CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Repubblica presso il Tribunale di Avellino; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 aprile 1964; [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore; avverso la ordinanza n. 116/2025 RGTrìb del Tribunale di Avellino del 4 novembre 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta, altresì, la memoria, nell'interesse della intimato Lon ato, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] t ,,,x,ou p (A.A.tAire_ CHIORAZZO, del foro di Torino, il quale ha conclusoYber l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1Con ordinanza del 28 ottobre 2025, avente il medesimo contenuto di altra ordinanza emessa in altra data rispetto alla analoga impugnazione presentato da altra coíndagata, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha accolto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emessi dal Gip del Tribunale di Avellino in data 18 settembre 2025 con il quale, tenuto conto della indagine in corso a carico, anche, del predetto, per i reati di cui all'art. 10-quater del dlgs n. 74 del 2000 e 648 cod. pen., aveva disposto il sequestro preventivo, diretto verso la predetta società e per equivalente verso la persona fisica del suo legale rappresentante, del profitto conseguito attraverso i reati in provvisoria contestazione. In particolare il Tribunale irpino aveva osservato che "a fronte del principio di prova offerto dai ricorrenti circa le effettive verifiche effettuate in ordine alla regolarità dei crediti acquistati e quindi portati in compensazione, non emergono dagli atti di indagine, né sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato, concreti elementi dai quali, al contrario, dedurre la consapevolezza da parte dei cessionari circa l'inesistenza dei crediti stessi, pure acclarata". Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del riesame nel valorizzare la presunta carenza dell'elemento soggettivo dei reati provvisoriamente contestati; sostiene, infatti, il ricorrente che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, il Gip avrebbe adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza del fumus delicti con argomenti che il Tribunale non ha adeguatamente esaminato, lamentando la carenza di accertamenti da parte della Pg che, invece, sono stati considerati dal [OSCURATO:PERSONA] aggiunto il ricorrente che il Tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali non condivide il provvedimento genetico di sequestro La difesa dell'originario ricorrente ha presentato una memoria difensiva con la quale si oppone all'eventuale accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene nella materia avente ad oggetto la impugnazione del provvedimento cautelare in tema di sequestro preventivo il tema riguardante l'elemento soggettivo del soggetto indagato è suscettibile di formare oggetto di censura solo in quanto il vizio che lo riguardi sia del tutto evidente, dovendo darsi seguito al principio espresso da questa Corte secondo il quale al giudice del riesame è bensì demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus commissi delicti la quale deve coinvolgere nello scrutinio operato tutti gli elementi caratteristici del reato in provvisoria contestazione, quindi anche l'elemento soggettivo di esso, purché, però, siffatto vizio emerga ictu ("cui/ (Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 maggio 2016, n. 18331, rv 266886), deve osservarsi come nella occasione il provvedimento emesso dal Tribunale irpino abbia annullato il provvedimento segregativo adottato in danno dell'indagato, escludendo la ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati a lui provvisoriamente contestati, con una formula che appare priva di una concludenza che renda intellegibili le ragioni del provvedimento. Infatti, il Tribunale, che pure ha pienamente affermato la inesistenza, a evidentemente emergente dagli atti di indagine, del crediti tributari portati dal [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], in compensazione con i debiti di analoga natura che gravavano la predetta società, ha affermato che a fronte del "principio di prova offerto dai ricorrenti (il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) circa le verifiche effettuate in ordine alla regolarità dei crediti acquistati e quindi portati in compensazione, non emergono dagli atti di indagine, né sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato, concreti elementi dai quali al contrario dedurre la consapevolezza da parte dei cessionari circa la inesistenza dei crediti stessi". Siffatta motivazione appare, tuttavia, tanto più ove esaminata contestualmente con la affermata pacifica inesistenza dei crediti compensati, del tutto inidonea a chiarire le ragioni che hanno indotto il Tribunale del riesame cautelare ad annullare il provvedimento di sequestro. Più volte questa Corte ha rilevato che, nell'ambito del vizio di violazione di legge, unico astrattamente censurabile di fronte a questa Corte laddove sia in discussione un provvedimento in materia cautelare reale, va ricompresa anche la ipotesi in cui la motivazione del provvedimento giurisdizionale, in tale senso ponendosi in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone che i provvedimenti giurisdizionali siano muniti di una motivazione, cioè di quella parte dell'atto che esponga in termini 3comprensibili ed esaustivi le ragioni che hanno condotto alla sua adozione, sia stato adottata in maniera meramente apparente (cfr., per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119). Nel caso in esame la totale omissione da parte del Tribunale di Avellino di qualsivoglia indicazione in ordine al contenuto del "principio di prova" offerto dai ricorrenti, rende di fatto insondabili le ragioni che sono poste alla base del provvedimento assunto, non avendo, peraltro, in alcun modo il Tribunale considerato le ragioni, logicamente opposte, che avevano invece indotto il Gip del medesimo Tribunale a disporre il provvedimento cautelare oggetto del procedimento di riesame da cui è scaturita l'ordinanza ora impugnato. Questa deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame dell'originaria istanza presentata dai soggetti passivi del provvedimento cautelare di fronte al Tribunale di Avellino che, in diversa composizione personale, provvederà all'indicato incombente. P.Q.M