CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01932/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Pkrieglocdro\A Sul ricorso iscritto al numero 8817 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da S.I.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce n. 2092/23/2020, depositata in data 9 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - S.I.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 776/02/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso della suddetta contribuente, esercente attività di fornitura di software e consulenza in materia informatica, avverso la cartella di pagamento n. 02420150004322040 con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, per l'anno 2009, la somma di euro 48.968,79, a titolo di Ires, Iva e sanzioni, in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione per mancato versamento dell'undicesima rata; -in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72 della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2010, per l'anno di imposta 2009, l'Ufficio aveva inviato alla S.I.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di irregolarità; 2) dopo avere verificato che trattavasi di somme dovute, la contribuente aveva elaborato un piano di rateazione (di n. 20 rate) per il pagamento delle somme dovute, tenendo presente quale data di ricevimento della comunicazione di irregolarità quella del 31.1.2012 e non già, quella assunta dall'Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3) a seguito del tardivo pagamento delle rate dalla n. 2 alla n. 9 del piano di rateazione, l'Ufficio aveva notificato alla contribuente la cartella di pagamento n. 02420150001690140000 con la quale venivano irrogate le sanzioni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 462 del 1997, cartella non opposta dalla società e oggetto, a sua volta, di richiesta di rateazione; 4)successivamente, la contribuente aveva pagato la rata n. 11 del piano di rateazione (il cui versamento era previsto con scadenza 1°/9/2014) in data 10.12.2014, ad avviso dell'Amministrazione, oltre il termine trimestrale per il versamento della rata successiva con conseguente decadenza dalla rateazione ed emissione della cartella di pagamento n. 02420150004322040 con la quale veniva richiesto il pagamento delle rate non versate oltre sanzioni nella misura del 30%, per la somma complessiva di euro 48.968,79; 5) l'Amministrazione, constatato il pagamento, sia pure tardivo, delle rate 11-13, aveva effettuato lo sgravio parziale della cartella di pagamento per gli importi corrispondenti alle rate versate; 6) avverso la predetta cartella esattoriale, la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi asserendo che la tardività del pagamento delle rate sarebbe derivata dalla predisposizione del piano di ammortamento considerando avvenuta la notifica dell'avviso di irregolarità in data 31 gennaio 2012 anziché in data 30 gennaio 2012; 7) la CTP di Brindisi, con sentenza n. 776/02/2016, aveva accolto il ricorso ritenendo che il tardivo pagamento fosse conseguenza di un errore incolpevole nella lettura della data di notifica dell'avviso di irregolarità; 8) avverso la sentenza di prime cure l'Ufficio aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Lecce, deducendo che dalla documentazione prodotta risultava inequivocabilmente la data del 30.1.2012 di notifica dell'avviso di irregolarità e che, comunque, la contribuente non aveva più versato le rate dalla 14° in poi, con conseguente decadenza dal beneficio concesso; 9) aveva controdedotto la società contribuente chiedendo la conferma della decisione di primo grado; -in punto di diritto, la CTR ha osservato che le argomentazioni del giudice di primo grado in merito alla scusabilità dell'errore della contribuente dovevano essere disattese in quanto, dalla fotocopia dell'avviso di ricevimento allegata all'atto di appello, risultava in maniera evidente l'avvenuta notifica dell'avviso di irregolarità in data 30.1.2012; peraltro, la circostanza che la contribuente avesse sospeso i successivi versamenti confermava il convincimento circa la legittimità della impugnata cartella; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato in data 12.12.2022 istanza di definizione agevolata della controversia in oggetto da intendersi come richiesta di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22; - ricorrono i presupposti per la chiesta sospensione; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmis