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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 06223/2022

Testo disponibile della fonte

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mmissibilità del ricorso, ed è affidato a due motivi .

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione delle regole sulla competenza, posto che l’efficacia della clausola compromissoria non poteva essere affermata in relazione a un contratto diverso da quello al quale era stata apposta.

2. Con il secondo motivo si denuncia erroneo rilievo ex officio della incompetenza, essendo stata l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo per la domanda riconvenzionale.

3. Entrambi i motivi sono fondati.

4. Preliminarmente si osserva che la eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, svolta dalla resistente, Ric. 2021 n. 20553 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20553/2021 Numero sezionale 214/2022 Numero di raccolta generale 6223/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 sull’assunto che la decisione circa gli effetti della clausola compromissoria riguardo ai contratti stipulati (locazione ad uso commerciale e preliminare di vendita con clausola compromissoria) sia una decisione di merito impugnabile con le vie ordinarie, è infondata.

5. La sentenza oggetto di regolamento di competenza ha definitivamente deferito agli arbitri l’intera controversia in corso tra le parti sulla base di una ritenuta connessione tra la controversia di cui alla domanda riconvenzionale, chiaramente soggetta alla competenza arbitrale, e quella di sfratto per morosità di cui alla domanda principale, per la quale non è stata stipulata o accettata la competenza arbitrale.

6. Pertanto, non si tratta di una decisione definitiva di merito impugnabile per le vie ordinarie, bensì di una decisione sulla incompetenza dell’AGO che l’ha declinata in favore degli arbitri.

Il principio richiamato sul punto, pertanto, non è pertinente, perché proprio con riferimento alla giurisprudenza invocata dalla resistente occorre distinguere il caso in cui il giudice ordinario non abbia declinato la propria competenza, decidendo nel merito in base alla interpretazione della clausola arbitrale, dal caso in cui il giudice abbia definitivamente declinato la propria competenza, come nel caso in questione, senza decidere sul merito della causa, come indicato nell’art. 42 cod. proc. civ.( cfr. Cass. Sez. 1 sentenza n. 4478 del 26/3/2003; cfr. Cass.

SU Ord. N. 14205 del 6/07/2005).

7. Pertanto, il regolamento di competenza in questo caso è ammissibile ai sensi dell’art. 42 cod.proc.civ.

8. Quanto al merito della questione di competenza dell’AGO qui in esame si osserva quanto segue.

Ric. 2021 n. 20553 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20553/2021 Numero sezionale 214/2022 Numero di raccolta generale 6223/2022

9. Data pubblicazione 24/02/2022Questa Corte ha già statuito che <<In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, cod.proc.civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza>> (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 307 del 10/01/2017 -Rv. 642728 – 01-; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018 -Rv. 650890 – 01-).

10. Applicando il suddetto principio al caso in esame, il giudice avrebbe dovuto limitare il rilievo della propria incompetenza solo con riguardo alla domanda riconvenzionale soggetta alla clausola arbitrale, separando le sorti delle due controversie, del tutto scindibili.

11. Conseguentemente la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia in relazione alla domanda principale di sfratto per morosità, fermo il Ric. 2021 n. 20553 sez.

M3 - ud. 12-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mmissibilità del ricorso, ed è affidato a due motivi . Ritenuto che: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione delle regole sulla competenza, posto che l’efficacia della clausola compromissoria non poteva essere affermata in relazione a un contratto diverso da quello al quale era stata apposta. 2. Con il secondo motivo si denuncia erroneo rilievo ex officio della incompetenza, essendo stata l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo per la domanda riconvenzionale. 3. Entrambi i motivi sono fondati. 4. Preliminarmente si osserva che la eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, svolta dalla resistente, Ric. 2021 n. 20553 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20553/2021 Numero sezionale 214/2022 Numero di raccolta generale 6223/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 sull’assunto che la decisione circa gli effetti della clausola compromissoria riguardo ai contratti stipulati (locazione ad uso commerciale e preliminare di vendita con clausola compromissoria) sia una decisione di merito impugnabile con le vie ordinarie, è infondata. 5. La sentenza oggetto di regolamento di competenza ha definitivamente deferito agli arbitri l’intera controversia in corso tra le parti sulla base di una ritenuta connessione tra la controversia di cui alla domanda riconvenzionale, chiaramente soggetta alla competenza arbitrale, e quella di sfratto per morosità di cui alla domanda principale, per la quale non è stata stipulata o accettata la competenza arbitrale. 6. Pertanto, non si tratta di una decisione definitiva di merito impugnabile per le vie ordinarie, bensì di una decisione sulla incompetenza dell’AGO che l’ha declinata in favore degli arbitri. Il principio richiamato sul punto, pertanto, non è pertinente, perché proprio con riferimento alla giurisprudenza invocata dalla resistente occorre distinguere il caso in cui il giudice ordinario non abbia declinato la propria competenza, decidendo nel merito in base alla interpretazione della clausola arbitrale, dal caso in cui il giudice abbia definitivamente declinato la propria competenza, come nel caso in questione, senza decidere sul merito della causa, come indicato nell’art. 42 cod. proc. civ.( cfr. Cass. Sez. 1 sentenza n. 4478 del 26/3/2003; cfr. Cass. SU Ord. N. 14205 del 6/07/2005). 7. Pertanto, il regolamento di competenza in questo caso è ammissibile ai sensi dell’art. 42 cod.proc.civ. 8. Quanto al merito della questione di competenza dell’AGO qui in esame si osserva quanto segue. Ric. 2021 n. 20553 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20553/2021 Numero sezionale 214/2022 Numero di raccolta generale 6223/2022 9. Data pubblicazione 24/02/2022Questa Corte ha già statuito che <<In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, cod.proc.civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza>> (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 307 del 10/01/2017 -Rv. 642728 – 01-; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018 -Rv. 650890 – 01-). 10. Applicando il suddetto principio al caso in esame, il giudice avrebbe dovuto limitare il rilievo della propria incompetenza solo con riguardo alla domanda riconvenzionale soggetta alla clausola arbitrale, separando le sorti delle due controversie, del tutto scindibili. 11. Conseguentemente la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia in relazione alla domanda principale di sfratto per morosità, fermo il Ric. 2021 n. 20553 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5
Sentenza Cassazione n. 06223/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris