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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 20360/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10286/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso d agli a vv. dell’ a vv.

A ngelo Guadagnino e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza della Corte d’Appello di Venezia n. 480/2018 depositata il 26.9.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’INPS con qualifica di dirigente, convenne in giudizio il datore di lavoroper chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di prima sistemazione con riguardo al suo trasferimento da lla sede di [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Venezia.

L’INPS – che aveva inizialmente riconosciuto il diritto vantato dal dirigente, salvo poi sospe ndere l’erogazione dell’indennità – resistette alla domanda, eccependo di essersi avvedutosolo in un secondo momento che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 aveva soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e poi adeguati dalla legge n. 417 del 1978.

Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domand a , rilevando che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non aveva abrogato l’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 21 della legge n. 836 del 1973 nel caso di effettivo cambio di residenzadel dirigente.

L’INPS si rivolse quindi al la Corte d’Appello di Venezia , che respinse l’impugnazione, sulla base del la ritenuta inapplicabilità dell’art. 4, comma 44, ai dirigenti degli enti pubblici non economici, qual è l’INPS, potendosi ritenere che si tratti invece di disposizione riferita soltanto ai dipendenti statali.

Inoltre, l a corte territoriale affermò che il diritto del dirigente al pagamento dell’indennità era da considerare un diritto quesito non revocabile , essendo intervenuto il trasferimento d’ufficio prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011, la quale non contiene disposizioni che ne prevedano l’applicazione retroattiva.

Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motiv i .

Il lavoratore si è difes o con controricorso.

Il controricorrente ha altresì depositato memoria, nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, d ella legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, come confermati dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, area VI, dirigenti Parastato, nonché dell’art. 45 , comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tutti in relazione all’art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.».

1.1. La sentenza viene censurata nella parte essenziale in cui statuisce che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 riguarda solo i dipendenti statali e, quindi, non si applica ai rapporti di lavoro del parastato, tra i quali quelli dell’INPS .

In secondo luogo, il ricorrente – pur riconoscendo che l’indennità di prima sistemazione, a differenza di altre indennità previste dalla legge n. 836 del 1973, non è stata soppressa dal citato comma 44 – sostiene che quest’ultimo avrebbe comunque abrogato le disposizioni contrattuali e amministrative che fissano l’importo dell’indennità in misura superiore a quanto previsto nella legge del 1973, come aggiornata nel 1978.

2. Il motivo è infondato, essendo condivisibile , decisivo ed assorbente il rilievo che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS.

2.1. Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l’art. 4 è rubricato « Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri».

Pur non volendosi negare in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v.

Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4.

Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS.

2.2. Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66).

Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ».

Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65.

Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa».

2.3. Dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivodi risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo.

Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

2.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è s mentita, ma anzi trova confermanell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi.

2.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165del 2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011, c ontinuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti.

Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell’INPS la prima parte del comma 44.

2.6. Né può essere attribuito valore interpretativo in senso contrario, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personaleappartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico».

Infatti, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute neicontratti collettivi nazionali di lavoro » va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri.

Del pari, con l’esclusione del «personaleappartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estraneia quella categoria.

3. Una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti, diviene superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, il quale denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1419, comma 2, c.c., nonché dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3.1. Il motivo è volto a censurare u na seconda, autonoma ratio decidendi posta dalla corte territoriale a sostegno della decisione assunta nella sentenza impugnata.

Nella sentenza impugnata si afferma che, qualora l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 dovesse trovare applicazione a nche ai rapporti di lavoro dell’INPS, esso non avrebbe potuto comunque incidere sul diritto al pagamento dell’indennità di prima sistemazione acquisito d a un dirigente trasferito d’ufficio prima dell’entrata in vigore di quella legge.

È evidente che, una volta escluso che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 trovi applicazione nel caso di specie, diventa superfluo l’esame della sua eventuale efficacia retroattiva.

3.2. Il rigetto del primo motivo rende dunque inammissibile il secondo, sulla base del consolidato e condivisibile principio per cui , qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. nn. 11493/2018; 2108/2012; 22753/2011; 12372/2006).

4. Il terzo motivo di ricorso è rubricato « violazione e falsa applicazione dei criteri e principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 4.1.Il motivo presuppone che la corte territoriale abbia violato i canoni legali di interpretazione del contratto, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto portare, secondo l’INPS, all’accertamento che nella determinazione di conferimento dell’incarico non vi era alcun richiamo, diretto o indiretto , alla determina n. 1/2009 con cui il commissario straordinario dell’INPS, in attuazione dell’art. 66 del CCNL di comparto, aveva stabilito la misura dell’indennità di prima sistemazione.

4.2. Il motivo è inammissibile sotto piùprofili.

4.2.1. Innanzitutto, non risulta che nei gradi di merito si sia mai messo in dubbio che l’indennità di prima sistemazione fosse stata erogata – prima di essere sospesa – in esecuzione di una previsione del contratto di lavoro, né risulta che si sia discusso in alcun modo dell’interpretazione del contratto .

Il motivo pone, quindi, una quaestio facti che non può essere sollevata per la prima volta in sede di controllo di legittimità (Cass. nn. 14355/2016; 10745/2022).

4.2.2. Quanto alla dedotta violazione delle norme legali sull’interpretazione del contratto, la censura è del tutto generica, perchéil ricorrente si limita a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., senza assolvere l ’onere di specificare i canoni che in concreto assum e violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato da quei canoni ; fermo restando che le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. nn. 28319/2017; 11254/2018; 16987/2018).

5. Respinto il ricorso, si ravvisano giustificate ragioni per compensare l e spese del presente grado, tenuto conto dell’assenza di precedenti di legittimità specifici e della complessità della normativa, che ha determinato nel ricorrente l’erronea convinzione di adempiere un obbligo di legge.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese delgiudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10286/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso d agli a vv. dell’ a vv. A ngelo Guadagnino e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza della Corte d’Appello di Venezia n. 480/2018 depositata il 26.9.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’INPS con qualifica di dirigente, convenne in giudizio il datore di lavoroper chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di prima sistemazione con riguardo al suo trasferimento da lla sede di [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Venezia. L’INPS – che aveva inizialmente riconosciuto il diritto vantato dal dirigente, salvo poi sospe ndere l’erogazione dell’indennità – resistette alla domanda, eccependo di essersi avvedutosolo in un secondo momento che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 aveva soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e poi adeguati dalla legge n. 417 del 1978. Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domand a , rilevando che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non aveva abrogato l’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 21 della legge n. 836 del 1973 nel caso di effettivo cambio di residenzadel dirigente. L’INPS si rivolse quindi al la Corte d’Appello di Venezia , che respinse l’impugnazione, sulla base del la ritenuta inapplicabilità dell’art. 4, comma 44, ai dirigenti degli enti pubblici non economici, qual è l’INPS, potendosi ritenere che si tratti invece di disposizione riferita soltanto ai dipendenti statali. Inoltre, l a corte territoriale affermò che il diritto del dirigente al pagamento dell’indennità era da considerare un diritto quesito non revocabile , essendo intervenuto il trasferimento d’ufficio prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011, la quale non contiene disposizioni che ne prevedano l’applicazione retroattiva. Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motiv i . Il lavoratore si è difes o con controricorso. Il controricorrente ha altresì depositato memoria, nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, d ella legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, come confermati dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, area VI, dirigenti Parastato, nonché dell’art. 45 , comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tutti in relazione all’art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.». 1.1. La sentenza viene censurata nella parte essenziale in cui statuisce che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 riguarda solo i dipendenti statali e, quindi, non si applica ai rapporti di lavoro del parastato, tra i quali quelli dell’INPS . In secondo luogo, il ricorrente – pur riconoscendo che l’indennità di prima sistemazione, a differenza di altre indennità previste dalla legge n. 836 del 1973, non è stata soppressa dal citato comma 44 – sostiene che quest’ultimo avrebbe comunque abrogato le disposizioni contrattuali e amministrative che fissano l’importo dell’indennità in misura superiore a quanto previsto nella legge del 1973, come aggiornata nel 1978. 2. Il motivo è infondato, essendo condivisibile , decisivo ed assorbente il rilievo che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS. 2.1. Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l’art. 4 è rubricato « Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri». Pur non volendosi negare in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4. Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS. 2.2. Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66). Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ». Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65. Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». 2.3. Dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissato un obiettivodi risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». 2.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è s mentita, ma anzi trova confermanell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione delle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. 2.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165del 2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011, c ontinuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti. Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell’INPS la prima parte del comma 44. 2.6. Né può essere attribuito valore interpretativo in senso contrario, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personaleappartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico». Infatti, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute neicontratti collettivi nazionali di lavoro » va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri. Del pari, con l’esclusione del «personaleappartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estraneia quella categoria. 3. Una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti, diviene superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, il quale denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1419, comma 2, c.c., nonché dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3.1. Il motivo è volto a censurare u na seconda, autonoma ratio decidendi posta dalla corte territoriale a sostegno della decisione assunta nella sentenza impugnata. Nella sentenza impugnata si afferma che, qualora l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 dovesse trovare applicazione a nche ai rapporti di lavoro dell’INPS, esso non avrebbe potuto comunque incidere sul diritto al pagamento dell’indennità di prima sistemazione acquisito d a un dirigente trasferito d’ufficio prima dell’entrata in vigore di quella legge. È evidente che, una volta escluso che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 trovi applicazione nel caso di specie, diventa superfluo l’esame della sua eventuale efficacia retroattiva. 3.2. Il rigetto del primo motivo rende dunque inammissibile il secondo, sulla base del consolidato e condivisibile principio per cui , qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. nn. 11493/2018; 2108/2012; 22753/2011; 12372/2006). 4. Il terzo motivo di ricorso è rubricato « violazione e falsa applicazione dei criteri e principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 4.1.Il motivo presuppone che la corte territoriale abbia violato i canoni legali di interpretazione del contratto, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto portare, secondo l’INPS, all’accertamento che nella determinazione di conferimento dell’incarico non vi era alcun richiamo, diretto o indiretto , alla determina n. 1/2009 con cui il commissario straordinario dell’INPS, in attuazione dell’art. 66 del CCNL di comparto, aveva stabilito la misura dell’indennità di prima sistemazione. 4.2. Il motivo è inammissibile sotto piùprofili. 4.2.1. Innanzitutto, non risulta che nei gradi di merito si sia mai messo in dubbio che l’indennità di prima sistemazione fosse stata erogata – prima di essere sospesa – in esecuzione di una previsione del contratto di lavoro, né risulta che si sia discusso in alcun modo dell’interpretazione del contratto . Il motivo pone, quindi, una quaestio facti che non può essere sollevata per la prima volta in sede di controllo di legittimità (Cass. nn. 14355/2016; 10745/2022). 4.2.2. Quanto alla dedotta violazione delle norme legali sull’interpretazione del contratto, la censura è del tutto generica, perchéil ricorrente si limita a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., senza assolvere l ’onere di specificare i canoni che in concreto assum e violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato da quei canoni ; fermo restando che le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. nn. 28319/2017; 11254/2018; 16987/2018). 5. Respinto il ricorso, si ravvisano giustificate ragioni per compensare l e spese del presente grado, tenuto conto dell’assenza di precedenti di legittimità specifici e della complessità della normativa, che ha determinato nel ricorrente l’erronea convinzione di adempiere un obbligo di legge. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese delgiudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame
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