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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2021/2023

ECLI:EU:C:2023:579
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0551

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 13 luglio 2023 ( 1 ) Causa C‑551/21 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Consiglio dell’Unione europea «Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2021/1117 – Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021‑2026) – Firma a nome dell’Unione europea e applicazione provvisoria – Potere di firma – Autorizzazione del presidente del Consiglio – Firma da parte del rappresentante permanente della Repubblica portoghese e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) – Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE – Articolo 218, paragrafi 2 e 5, articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] – Potere della [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare l’Unione all’esterno – Competenza del Consiglio a concludere accordi internazionali – Principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione – Articoli 296 e 297 [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di motivazione – Pubblicazione della decisione di autorizzazione» Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. Le due convenzioni di Vienna B. Diritto dell’Unione

1. TUE

2. [OSCURATO:PERSONA]. Contesto della controversia

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

V. Analisi A. Ricevibilità B. Nel merito

1. Primo motivo di ricorso

a) Sul rapporto, non chiarito, tra l’articolo 17 TUE e l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]

b) Articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE – Nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione» 1) Interpretazione alla luce del diritto internazionale 2) Interpretazione alla luce degli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] 3) Conclusione parziale

c) Articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] – Autorizzazione alla firma da parte del Consiglio 1) Argomenti delle parti 2) Analisi

d) Conclusione parziale

2. Secondo motivo di ricorso

VI. Spese

VII. Conclusione

I. Introduzione

1. Con il presente ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021‑2026) ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

In base ad esso, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Essa chiede, inoltre, l’annullamento dell’autorizzazione, rilasciata dal presidente del Consiglio sulla base di detto articolo a favore del rappresentante permanente della Repubblica portoghese e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper), a firmare detto protocollo a nome dell’Unione (in prosieguo: l’«autorizzazione controversa»).

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, sostanzialmente, che il Consiglio avrebbe violato i limiti delle sue competenze, ledendo, in tal modo, il suo potere di rappresentanza esterna dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE.

L’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] gli consentirebbe unicamente di adottare una decisione che autorizza la firma di un accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore, ma non di disporre che l’accordo sia firmato da un rappresentante.

Ciò ricadrebbe invece nella competenza della [OSCURATO:PERSONA].

3. Tali questioni non sono state ancora chiarite nella giurisprudenza della Corte.

Esse concernono il rispetto dell’equilibrio istituzionale all’interno dell’Unione con riferimento al procedimento relativo alla conclusione di accordi internazionali con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, come definito a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

È vero che la controversa prassi giuridica del Consiglio si era affermata già molto tempo prima.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] la contesta per la prima volta con il presente ricorso osservando, in particolare, che il quadro giuridico sarebbe mutato con il Trattato di Lisbona.

Il chiarimento delle competenze non assume rilevanza fondamentale soltanto nel contesto istituzionale dell’Unione, ma anche dal punto di vista degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali.

II. Contesto normativo A. Le due convenzioni di Vienna

4. L’articolo 7 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, firmata il 23 maggio 1969 ( 3 ) (in prosieguo: la «convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati») dispone, alla rubrica «Pieni poteri», quanto segue: «1.

Una persona è considerata rappresentante di uno Stato per l’adozione o l’autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato a essere obbligato da un trattato: a) se essa esibisce i dovuti pieni poteri; b) se risulta dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l’intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri.

2. Sono considerati rappresentanti dello Stato in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri: a) i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; b) i capi di missione diplomatica, per l’adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; c) i rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l’adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o organo».

5. L’articolo 10 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, dal titolo «Autenticazione del testo», così dispone: «Il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo: a) secondo la procedura prevista nel testo medesimo o concordata fra gli Stati partecipanti alla elaborazione del trattato; oppure b) in mancanza di una tale procedura, dalla firma, dalla firma ad referendum o dalla parafatura, da parte dei rappresentanti di tali Stati, del testo del trattato o dell’atto finale di una conferenza internazionale nel quale il testo sia contenuto».

6. L’articolo 11 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, rubricato «Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato», è così formulato: «Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto».

7. La convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati si applica unicamente ai trattati conclusi tra Stati.

La convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (in prosieguo: la «convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali»), mai entrata in vigore, contiene, negli articoli 10 e 11, norme in ampia misura corrispondenti sull’autenticazione del testo e sulla conclusione di trattati.

Tuttavia, nel suo articolo 7, essa non prevede per le organizzazioni internazionali alcun potere di rappresentanza d’ufficio.

B. Diritto dell’Unione

1. TUE

8. L’articolo 13, paragrafo 2, TUE è così formulato: «Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.

Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione».

9. L’articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, TUE dispone quanto segue: «Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza».

10. L’articolo 17, paragrafo 1, TUE dispone, in particolare, quanto segue: «(…) [[OSCURATO:PERSONA]] assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. (...)».

11. L’articolo 27, paragrafo 2, TUE è così formulato: «L’alto rappresentante rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.

Conduce, a nome dell’Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali». 2.

[OSCURATO:PERSONA]

12. L’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] prevede, in particolare, quanto segue: «1. Fatte salve le disposizioni particolari dell’articolo 207, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

2. Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

3. [OSCURATO:PERSONA], o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l’accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione.

4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore.

6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo.

Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo: a) previa approvazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo nei casi seguenti: (…) b) previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, negli altri casi. (...)

7. All’atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche dell’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso.

Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche. (…)

10. [OSCURATO:PERSONA] europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

11. Uno Stato membro, il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA] possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati.

In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati».

13. L’articolo 220 [OSCURATO:PERSONA] è così formulato: «1.

L’Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

L’Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.

2. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la [OSCURATO:PERSONA] sono incaricati dell’attuazione del presente articolo».

14. L’articolo 221 [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue: «1.

Le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell’Unione.

2. Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri».

III. Contesto della controversia

15. Il 22 ottobre 2015, il Consiglio autorizzava la [OSCURATO:PERSONA], su proposta di quest’ultima, ad avviare trattative a nome dell’Unione europea con la Repubblica gabonese sulla conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (in prosieguo: il «protocollo»).

Detto accordo era stato concluso nel 2007 e conferiva ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica gabonese ( 4 ).

16. A seguito della positiva conclusione di tali trattative, il protocollo veniva siglato il 10 febbraio 2021.

17. Il 19 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] presentava al Consiglio la sua proposta di decisione sulla firma del protocollo a nome dell’Unione e sulla sua applicazione provvisoria.

18. L’articolo 2 della proposta di decisione era formulato come segue: «Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona indicata dalla [OSCURATO:PERSONA]».

19. Il Consiglio respingeva la formulazione presentata nell’articolo 2 della proposta di decisione ed emanava quindi la decisione controversa.

20. La decisione controversa è così formulata: «Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo (...), con riserva della sua conclusione.

Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3 Il protocollo è applicabile a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (...), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore».

21. Con l’autorizzazione controversa del 28 giugno 2021, il presidente del Consiglio conferiva procura al sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante permanente della Repubblica portoghese presso l’Unione e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper), e autorizzava unicamente lui a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

22. Il 30 giugno 2021 il segretario generale del Consiglio informava la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri con il documento ST 10307/21 dell’intervenuta firma del protocollo e della sua applicazione a far data dal 29 giugno 2021 in conformità al suo articolo 24.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso di annullamento.

24. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare l’articolo 2 della decisione controversa; – annullare l’autorizzazione controversa; – condannare il Consiglio alle spese.

25. Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile; – in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – in subordine, qualora la Corte dovesse accogliere le domande di annullamento, precisare, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], che gli effetti della decisione controversa e dell’autorizzazione controversa devono essere considerati definitivi.

26. Con ordinanza del 26 gennaio 2022, il presidente della Corte autorizzava la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica portoghese a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

27. Con ordinanza del 3 marzo 2022, il presidente della Corte autorizzava l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: l’«alto rappresentante») ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

28. [OSCURATO:PERSONA], l’alto rappresentante, il Consiglio, la Repubblica ceca, la Francia e il Portogallo hanno depositato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza dell’8 marzo 2023.

L’Ungheria e i [OSCURATO:PERSONA] hanno unicamente depositato osservazioni scritte.

V. Analisi

29. Il Consiglio contesta sia la ricevibilità, sia la fondatezza del ricorso di annullamento.

A. Ricevibilità

30. Il Consiglio, sostenuto dall’Ungheria, dai [OSCURATO:PERSONA] e dal Portogallo, motiva l’eccezione di irricevibilità del ricorso di annullamento deducendo sostanzialmente che l’autorizzazione impugnata, di cui all’articolo 2, non sarebbe separabile dal resto della decisione controversa.

Il suo annullamento modificherebbe la sostanza di detta decisione.

31. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’alto rappresentante, contesta tale affermazione.

32. Secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile soltanto nella misura in cui gli elementi di cui si chiede l’annullamento siano scindibili dal resto dell’atto.

Tale condizione è soddisfatta solo quando l’annullamento parziale non incide sullo spirito o sulla sostanza di detto atto.

Per quanto riguarda la verifica del carattere scindibile delle disposizioni contestate, essa presuppone l’esame della portata di tali disposizioni.

Solo in tal modo è possibile stabilire se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza dell’atto impugnato.

Si tratta di una valutazione oggettiva che non dipende dalla volontà politica (soggettiva) dell’istituzione che ha adottato quest’atto ( 5 ).

33. Nell’articolo 1 della decisione controversa, il Consiglio autorizza la firma del protocollo, e nel suo articolo 3 dispone che esso sia applicato a titolo provvisorio.

Il suo articolo 2 autorizza il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare il protocollo.

34. Dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della decisione controversa si evince così la decisione (politica) del Consiglio, di approvare il contenuto del protocollo negoziato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di dargli applicazione provvisoria.

L’autorizzazione, prevista nell’articolo 2 della decisione di cui trattasi, a designare la persona da delegare per la firma del protocollo riguarda invece le modalità con cui la volontà (in materia di politica estera) dell’Unione deve essere espressa e attuata nei confronti della Repubblica gabonese.

Sotto il profilo oggettivo non si può ritenere che la questione, di carattere giuridico, di chi debba essere delegato quale rappresentante dell’Unione a firmare il protocollo avrebbe potuto influenzare la decisione del Consiglio in merito al se approvare con la firma il protocollo e disporne la sua applicazione a titolo provvisorio.

35. Sarebbe stata anche ipotizzabile l’autorizzazione e delega alla firma in un successivo atto separato.

Ciò dimostra che le disposizioni di cui all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione controversa potrebbero essere mantenute anche in mancanza del suo articolo 2.

36. Pertanto, un eventuale annullamento dell’articolo 2 non priverebbe gli articoli 1 e 3 della decisione controversa del loro contenuto normativo, né modificherebbe detto contenuto.

Tanto meno, esso inciderebbe sullo spirito o sulla sostanza della decisione di cui trattasi.

37. L’articolo 2 della decisione controversa è, quindi, scindibile dal resto e può validamente formare oggetto di ricorso.

38. Il fatto che l’articolo 2 della decisione controversa sia già stato oggetto di esecuzione e che il protocollo sia stato sottoscritto in maniera vincolante ai sensi del diritto internazionale è, quindi, a tal fine, irrilevante.

Infatti, a fronte di un concreto pericolo di reiterazione, la controversia non può dirsi definita.

Alla luce della posizione sostenuta dal Consiglio non vi è in effetti alcun dubbio che, anche in futuro, esso potrebbe adottare atti giuridici comparabili all’articolo 2 della decisione controversa ( 6 ).

39. Infine, deve essere respinto l’argomento dedotto dal Consiglio e sostenuto dall’Ungheria secondo cui, nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato e allegato unicamente la comunicazione informativa del segretario generale del Consiglio del 30 giugno 2021, ma non l’autorizzazione controversa del 28 giugno 2021.

Quest’ultima non è stata pubblicata, né era allegata a detta comunicazione informativa.

Essa è stata invece trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto nell’ambito della fase scritta del procedimento come allegato al controricorso del Consiglio.

40. L’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve, quindi, essere respinta.

B. Nel merito

41. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi a fondamento del proprio ricorso.

Il Consiglio avrebbe, in primo luogo, interferito con le sue competenze (sub 1) e, in secondo luogo, esso avrebbe violato gli obblighi di motivazione e di pubblicazione della decisione controversa ad esso incombenti (sub 2).

1. Primo motivo di ricorso

42. Il primo motivo di ricorso si articola in due parti, vale a dire, una lesione della competenza della [OSCURATO:PERSONA] (articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, TUE) (prima parte) e una violazione del principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) (seconda parte).

Affronto entrambe queste parti congiuntamente. a) Sul rapporto, non chiarito, tra l’articolo 17 TUE e l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]

43. La disposizione di cui all’articolo 2 della decisione controversa integra una violazione dei trattati ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], solo se il Consiglio sarebbe stato tenuto a rimettere alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, la nomina di un rappresentante ai fini della firma del protocollo.

Ai sensi dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha effettivamente competenze essenziali nell’ambito della procedura volta alla conclusione di accordi internazionali ( 7 ).

Tuttavia, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, e salvo quanto diversamente previsto nei trattati, la [OSCURATO:PERSONA] assicura la competenza alla rappresentanza esterna dell’Unione.

44. Pertanto, la questione dirimente ai fini della controversia è se il potere di designare la persona che viene autorizzata a firmare accordi internazionali a nome dell’Unione rientri nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE o, invece, nelle competenze riconosciute al Consiglio nell’ambito della conclusione di siffatti accordi a norma dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

45. La risposta a tale quesito non si evince esplicitamente dalle suddette disposizioni del trattato, aventi pari rango normativo ( 8 ), ma deve essere determinata in via interpretativa.

Centrale ai fini di questa interpretazione è il rapporto tra le disposizioni di cui all’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e quelle di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, dall’altro.

Ad oggi, tale rapporto non è stato pressocché oggetto di chiarimenti da parte della giurisprudenza.

46. Con riferimento all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, la Corte ha soltanto stabilito che il potere di rappresentanza esterna della [OSCURATO:PERSONA] non la legittima a firmare un addendum non vincolante a un accordo, nemmeno se detto addendum riflette una posizione o una politica dell’Unione già fissata dal Consiglio.

A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] necessita invece della preventiva autorizzazione del Consiglio ( 9 ).

Non è stata invece definita la questione, qui controversa, se successivamente all’autorizzazione alla firma da parte del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] abbia in generale il potere di sottoscrivere un accordo vincolante con uno Stato terzo o di designare una persona a tal fine autorizzata.

47. Nel caso di specie occorre verificare, in particolare, se dall’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE si evinca che la [OSCURATO:PERSONA] – come da essa dedotto – sia competente in via esclusiva a designare la persona delegata a firmare accordi internazionali, come il protocollo controverso.

A tal fine, analizzerò anzitutto il significato della nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione», tenuto conto, segnatamente, del diritto internazionale (infra b).

Successivamente esaminerò in dettaglio il rapporto tra l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, da un lato, e l’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, tenendo conto degli obiettivi di dette disposizioni (infra c). b) Articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE – Nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione»

48. Il diritto dell’Unione non definisce cosa si intenda con la nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione».

In particolare, non è espressamente disciplinato se la rappresentanza comprenda anche la firma degli accordi internazionali.

49. Nemmeno dai lavori preparatori dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE si ricavano elementi indicanti che gli autori dei trattati avrebbero inteso ampliare le competenze nel quadro della conclusione degli accordi internazionali a favore della [OSCURATO:PERSONA], o limitarle a danno del Consiglio.

Non sono disponibili, al riguardo, documenti significativi.

Una disposizione identica in materia di competenza era contenuta già nell’articolo I‑26, paragrafo 1, del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa ( 10 ), senza che la documentazione fornisca alcuna informazione in merito ai motivi o agli obiettivi della sua introduzione o al suo contenuto normativo.

50. Tuttavia, di norma, una rappresentanza in senso giuridico è caratterizzata dal fatto che il rappresentante è delegato dal rappresentato a compiere determinate azioni ( 11 ).

Ciò comprende, in particolare, la formulazione di dichiarazioni di volontà.

La firma di un accordo internazionale costituisce, prima facie, una siffatta dichiarazione di volontà. 1) Interpretazione alla luce del diritto internazionale

51. Gli articoli 10 e 11, tanto della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati quanto della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali, confermano questa lettura.

Da dette disposizioni si evince che la firma di un siffatto accordo può fissarne il testo definitivo o esprimere il consenso ad esserne vincolati.

Pertanto, in entrambi i casi la firma è espressione di una dichiarazione di volontà che solitamente rientra nel potere di rappresentanza.

52. La prima succitata convenzione di Vienna si applica in effetti soltanto ai trattati conclusi tra Stati, mentre la seconda è stata sì sottoscritta dall’Unione, ma non è entrata in vigore.

Tuttavia, entrambi gli accordi sono in ampia misura espressione del diritto internazionale consuetudinario.

Pertanto, le loro disposizioni possono essere prese in considerazione quale ispirazione in sede di interpretazione del diritto dell’Unione ( 12 ).

53. Muovendo da tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] e l’alto rappresentante sostengono addirittura che da entrambe le convenzioni di Vienna si ricaverebbero elementi indicanti che l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE fonderebbe direttamente un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] a firmare gli accordi internazionali.

54. La questione se il rappresentante di uno Stato disponga, nei confronti di altri Stati, del potere di rendere una dichiarazione di volontà è disciplinata in entrambe le convenzioni di Vienna.

Con riferimento a entrambe le funzioni della firma indicate negli articoli 10 e 11, esse operano una distinzione tra persone delegate o legittimate a operare come rappresentanti, da un lato, e persone che vengono considerate d’ufficio come rappresentanti del loro Stato, dall’altro.

Un delegato deve esibire i «dovuti pieni poteri»; in alternativa, la legittimazione a rappresentare uno Stato deve risultare dalla prassi degli Stati interessati o da altre circostanze ( 13 ).

Determinati funzionari, ad esempio i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli Affari esteri, sono inoltre considerati d’ufficio come rappresentanti del rispettivo Stato ( 14 ).

55. Per contro, per le organizzazioni internazionali, la convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali prevede unicamente un’autorizzazione o diritto di rappresentanza sulla base delle circostanze, non un potere di rappresentanza d’ufficio ( 15 ).

A quanto pare, con riferimento alle organizzazioni internazionali si è volutamente rinunciato a introdurre una disciplina del potere di rappresentanza d’ufficio al fine, segnatamente, di tener conto delle differenze considerevoli nella loro struttura e nelle loro regole in materia di rappresentanza ( 16 ).

56. Il fatto che per le organizzazioni internazionali non sia prevista una rappresentanza d’ufficio depone contro la possibilità che l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE fondi direttamente, nei rapporti esterni, un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA].

57. Un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti esterni non risulta nemmeno da una prassi seguita dall’Unione e dagli Stati ( 17 ).

Tale circostanza è stata confermata in più occasioni dalle parti del procedimento.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dal Consiglio, a partire dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona esso ha invece mantenuto la sua prassi costante in base alla quale solo il Consiglio individua un rappresentante, vale a dire, di norma, il rappresentante permanente dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio ( 18 ), e lo autorizza a firmare accordi internazionali con Stati terzi.

Solo in singoli casi il Consiglio delega, a tal fine, oltre a uno dei suoi rappresentanti, anche un membro della [OSCURATO:PERSONA] o un membro dei servizi della medesima ( 19 ).

Lo stesso vale, nell’ambito della PESC, per l’alto rappresentante ( 20 ).

Tuttavia, questa prassi costante, non espressamente disciplinata nei trattati (v. infra, paragrafi 71 e seguenti), non può nemmeno creare un precedente vincolante per le istituzioni dell’Unione idoneo ad escludere un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ).

58. In linea con questa lettura alla luce del diritto internazionale e con questa prassi costante, anche la decisione controversa muove dall’assunto che, nei rapporti esterni, non sussista alcuna delega o potere di rappresentanza a favore della [OSCURATO:PERSONA] e che una siffatta delega o prerogativa non si ricavi tanto meno, a titolo originario, dall’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, dovendo invece essere prima conferita dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 della decisione di cui trattasi, il «presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione».

59. Infine, l’introduzione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE con il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 o dicembre 2009, non può essere considerata come un’altra circostanza idonea a fondare pieni poteri ( 22 ).

Vi è motivo di dubitare già del fatto che una modifica del diritto interno di una parte contraente possa integrare una siffatta circostanza.

In senso contrario depone in particolare l’idea, espressa nell’articolo 27 di entrambe le convenzioni, secondo cui una parte contraente non può richiamarsi al diritto nazionale per giustificare l’inosservanza di un trattato.

60. La questione se l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE imponga che la [OSCURATO:PERSONA] o la persona da essa designanda sia autorizzata a firmare riguarda quindi soltanto i rapporti interni all’Unione.

In particolare, essa non incide sulla questione se la firma del protocollo da parte del rappresentante delegato dal Consiglio potesse spiegare effetti giuridici nei confronti della Repubblica gabonese o se, in mancanza di poteri di rappresentanza, essa fosse irrilevante ( 23 ).

61. Pertanto, contrariamente al parere della [OSCURATO:PERSONA] e dall’alto rappresentante, il diritto internazionale, in particolare le due convenzioni di Vienna, non fornisce alcuna informazione sulle modalità di ripartizione del potere di firma dei trattati internazionali tra Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]. 2) Interpretazione alla luce degli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA]

62. Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE potrebbero assumere rilievo gli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, in particolare, l’articolo 221, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] si riferisce espressamente alla «rappresentanza dell’Unione» attraverso le sue delegazioni.

63. Le disposizioni di cui agli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] disciplinano, tra l’altro, ex novo i rapporti dell’Unione con le organizzazioni internazionali e con i paesi terzi a partire dal trattato di Lisbona, ripartendo tali competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’alto rappresentante.

Quest’ultimo non è, in effetti, un’autonoma istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, TUE, bensì un membro della [OSCURATO:PERSONA], ma possiede particolari competenze autonome quale rappresentante dell’Unione, segnatamente, nell’ambito della PESC (articoli 18 e 27, paragrafo 2, TUE) ( 24 ).

64. Malgrado il ricorso alla nozione di «rappresentanza», gli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] non concernono, tuttavia, la rappresentanza dell’Unione in sede di avvio di accordi internazionali, né tanto meno il potere di firmarli, bensì unicamente la sua rappresentanza diplomatica o consolare e la collaborazione con le organizzazioni internazionali.

65. Tuttavia ciò non esclude che l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, anch’esso introdotto con il trattato di Lisbona, e la nozione ivi contenuta di «rappresentanza esterna dell’Unione» vadano interpretati in maniera più estensiva (supra, paragrafo 50).

Proprio come l’articolo 27, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA], che ha pienamente trasferito all’alto rappresentante la rappresentanza esterna nel settore della PESC, l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE potrebbe aver ampliato le competenze della [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alla conclusione di accordi internazionali. 3) Conclusione parziale

66. Pertanto, né la formulazione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, né la sua interpretazione alla luce del diritto internazionale o degli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] fondano, nei rapporti esterni, un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] a firmare accordi internazionali a nome dell’Unione.

Tuttavia, prima facie, la nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione» comprende, nei rapporti interni all’Unione, la competenza a firmare. c) Articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] – Autorizzazione alla firma da parte del Consiglio

67. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE le competenze della [OSCURATO:PERSONA] sono riconosciute soltanto fatta eccezione per «gli altri casi previsti dai trattati».

Una siffatta limitazione potrebbe risultare dall’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] e dalle competenze ivi previste a favore del Consiglio a concludere accordi internazionali. 1) Argomenti delle parti

68. A parere della [OSCURATO:PERSONA] e dell’alto rappresentante, in particolare dalla formulazione, dall’impianto sistematico e dalla finalità dell’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe che la disposizione di cui trattasi disciplina unicamente, nei rapporti interni all’Unione, quale istituzione, vale a dire il Consiglio, debba autorizzare l’accordo negoziato e la sua firma.

La questione della persona abilitata a firmare un siffatto accordo riguarderebbe tuttavia la rappresentanza esterna.

Tale competenza sarebbe disciplinata nella disposizione, più specifica, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE e, al di fuori della PESC, sarebbe riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA].

69. Il Consiglio interpreta invece l’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] nel senso che esso non comprende unicamente la competenza ad autorizzare la firma, ma anche la competenza stessa a firmare.

La decisione di autorizzare la firma e il potere di designare la persona chiamata a firmare formerebbero un tutt’uno dal punto di vista giuridico.

L’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, pertanto, la disposizione di più ampia portata e rivestirebbe carattere speciale rispetto all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE.

70. Per stabilire quale di queste due posizioni sia corretta, procedo a interpretare l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] alla luce del suo tenore letterale e dell’impianto sistematico delle sue disposizioni.

I lavori preparatori di questo articolo non risultano utili ai fini dell’interpretazione ( 25 ). 2) Analisi

71. In base alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] costituisce, in tema di stipulazione di accordi internazionali, una norma autonoma e generale di portata costituzionale, in quanto attribuisce alle istituzioni dell’Unione determinate competenze.

Intesa a creare un equilibrio tra queste ultime, tale disposizione prevede, in particolare, che gli accordi tra l’Unione e uno o più Stati terzi siano negoziati dalla [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio, e successivamente conclusi dal Consiglio, in seguito ad approvazione o a consultazione, del [OSCURATO:PERSONA].

La competenza a concludere siffatti accordi è tuttavia attribuita al Consiglio, salvo le competenze riconosciute in questo campo alla [OSCURATO:PERSONA] ( 26 )

72. L’ultima succitata riserva a favore delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] era originariamente contenuta nell’articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CEE ( 27 ) e, successivamente, nell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE; essa è, tuttavia, assente nell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

L’introduzione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE ha infatti invertito il rapporto regola/eccezione, poiché i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in questo ambito sono oggi riconosciuti fatte salve le diverse disposizioni dei trattati, in particolare, dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

73. L’articolo 218, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] prevede, in una disposizione generale, tra l’altro, che il Consiglio «autorizza» la firma e conclude gli accordi.

La nozione di conclusione dell’accordo potrebbe contenere la firma.

74. Tuttavia, l’autorizzazione alla firma è disciplinata in maniera specifica nell’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA].

In base ad esso, il Consiglio «adotta una decisione che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore».

Inoltre, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio adotta «una decisione relativa alla conclusione dell’accordo».

75. L’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe dover essere interpretato nel senso che il Consiglio deve «autorizzare» la firma da parte di una persona da lui autorizzata.

Questa interpretazione sarebbe in linea con l’argomento dedotto dal Consiglio, secondo cui l’autorizzazione alla firma richiesta dall’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] e la designazione della persona a tal fine autorizzata costituirebbero un «tutt’uno dal punto di vista giuridico».

76. Inoltre, essa terrebbe conto della natura «ibrida» del Consiglio.

A differenza delle altre istituzioni dell’Unione, quest’ultimo non è strutturato né in maniera omogenea, né attraverso una gerarchia chiara e stabile.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, TUE, esso è composto, piuttosto, da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto, ma che non rappresenta il Consiglio come istituzione.

Una siffatta rappresentanza è assunta, di norma, come anche nel caso di specie, dallo Stato membro che esercita, a rotazione, la presidenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 9, TUE ( 28 ).

Tuttavia, in mancanza di un generale potere di rappresentanza organica, essa richiede un’espressa decisione nel singolo caso.

77. Inoltre, questa interpretazione non escluderebbe che il Consiglio possa delegare un’altra istituzione a firmare un trattato internazionale, qualora lo reputi opportuno, senza tuttavia essere tenuto a farlo.

Come già osservato al paragrafo 57, ciò accade, talvolta, nella prassi.

78. Tuttavia, questa lettura non è sufficientemente corroborata né dal tenore letterale, né dall’impianto sistematico dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

79. Infatti, l’articolo 218, paragrafi 2, 5 e 6, [OSCURATO:PERSONA], pone una distinzione tra la competenza del Consiglio per la conclusione di un accordo, da un lato, e la sua autorizzazione alla relativa firma, dall’altro.

Pertanto, la firma in quanto tale può non rientrare nella competenza del Consiglio a concludere accordi internazionali.

80. Queste disposizioni non chiariscono, inoltre, chi designi la persona chiamata a firmare un accordo internazionale a nome dell’Unione.

Il fatto che il Consiglio si limiti, mediante decisione, ad «autorizzare» la firma evidenzia, pertanto, che tale firma non rientra nella sua competenza e che nemmeno la nomina della persona a tal fine delegata deve necessariamente promanare da detta istituzione.

81. In tal senso depone anche un’interpretazione dell’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], come caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’alto rappresentante.

82. A norma dell’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio adotta, al di fuori della PESC, su raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione.

Come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte (supra, paragrafo 68), si tratta, di norma, di persone appartenenti ai servizi della [OSCURATO:PERSONA], che hanno predisposto le raccomandazioni per il previsto accordo. [OSCURATO:PERSONA] e l’alto rappresentante desumono, in maniera plausibile, dal fatto che il Consiglio, in base a detta disposizione, designa unicamente il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione (dalle fila della [OSCURATO:PERSONA]), che, in mancanza di una disposizione in tal senso nell’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], esso non avrebbe il potere di nominare anche la persona delegata alla firma.

83. Pertanto, motivi preponderanti depongono nel senso che, in questi casi, solo la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio della sua competenza di rappresentanza esterna dell’Unione, può essere autorizzata, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, a firmare un accordo internazionale o a designare la persona a tal fine abilitata.

84. In mancanza di una competenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], a designare la persona abilitata a firmare un accordo internazionale, tale competenza rientra pertanto in quella della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, di assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione. d) Conclusione parziale

85. Occorre quindi accogliere il primo motivo di ricorso, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’alto rappresentante con riferimento, in particolare, a un’asserita violazione dell’obbligo di leale cooperazione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2. Secondo motivo di ricorso

86. Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce una violazione degli obblighi di motivazione e pubblicazione della decisione controversa, a norma dell’articolo 296, secondo comma, e dell’articolo 297 [OSCURATO:PERSONA] (prima parte), nonché dell’obbligo di leale cooperazione tra le istituzioni, qui fondato sull’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE (seconda parte).

87. Questo motivo di ricorso è, nella sua prima parte, manifestamente infondato.

88. Da un lato, come stabilito nei paragrafi 33 e 34, il contenuto normativo degli articoli da 1 a 3 della decisione controversa risulta chiaramente dal suo tenore letterale.

Dall’altro, come implicitamente riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa in sede di replica, l’autorizzazione alla firma di un trattato con uno Stato terzo non è soggetta ad alcun obbligo di pubblicazione.

89. La prima parte del secondo motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.

90. Tuttavia, la seconda parte di questo motivo di ricorso è fondata.

Come emerge dai motivi illustrati nel primo motivo di ricorso, il Consiglio ha infranto l’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE a danno della [OSCURATO:PERSONA], avendo violato le proprie competenze.

91. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere pertanto accolto.

92. La domanda formulata in subordine dal Consiglio, che gli effetti della decisione controversa e dell’autorizzazione controversa siano considerati definitivi, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], dev’essere viceversa respinta.

93. Ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

La giurisprudenza ha giudicato ciò necessario, in particolare per ragioni di certezza del diritto, quando l’efficacia diretta dell’annullamento potrebbe avere conseguenze gravemente negative per gli interessati ( 29 ).

94. Il Consiglio, però, non ha individuato eventuali interessati né ha illustrato quali conseguenze gravemente negative potrebbero discendere dall’annullamento.

Egli si è piuttosto limitato a generici riferimenti alla certezza del diritto e alla credibilità dell’Unione quale attore internazionale.

95. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto dal Consiglio, l’annullamento della decisione impugnata e dell’autorizzazione controversa riguarda infatti solo i rapporti interni dell’Unione.

Esso non ha nessuna influenza sugli effetti giuridici della firma del protocollo e, pertanto, sulla prosecuzione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica gabonese.

Ciò in quanto l’accertata mancanza di legittimazione alla rappresentanza da parte del rappresentante del Consiglio non costituisce una manifesta violazione di una disposizione di importanza fondamentale, ai sensi dell’articolo 46 delle due Convenzioni di Vienna, che possa mettere in dubbio la validità, a livello di diritto internazionale, del protocollo.

Del resto, per garantire la certezza del diritto nelle relazioni con l’estero sarebbe sufficiente una successiva ratifica, da parte dell’Unione, della firma apposta dal rappresentante del Consiglio, ai sensi dell’articolo 8 delle due Convenzioni di Vienna.

VI. Spese

96. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

97. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si fanno carico delle proprie spese.

VII. Conclusione

98. Propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:

1. È annullato l’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021‑2026) ( GU 2021, L 242, pag. 1 ).

2. È annullata l’autorizzazione del rappresentante permanente della Repubblica portoghese e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) a firmare detto protocollo a nome dell’Unione, rilasciata dal presidente del Consiglio il 28 giugno 2021.

3. Il Consiglio deve farsi carico delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA].

4. La Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza devono farsi carico, ciascuno, delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) GU 2021, L 242 , pag. [3]. ( 3 )

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 1155, pag.

331. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea ( GU 2007, L 109, pag. 1 ). ( 5 ) In questo senso, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Adesione all’Atto di Ginevra) ( C‑24/20 , EU:C:2022:911 , punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Sulla ricevibilità dei ricorsi di un’istituzione avverso atti che erano già stati eseguiti o che non erano più applicabili al momento della proposizione del ricorso, v. sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Misure tecniche relative alle possibilità di pesca) ( C‑259/21 , EU:C:2022:917 , punti da 45 a 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 )

V. infra, paragrafi 67 e segg. ( 8 )

V. articolo 1, terzo comma, TUE, e articolo 1, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. ( 9 )

V. sentenza del 28 luglio 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑660/13 , EU:C:2016:616 , punti da 34 a 38 ). ( 10 ) GU 2004, C 310, pag. 1 . ( 11 ) V., ad esempio, articolo 119, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte. ( 12 ) V., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2010, Brita ( C‑386/08 , EU:C:2010:91 , punti da 40 a 43 ), del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK ( C‑266/16 , EU:C:2018:118 , punti 47 e 48 ), e del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. ( C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 e C‑299/16 , EU:C:2019:134 , punto 90 ). ( 13 ) Rispettivamente, articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), di entrambe le convenzioni di Vienna. ( 14 ) Rispettivamente, articolo 7, paragrafo 2, di entrambe le convenzioni di Vienna. ( 15 ) Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali. ( 16 ) Punti 7 e segg., in particolare punto 12, del commento all’articolo 7 del progetto di convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali a seguito della 33 a riunione dell’[OSCURATO:PERSONA] (ILC), Yearbook of the [OSCURATO:PERSONA] , 1981, vol.

II, 2 a parte, pagg. 129 e

130. ( 17 )

V. articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati; v., anche, articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali. ( 18 ) V., nel settore della politica della pesca, anche, ad esempio, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra ( GU 2021, L 175, pag. 3 ); l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ( GU 2020, L 60, pag. 5 ), e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea‑Bissau (2019‑2024) ( GU 2019, L 173, pag. 3 ). ( 19 ) V., ad esempio, accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 7 ) e l’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone ( GU 2020, L 229, pag. 4 ). ( 20 ) V., ad esempio, l’accordo quadro tra l’Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell’ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo, firmato a [OSCURATO:PERSONA], il 29 settembre 2020 ( GU 2020, L 389, pag. 2 ), che è stato firmato solo da un rappresentante del Consiglio.

A una firma congiunta da parte di un rappresentante del Consiglio e dell’alto rappresentante si è assistito nel caso dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ( GU 2019, L 147, pag. 3 ).

V., tuttavia, anche l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi ( GU 2019, L 276, pag. 3 ), firmato dal solo alto rappresentante. ( 21 )

V. sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC‑15) ( C‑687/15 , EU:C:2017:803 , punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 )

V. articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, e articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali. ( 23 )

V. articolo 8 di entrambe le convenzioni di Vienna. ( 24 ) In base alla previgente disposizione di cui all’articolo 26 TUE (trattato di Amsterdam), la funzione di alto rappresentante era esercitata ancora dal segretario generale del Consiglio. ( 25 ) V., in particolare, la previgente disposizione di cui all’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, trattato CE, con una formulazione simile all’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA]. ( 26 ) Sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑425/13 , EU:C:2015:483 , punto 62 ). ( 27 )

V. sentenza del 9 agosto 1994, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑327/91 , EU:C:1994:305 , punto 28 ). ( 28 )

V. articolo 15 del regolamento interno del Consiglio nella versione di cui alla decisione del Consiglio 2009/937/UE del 1 o dicembre 2009 ( GU 2009, L 325, pag. 35 ). ( 29 ) Sentenza del 1o marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Accordo con la Repubblica di Corea) ( C-275/20 , EU:C:2022:142 , punti 54 e 55 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0551 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 13 luglio 2023 ( 1 ) Causa C‑551/21 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Consiglio dell’Unione europea «Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2021/1117 – Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021‑2026) – Firma a nome dell’Unione europea e applicazione provvisoria – Potere di firma – Autorizzazione del presidente del Consiglio – Firma da parte del rappresentante permanente della Repubblica portoghese e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) – Articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE – Articolo 218, paragrafi 2 e 5, articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] – Potere della [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare l’Unione all’esterno – Competenza del Consiglio a concludere accordi internazionali – Principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione – Articoli 296 e 297 [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di motivazione – Pubblicazione della decisione di autorizzazione» Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. Le due convenzioni di Vienna B. Diritto dell’Unione 1. TUE 2. [OSCURATO:PERSONA]. Contesto della controversia IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti V. Analisi A. Ricevibilità B. Nel merito 1. Primo motivo di ricorso a) Sul rapporto, non chiarito, tra l’articolo 17 TUE e l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] b) Articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE – Nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione» 1) Interpretazione alla luce del diritto internazionale 2) Interpretazione alla luce degli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] 3) Conclusione parziale c) Articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] – Autorizzazione alla firma da parte del Consiglio 1) Argomenti delle parti 2) Analisi d) Conclusione parziale 2. Secondo motivo di ricorso VI. Spese VII. Conclusione I. Introduzione 1. Con il presente ricorso ai sensi dell’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021‑2026) ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»). In base ad esso, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione. Essa chiede, inoltre, l’annullamento dell’autorizzazione, rilasciata dal presidente del Consiglio sulla base di detto articolo a favore del rappresentante permanente della Repubblica portoghese e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper), a firmare detto protocollo a nome dell’Unione (in prosieguo: l’«autorizzazione controversa»). 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, sostanzialmente, che il Consiglio avrebbe violato i limiti delle sue competenze, ledendo, in tal modo, il suo potere di rappresentanza esterna dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE. L’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] gli consentirebbe unicamente di adottare una decisione che autorizza la firma di un accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore, ma non di disporre che l’accordo sia firmato da un rappresentante. Ciò ricadrebbe invece nella competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tali questioni non sono state ancora chiarite nella giurisprudenza della Corte. Esse concernono il rispetto dell’equilibrio istituzionale all’interno dell’Unione con riferimento al procedimento relativo alla conclusione di accordi internazionali con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, come definito a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. È vero che la controversa prassi giuridica del Consiglio si era affermata già molto tempo prima. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] la contesta per la prima volta con il presente ricorso osservando, in particolare, che il quadro giuridico sarebbe mutato con il Trattato di Lisbona. Il chiarimento delle competenze non assume rilevanza fondamentale soltanto nel contesto istituzionale dell’Unione, ma anche dal punto di vista degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali. II. Contesto normativo A. Le due convenzioni di Vienna 4. L’articolo 7 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, firmata il 23 maggio 1969 ( 3 ) (in prosieguo: la «convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati») dispone, alla rubrica «Pieni poteri», quanto segue: «1.   Una persona è considerata rappresentante di uno Stato per l’adozione o l’autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato a essere obbligato da un trattato: a) se essa esibisce i dovuti pieni poteri; b) se risulta dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l’intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri. 2.   Sono considerati rappresentanti dello Stato in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri: a) i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; b) i capi di missione diplomatica, per l’adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; c) i rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l’adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o organo». 5. L’articolo 10 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, dal titolo «Autenticazione del testo», così dispone: «Il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo: a) secondo la procedura prevista nel testo medesimo o concordata fra gli Stati partecipanti alla elaborazione del trattato; oppure b) in mancanza di una tale procedura, dalla firma, dalla firma ad referendum o dalla parafatura, da parte dei rappresentanti di tali Stati, del testo del trattato o dell’atto finale di una conferenza internazionale nel quale il testo sia contenuto». 6. L’articolo 11 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, rubricato «Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato», è così formulato: «Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto». 7. La convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati si applica unicamente ai trattati conclusi tra Stati. La convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (in prosieguo: la «convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali»), mai entrata in vigore, contiene, negli articoli 10 e 11, norme in ampia misura corrispondenti sull’autenticazione del testo e sulla conclusione di trattati. Tuttavia, nel suo articolo 7, essa non prevede per le organizzazioni internazionali alcun potere di rappresentanza d’ufficio. B. Diritto dell’Unione 1. TUE 8. L’articolo 13, paragrafo 2, TUE è così formulato: «Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione». 9. L’articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, TUE dispone quanto segue: «Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza». 10. L’articolo 17, paragrafo 1, TUE dispone, in particolare, quanto segue: «(…) [[OSCURATO:PERSONA]] assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. (...)». 11. L’articolo 27, paragrafo 2, TUE è così formulato: «L’alto rappresentante rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell’Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali». 2. [OSCURATO:PERSONA] 12. L’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] prevede, in particolare, quanto segue: «1.   Fatte salve le disposizioni particolari dell’articolo 207, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente. 2.   Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi. 3.   [OSCURATO:PERSONA], o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l’accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione. 4.   Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. 5.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore. 6.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo. Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo: a) previa approvazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo nei casi seguenti: (…) b) previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, negli altri casi. (...) 7.   All’atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche dell’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche. (…) 10.   [OSCURATO:PERSONA] europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura. 11.   Uno Stato membro, il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA] possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati». 13. L’articolo 220 [OSCURATO:PERSONA] è così formulato: «1.   L’Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L’Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali. 2.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la [OSCURATO:PERSONA] sono incaricati dell’attuazione del presente articolo». 14. L’articolo 221 [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue: «1.   Le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell’Unione. 2.   Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri». III. Contesto della controversia 15. Il 22 ottobre 2015, il Consiglio autorizzava la [OSCURATO:PERSONA], su proposta di quest’ultima, ad avviare trattative a nome dell’Unione europea con la Repubblica gabonese sulla conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (in prosieguo: il «protocollo»). Detto accordo era stato concluso nel 2007 e conferiva ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica gabonese ( 4 ). 16. A seguito della positiva conclusione di tali trattative, il protocollo veniva siglato il 10 febbraio 2021. 17. Il 19 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] presentava al Consiglio la sua proposta di decisione sulla firma del protocollo a nome dell’Unione e sulla sua applicazione provvisoria. 18. L’articolo 2 della proposta di decisione era formulato come segue: «Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona indicata dalla [OSCURATO:PERSONA]». 19. Il Consiglio respingeva la formulazione presentata nell’articolo 2 della proposta di decisione ed emanava quindi la decisione controversa. 20. La decisione controversa è così formulata: «Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo (...), con riserva della sua conclusione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione. Articolo 3 Il protocollo è applicabile a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (...), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore». 21. Con l’autorizzazione controversa del 28 giugno 2021, il presidente del Consiglio conferiva procura al sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante permanente della Repubblica portoghese presso l’Unione e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper), e autorizzava unicamente lui a firmare il protocollo a nome dell’Unione. 22. Il 30 giugno 2021 il segretario generale del Consiglio informava la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri con il documento ST 10307/21 dell’intervenuta firma del protocollo e della sua applicazione a far data dal 29 giugno 2021 in conformità al suo articolo 24. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 23. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso di annullamento. 24. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare l’articolo 2 della decisione controversa; – annullare l’autorizzazione controversa; – condannare il Consiglio alle spese. 25. Il Consiglio chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile; – in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – in subordine, qualora la Corte dovesse accogliere le domande di annullamento, precisare, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], che gli effetti della decisione controversa e dell’autorizzazione controversa devono essere considerati definitivi. 26. Con ordinanza del 26 gennaio 2022, il presidente della Corte autorizzava la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica portoghese a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. 27. Con ordinanza del 3 marzo 2022, il presidente della Corte autorizzava l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: l’«alto rappresentante») ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 28. [OSCURATO:PERSONA], l’alto rappresentante, il Consiglio, la Repubblica ceca, la Francia e il Portogallo hanno depositato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza dell’8 marzo 2023. L’Ungheria e i [OSCURATO:PERSONA] hanno unicamente depositato osservazioni scritte. V. Analisi 29. Il Consiglio contesta sia la ricevibilità, sia la fondatezza del ricorso di annullamento. A. Ricevibilità 30. Il Consiglio, sostenuto dall’Ungheria, dai [OSCURATO:PERSONA] e dal Portogallo, motiva l’eccezione di irricevibilità del ricorso di annullamento deducendo sostanzialmente che l’autorizzazione impugnata, di cui all’articolo 2, non sarebbe separabile dal resto della decisione controversa. Il suo annullamento modificherebbe la sostanza di detta decisione. 31. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’alto rappresentante, contesta tale affermazione. 32. Secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile soltanto nella misura in cui gli elementi di cui si chiede l’annullamento siano scindibili dal resto dell’atto. Tale condizione è soddisfatta solo quando l’annullamento parziale non incide sullo spirito o sulla sostanza di detto atto. Per quanto riguarda la verifica del carattere scindibile delle disposizioni contestate, essa presuppone l’esame della portata di tali disposizioni. Solo in tal modo è possibile stabilire se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza dell’atto impugnato. Si tratta di una valutazione oggettiva che non dipende dalla volontà politica (soggettiva) dell’istituzione che ha adottato quest’atto ( 5 ). 33. Nell’articolo 1 della decisione controversa, il Consiglio autorizza la firma del protocollo, e nel suo articolo 3 dispone che esso sia applicato a titolo provvisorio. Il suo articolo 2 autorizza il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare il protocollo. 34. Dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della decisione controversa si evince così la decisione (politica) del Consiglio, di approvare il contenuto del protocollo negoziato dalla [OSCURATO:PERSONA] e di dargli applicazione provvisoria. L’autorizzazione, prevista nell’articolo 2 della decisione di cui trattasi, a designare la persona da delegare per la firma del protocollo riguarda invece le modalità con cui la volontà (in materia di politica estera) dell’Unione deve essere espressa e attuata nei confronti della Repubblica gabonese. Sotto il profilo oggettivo non si può ritenere che la questione, di carattere giuridico, di chi debba essere delegato quale rappresentante dell’Unione a firmare il protocollo avrebbe potuto influenzare la decisione del Consiglio in merito al se approvare con la firma il protocollo e disporne la sua applicazione a titolo provvisorio. 35. Sarebbe stata anche ipotizzabile l’autorizzazione e delega alla firma in un successivo atto separato. Ciò dimostra che le disposizioni di cui all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione controversa potrebbero essere mantenute anche in mancanza del suo articolo 2. 36. Pertanto, un eventuale annullamento dell’articolo 2 non priverebbe gli articoli 1 e 3 della decisione controversa del loro contenuto normativo, né modificherebbe detto contenuto. Tanto meno, esso inciderebbe sullo spirito o sulla sostanza della decisione di cui trattasi. 37. L’articolo 2 della decisione controversa è, quindi, scindibile dal resto e può validamente formare oggetto di ricorso. 38. Il fatto che l’articolo 2 della decisione controversa sia già stato oggetto di esecuzione e che il protocollo sia stato sottoscritto in maniera vincolante ai sensi del diritto internazionale è, quindi, a tal fine, irrilevante. Infatti, a fronte di un concreto pericolo di reiterazione, la controversia non può dirsi definita. Alla luce della posizione sostenuta dal Consiglio non vi è in effetti alcun dubbio che, anche in futuro, esso potrebbe adottare atti giuridici comparabili all’articolo 2 della decisione controversa ( 6 ). 39. Infine, deve essere respinto l’argomento dedotto dal Consiglio e sostenuto dall’Ungheria secondo cui, nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato e allegato unicamente la comunicazione informativa del segretario generale del Consiglio del 30 giugno 2021, ma non l’autorizzazione controversa del 28 giugno 2021. Quest’ultima non è stata pubblicata, né era allegata a detta comunicazione informativa. Essa è stata invece trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto nell’ambito della fase scritta del procedimento come allegato al controricorso del Consiglio. 40. L’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve, quindi, essere respinta. B. Nel merito 41. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi a fondamento del proprio ricorso. Il Consiglio avrebbe, in primo luogo, interferito con le sue competenze (sub 1) e, in secondo luogo, esso avrebbe violato gli obblighi di motivazione e di pubblicazione della decisione controversa ad esso incombenti (sub 2). 1. Primo motivo di ricorso 42. Il primo motivo di ricorso si articola in due parti, vale a dire, una lesione della competenza della [OSCURATO:PERSONA] (articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, TUE) (prima parte) e una violazione del principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) (seconda parte). Affronto entrambe queste parti congiuntamente. a) Sul rapporto, non chiarito, tra l’articolo 17 TUE e l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] 43. La disposizione di cui all’articolo 2 della decisione controversa integra una violazione dei trattati ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], solo se il Consiglio sarebbe stato tenuto a rimettere alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, la nomina di un rappresentante ai fini della firma del protocollo. Ai sensi dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha effettivamente competenze essenziali nell’ambito della procedura volta alla conclusione di accordi internazionali ( 7 ). Tuttavia, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, e salvo quanto diversamente previsto nei trattati, la [OSCURATO:PERSONA] assicura la competenza alla rappresentanza esterna dell’Unione. 44. Pertanto, la questione dirimente ai fini della controversia è se il potere di designare la persona che viene autorizzata a firmare accordi internazionali a nome dell’Unione rientri nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE o, invece, nelle competenze riconosciute al Consiglio nell’ambito della conclusione di siffatti accordi a norma dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. 45. La risposta a tale quesito non si evince esplicitamente dalle suddette disposizioni del trattato, aventi pari rango normativo ( 8 ), ma deve essere determinata in via interpretativa. Centrale ai fini di questa interpretazione è il rapporto tra le disposizioni di cui all’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e quelle di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, dall’altro. Ad oggi, tale rapporto non è stato pressocché oggetto di chiarimenti da parte della giurisprudenza. 46. Con riferimento all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, la Corte ha soltanto stabilito che il potere di rappresentanza esterna della [OSCURATO:PERSONA] non la legittima a firmare un addendum non vincolante a un accordo, nemmeno se detto addendum riflette una posizione o una politica dell’Unione già fissata dal Consiglio. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] necessita invece della preventiva autorizzazione del Consiglio ( 9 ). Non è stata invece definita la questione, qui controversa, se successivamente all’autorizzazione alla firma da parte del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] abbia in generale il potere di sottoscrivere un accordo vincolante con uno Stato terzo o di designare una persona a tal fine autorizzata. 47. Nel caso di specie occorre verificare, in particolare, se dall’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE si evinca che la [OSCURATO:PERSONA] – come da essa dedotto – sia competente in via esclusiva a designare la persona delegata a firmare accordi internazionali, come il protocollo controverso. A tal fine, analizzerò anzitutto il significato della nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione», tenuto conto, segnatamente, del diritto internazionale (infra b). Successivamente esaminerò in dettaglio il rapporto tra l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, da un lato, e l’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, tenendo conto degli obiettivi di dette disposizioni (infra c). b) Articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE – Nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione» 48. Il diritto dell’Unione non definisce cosa si intenda con la nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione». In particolare, non è espressamente disciplinato se la rappresentanza comprenda anche la firma degli accordi internazionali. 49. Nemmeno dai lavori preparatori dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE si ricavano elementi indicanti che gli autori dei trattati avrebbero inteso ampliare le competenze nel quadro della conclusione degli accordi internazionali a favore della [OSCURATO:PERSONA], o limitarle a danno del Consiglio. Non sono disponibili, al riguardo, documenti significativi. Una disposizione identica in materia di competenza era contenuta già nell’articolo I‑26, paragrafo 1, del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa ( 10 ), senza che la documentazione fornisca alcuna informazione in merito ai motivi o agli obiettivi della sua introduzione o al suo contenuto normativo. 50. Tuttavia, di norma, una rappresentanza in senso giuridico è caratterizzata dal fatto che il rappresentante è delegato dal rappresentato a compiere determinate azioni ( 11 ). Ciò comprende, in particolare, la formulazione di dichiarazioni di volontà. La firma di un accordo internazionale costituisce, prima facie, una siffatta dichiarazione di volontà. 1) Interpretazione alla luce del diritto internazionale 51. Gli articoli 10 e 11, tanto della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati quanto della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali, confermano questa lettura. Da dette disposizioni si evince che la firma di un siffatto accordo può fissarne il testo definitivo o esprimere il consenso ad esserne vincolati. Pertanto, in entrambi i casi la firma è espressione di una dichiarazione di volontà che solitamente rientra nel potere di rappresentanza. 52. La prima succitata convenzione di Vienna si applica in effetti soltanto ai trattati conclusi tra Stati, mentre la seconda è stata sì sottoscritta dall’Unione, ma non è entrata in vigore. Tuttavia, entrambi gli accordi sono in ampia misura espressione del diritto internazionale consuetudinario. Pertanto, le loro disposizioni possono essere prese in considerazione quale ispirazione in sede di interpretazione del diritto dell’Unione ( 12 ). 53. Muovendo da tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] e l’alto rappresentante sostengono addirittura che da entrambe le convenzioni di Vienna si ricaverebbero elementi indicanti che l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE fonderebbe direttamente un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] a firmare gli accordi internazionali. 54. La questione se il rappresentante di uno Stato disponga, nei confronti di altri Stati, del potere di rendere una dichiarazione di volontà è disciplinata in entrambe le convenzioni di Vienna. Con riferimento a entrambe le funzioni della firma indicate negli articoli 10 e 11, esse operano una distinzione tra persone delegate o legittimate a operare come rappresentanti, da un lato, e persone che vengono considerate d’ufficio come rappresentanti del loro Stato, dall’altro. Un delegato deve esibire i «dovuti pieni poteri»; in alternativa, la legittimazione a rappresentare uno Stato deve risultare dalla prassi degli Stati interessati o da altre circostanze ( 13 ). Determinati funzionari, ad esempio i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli Affari esteri, sono inoltre considerati d’ufficio come rappresentanti del rispettivo Stato ( 14 ). 55. Per contro, per le organizzazioni internazionali, la convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali prevede unicamente un’autorizzazione o diritto di rappresentanza sulla base delle circostanze, non un potere di rappresentanza d’ufficio ( 15 ). A quanto pare, con riferimento alle organizzazioni internazionali si è volutamente rinunciato a introdurre una disciplina del potere di rappresentanza d’ufficio al fine, segnatamente, di tener conto delle differenze considerevoli nella loro struttura e nelle loro regole in materia di rappresentanza ( 16 ). 56. Il fatto che per le organizzazioni internazionali non sia prevista una rappresentanza d’ufficio depone contro la possibilità che l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE fondi direttamente, nei rapporti esterni, un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA]. 57. Un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti esterni non risulta nemmeno da una prassi seguita dall’Unione e dagli Stati ( 17 ). Tale circostanza è stata confermata in più occasioni dalle parti del procedimento. Come risulta dalla documentazione trasmessa dal Consiglio, a partire dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona esso ha invece mantenuto la sua prassi costante in base alla quale solo il Consiglio individua un rappresentante, vale a dire, di norma, il rappresentante permanente dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio ( 18 ), e lo autorizza a firmare accordi internazionali con Stati terzi. Solo in singoli casi il Consiglio delega, a tal fine, oltre a uno dei suoi rappresentanti, anche un membro della [OSCURATO:PERSONA] o un membro dei servizi della medesima ( 19 ). Lo stesso vale, nell’ambito della PESC, per l’alto rappresentante ( 20 ). Tuttavia, questa prassi costante, non espressamente disciplinata nei trattati (v. infra, paragrafi 71 e seguenti), non può nemmeno creare un precedente vincolante per le istituzioni dell’Unione idoneo ad escludere un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] ( 21 ). 58. In linea con questa lettura alla luce del diritto internazionale e con questa prassi costante, anche la decisione controversa muove dall’assunto che, nei rapporti esterni, non sussista alcuna delega o potere di rappresentanza a favore della [OSCURATO:PERSONA] e che una siffatta delega o prerogativa non si ricavi tanto meno, a titolo originario, dall’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, dovendo invece essere prima conferita dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 della decisione di cui trattasi, il «presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione». 59. Infine, l’introduzione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE con il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 o dicembre 2009, non può essere considerata come un’altra circostanza idonea a fondare pieni poteri ( 22 ). Vi è motivo di dubitare già del fatto che una modifica del diritto interno di una parte contraente possa integrare una siffatta circostanza. In senso contrario depone in particolare l’idea, espressa nell’articolo 27 di entrambe le convenzioni, secondo cui una parte contraente non può richiamarsi al diritto nazionale per giustificare l’inosservanza di un trattato. 60. La questione se l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE imponga che la [OSCURATO:PERSONA] o la persona da essa designanda sia autorizzata a firmare riguarda quindi soltanto i rapporti interni all’Unione. In particolare, essa non incide sulla questione se la firma del protocollo da parte del rappresentante delegato dal Consiglio potesse spiegare effetti giuridici nei confronti della Repubblica gabonese o se, in mancanza di poteri di rappresentanza, essa fosse irrilevante ( 23 ). 61. Pertanto, contrariamente al parere della [OSCURATO:PERSONA] e dall’alto rappresentante, il diritto internazionale, in particolare le due convenzioni di Vienna, non fornisce alcuna informazione sulle modalità di ripartizione del potere di firma dei trattati internazionali tra Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]. 2) Interpretazione alla luce degli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] 62. Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE potrebbero assumere rilievo gli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in particolare, l’articolo 221, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] si riferisce espressamente alla «rappresentanza dell’Unione» attraverso le sue delegazioni. 63. Le disposizioni di cui agli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] disciplinano, tra l’altro, ex novo i rapporti dell’Unione con le organizzazioni internazionali e con i paesi terzi a partire dal trattato di Lisbona, ripartendo tali competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’alto rappresentante. Quest’ultimo non è, in effetti, un’autonoma istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, TUE, bensì un membro della [OSCURATO:PERSONA], ma possiede particolari competenze autonome quale rappresentante dell’Unione, segnatamente, nell’ambito della PESC (articoli 18 e 27, paragrafo 2, TUE) ( 24 ). 64. Malgrado il ricorso alla nozione di «rappresentanza», gli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] non concernono, tuttavia, la rappresentanza dell’Unione in sede di avvio di accordi internazionali, né tanto meno il potere di firmarli, bensì unicamente la sua rappresentanza diplomatica o consolare e la collaborazione con le organizzazioni internazionali. 65. Tuttavia ciò non esclude che l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, anch’esso introdotto con il trattato di Lisbona, e la nozione ivi contenuta di «rappresentanza esterna dell’Unione» vadano interpretati in maniera più estensiva (supra, paragrafo 50). Proprio come l’articolo 27, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA], che ha pienamente trasferito all’alto rappresentante la rappresentanza esterna nel settore della PESC, l’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE potrebbe aver ampliato le competenze della [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento alla conclusione di accordi internazionali. 3) Conclusione parziale 66. Pertanto, né la formulazione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, né la sua interpretazione alla luce del diritto internazionale o degli articoli 220 e 221 [OSCURATO:PERSONA] fondano, nei rapporti esterni, un potere di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] a firmare accordi internazionali a nome dell’Unione. Tuttavia, prima facie, la nozione di «rappresentanza esterna dell’Unione» comprende, nei rapporti interni all’Unione, la competenza a firmare. c) Articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] – Autorizzazione alla firma da parte del Consiglio 67. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE le competenze della [OSCURATO:PERSONA] sono riconosciute soltanto fatta eccezione per «gli altri casi previsti dai trattati». Una siffatta limitazione potrebbe risultare dall’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] e dalle competenze ivi previste a favore del Consiglio a concludere accordi internazionali. 1) Argomenti delle parti 68. A parere della [OSCURATO:PERSONA] e dell’alto rappresentante, in particolare dalla formulazione, dall’impianto sistematico e dalla finalità dell’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe che la disposizione di cui trattasi disciplina unicamente, nei rapporti interni all’Unione, quale istituzione, vale a dire il Consiglio, debba autorizzare l’accordo negoziato e la sua firma. La questione della persona abilitata a firmare un siffatto accordo riguarderebbe tuttavia la rappresentanza esterna. Tale competenza sarebbe disciplinata nella disposizione, più specifica, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE e, al di fuori della PESC, sarebbe riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA]. 69. Il Consiglio interpreta invece l’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] nel senso che esso non comprende unicamente la competenza ad autorizzare la firma, ma anche la competenza stessa a firmare. La decisione di autorizzare la firma e il potere di designare la persona chiamata a firmare formerebbero un tutt’uno dal punto di vista giuridico. L’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, pertanto, la disposizione di più ampia portata e rivestirebbe carattere speciale rispetto all’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE. 70. Per stabilire quale di queste due posizioni sia corretta, procedo a interpretare l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] alla luce del suo tenore letterale e dell’impianto sistematico delle sue disposizioni. I lavori preparatori di questo articolo non risultano utili ai fini dell’interpretazione ( 25 ). 2) Analisi 71. In base alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] costituisce, in tema di stipulazione di accordi internazionali, una norma autonoma e generale di portata costituzionale, in quanto attribuisce alle istituzioni dell’Unione determinate competenze. Intesa a creare un equilibrio tra queste ultime, tale disposizione prevede, in particolare, che gli accordi tra l’Unione e uno o più Stati terzi siano negoziati dalla [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio, e successivamente conclusi dal Consiglio, in seguito ad approvazione o a consultazione, del [OSCURATO:PERSONA]. La competenza a concludere siffatti accordi è tuttavia attribuita al Consiglio, salvo le competenze riconosciute in questo campo alla [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ) 72. L’ultima succitata riserva a favore delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] era originariamente contenuta nell’articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CEE ( 27 ) e, successivamente, nell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE; essa è, tuttavia, assente nell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. L’introduzione dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE ha infatti invertito il rapporto regola/eccezione, poiché i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in questo ambito sono oggi riconosciuti fatte salve le diverse disposizioni dei trattati, in particolare, dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. 73. L’articolo 218, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] prevede, in una disposizione generale, tra l’altro, che il Consiglio «autorizza» la firma e conclude gli accordi. La nozione di conclusione dell’accordo potrebbe contenere la firma. 74. Tuttavia, l’autorizzazione alla firma è disciplinata in maniera specifica nell’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA]. In base ad esso, il Consiglio «adotta una decisione che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore». Inoltre, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio adotta «una decisione relativa alla conclusione dell’accordo». 75. L’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe dover essere interpretato nel senso che il Consiglio deve «autorizzare» la firma da parte di una persona da lui autorizzata. Questa interpretazione sarebbe in linea con l’argomento dedotto dal Consiglio, secondo cui l’autorizzazione alla firma richiesta dall’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA] e la designazione della persona a tal fine autorizzata costituirebbero un «tutt’uno dal punto di vista giuridico». 76. Inoltre, essa terrebbe conto della natura «ibrida» del Consiglio. A differenza delle altre istituzioni dell’Unione, quest’ultimo non è strutturato né in maniera omogenea, né attraverso una gerarchia chiara e stabile. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, TUE, esso è composto, piuttosto, da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto, ma che non rappresenta il Consiglio come istituzione. Una siffatta rappresentanza è assunta, di norma, come anche nel caso di specie, dallo Stato membro che esercita, a rotazione, la presidenza del Consiglio ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 9, TUE ( 28 ). Tuttavia, in mancanza di un generale potere di rappresentanza organica, essa richiede un’espressa decisione nel singolo caso. 77. Inoltre, questa interpretazione non escluderebbe che il Consiglio possa delegare un’altra istituzione a firmare un trattato internazionale, qualora lo reputi opportuno, senza tuttavia essere tenuto a farlo. Come già osservato al paragrafo 57, ciò accade, talvolta, nella prassi. 78. Tuttavia, questa lettura non è sufficientemente corroborata né dal tenore letterale, né dall’impianto sistematico dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. 79. Infatti, l’articolo 218, paragrafi 2, 5 e 6, [OSCURATO:PERSONA], pone una distinzione tra la competenza del Consiglio per la conclusione di un accordo, da un lato, e la sua autorizzazione alla relativa firma, dall’altro. Pertanto, la firma in quanto tale può non rientrare nella competenza del Consiglio a concludere accordi internazionali. 80. Queste disposizioni non chiariscono, inoltre, chi designi la persona chiamata a firmare un accordo internazionale a nome dell’Unione. Il fatto che il Consiglio si limiti, mediante decisione, ad «autorizzare» la firma evidenzia, pertanto, che tale firma non rientra nella sua competenza e che nemmeno la nomina della persona a tal fine delegata deve necessariamente promanare da detta istituzione. 81. In tal senso depone anche un’interpretazione dell’articolo 218, paragrafi 2 e 5, [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], come caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’alto rappresentante. 82. A norma dell’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio adotta, al di fuori della PESC, su raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione. Come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte (supra, paragrafo 68), si tratta, di norma, di persone appartenenti ai servizi della [OSCURATO:PERSONA], che hanno predisposto le raccomandazioni per il previsto accordo. [OSCURATO:PERSONA] e l’alto rappresentante desumono, in maniera plausibile, dal fatto che il Consiglio, in base a detta disposizione, designa unicamente il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione (dalle fila della [OSCURATO:PERSONA]), che, in mancanza di una disposizione in tal senso nell’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], esso non avrebbe il potere di nominare anche la persona delegata alla firma. 83. Pertanto, motivi preponderanti depongono nel senso che, in questi casi, solo la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio della sua competenza di rappresentanza esterna dell’Unione, può essere autorizzata, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, a firmare un accordo internazionale o a designare la persona a tal fine abilitata. 84. In mancanza di una competenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], a designare la persona abilitata a firmare un accordo internazionale, tale competenza rientra pertanto in quella della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, sesta frase, TUE, di assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione. d) Conclusione parziale 85. Occorre quindi accogliere il primo motivo di ricorso, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’alto rappresentante con riferimento, in particolare, a un’asserita violazione dell’obbligo di leale cooperazione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 2. Secondo motivo di ricorso 86. Con il secondo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce una violazione degli obblighi di motivazione e pubblicazione della decisione controversa, a norma dell’articolo 296, secondo comma, e dell’articolo 297 [OSCURATO:PERSONA] (prima parte), nonché dell’obbligo di leale cooperazione tra le istituzioni, qui fondato sull’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE (seconda parte). 87. Questo motivo di ricorso è, nella sua prima parte, manifestamente infondato. 88. Da un lato, come stabilito nei paragrafi 33 e 34, il contenuto normativo degli articoli da 1 a 3 della decisione controversa risulta chiaramente dal suo tenore letterale. Dall’altro, come implicitamente riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa in sede di replica, l’autorizzazione alla firma di un trattato con uno Stato terzo non è soggetta ad alcun obbligo di pubblicazione. 89. La prima parte del secondo motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta. 90. Tuttavia, la seconda parte di questo motivo di ricorso è fondata. Come emerge dai motivi illustrati nel primo motivo di ricorso, il Consiglio ha infranto l’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE a danno della [OSCURATO:PERSONA], avendo violato le proprie competenze. 91. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere pertanto accolto. 92. La domanda formulata in subordine dal Consiglio, che gli effetti della decisione controversa e dell’autorizzazione controversa siano considerati definitivi, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], dev’essere viceversa respinta. 93. Ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. La giurisprudenza ha giudicato ciò necessario, in particolare per ragioni di certezza del diritto, quando l’efficacia diretta dell’annullamento potrebbe avere conseguenze gravemente negative per gli interessati ( 29 ). 94. Il Consiglio, però, non ha individuato eventuali interessati né ha illustrato quali conseguenze gravemente negative potrebbero discendere dall’annullamento. Egli si è piuttosto limitato a generici riferimenti alla certezza del diritto e alla credibilità dell’Unione quale attore internazionale. 95. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto dal Consiglio, l’annullamento della decisione impugnata e dell’autorizzazione controversa riguarda infatti solo i rapporti interni dell’Unione. Esso non ha nessuna influenza sugli effetti giuridici della firma del protocollo e, pertanto, sulla prosecuzione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica gabonese. Ciò in quanto l’accertata mancanza di legittimazione alla rappresentanza da parte del rappresentante del Consiglio non costituisce una manifesta violazione di una disposizione di importanza fondamentale, ai sensi dell’articolo 46 delle due Convenzioni di Vienna, che possa mettere in dubbio la validità, a livello di diritto internazionale, del protocollo. Del resto, per garantire la certezza del diritto nelle relazioni con l’estero sarebbe sufficiente una successiva ratifica, da parte dell’Unione, della firma apposta dal rappresentante del Consiglio, ai sensi dell’articolo 8 delle due Convenzioni di Vienna. VI. Spese 96. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. 97. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si fanno carico delle proprie spese. VII. Conclusione 98. Propongo alla Corte di pronunciarsi come segue: 1. È annullato l’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021‑2026) ( GU 2021, L 242, pag. 1 ). 2. È annullata l’autorizzazione del rappresentante permanente della Repubblica portoghese e presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) a firmare detto protocollo a nome dell’Unione, rilasciata dal presidente del Consiglio il 28 giugno 2021. 3. Il Consiglio deve farsi carico delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza devono farsi carico, ciascuno, delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) GU 2021, L 242 , pag. [3]. ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] , vol. 1155, pag. 331. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea ( GU 2007, L 109, pag. 1 ). ( 5 ) In questo senso, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Adesione all’Atto di Ginevra) ( C‑24/20 , EU:C:2022:911 , punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 6 ) Sulla ricevibilità dei ricorsi di un’istituzione avverso atti che erano già stati eseguiti o che non erano più applicabili al momento della proposizione del ricorso, v. sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Misure tecniche relative alle possibilità di pesca) ( C‑259/21 , EU:C:2022:917 , punti da 45 a 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 ) V. infra, paragrafi 67 e segg. ( 8 ) V. articolo 1, terzo comma, TUE, e articolo 1, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. ( 9 ) V. sentenza del 28 luglio 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑660/13 , EU:C:2016:616 , punti da 34 a 38 ). ( 10 ) GU 2004, C 310, pag. 1 . ( 11 ) V., ad esempio, articolo 119, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte. ( 12 ) V., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2010, Brita ( C‑386/08 , EU:C:2010:91 , punti da 40 a 43 ), del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] UK ( C‑266/16 , EU:C:2018:118 , punti 47 e 48 ), e del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. ( C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 e C‑299/16 , EU:C:2019:134 , punto 90 ). ( 13 ) Rispettivamente, articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), di entrambe le convenzioni di Vienna. ( 14 ) Rispettivamente, articolo 7, paragrafo 2, di entrambe le convenzioni di Vienna. ( 15 ) Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali. ( 16 ) Punti 7 e segg., in particolare punto 12, del commento all’articolo 7 del progetto di convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali a seguito della 33 a riunione dell’[OSCURATO:PERSONA] (ILC), Yearbook of the [OSCURATO:PERSONA] , 1981, vol. II, 2 a parte, pagg. 129 e 130. ( 17 ) V. articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati; v., anche, articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali. ( 18 ) V., nel settore della politica della pesca, anche, ad esempio, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra ( GU 2021, L 175, pag. 3 ); l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ( GU 2020, L 60, pag. 5 ), e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea‑Bissau (2019‑2024) ( GU 2019, L 173, pag. 3 ). ( 19 ) V., ad esempio, accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 7 ) e l’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone ( GU 2020, L 229, pag. 4 ). ( 20 ) V., ad esempio, l’accordo quadro tra l’Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell’ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo, firmato a [OSCURATO:PERSONA], il 29 settembre 2020 ( GU 2020, L 389, pag. 2 ), che è stato firmato solo da un rappresentante del Consiglio. A una firma congiunta da parte di un rappresentante del Consiglio e dell’alto rappresentante si è assistito nel caso dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ( GU 2019, L 147, pag. 3 ). V., tuttavia, anche l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi ( GU 2019, L 276, pag. 3 ), firmato dal solo alto rappresentante. ( 21 ) V. sentenza del 25 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (WRC‑15) ( C‑687/15 , EU:C:2017:803 , punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) V. articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, e articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati delle organizzazioni internazionali. ( 23 ) V. articolo 8 di entrambe le convenzioni di Vienna. ( 24 ) In base alla previgente disposizione di cui all’articolo 26 TUE (trattato di Amsterdam), la funzione di alto rappresentante era esercitata ancora dal segretario generale del Consiglio. ( 25 ) V., in particolare, la previgente disposizione di cui all’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, trattato CE, con una formulazione simile all’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA]. ( 26 ) Sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑425/13 , EU:C:2015:483 , punto 62 ). ( 27 ) V. sentenza del 9 agosto 1994, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑327/91 , EU:C:1994:305 , punto 28 ). ( 28 ) V. articolo 15 del regolamento interno del Consiglio nella versione di cui alla decisione del Consiglio 2009/937/UE del 1 o dicembre 2009 ( GU 2009, L 325, pag. 35 ). ( 29 ) Sentenza del 1o marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Accordo con la Repubblica di Corea) ( C-275/20 , EU:C:2022:142 , punti 54 e 55 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris