CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI-ta a t o avviso alle pa-rA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32671/22 Rilevato che con sentenza in data 20 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 13 luglio 2021 del GIP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato le pene su concorde richiesta delle parti per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per i reati dell'art. 416 cod. pen. e per plurime violazioni in concorso dell'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000; Rilevato che il Sansò ha eccepito la violazione di legge per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che il Cibelli ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il [OSCURATO:PERSONA] ha del pari denunciato il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il Sansò ha presentato un ricorso personale in spregio dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che prescrive che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che i motivi di merito risultano rinunciati per cui al giudice di appello è precluso il loro esame e ritenuto che la rinuncia sia estesa anche ai motivi relativi a eventuali circostanze (per le aggravanti si veda Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413, mentre per le attenuanti si veda Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01) e che quindi siano inconsistenti anche le doglianze di Cibelli e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]