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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1964

Cassazione n. 00125/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio rnotivazionale e la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente e alla mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. e agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689: quanto all'affermazione di responsabilità penale, non è consentito in quanto è del tutto generico, atteso che il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata al riguardo; quanto alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ragione per la quale ha ritenuto di non applicarne, evidenziando come l'imputato si fosse volutamente sottratto dal fornire informazioni in ordine alle proprie condizioni di vita, così non consentendo la formulazione di una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio rnotivazionale e la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente e alla mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. e agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689: quanto all'affermazione di responsabilità penale, non è consentito in quanto è del tutto generico, atteso che il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata al riguardo; quanto alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ragione per la quale ha ritenuto di non applicarne, evidenziando come l'imputato si fosse volutamente sottratto dal fornire informazioni in ordine alle proprie condizioni di vita, così non consentendo la formulazione di una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 20
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