euro 183.865,00; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025