CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](CUI:03MR90M) nato il 13/11/199,2 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 e 61 n. 5 cod.pen., in data 11 giugno 2019. In particolare il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione eccessiva della pena. 2.11 ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con la puntuale e logica motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena, determinata in misura di mesi 6 di reclusione e 150 di multa - di poco superiore al minimo edittale di mesi 2 di reclusione e 50 euro di multa e, comunque, sensibilmente inferiore al massimo edittale di anni 2 di reclusione e 344 euro di multa - in considerazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con uno specifico riferimento ai danni arrecati al veicolo, alla presenza di un complice ed ai precedenti del reo. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],t1ente [OSCURATO:PERSONA] ara Ciampi DEPOSI