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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11006/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 6 febbraio 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di una autovettura provento di furto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La sentenza impugnata avrebbe travisato le prove a carico dell'imputato, senza tenere conto del fatto che nessun rapporto diretto egli aveva avuto con l'automobile rubata, non essendo stato trovato al suo interno ma solo nei pressi di essa, parcheggiata davanti ad un supermercato, in compagnia degli altri due coimputati non impugnanti con i quali, come precisato dal ricorrente in sede di interrogatorio, si era recato al supermercato per comprare qualcosa.

All'imputato non sarebbero stati riferibili i guanti ed i cacciaviti abbandonati all'interno del supermercato, di pertinenza dei coimputati.

Mancherebbe, pertanto, l'elemento oggettivo del possesso del mezzo rubato ed anche ogni prova sulla sussistenza del dolo; 2) violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, essendo stata l'automobile restituita al legittimo proprietario appena dieci giorni dopo il furto; 3) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi del giudizio di merito con conforme decisione.

La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2", n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.

E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).

1.1. Quanto al primo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, il ricorrente deduce un inesistente travisamento delle prove e tende ad offrire una alternativa ricostruzione della vicenda che pertiene al merito del giudizio.

Le sentenze di primo e secondo grado hanno conformemente valorizzato una serie di elementi indiziari dai quali hanno tratto la prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, che il ricorso non riesce a confutare se non con generiche affermazioni.

L'imputato era stato fermato dai carabinieri, in compagnia dei coimputati non appellanti, nei pressi dell'auto di provenienza illecita parcheggiata davanti ad un supermercato.

Poco prima del fermo, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si stava avvicinando all'autovettura ma si era prontamente allontanato essendosi accorto dei carabinieri.

Che il ricorrente fosse insieme al [OSCURATO:PERSONA] ed all'altro correo [OSCURATO:PERSONA] è circostanza affermata in sede di interrogatorio dal medesimo imputato, che aveva precisato di essersi recato a piedi al supermercato in compagnia dei suoi coimputati per comprare qualcosa.

Tale ultima circostanza è stata smentita da un testimone addetto al supermercato, il quale aveva dichiarato che i tre giovani si erano introdotti all'interno dell'esercizio commerciale senza comprare alcunché.

Tale introduzione al supermercato, successiva al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva cambiato itinerario alla vista dei carabinieri, è stato ritenuto un dato indiziante per il fatto che nell'esercizio commerciale i tre imputati avevano abbandonato due cacciaviti e quattro guanti da lavoro; guanti da lavoro identici ed altri arnesi atti allo scasso erano stati ritrovati all'interno dell'autovettura, il che ha avvalorato il convincimento che gli imputati avessero il compossesso del mezzo rubato e fossero consapevoli della sua provenienza illecita in ragione del comportamento adottato.

Inoltre, i giudici di merito hanno anche sottolineato l'ulteriore indizio costituito dalla contraddittorietà delle dichiarazioni dei due coimputati del ricorrente a proposito del possesso dei guanti e del cacciavite, ricondotti a causale rinvenimento ([OSCURATO:PERSONA]) o ad esigenze di difesa (Voci), nonché delle motivazioni della loro presenza sul posto, lontano dai comuni di rispettiva residenza (e dunque non facilmente raggiungibile a piedi).

Ne consegue che, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto - con giudizio conforme che relega il travisamento della prova a casi estremi di macroscopica evidenza - che l'imputato avesse il possesso dell'auto insieme ai suoi coimputati e non avesse fornito alcuna plausibile giustificazione in proposito, al contrario adottando comportamenti e fornendo spiegazioni dei fatti non verosimili, non avendo gli imputati neanche adombrato una differenziazione di ruoli tra essi o causali alternative dei loro gesti indizianti successivi all'incontro con i carabinieri.

1.2. Quanto al secondo motivo, anche se la Corte non ha espressamente risposto alla richiesta contenuta nell'atto di appello di ricondurre il fatto nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., la decisione si evidenzia implicitamente dalla indicazione del valore della cosa rubata, pari a circa 15.000 euro, restando estraneo alla conformazione del reato di ricettazione, che ha natura istantanea, la circostanza, per di più non attribuibile al ricorrente, che l'auto fosse stata successivamente restituita al legittimo proprietario, peraltro dopo parecchi giorni.

Inoltre, il Tribunale aveva messo in luce anche la negativa personalità del ricorrente e dei suoi correi, nonché il negativo comportamento processuale, circostanze che l'appello non aveva che genericamente confutato.

Si ricordi il principio secondo cui, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187).

Ancora, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).

1.3. Anche il terzo motivo è infondato, avendo la Corte valutato negativamente il fatto in termini di gravità, avuto riguardo al possesso di oggetti atti allo scasso ed anche in relazione al comportamento processuale degli imputati.

Si è fatto, quindi, riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

1.4. Anche in relazione alla pena, determinata in misura di poco superiore al limite edittale e ritenuta congrua dalla Corte in relazione alla gravità del fatto, non si rinvengono vizi motivazionali.

Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 6 febbraio 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di una autovettura provento di furto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La sentenza impugnata avrebbe travisato le prove a carico dell'imputato, senza tenere conto del fatto che nessun rapporto diretto egli aveva avuto con l'automobile rubata, non essendo stato trovato al suo interno ma solo nei pressi di essa, parcheggiata davanti ad un supermercato, in compagnia degli altri due coimputati non impugnanti con i quali, come precisato dal ricorrente in sede di interrogatorio, si era recato al supermercato per comprare qualcosa. All'imputato non sarebbero stati riferibili i guanti ed i cacciaviti abbandonati all'interno del supermercato, di pertinenza dei coimputati. Mancherebbe, pertanto, l'elemento oggettivo del possesso del mezzo rubato ed anche ogni prova sulla sussistenza del dolo; 2) violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, essendo stata l'automobile restituita al legittimo proprietario appena dieci giorni dopo il furto; 3) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi del giudizio di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2", n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1. Quanto al primo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, il ricorrente deduce un inesistente travisamento delle prove e tende ad offrire una alternativa ricostruzione della vicenda che pertiene al merito del giudizio. Le sentenze di primo e secondo grado hanno conformemente valorizzato una serie di elementi indiziari dai quali hanno tratto la prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, che il ricorso non riesce a confutare se non con generiche affermazioni. L'imputato era stato fermato dai carabinieri, in compagnia dei coimputati non appellanti, nei pressi dell'auto di provenienza illecita parcheggiata davanti ad un supermercato. Poco prima del fermo, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si stava avvicinando all'autovettura ma si era prontamente allontanato essendosi accorto dei carabinieri. Che il ricorrente fosse insieme al [OSCURATO:PERSONA] ed all'altro correo [OSCURATO:PERSONA] è circostanza affermata in sede di interrogatorio dal medesimo imputato, che aveva precisato di essersi recato a piedi al supermercato in compagnia dei suoi coimputati per comprare qualcosa. Tale ultima circostanza è stata smentita da un testimone addetto al supermercato, il quale aveva dichiarato che i tre giovani si erano introdotti all'interno dell'esercizio commerciale senza comprare alcunché. Tale introduzione al supermercato, successiva al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva cambiato itinerario alla vista dei carabinieri, è stato ritenuto un dato indiziante per il fatto che nell'esercizio commerciale i tre imputati avevano abbandonato due cacciaviti e quattro guanti da lavoro; guanti da lavoro identici ed altri arnesi atti allo scasso erano stati ritrovati all'interno dell'autovettura, il che ha avvalorato il convincimento che gli imputati avessero il compossesso del mezzo rubato e fossero consapevoli della sua provenienza illecita in ragione del comportamento adottato. Inoltre, i giudici di merito hanno anche sottolineato l'ulteriore indizio costituito dalla contraddittorietà delle dichiarazioni dei due coimputati del ricorrente a proposito del possesso dei guanti e del cacciavite, ricondotti a causale rinvenimento ([OSCURATO:PERSONA]) o ad esigenze di difesa (Voci), nonché delle motivazioni della loro presenza sul posto, lontano dai comuni di rispettiva residenza (e dunque non facilmente raggiungibile a piedi). Ne consegue che, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto - con giudizio conforme che relega il travisamento della prova a casi estremi di macroscopica evidenza - che l'imputato avesse il possesso dell'auto insieme ai suoi coimputati e non avesse fornito alcuna plausibile giustificazione in proposito, al contrario adottando comportamenti e fornendo spiegazioni dei fatti non verosimili, non avendo gli imputati neanche adombrato una differenziazione di ruoli tra essi o causali alternative dei loro gesti indizianti successivi all'incontro con i carabinieri. 1.2. Quanto al secondo motivo, anche se la Corte non ha espressamente risposto alla richiesta contenuta nell'atto di appello di ricondurre il fatto nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., la decisione si evidenzia implicitamente dalla indicazione del valore della cosa rubata, pari a circa 15.000 euro, restando estraneo alla conformazione del reato di ricettazione, che ha natura istantanea, la circostanza, per di più non attribuibile al ricorrente, che l'auto fosse stata successivamente restituita al legittimo proprietario, peraltro dopo parecchi giorni. Inoltre, il Tribunale aveva messo in luce anche la negativa personalità del ricorrente e dei suoi correi, nonché il negativo comportamento processuale, circostanze che l'appello non aveva che genericamente confutato. Si ricordi il principio secondo cui, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187). Ancora, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105). 1.3. Anche il terzo motivo è infondato, avendo la Corte valutato negativamente il fatto in termini di gravità, avuto riguardo al possesso di oggetti atti allo scasso ed anche in relazione al comportamento processuale degli imputati. Si è fatto, quindi, riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). 1.4. Anche in relazione alla pena, determinata in misura di poco superiore al limite edittale e ritenuta congrua dalla Corte in relazione alla gravità del fatto, non si rinvengono vizi motivazionali. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubb
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