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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 1964

Cassazione n. 21083/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1964 avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di decisione di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna del Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 cod.pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo di ricorso.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non ha provveduto ad un nuovo giudizio in ordine all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., come disposto dalla sentenza rescindente, sull'erroneo presupposto che sul punto si sarebbe formato il giudicato e non tenendo conto dell'orientamento costante della Corte di legittimità che rende detta attenuante applicabile a qualsiasi delitto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. 2.

Va premesso che, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza del giudice di secondo grado, operato dalla pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023, è intervenuto soltanto in ordine alla mancata motivazione circa la sussistenza dei presupposti dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

Il giudice del rinvio ha correttamente assolto all'onere di rivalutare il compendio probatorio acquisito con riferimento all'applicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per escluderla, rimaste non contestate.

La Corte di appello di Catanzaro, infatti, dato atto c:he in ordine alla responsabilità di Oliva si era formato il giudicato, con un lineare e coerente apprezzamento delle numerose evidenze istruttorie, ha chiarito che, nella specie, non erano ravvisabili i presupposti per ritenere la tenuità del danno patrimoniale in quanto la spendita della banconota da 100 euro era avvenuta in un piccolo esercizio commerciale per l'acquisto di pochi generi alimentari e l'imputato aveva altra banconota, dello steso valore, tale da rendere prevedibile la volontà di spenderla ed incrementare il proprio lucro.

Detti argomenti sono pienamente conformi all'orientamento di questa Corte secondo cui detta attenuante è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica purchè il fatto sia commesso per motivi di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'evento "dannoso o pericoloso" patito dalla persona offesa che la modestia del vantaggio patrimoniale del suo autore (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv. 264745), condizioni ritenute non compatibili, nel contesto descritto, con il valore di € 200 delle false banconote.

4. Alla declaratoria di inammissibilità, fondata sugli argomenti esposti, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1964 avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di decisione di annullamento con rinvio pronunziata da questa Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023, la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna del Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non ha provveduto ad un nuovo giudizio in ordine all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., come disposto dalla sentenza rescindente, sull'erroneo presupposto che sul punto si sarebbe formato il giudicato e non tenendo conto dell'orientamento costante della Corte di legittimità che rende detta attenuante applicabile a qualsiasi delitto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. 2. Va premesso che, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza del giudice di secondo grado, operato dalla pronuncia della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 7420 del 02/02/2023, è intervenuto soltanto in ordine alla mancata motivazione circa la sussistenza dei presupposti dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Il giudice del rinvio ha correttamente assolto all'onere di rivalutare il compendio probatorio acquisito con riferimento all'applicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per escluderla, rimaste non contestate. La Corte di appello di Catanzaro, infatti, dato atto c:he in ordine alla responsabilità di Oliva si era formato il giudicato, con un lineare e coerente apprezzamento delle numerose evidenze istruttorie, ha chiarito che, nella specie, non erano ravvisabili i presupposti per ritenere la tenuità del danno patrimoniale in quanto la spendita della banconota da 100 euro era avvenuta in un piccolo esercizio commerciale per l'acquisto di pochi generi alimentari e l'imputato aveva altra banconota, dello steso valore, tale da rendere prevedibile la volontà di spenderla ed incrementare il proprio lucro. Detti argomenti sono pienamente conformi all'orientamento di questa Corte secondo cui detta attenuante è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica purchè il fatto sia commesso per motivi di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'evento "dannoso o pericoloso" patito dalla persona offesa che la modestia del vantaggio patrimoniale del suo autore (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Rv. 264745), condizioni ritenute non compatibili, nel contesto descritto, con il valore di € 200 delle false banconote. 4. Alla declaratoria di inammissibilità, fondata sugli argomenti esposti, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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