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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07825/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5576-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona della socia accomandante [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2065/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2065/2021, che ha riformato la pronuncia di primo grado, per il resto confermata, in relazione alla statuizione sulle spese del processo e ha così condannato il ricorrente alla rifusione di un quarto delle spese di prime cure e di quelle sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, con compensazione della residua quota dei tre quarti e identica condanna (un quarto a carico del ricorrente, con compensazione del residuo) ha stabilito in relazione alle spese d’appello. [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazione non ha proposto difese.

Con atto datato 14 ottobre 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del processo di cassazione.

L’atto di rinuncia presenta i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.

Non avendo l’intimata proposto difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5576-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona della socia accomandante [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2065/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2065/2021, che ha riformato la pronuncia di primo grado, per il resto confermata, in relazione alla statuizione sulle spese del processo e ha così condannato il ricorrente alla rifusione di un quarto delle spese di prime cure e di quelle sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, con compensazione della residua quota dei tre quarti e identica condanna (un quarto a carico del ricorrente, con compensazione del residuo) ha stabilito in relazione alle spese d’appello. [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazione non ha proposto difese. Con atto datato 14 ottobre 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del processo di cassazione. L’atto di rinuncia presenta i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Non avendo l’intimata proposto difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del
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