CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 31745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] iw 'Cu \IV, k avverso la sentenza del 09/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .1UL PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. udito ilcijfé-rísore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa - in assenza dell'imputato- in data 9 maggio 2023 il Giudice di Pace di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la particolare tenuità del fatto, in riferimento alla contestazione del reato di inottemperanza a un provvedimento di espulsione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ufficio nominato nel corso del giudizio, privo di specifico mandato ad impugnare previsto dall'art.581 comma 1 quater cod.proc.pen. . 2.1 La proposizione del ricorso è finalizzata a sostenere la formulazione - al primo motivo - di questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. (introdotto tramite il d.lgs. n. 150 del 2022), nella parte in cui prevede la necessità dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronunzia della sentenza. Secondo il ricorrente vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art.3 Cost. in ragione del fatto che la particolare regola giuridica rende diverso - e più oneroso - l'esercizio della facoltà di impugnazione solo per il difensore del soggetto dichiarato assente. Tale assetto contrasta, altresì, con i principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), nonché con il contenuto dell'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA], finendo per restringere la possibilità di impugnare una decisione sfavorevole. La condizione soggettiva dello straniero irregolare, peraltro, rende difficile - se non impossibile - rintracciare il soggetto assistito allo scopo di ottenere il conferimento del mandato. 2.2 Al secondo motivo si deduce - quanto ai vizi della decisione - erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto applicabile la forza maggiore come causa di esclusione del reato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Pacifica è la considerazione per cui l'impugnazione - di una sentenza emessa dopo il 30 dicembre 2022 nei confronti di soggetto assente - è inammissibile in quanto non rispetta la previsione di legge di cui all'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. (tra le molte v. Sez. V n. 39166 del 4.7.2023, rv 285305).3.2 Il difensore introduce, sul punto, dubbi di legittimità costituzionale - e convenzionale - della disciplina che, ad avviso del Collegio, vanno dichiarati manifestamente infondati. Su tale aspetto si ritiene, peraltro, di aderire ai contenuti già espressi da Sez.VI n.3365 del 20.12.2023, dep.2024, rv 285900, ove si è affermato che: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge. 3.2 D secondo motivo non è valutabile in ragione della inammissibilità dell'atto di ricorso, difforme dal modello legale di cui all'art.581 comma 1 quater cod. proc. pen . . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 24 aprile 2024